Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2016)
Preambolo
In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni,
Consci della loro responsabilità di fronte al creato,
Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,
Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,
Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,
Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,
si sono dati la presente Costituzione1:
1 Accettata nella votazione popolare del 18 apr. 1999 (DF del 18 dic. 1998, DCF dell’11 ago. 1999 – RU 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 151 4968).
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Confederazione Svizzera
Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.
Art. 2 Scopo
1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese.
2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.
3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.
Art. 3 Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
Art. 4 Lingue nazionali
Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.
Art. 5 Stato di diritto
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Art. 5a1Sussidiarietà
Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 6 Responsabilità individuale e sociale
Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.
Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
Art. 7 Dignità umana
La dignità della persona va rispettata e protetta.
Art. 8 Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale
1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.
2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.
Art. 13 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.
2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.
3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
Art. 17 Libertà dei media
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
2 La censura è vietata.
3 Il segreto redazionale è garantito.
Art. 18 Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base
Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.
Art. 20 Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.
Art. 21 Libertà artistica
La libertà dell’arte è garantita.
Art. 22 Libertà di riunione
1 La libertà di riunione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.
Art. 23 Libertà d’associazione
1 La libertà d’associazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
Art. 24 Libertà di domicilio
1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.
2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.
Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Art. 26 Garanzia della proprietà
1 La proprietà è garantita.
2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
Art. 27 Libertà economica
1 La libertà economica è garantita.
2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.
Art. 28 Libertà sindacale
1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.
2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.
3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.
Art. 29 Garanzie procedurali generali
1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.
3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Art. 29a1Garanzia della via giudiziaria
Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
Art. 30 Procedura giudiziaria
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Art. 31 Privazione della libertà
1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.
4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.
Art. 32 Procedura penale
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
2 L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.
Art. 33 Diritto di petizione
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.
2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.
Art. 34 Diritti politici
1 I diritti politici sono garantiti.
2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.
Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali
1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.
2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.
Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici
Art. 37 Diritti di cittadinanza
1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.
2 Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.
Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
1 La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.
Art. 39 Esercizio dei diritti politici
1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.
2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.
3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.
4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.
Art. 40 Svizzeri all’estero
1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.
2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Capitolo 3: Obiettivi sociali
Art. 41
1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
a.
ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
b.
ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
c.
la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
d.
le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
e.
ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
f.
i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
g.
i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.
2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.
Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni
Art. 42 Compiti della Confederazione
1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.
2 …1
1 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 43 Compiti dei Cantoni
I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.
Art. 43a1Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali
1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.
2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.
3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.
4 Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.
5 I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
Art. 44 Principi
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni1 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
1 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».
Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.
Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale
1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.
2 Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.1
3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.2
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 47 Autonomia dei Cantoni
1 La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.
2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.1
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 48 Trattati intercantonali
1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.
2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.
4 Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:
a.
sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
b.
stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.1
5 I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.2
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 48a1Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione
1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:
a.
esecuzione di pene e misure;
b.2
scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4;
c.3
scuole universitarie cantonali;
d.
istituzioni culturali d’importanza sovraregionale;
e.
gestione dei rifiuti;
f.
depurazione delle acque;
g.
trasporti negli agglomerati;
h.
medicina di punta e cliniche speciali;
i.
istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.
2 L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.
3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
3 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale
1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.
Sezione 3: Comuni
Art. 50
1 L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
2 Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.
3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.
Sezione 4: Garanzie federali
Art. 51 Costituzioni cantonali
1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
Art. 52 Ordine costituzionale
1 La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.
2 La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.
Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.
Capitolo 2: Competenze
Sezione 1: Relazioni con l’estero
Art. 54 Affari esteri
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.
Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Art. 57 Sicurezza
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.
Art. 58 Esercito
1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.1
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
2 Per le donne il servizio militare è volontario.
3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito
1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.
2 …1
3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.
1 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 61 Protezione civile
1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura
Art. 61a1Spazio formativo svizzero
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457).* Con disposizione transitoria.
Art. 62 Scuola*
1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.1
3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.2
4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.3
5 La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.4
6 È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.5
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
3 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
4 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
5 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 631Formazione professionale
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.
2 In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell’offerta.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 63a1Scuole universitarie
1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2 La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell’autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento.
5 Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 64 Ricerca
1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.1
2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al coordinamento.2
3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
2 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 64a1Perfezionamento
1 La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
2 Può promuovere il perfezionamento.
3 La legge ne determina i settori e i criteri.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 65 Statistica
1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.1
2 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 66 Sussidi all’istruzione1
1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.2
2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
2 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù1
1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.
2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.2
1 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
2 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
Art. 67a1Formazione musicale
1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù.
2 Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.
3 Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.
1 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 – RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 3059 6177, 2013 1015).
Art. 68 Sport
1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.
2 Gestisce una scuola di sport.
3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole.
Art. 69 Cultura
1 Il settore culturale compete ai Cantoni.
2 La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.
Art. 70 Lingue
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.
5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
Art. 71 Cinematografia
1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.
2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.
Art. 72 Chiesa e Stato
1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.
2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
3 L’edificazione di minareti è vietata.1
1 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 12 giu. 2009, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2161; FF 2008 6017 6659, 2009 3763, 2010 2991).
Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio
Art. 73 Sviluppo sostenibile
La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.
Art. 74 Protezione dell’ambiente
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 75 Pianificazione del territorio
1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
Art. 75a1Misurazione
1 La misurazione nazionale compete alla Confederazione.
2 La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.
3 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 75b1Abitazioni secondarie*2
1 La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.
2 La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.
1 Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dall’11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).
2* Con disposizione transitoria.
Art. 76 Acque
1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.
2 Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.
3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.
4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità.
5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.
6 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.
Art. 77 Foreste
1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.
2 Emana principi sulla protezione delle foreste.
3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.
Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio
1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
2 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.
4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.
5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.
Art. 79 Pesca e caccia
La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
Art. 80 Protezione degli animali
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2 Disciplina in particolare:
a.
la detenzione e la cura di animali;
b.
gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c.
l’utilizzazione di animali;
d.
l’importazione di animali e di prodotti animali;
e.
il commercio e il trasporto di animali;
f.
l’uccisione di animali.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti
Art. 81 Opere pubbliche
Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.
Art. 81a1Trasporti pubblici
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.
2 I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
Art. 82 Circolazione stradale
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.
2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.
3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.
Art. 83 Strade nazionali*1
1 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.
2 La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.2
3 …3
1* Con disposizione transitoria.
2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
3 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 84 Transito alpino*1
1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.
2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 85 Tassa sul traffico pesante*1
1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.2
3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.
1* Con disposizione transitoria.
2 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti.
2 Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
3 Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:1
a.
costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
b.2
provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
bbis.3provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
c.4
contributi ai costi delle strade principali;
d.
contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
e.5
contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
f.6
contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
3bis Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:
a.
contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo;
b.
contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
c.
contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.7
4 Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.8
1 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010 2991).
2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
3 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
4 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
5 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
6 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
7 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010 2991).
8 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 5 mag. 2010 – RU 2010 2159; FF 2007 5789, 2008 7193, 2010 2991).
Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*1
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 87a1Infrastruttura ferroviaria
1 La Confederazione assume l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.
2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:
a.
al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all’articolo 85;
b.
il prodotto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 130 capoverso 3bis;
c.
il 2 per cento delle entrate provenienti dall’imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
d.
2300 milioni di franchi all’anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo.
3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.
4 La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.
Sezione 6: Energia e comunicazioni
Art. 89 Politica energetica
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2 La Confederazione emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.
5 Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall’economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.
Art. 90 Energia nucleare*1
La legislazione nel campo dell’energia nucleare compete alla Confederazione.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 91 Trasporto di energia
1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica.
2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.
Art. 92 Poste e telecomunicazioni
1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.
2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.
Art. 93 Radiotelevisione
1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.
2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
3 L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.
4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.
Sezione 7: Economia
Art. 94 Principi dell’ordinamento economico
1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.
4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Art. 95 Attività economica privata*1
1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.
3 Per tutelare l’economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all’estero secondo i seguenti principi:
a.
l’assemblea generale vota annualmente l’importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
b.
i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
c.
gli statuti disciplinano l’ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
d.
l’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.2
1* Con disposizione transitoria.
2 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 – RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).
Art. 96 Politica di concorrenza
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.
2 Prende provvedimenti:
a.
per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
b.
contro la concorrenza sleale.
Art. 97 Protezione dei consumatori
1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.
3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.
Art. 98 Banche e assicurazioni
1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.
2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.
3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.
Art. 99 Politica monetaria
1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.
2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.
3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.
4 L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.
Art. 100 Politica congiunturale
1 La Confederazione prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.
2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l’economia.
3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.
4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.
5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.
6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.
Art. 101 Politica economica esterna
1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero.
2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.
Art. 102 Approvvigionamento del Paese*1
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.
2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 103 Politica strutturale*1
La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 104 Agricoltura
1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
a.
garantire l’approvvigionamento della popolazione;
b.
salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
c.
garantire un’occupazione decentrata del territorio.
2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:
a.
completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
b.
promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali;
c.
emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
d.
protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e.
può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento;
f.
può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.
Art. 105 Alcol
La legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.
Art. 1061Giochi in denaro
1 La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.
2 Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l’80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
3 I Cantoni sono competenti per l’autorizzazione e la sorveglianza:
a.
dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un’estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco;
b.
delle scommesse sportive;
c.
dei giochi di destrezza.
4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.
5 La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell’offerta.
6 I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.
7 La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell’adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.
1 Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dall’11 mar. 2012 (DF del 29 set. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3629; FF 2009 6125, 2010 7023, 2012 5909).
Art. 107 Armi e materiale bellico
1 La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.
2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.
Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità
Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà
1 La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.
3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.
4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
Art. 109 Settore locativo
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.
2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.
Art. 110 Lavoro*1
1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:
a.
la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
b.
i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
c.
il servizio di collocamento;
d.
il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.
3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.
2 La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.
3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.
4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.
Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.
l’assicurazione è obbligatoria;
abis.1versa prestazioni in denaro e in natura;
b.
le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
c.
la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
d.
le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.
3 L’assicurazione è finanziata:
a.
con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
b.2con prestazioni finanziarie della Confederazione.
4 Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.3
5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.
6 …4
1 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
3 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
4 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 112a1Prestazioni complementari
1 La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
2 La legge stabilisce l’entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 112b1Promozione dell’integrazione degli invalidi*2
1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidità.
2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.
3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2* Con disposizione transitoria.
Art. 112c1Aiuto agli anziani e ai disabili*2
1 I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.
2 La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2* Con disposizione transitoria.
Art. 113 Previdenza professionale*1
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.
la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b.
la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.
i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d.
chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e.
per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.
l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
b.
l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.
chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.
5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.
Art. 115 Assistenza agli indigenti
Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.
Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità
1 Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.
3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
Art. 117a1Cure mediche di base
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.
2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
a.
la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l’esercizio delle stesse;
b.
l’adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.
1 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore il 18 mag. 2014 (DF del 19 set. 2013, DCF del 18 ago. 2014 – RU 2014 2769; FF 2010 2581, 2011 6713, 2013 6299, 2014 5431).
Art. 118 Protezione della salute
1 Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.
2 Emana prescrizioni su:
a.
l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
b.
la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali;
c.
la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 118a1Medicina complementare
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.
1 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 17 mag. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 21 ott. 2009 – RU 2009 5325; FF 2005 5341, 2006 6953, 2008 7191, 2009 6571).
Art. 118b1Ricerca sull’essere umano
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell’importanza della ricerca per la salute e la società.
2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:
a.
ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;
b.
i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
c.
un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;
d.
un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.
1 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 7 mar. 2010 (DF del 25 set. 2009, DCF del 15 apr. 2010 – RU 2010 1569; FF 2007 6099, 2009 5789, 2010 2317).
Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
a.
tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
b.
il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
c.1
le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;
d.
la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
e.
non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
f.
il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
g.
ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.
1 Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 2015, in vigore dal 14 giu. 2015 (DF del 12 dic. 2014, DCF del 21 ago. 2015 – RU 2015 2887; FF 2013 5041, 2014 8363, 2015 5163).
Art. 119a1Medicina dei trapianti
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.
2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
1 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 26 giu. 1998, DCF del 23 mar. 1999 – RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).
Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano*1
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.
1* Con disposizione transitoria.
Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri
Art. 121 Legislazione sugli stranieri e sull’asilo*12
1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.
2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
a.
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b.
hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale.3
4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.4
5 L’autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni.5
6 Chi trasgredisce il divieto d’entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.6
1* Con disposizione transitoria.
2 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).
3 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).
4 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).
5 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).
6 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).
Art. 121a1Regolazione dell’immigrazione*2
1 La Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri.
2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell’asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.
3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.
4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.
5 La legge disciplina i particolari.
1* Con disposizione transitoria. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).
2* Con disposizione transitoria.
Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia
Art. 1221Diritto civile
1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
Art. 1231Diritto penale
1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
3 La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:
a.
per la costruzione di stabilimenti;
b.
per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure;
c.
per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.2
1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2003 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 – RU 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 123a1
1 Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.
2 È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all’internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall’autorità che ha posto fine all’internamento.
3 Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.
1 Accettato nella votazione popolare dell’8 feb. 2004, in vigore dall’8 feb. 2004 (DF del 20 giu. 2003, DCF del 21 apr. 2004 – RU 2004 2341; FF 2000 2947, 2001 3063, 2003 3833, 2004 1935).
Art. 123b1Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi
L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.
1 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 30 nov. 2008 (DF del 13 giu. 2008, DCF del 23 gen. 2009 – RU 2009 471; FF 2006 3529, 2007 4931, 2008 4577, 2009 483).
Art. 123c1Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento
Chi è condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.
1 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 18 mag. 2014 (DCF del 20 feb. 2014 – RU 2014 2771; FF 2009 6127, 2011 3995, 2012 7765, 2014 1611 5431).
Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.
Art. 125 Metrologia
La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.
Capitolo 3: Ordinamento finanziario
Art. 1261Gestione finanziaria
1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.
2 L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.
3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c.
4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.
5 La legge disciplina i particolari.
1 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).
Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale
1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.
Art. 128 Imposte dirette*1
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:
a.
sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’11,5 per cento;
b.2
sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dell’8,5 per cento.
c.3
…
2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
3 Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.
4 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.4
1* Con disposizione transitoria.
2 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
3 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
4 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 129 Armonizzazione fiscale
1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni.
2 L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.
3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.
Art. 1301Imposta sul valore aggiunto*2
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
2 Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.3
3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.4
3bis Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.5
4 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
2* Con disposizione transitoria.
3 Dal 1° gen. 2011 al 31 dic. 2017 l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,8 % (art. 25 cpv. 4 della legge del 12 giu. 2009 sull’IVA – RS 641.20).
4 Dal 1° gen. 2011 al 31 dic. 2017 l’aliquota normale ammonta all’8 % e l’aliquota ridotta al 2,5 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della legge del 12 giu. 2009 sull’IVA – RS 641.20).
5 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
Art. 131 Imposte speciali di consumo*1
1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:
a.
il tabacco greggio e manufatto;
b.
le bevande distillate;
c.
la birra;
d.
le automobili e le loro parti costitutive;
e.
il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.
2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.
3 Il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.
1* Con disposizione transitoria.
Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva
1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.
2 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell’imposta spetta ai Cantoni.1
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 133 Dazi
La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.
Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale
Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 1351Perequazione finanziaria e degli oneri
1 La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.
2 La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:
a.
ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
b.
garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
c.
compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
d.
promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
e.
mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.
3 La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 136 Diritti politici
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
Art. 137 Partiti
I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.
Capitolo 2: Iniziativa e referendum
Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.1
2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF del 4 ott. 2002, DCF del 25 mar. 2003, DF del 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
Art. 1391Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.
5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.
1 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
Art. 139a1
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo art. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
Art. 139b1Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto
1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto.2
2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.
3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
2 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
Art. 140 Referendum obbligatorio
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a.
le modifiche della Costituzione;
b.
l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
c.
le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.
2 Sottostanno al voto del Popolo:
a.
le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
abis.1
…
b.2
le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;
c.
il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.
1 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
2 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
Art. 141 Referendum facoltativo
1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:1
a.
le leggi federali;
b.
le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
c.
i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
d.
i trattati internazionali:
1.
di durata indeterminata e indenunciabili,
2.
prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,
3.2
comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
2 …3
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
2 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
3 Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).
Art. 141a1Attuazione dei trattati internazionali
1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l’attuazione del trattato.
2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).
Art. 142 Maggioranze richieste
1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.
2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.
4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.
Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 143 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.
Art. 144 Incompatibilità
1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.
3 La legge può prevedere altre incompatibilità.
Art. 145 Durata del mandato
I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.
Art. 146 Responsabilità dello Stato
La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell’esercizio delle attività ufficiali.
Art. 147 Procedura di consultazione
I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell’ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.
Capitolo 2: Assemblea federale
Sezione 1: Organizzazione
Art. 148 Statuto
1 L’Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.
Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.
2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.
3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.
Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati
1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.
2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.
3 La procedura d’elezione è determinata dal Cantone.
Art. 151 Sessioni
1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.
2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.
Art. 152 Presidenza
Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa.
Art. 153 Commissioni parlamentari
1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
2 La legge può prevedere commissioni congiunte.
3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.
4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.
Art. 154 Gruppi parlamentari
I membri dell’Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.
Art. 155 Servizi del Parlamento
L’Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell’Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.
Sezione 2: Procedura
Art. 156 Deliberazione separata
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.
2 Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere.
3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:
a.
la validità o la nullità parziale di un’iniziativa popolare;
b.1
la concretizzazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
c.2
la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
d.
il preventivo o un’aggiunta al medesimo.3
1 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
2 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).
3 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003, in vigore per le lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
Art. 157 Deliberazione in comune
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
a.
procedere alle elezioni;
b.
risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
c.
decidere sulle domande di grazia.
2 L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.
Art. 158 Pubblicità delle sedute
Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta
1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.
2 Nelle due Camere e nell’Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.
3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:
a.
la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali;
b.
le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi;
c.1
l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell’articolo 126 capoverso 3.
4 L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.2
1 Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).
2 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).
Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta
1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea federale.
2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.
Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni
1 I membri dell’Assemblea federale votano senza istruzioni.
2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.
Art. 162 Immunità
1 I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.
2 La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed estenderla ad altre persone.
Sezione 3: Competenze
Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale
1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.
2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.
Art. 164 Legislazione
1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a.
esercizio dei diritti politici;
b.
restrizioni dei diritti costituzionali;
c.
diritti e doveri delle persone;
d.
cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e.
compiti e prestazioni della Confederazione;
f.
obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto federale;
g.
organizzazione e procedura delle autorità federali.
2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Art. 165 Legislazione d’urgenza
1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.
2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.
3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev’essere limitata nel tempo.
4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.
Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati internazionali
1 L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero.
2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.
Art. 167 Finanze
L’Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.
Art. 168 Elezioni
1 L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.
2 La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d’elezioni.
Art. 169 Alta vigilanza
1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Consiglio federale e sull’amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.
2 L’obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.
Art. 170 Verifica dell’efficacia
L’Assemblea federale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione.
Art. 171 Mandati al Consiglio federale
L’Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l’Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.
Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.
2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.
Art. 173 Altri compiti e attribuzioni
1 L’Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.
prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera;
b.
prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
c.
se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
d.
ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l’esercito o sue parti;
e.
prende misure per attuare il diritto federale;
f.
decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
g.
coopera alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato;
h.
decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;
i.
decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
k.
decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.
2 L’Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.
3 La legge può conferire all’Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.
Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale
Sezione 1: Organizzazione e procedura
Art. 174 Consiglio federale
Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.
Art. 175 Composizione e elezione
1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.
2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.1
4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.2
1 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).
2 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).
Art. 176 Presidenza
1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.
2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.
3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.
Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale
1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.
2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.
3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.
Art. 178 Amministrazione federale
1 Il Consiglio federale dirige l’amministrazione federale. Provvede a un’organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.
2 L’amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.
3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale.
Art. 179 Cancelleria federale
La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.
Sezione 2: Competenze
Art. 180 Politica governativa
1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2 Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 181 Diritto di iniziativa
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale disegni di atti legislativi.
Art. 182 Competenze normative ed esecuzione
1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2 Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
Art. 183 Finanze
1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.
2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.
Art. 184 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero.
2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea federale.
3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Art. 185 Sicurezza esterna e interna
1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.
Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.
2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda.
3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l’estero.
4 Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.
Art. 187 Altri compiti e attribuzioni
1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a.
sorveglia l’amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
b.
fa periodicamente rapporto all’Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
c.
procede alle nomine ed elezioni che non competono a un’altra autorità;
d.
tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.
2 La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.
Capitolo 4:1Tribunale federale e altre autorità giudiziarie
Art. 188 Statuto del Tribunale federale
1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
2 La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura.
3 Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.
Art. 189 Competenze del Tribunale federale
1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
a.
del diritto federale;
b.
del diritto internazionale;
c.
del diritto intercantonale;
d.
dei diritti costituzionali cantonali;
e.
dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
f.
delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
1bis … 1
2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4 Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
1 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
Art. 190 Diritto determinante
Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale
1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2 Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d’importanza fondamentale.
3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
4 La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.
Art. 191a1Altre autorità giudiziarie della Confederazione
1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.
2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’amministrazione federale.
3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.
1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764 e 2004 4228).
Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni
1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
Art. 191c Indipendenza del giudice
Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.
Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1: Revisione
Art. 192 Principio
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.
Art. 193 Revisione totale
1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.
2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.
3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.
Art. 194 Revisione parziale
1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.
2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.
Art. 195 Entrata in vigore
La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale1
1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)
Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.
2. Disposizione transitoria dell’art. 85 (Tassa sul traffico pesante)
1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.
2 La tassa ammonta a:
a.
per gli autocarri e i veicoli articolati:
Fr.
–
di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate
650
–
di oltre 12 fino a 18 tonnellate
2000
–
di oltre 18 fino a 26 tonnellate
3000
–
di oltre 26 tonnellate
4000
b.
per i rimorchi:
–
di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate
650
–
di oltre 8 fino a 10 tonnellate
1500
–
di oltre 10 tonnellate
2000
c.
per gli autobus:
650
3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.
4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale.
5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.
6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.
7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.
8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 19973 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)
1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.
2 Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l’articolo 87a capoverso 2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all’anno. La legge disciplina l’indicizzazione di questo importo.4
3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2.5
4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.
5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.
4. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)
Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.
5. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attività economica privata)
Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.
6. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese)
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.
2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.
7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale)
Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.
8. …6
9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale)
1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.
2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 19647 sul lavoro.
10. …8
11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale)
Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10-20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.
12. …9
13.10 Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta)
La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2020.
14.11 Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)12
1 La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.
2 Per garantire il finanziamento dell’assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue:
a.
di 0,4 punti percentuali l’aliquota normale secondo l’articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 settembre 199913 concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA);
b.
di 0,1 punti percentuali l’aliquota ridotta secondo l’articolo 36 capoverso 1 della legge sull’IVA14;
c.
di 0,2 punti percentuali l’aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero secondo l’articolo 36 capoverso 2 della legge sull’IVA15.16
3 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità.17
4 Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 200918 sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.19
5 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87a.20
15. Disposizione transitoria dell’art. 131 (Imposta sulla birra)
Fino all’emanazione della nuova legge federale21, l’imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto anteriore.
16. …22
1 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).
2 RS 741.01
3 RS 641.81
4 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
5 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
6 L’art. 106 ha un nuovo testo dall’11 mar. 2012, le disp. trans. sono prive d’oggetto.
7 RS 822.11
8 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
9 L’art. 126 ha un nuovo testo dal 2 dic. 2001, le disp. trans. sono prive d’oggetto.
10 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
11 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).
12 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
13 [RU 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 all. n. II 5, 2005 4545 all. n. 2, 2006 2197 all. n. 52 2673 3243 5379 all. n. II 5, 2007 1411 all. n. 7 3425 all. n. 1 6637 all. n. II 5. RU 2009 5203 art. 110]. Vedi ora l’art. 25 cpv. 1 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20)
14 Vedi ora l’art. 25 cpv. 2 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20)
15 Vedi ora l’art. 25 cpv. 4 della LF del 12 giu. 2009 (RS 641.20)
16 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
17 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
18 RS 641.20
19 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
20 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
21 RS 641.411. La L del 6 ott. 2006 è entrata in vigore il 1° lug. 2007.
22 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Art. 1971Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999
1. Adesione della Svizzera all’ONU
1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite2.
2.3 Disposizione transitoria dell’art. 62 (Scuola)
Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 20034 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l’art. 19 della LF del 19 giu. 19595 sull’assicurazione per l’invalidità).
3.6 Disposizione transitoria dell’art. 83 (Strade nazionali)
I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 19607 concernente la rete delle strade nazionali (stato all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 20038 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacità finanziaria.
4.9 Disposizione transitoria dell’art. 112b (Promozione dell’integrazione degli invalidi)
Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 200310 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.
5.11 Disposizione transitoria dell’art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili)
Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
7.13 Disposizione transitoria dell’art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)
Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:
a.
le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell’ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
b.
gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.
8.14Disposizione transitoria dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)
Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3-6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 capoverso 6.
9.15 Disposizioni transitorie dell’art. 75b (Abitazioni secondarie)
1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario.
2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione sono nulli.
10.16 Disposizione transitoria dell’art. 95 cpv. 3
Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
11.17Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell’immigrazione)
1 I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.
1 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).
2 RS 0.120
3 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
4RU 2007 5765
5 RS 831.20
6 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
7 RS 725.113.11
8RU 2007 5765
9 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
10RU 2007 5765
11 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
12 RS 831.10
13 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del 19 gen. 2006 – RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973).
14 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).
15 Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dall’11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).
16 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 – RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).
17 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).
Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998
II
1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 18743 è abrogata.
2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:
a. Art. 32quatercpv. 64
Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.
b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo periodo5
1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. …
2 … [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.
4 … Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.
c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo6
1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
1.
se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
2.
se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3.
quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. …
III
L’Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.
IV
1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
Indice analitico
I numeri arabi si riferiscono agli articoli e i numeri romani alle disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998.
Le indicazioni sono solo informali e non sono giuridicamente vincolanti.
A
Abitazioni 41, 108-109
Abitazionisecondarie75b
Abrogazione della Costituzione federale del 29 maggio 1874 cifra II
Abusi nel settore locativo 109
Accesso
–
a un’attività economica privata 27
–
ai propri dati genetici 119
–
alla proprietà 108
Accessori di armi 107
Accusa 32
Acque 76, 78
Acquisizione della cittadinanza 38
Acquisizioni (Preambolo)
Acquisto
–
di appartamenti e case 108
–
di materiale bellico 107
–
di terreni 108
Adeguamento del disegno di revisione, cifra III
Adesione a organizzazioni o a comunità 140
Adolescenti
–
attività extrascolastica 67
–
misure educative 123
–
obiettivi sociali 41
–
protezione 11
Adozione 38
Adulti, obiettivi sociali 41
Affari esteri 54
Affidamento
–
di compiti amministrativi 178
–
di pratiche 177
Agevolazioni fiscali 100, 111, 129
Agglomerati 50, 86
Agricoltura 104, 197 n. 7
Aiuto
–
di altri Cantoni 52
–
alle vittime di reati 124
–
agli anziani e ai disabili 112c
–
in situazioni di bisogno 12
Alcol 105, 131, 196 n. 15, cifra II
Alimenti 118
Aliquita
–
armonizzazione fiscale 129
–
imposta sul valore aggiunto 130
–
imposte dirette 128
Alpi
–
contributi a strade alpine 86
–
protezione dal traffico di transito 84, 196 n. 1
Alta vigilanza
–
dell’Assemblea federale 169
–
sulle strade d’importanza nazionale 82
Ambiente
–
competenza della Confederazione 73-80
–
produzione rispettosa 104
–
protezione 74, 104
–
provvedimenti di protezione 86
–
statistica 65
–
utilizzazione di organismi geneticamente modificati 120, 197 n. 7
Ambito
–
non umano dell’ingegneria genetica 120, 197 n. 7
–
sociale 106
Amministrazione della giustizia in materia penale 123
Amministrazione federale 178-179, 191a
Amnistia 173
Anno d’età 136
Anno scolastico 62
Anziani 108, 112c
Apparecchi, consumo energetico di 89
Appenzello
–
Esterno 1
–
Interno 1
Approvazione
–
del Popolo 51
–
di atti normativi dei Cantoni 186
–
di trattati dei Cantoni 172
–
di trattati internazionali 184
Approvvigionamento
–
del Paese 102, 196 n. 6
–
della popolazione con prodotti agricoli 104
Arbitrio, protezione dall’- 9
Argovia 1
Armi 107
Armonizzazione
–
delle imposte dirette 129
–
di registri ufficiali 65
–
fiscale 129
–
nel settore scolastico 62
–
intercantonale degli aiuti all’istruzione 66
–
delle informazioni fondiarie ufficiali 75a
Arte 69
Asilo 121, 121a
Assegni familiari 116
Assemblea federale
–
competenze 163-173
–
diritti di partecipazione 184
–
organizzazione 148-155
–
plenaria 157
–
procedura 156-162
Assicurazione
–
contro gli infortuni 117
–
contro la disoccupazione 114
–
contro le malattie 117, 130
–
per la maternità 116
–
vecchiaia, superstiti e invalidità 106, 112 – 112c, 130, 196 n. 14
Assicurazioni 98
Assicurazioni obbligatorie 112, 113, 116, 117, 196 n. 11
Assicurazioni private 98
Assicurazioni sociali 111 ss
–
svizzeri all’estero 40
Assistenza
–
amministrativa 44
–
agli indigenti 12, 115
–
agli Svizzeri all’estero 40
–
ai disoccupati 114
–
giudiziaria 44
Associazioni 23, 28, 97
Astronautica 87
Attesa, termine di 39
Atti
–
consultazione su 147
–
disegni del Consiglio federale 181
–
emanati dall’Assemblea federale, forma degli 163
Attività
–
dello Stato 5, 173, 180
–
economica, in generale 95, 196 n. 5
–
extrascolastica giovanile 67
–
indipendente 113, 114
–
lucrativa, delle autorità federali 144
Atto, religioso 15
Attrezzatura dei terreni 108
Attuazione
–
dei diritti fondamentali 35
–
del diritto federale 46, 156, 164
–
dei trattati 141a
–
d’una iniziativa 156
Autobus 196 n. 2
Autonomia cantonale nell’ambito scolastico 62, 66
Autonomia comunale 50, 189
Autonomia
–
dei Cantoni 3, 43, 43a, 47
–
nella concezione dei programmi radiotelevisivi 93
Autorità
–
amministrative 29
–
civili 58
–
di ricorso in materia di programmi 93
–
estere 56
–
federali 143-191a
–
giudiziarie 29, 29a, 188-191c
Aviazione 87
Avviso dei congiunti 31
Aziende
–
contadine 104
–
di trasporto della Confederazione 76
Azioni civili 30
B
Bacini di accumulazione 76
Banca nazionale 99
Banche 98
Banconote 99
Base costituzionale delle leggi dichiarate urgenti 165
Base legale 5, 36
Basi naturali della vita 2, 54, 104
Basilea
–
Campagna 1
–
Città 1
Benessere (Preambolo), 54, 94,
Beni vitali 102, 196 n. 6
Berna 1
Bilancio 126
Bisogno
–
popolazioni nel 54
–
situazioni di 12
Borse 98
Borse di studio 66
Buona fede 5, 9
Budget 126, 167, 156, 183
C
Caccia 79
Calcolo
–
dell’imponibile 127
–
delle imposte 129
Camere 148, 151
Cancelleria federale 179
Cancelliere federale
–
durata del mandato 145
–
elezione 168
Cantone di domicilio 115
Cantoni
–
al Consiglio nazionale 149
–
al Consiglio degli Stati 150
–
autorità giudiziarie 191b
–
concorrenzialità fiscale 135
–
Confederazione 1
–
consultazione dei 45, 55
–
diritto d’iniziativa 160
–
in generale (Preambolo)
–
maggioranza dei 139, 142
–
partecipazione alla procedura di consultazione 147
–
plurilingui 70
–
referendum facoltativo dei 141
–
relazioni con la Confederazione 3, 42-53
–
sovranità 3
–
statuto 148
Capacità delle strade di transito 84, 196 n. 1
Capacità finanziaria
–
dei Cantoni 135
Capo di dipartimento 178
Carburanti
–
imposta sui 86, 131
–
trasporto in condotta di 91
–
per l’aviazione 86
Carcerazione 31
Carcerazione preventiva 31
Carica, incompatibilità con una 144
Cartelli 96
Casinò 112
Casa da gioco 106
Cassa di compensazione familiare 116
Catastrofi 61
Categorie di veicoli
–
in merito alla tassa sul traffico pesante 196 n. 2
–
in merito alla tassa sulle strade nazionali cifra II
Cellule germinali 119
Censura 17
Cereali panificabili 196 n. 6
Chiesa 72
Chimica
–
prodotti 104
–
sostanze 118
Ciclo idrologico 76
Cinematografia 71
Circolazione
–
messa in – di organismi geneticamente modificati 197 n. 7
Circolazione stradale
–
competenza della Confederazione 82
–
impiego delle tasse 86
–
spese 85, 86, 196 n. 2
Circondario elettorale 149
Città 50
–
infrastruttura dei trasporti 86
Cittadinanza 37, 38
Cittadini 2
Clonazione 119
Coesione interna del Paese 2
Collaborazione
–
dei Cantoni alle decisioni di politica estera 55
–
fra Confederazione e Cantoni 44-49, 172, 185
–
fra Confederazione e Cantoni, nell’ambito della pianificazione del territorio 75
Combustibili, trasporto in condotta 91
Commercio
–
ambulante di bevande spiritose cifra II
–
di patrimonio germinale umano e prodotti da embrioni 119
–
estero 100
Commissioni
–
di vigilanza 169
–
diritto d’iniziativa 160
–
parlamentari 153
Compensazione della perdita di guadagno 114
Competenze
–
dell’Assemblea federale 163-173
–
dei Cantoni 3
–
dei Cantoni con l’estero 56
–
della Confederazione 54-125
–
del Consiglio federale 180-187
–
del Tribunale federale 189
Competenze normative
–
del Consiglio federale 182
–
delega 164
–
dell’Assemblea federale 163-165
–
partecipazione dei Cantoni 45
Compiti
–
statali 35, 43, 43a
–
regionali 48
–
dell’Amministrazione federale 178
Comune prosperità 2
Comuni 50
Comunicazione 92-93
Comunità
–
religiose 15, 72
–
sopranazionali 140
Concessione
–
dei programmi 93
– per case da gioco 106
Conciliazione, trattative di 28
Conclusione di trattati internazionali 166
Concorrenza
–
limitazione 96
–
politica di 96
–
principio 94
–
sleale 96, 97
Condannati 121, 121a
Condizioni quadro per l’economia privata 94
Confederazione
–
aziende di trasporto della 76
–
competenze 54-125
–
in generale (Preambolo), 1
–
relazione tra Confederazione e Cantoni 3, 42-53
–
relazioni svolte per il tramite della 56
–
scopo 2
Confederazione Svizzera 1, 2
Conferimento dell’obbligatorietà generale
–
a contratti collettivi di lavoro 110
–
a contratti quadro di locazione 109
Conflitti
–
armati 61
–
di competenza tra le autorità federali supreme 157, 173
–
tra lavoratori e datori di lavoro 28
Congiunti, avviso 31
Congiuntura 100, 126
Consiglio degli Stati
–
composizione ed elezione 150
–
incompatibilità 144
–
procedura 156-162
–
sistema bicamerale 148
Consiglio federale
–
competenze 180-187
–
composizione 175
–
diritto di proposta 160
–
durata del mandato 145
–
elezione 168, 175
–
incompatibilità 144
–
organizzazione e procedura 174-179
–
stato maggiore del 179
Consiglio nazionale
–
composizione ed elezione 149
–
durata del mandato 145
–
elezioni 136
–
incompatibilità 144
–
procedura 156-162
–
rielezione in caso di revisione totale della Costituzione federale 193
–
sistema bicamerale 148
Consulenza, agricola 104
Consumatori 97
Consumo di alcol 105
Consuntivo 167, 183
Contrassegno autostradale 86, cifra II
Contratti
–
collettivi di lavoro 110
–
contratti quadro di locazione 109
Contributi d’investimento 104
Controprogetto 139, 139b
Controversie
–
di competenza del Tribunale federale 189
–
procedura giudiziaria per 97
–
tra Confederazione e Cantoni o tra Cantoni 44, 189
Convinzioni
–
filosofiche 8, 15
–
politiche 8
–
religiose 8, 15
Convocazione delle Camere 151
Coordinamento
–
della ricerca 64
–
di istituti di formazione 63
Corporazioni 37
Corrispondenza epistolare 13
Corte penale 191a
Costi
–
abitativi 108
–
dei trasporti pubblici 81a
–
per la protezione dell’ambiente 74
Costituzione federale
–
attuazione 173
–
entrata in vigore 195
–
limitazione della sovranità – cantonale 3
–
revisione 192-194
–
rielezione in caso di revisione totale 193
–
scopo 2
Costituzione federale del 29 maggio 1874, abrogazione cifra II
Costituzioni cantonali 51, 172, 186
Costruzione d’abitazioni
–
promozione 108
–
permessi di 197 n. 9
Costruzione di minareti 72
Creato (Preambolo)
Creatura 120
Creazione di occasioni di lavoro 100
Criminale sessuomane o violento 123a
Cultura 69, 106
Cure 41
–
mediche di base 117a
D
Danni
–
all’ambiente 104
–
alla salute 59, 61
–
causati illecitamente dagli organi della Confederazione 146
Dati
–
genetici 119
–
protezione dei 13
–
statistici 65
Datori di lavoro 28, 110, 111, 112, 113, 114
Dazi 133
Debolezza mentale 136
Decisioni
–
dell’Assemblea federale 156
–
per far fronte a gravi turbamenti 185
Decreto federale
–
forma degli atti 163
–
referendum facoltativo 141, 141a
Deflussi 76
Delega delle competenze normative 164
Delegazioni di commissioni di vigilanza 169
Deliberazioni
–
dei Consigli 156, 157
–
quorum dei Consigli 159
Democrazia
–
costituzioni democratiche 51
–
in generale (Preambolo)
–
nel mondo 54
Deputati
–
dei Cantoni 150
–
del Popolo 149
Deroga al diritto cantonale 49
Destinazione vincolata delle imposte 85, 86, 112, 196 n. 3
Determinazione dell’imposta 128
Dichiarazione
–
del Consiglio federale 157
–
dell’urgenza di leggi federali 159, 165
–
relativa alle derrate alimentari 104
Difesa
–
diritti di 32
–
nazionale 57-61
Dignità
–
della persona 7
–
umana 7, 12, 118b, 119, 120
Dimora 121
Dio (Preambolo)
Dipartimenti 177-178
Dipendenza, da sostanze 131
Diritti
–
costituzionali, restrizione 164
–
costituzionali, violazione 189
–
dei Cantoni 3
–
dei fanciulli e degli adolescenti 11
–
del Popolo 2
–
di difesa 32
–
d’informazione delle commissioni 153
–
di partecipazione dell’Assemblea federale 184
–
e doveri degli Svizzeri all’estero 40
–
politici 34, 37, 39, 136, 164, 189
–
umani 54
Diritti fondamentali
–
attuazione 35
–
limiti 36
–
lista diritti fondamentali 7-34
Diritto
–
al giudizio 31
–
civile 122
–
competenza del Tribunale federale 189
–
delle lingue 70
–
determinante 190
–
di cittadinanza 37, 38
–
di essere sentito 29
–
di petizione 33
–
di proposta 160
–
di voto in materia cantonale e comunale 39
–
in generale 5
–
internazionale 5, 139, 141a, 190, 193, 194
–
penale 123, 123a
–
di dimora e soggiorno, perdita 121
Diritto federale
–
esecuzione e osservanza 186
–
preminenza 49
Disabili 8, 62, 108, 112c
Disaccordo fra Camere 140
Disavanzo 126
Discriminazione 8
Disdette nel settore locativo 109
Disegni del Consiglio federale 181
Disoccupazione 41, 100, 114
Disposizioni
–
finali cifre II-IV
–
in materia di sussidi 159
–
transitorie 196, 197
Distillati 105, 131
Divieto
–
dell’arbitrio 9
–
dell’edificazione di minareti 72
–
d’entrata 121
–
di ricevere istruzioni 161
Domanda di grazia 157, 173
Domenica 110
Domicilio 24, 30, 39, 115, 121
Donazione di embrioni 119
Donna
–
assicurazione per la maternità 116
–
servizio militare 59
–
uguaglianza giuridica 8
Doppia imposizione, intercantonale 127
Doveri
–
degli Svizzeri all’estero 40
–
politici 136
Drenaggio fiscale 128
Durata del mandato
–
dei membri del Consiglio nazionale, dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale 145
–
dei presidenti delle Camere 152
Durata di validità delle leggi federali 140, 141
E
Economia
–
competenze della Confederazione 94-107
–
nazionale 94
–
privata, condizioni quadro 94
–
statistica 65
Edifici, consumo di energia negli 89
Educazione sportiva 68
Educazione musicale 67a
Effetti nocivi sull’uomo e sull’ambiente 74
Effetto orizzontale dei diritti fondamentali 35
Efficacia dei provvedimenti 170
Eleggibilità nelle Autorità federali 143
Elezione
–
da parte del Consiglio federale 187
–
da parte dell’Assemblea federale 157, 168
–
del Consiglio degli Stati 150
–
del Consiglio nazionale 149
–
del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale, del generale 168
Embrioni 119
Energia
–
competenze della Confederazione 89-91
–
erogazione 91
–
nucleare 90, 196 n. 4
Enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica 108
Entrata in Svizzera 24, 121
Entrata in vigore
–
della Costituzione cifra IV
–
di leggi dichiarate urgenti 165
–
di revisioni della Costituzione 195
Entrate 126
Epidemie 118
Equilibrio delle uscite e delle entrate 126
Equipaggiamento dell’esercito 60
Erogazione di energia 91
Esecuzione
–
del diritto federale 46, 164, 186
–
disposizioni fondamentali in materia di 164
–
in generale 46, 182
Esercito 58, 60, 173
Esercizio
–
autonomo dei propri diritti, da parte dei fanciulli e degli adolescenti 11
–
autorizzazioni di 196 n. 4
–
dei diritti politici 39, 40, 164
–
dell’attività economica privata 95
–
della pesca e della caccia 79
–
delle attività ufficiali 146
–
delle strade nazionali 86
–
libero esercizio di un’attività economica privata 27
Esigenze ecologiche 104
Esistenza
–
dei Cantoni 53
–
dignitosa 12
Esportazione di materiale bellico 107
Espressione
–
del voto 34
–
musicale 69
Espropriazione volta a proteggere la natura e il paesaggio 78
Espulsione 25, 121
Essenza dei diritti fondamentali 36
Esteri, affari 54, 184
Estero 54-56, 166, 184
Estinzione, protezione delle specie minacciate di 78
Estradizione 25
Estrazionea sorte 106
Età 8, 41
Evoluzione dei prezzi, adattamento delle rendite alla 112
F
Fabbisogno 112, 108
–
finanziario eccezionale 126, 159
Fabbricazione
–
di distillati 105
–
di materiale bellico 107
Famiglia 8, 14, 41, 108, 116
Fanciulli
–
misure educative 123
–
naturalizzazione dei fanciulli apolidi 38
–
obiettivi sociali 41
–
protezione 11
–
reati sessuali commessi su 123b, 123c
–
disabili, istruzione speciale 62
Farina panificabile 196 n. 6
Farmaci 118
Fecondazione 119
Ferrovia 2000 196 n. 3
Ferrovie
–
grandi progetti ferroviari 196 n. 3
–
in generale 87, 196 n. 3
–
infrastruttura ferroviaria 87a
–
protezione contro l’inquinamento fonico 196 n. 3
–
traffico ferroviario 87, 196 n. 3
–
trasporto di merci per 81a
Fertilizzanti 104
Festa nazionale, giorno della 110, 196 n. 9
Filovie 87
Finanze pubbliche 100, 167, 183
Finanziamento
–
autonomia dei Cantoni 47
–
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità 130
–
dell’infrastruttura ferroviaria 87a
–
sostegno alle scuole universitarie 63a
Fondo
–
compensazione dell’assicurazione invalidità disp. trans.
–
infrastruttura ferroviaria 87a, disp. trans.
Fonti di finanziamento 46, 47
Foreste 77
Formazione 61a-68
Formazione
–
degli adolescenti 67
–
dei fanciulli 67
–
dei prezzi 96
–
della volontà 34, 137
–
delle opinioni 93, 137
–
musicale 67a
–
professionale 63
–
spazio formativo svizzero 61a
Forme di produzione 104
Foro 30
Forze della natura 86
Francese 4, 70
Friburgo 1
Funzioni protettive delle foreste 77
G
Garanzia
–
della proprietà 26
–
della via giudiziaria 29
–
federale alle costituzioni cantonali 51, 172
Garanzie
–
cantonali 189
–
federali 51-53
–
procedurali 29
Gas naturale, imposte su 131
Generale, elezione del 168
Generazione d’entrata 196 n. 11
Generazioni future (Preambolo)
Gestione
–
delle case da gioco 106
–
finanziaria 126, 183
–
delle strade nazionali 83
Ginevra 1
Giochi
– di destrezza 106
– in denaro 106
– offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione 106
Giorno festivo 110, 196 n. 9
Giudici
–
al Tribunale federale, incompatibilità 144
–
del Tribunale federale, elezione 168
–
in merito alla privazione della libertà 31
–
indipendenza dei 191c
Giudici federali
–
durata del mandato 145
–
elezione 168
–
incompatibilità 144
Giudizio
–
di un’autorità giudiziaria 29, 29a
–
di un tribunale superiore 32
Giura 1
Giurisdizione costituzionale
–
competenza del Tribunale federale 189
–
non applicabile alle leggi federali 190
Giurisprudenza
–
del Tribunale federale 188-189
–
in materia civile 122
–
in materia penale 123
Glarona 1
Gravi turbamenti, ordinanze e decisioni per far fronte a 185
Grigioni 1, 70
Gruppi parlamentari
–
costituzione 154
–
diritto di iniziativa 160
Guerra, prevenzione 58
I
Immigrazione 121a, 197 n.11
Immunità 162
Impianti
–
consumo energetico di 89
–
di trasporto in condotta 91
–
in paludi 78
Impiego
–
abusivo di dati personali 13
–
dell’esercito 58, 185
Importazione
–
di distillati 105
–
di materiale bellico 107
–
di organismi geneticamente modificati 197 n. 7
Imposizione fiscale
–
esclusione 134
–
princìpi 127
Imposizione secondo la capacità economica 127
Imposta
–
di consumo sui carburanti, supplemento sulla 86, 131
–
preventiva 132, 134, 196 n. 16
–
sul reddito 128, 129, 196 n. 13
–
sul tabacco 112, 131
–
sul valore aggiunto 130, 134, 196 n. 14
–
sulla birra 131, 196 n. 15
–
sulle automobili 131
Imposte
–
destinazione vincolata delle 85, 86, 112, 196 n. 3
–
determinazione 128
–
di consumo 131, 134
–
dirette 128, 196 n. 13
–
indirette 85, 86, 130-132, 196 n. 14 e 15
–
princìpi 127
–
regime fiscale 127
Imprescrittibilità 123b
Imprese dominanti sul mercato 96
Impugnabilità di disdette abusive 109
Incompatibilità 144
Indebitamento freno all’- 126
Indennità di espropriazione 26
Indigenti 108, 115
Indipendenza
–
del giudice 191c
–
del Paese (Preambolo), 2, 54, 173, 185
–
della radio e della televisione 93
–
giudiziaria 30
Industria alberghiera e della ristorazione 196 n. 7
Infecondità 119
Infermità mentale 136
Informazione
–
da parte del Consiglio federale 180
–
dei Cantoni da parte della Confederazione 55
–
della Confederazione da parte dei Cantoni 56
–
tramite radio e televisione 93
Infortunio 41
Infrastruttura
–
dei trasporti 86
–
ferroviaria 87a, 130
Ingegneria genetica 119, 120, 197 n. 7
Iniziativa
–
da parte di membri del Parlamento, gruppi, commissioni parlamentari e Cantoni 160
–
del Consiglio federale 181
–
privata 41
–
popolare 138, 139, 139b, 142
Iniziativa popolare
–
con controprogetto 139, 139b
–
in generale 136, 138-139, 142, 156, 173
Innocenza, presunzione di 32
Inquinamento fonico, protezione contro 196 n. 3
Insediamento 75
Insegnamento
–
istruzione scolastica di base 19
–
religioso 15
–
scientifico 20
Installazioni militari 60
Integrazione
–
degli invalidi 112, 112b
–
obiettivi sociali 41
Integrità 10, 11, 124
–
sessuale 123c
Interdizione 136
Interesse, pubblico 5, 36
Interessi dei Cantoni 45, 54, 55
Internato a vita 123a
Interventi su animali vivi 80
Intrattenimento 93
Invalidi, integrazione 112, 112b
Invalidità 41
Istituti di formazione superiore 63
Istituto di previdenza 113
Istituzioni intercantonali 48
Istruzione
–
sussidi 66
–
attestati di fine studi 95, 196 n. 5
–
da parte di radio e televisione 93
–
formazione professionale 63
–
formazione accademica 95, 196 n. 5
–
formazione agricola 104
–
formazione artistica e musicale 69
–
formazione musicale 67a
–
militare 60
–
obiettivi sociali 41
–
educazione sportiva 68
–
scolastica di base 19, 62
–
scolastica speciale 62
–
perfezionamento 64a
Italiano 4, 70
J
Jackpot 106
L
Lavoratori, Lavoratrici 28, 110, 111, 112, 113, 114
Lavoro 8, 41, 110, 196 n. 9
Legami con gruppi d’interesse da parte dei parlamentari 161
Legge federale
–
determinante per il Tribunale federale 190
–
dichiarata urgente 140, 141, 165
–
emanata sotto forma di 163, 164
–
referendum facoltativo 141, 141a
–
referendum obbligatorio 140
Leggi
–
federali 164, 165
–
cantonali 37
–
dichiarate urgenti 165
–
forma di atti 163
–
contenuto 164
–
uguaglianza giuridica 8
–
esecuzione 182
Legislazione
–
cantonale 37
–
militare 60
–
nel campo del diritto civile 122
–
nel campo del diritto penale 123
Libertà
–
artistica 21
–
d’azione dei Cantoni 46
–
d’informazione 16
–
d’opinione 16
–
dei media 17
–
della scienza 20
–
della ricerca 118b
–
di associazione 23
–
di coscienza 15
–
di credo 15
–
di domicilio 24
–
di movimento 10
–
di riunione 22
–
economica 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 n. 7
–
in generale (Preambolo), 2
–
personale 10
–
privazione della 31
–
sindacale 28, 110
Limite
–
del valore litigioso nell’ambito della protezione dei consumatori 97
–
dell’attività dello Stato 5
Limiti dei diritti fondamentali 36
Lingue
–
Cantoni plurilingui 70
–
comunità linguistiche 70
–
della procedura giudiziaria 31
–
diritto delle 70
–
discriminazione 8
–
libertà 18
–
minoranze linguistiche 70
–
nazionali 4
–
principio della territorialità 70
–
ufficiali 70, 188
Locazione, contratti quadro 109
Lotterie
Lucerna 1
Luoghi storici 78
M
Maggioranza
–
dei Cantoni 139, 139b, 142
–
richiesta 139, 139b, 142
Maggioranze
–
nelle votazione nelle Camere 159
–
nelle votazione popolari 142
Maggiore uscita 126
Malattia
–
lotta contro 118
–
obiettivi sociali 41
–
pericolo di trasmissione 119
Mammiferi 79
Mandati al Consiglio federale 171
Mantenimento dell’ordine pubblico 52, 58
Manutenzione
–
delle strade nazionali 83
Materiale bellico 107
Maternità 41
Maternità sostitutiva 119
Matrimonio 14, 38
Medicina
–
complementare 118a
–
dei trapianti 119a
–
di famiglia 117a
–
ricerca sull’essere umano 118b
–
riproduttiva 119
Membri del Parlamento, diritto di iniziativa e di proposta 160
Menomazione 8
Mercato agricolo 104
Merci, traffico transfrontaliero di 133
Metrologia 125
Mezzi
–
di comunicazione sociale 93
–
di trasporto 87
–
disponibili 41
–
giuridici delle organizzazioni dei consumatori 97
Militare, servizio 59
Milizia 58
Minacce 58, 102
Minareti 72
Minoranze linguistiche 70
Minorenni 123c
Misure
–
di solidarietà dal settore agricolo 104
–
educative 123
Misurazione 75a
Mobilitazione
–
dell’esercito 173, 185
–
di truppe 185
Modifica
–
della Costituzione 140
–
del numero dei Cantoni 53
Modifiche
–
del suolo in paludi 78
–
territoriali tra Cantoni 53
Modo di vita 8
Molteplicità delle specie 79
Moneta 99
Monumenti naturali 78
Munizioni 107
N
Natura 73
Naturalizzazione
–
degli stranieri 38
–
dei fanciulli apolidi 38
–
permesso 38
Navigazione 87
Negoziati internazionali 55
Neodomiciliati 39
Neuchâtel 1
Neutralità 173, 185
NFTA (nuova ferrovia transalpina) 196 n. 3
Nidvaldo 1
Norme, di diritto 163, 164
Nullità di un’iniziativa 139, 156
O
Obbligatorietà generale 48a
Obbligo (i)
–
di partecipazione 48a
–
dei Cantoni, disposizioni fondamentali 164
–
di mantenere il segreto 169
Obiettivi sociali 41
Obvaldo 1
Occupazione del territorio 104
Offerta
–
cinematografica 71
–
dei trasporti pubblici 81a
–
formazione professionale 63
–
giochi in denaro 106
Ognuno 6, 9
Oli minerali, imposte 131, 196 n. 3
Oneri
–
perequazione degli 135
ONU Adesione della Svizzera 197 n. 1
Oociti 119
Operazioni fondiarie e ipotecarie, tassazione 132
Opere
–
di protezione contro le forze della natura 86
–
idrauliche 76
–
pubbliche 81
Ordinamento
–
economico 94
–
finanziario 126-135, 196 n. 13-15
Ordinanze
–
a sé stanti 184
–
a validità limitata nel tempo 184, 185
–
emanate dal Consiglio federale 182
–
emanate dall’Assemblea federale 163, 173
–
per far fronte a gravi turbamenti 185
Ordine
–
costituzionale 52
–
internazionale 2
–
interno di un Cantone 52
Orfanità 41
Organi dello Stato 5, 9
Organismi 118, 120, 197 n. 7
Organizzazione
–
dei Cantoni 48
–
dei tribunali 122, 123
–
del Tribunale federale 188
–
dell’esercito 60
–
dell’Amministrazione federale 178
–
dell’Assemblea federale 148-155
–
delle autorità federali, disposizioni fondamentali 164
Organizzazioni
–
dedite alla costruzione di abitazioni 108
–
dei consumatori 97
–
di sicurezza collettiva 140
–
dominanti sul mercato 96
–
internazionali 141
Origine 8, 38
Oro 99
P
Pace
–
del lavoro 28
–
in generale (Preambolo), 58
–
pace pubblica fra comunità religiose 72
Paesaggi 78
Paesaggio rurale 104
Paese
–
costruzione di abitazioni 108
–
difesa 58
–
indipendenza 2
–
sicurezza 2, 57
Pagamenti diretti 104
Paludi 78
Pari opportunità 2
Partecipazione dei Cantoni al processo decisionale della Confederazione 45
Partiti
–
consultazione dei 147
–
istituzione 137
Patrimonio genetico
–
di animali, piante e organismi 120
–
umano 119
Patrimonio germinale
–
umano 119
–
di animali 120
Patriziati 37
Pedofili 123c
Pena di morte 10
Percorsi pedonali 88
Perdita della cittadinanza 38
Perdita di guadagno
–
in ambito militare 59
–
in ambito di protezione civile 61
Perequazione finanziaria
–
in generale 46, 128, 135, 196 n. 16
–
nel settore stradale 86
Pericoli
–
dei giochi in denaro 106
Periodo di contribuzione nella previdenza professionale 196 n. 11
Persone
– abili al lavoro, obiettivi sociali 41
– di cittadinanza svizzera 25, 59
–
dipendenti 123c
Pesca 79
Pesci 79
Peso complessivo 196 n. 2
Petizioni 33
Petrolio, imposte su 131
Pianificazione del territorio 75
Pianificazioni dell’attività dello Stato 173
Piano
–
delle quote di abitazioni 75b
–
finanziario 183
Pigioni 109
Pilastri della previdenza 111-113
Pluralità
–
del Paese (Preambolo), 2
–
culturale e linguistica 69
Plurilinguismo 70
Politica
–
congiunturale 100
–
della proprietà 111
–
economica esterna 101
–
energetica 89
–
estera 54, 55, 166
–
governativa 180
–
in materia di entrate 100
–
in materia di uscite 100
–
monetaria 99, 100
–
strutturale 103, 196 n. 7
Popolazione
–
protezione della 57, 58
–
statistica 65
Popolo e Cantoni 136-142, 195
Popolo svizzero (Preambolo), 1
Popolo, approvazione del 51
Pornografia 123b
Posizione sociale 8
Poste 92
Potere
–
di disporre dell’esercito 58
–
supremo 148
Povertà nel mondo 54
Pratica musicale 67a
Precipitazioni atmosferiche 76
Premi
–
d’assicurazione, tasse su 132
–
riduzioni di 130
Preminenza del diritto federale 49
Prescrizioni
–
concernenti la formazione delle cure mediche di base 117a
–
concernenti la remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia 117a
–
concernenti le professioni delle cure mediche di base 117a
–
in materia di ricerca sull’essere umano 118a
–
sui giochi in denaro 106
Presidente della Confederazione 176
Presidenza
–
delle Camere 152
–
del Consiglio federale 176
–
del Consiglio nazionale 157
Prestazioni
–
complementari 112a
Prestazioni assicurative
–
dell’assicurazione per la maternità 116
–
imposta su 132
Presunzione di innocenza 32
Pretese volte a ottenere prestazioni dello Stato 41
Preventivo 126, 167, 183
Previdenza
–
individuale 111
–
invalidità 111
–
istituto di 113
–
pilastri 111-113
–
professionale 111, 113, 196 n. 11
–
vecchiaia, superstiti e invalidità 111
Prezzi, formazione dei 96
Principio
–
collegiale 177
–
della legalità 5
–
della proporzionalità 5, 36
–
di milizia 58
–
dipartimentale 177
Privati 5
Privazione della libertà 31
Probabilità di successo 29
Procedura
–
civile 122
–
della revisione della Costituzione federale 192-195
–
di consultazione 147
–
diritto alla gratuità 29
–
garanzie 29
–
giudiziaria 30, 97, 123
–
penale 32
Processo decisionale della Confederazione 45
Procreazione assistita 119
Produzione, forme di 104
Professioni
–
in generale 95, 196 n. 5
–
promozione delle 103, 196 n. 7
–
scelta delle 27
Progetto
–
elaborato 139b
Progressione a freddo 128
Promozione
–
dell’accesso alla proprietà 108
–
della costruzione d’abitazioni 108
–
professionale 63a
–
dell’infanzia e della gioventù 67
Proporzionalità, principio della 5, 36
Proposta
–
generica 140
–
diritto di 160
Proprietà 26
Proprietà fondiaria rurale 104
Prosperità 2
Protezione
–
civile 61
–
dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica 119, 120
–
dall’arbitrio 9
–
dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato 25
–
degli animali 80
–
dei lavoratori e delle lavoratrici 110
–
dei fanciulli 11, 123b, 123c
–
del paesaggio 78, 86
–
dell’ambiente, costi 74
–
dell’economia indigena 101
–
della dignità umana, della personalità e della famiglia 119
–
della natura 78
–
della salute 118
–
delle acque 76, 78
–
delle foreste 77
–
delle paludi 78
–
delle risorse idriche 76
–
di persone e beni 61
–
giuridica nell’amministrazione 177
–
servizio di 61
Protrazione dei rapporti di locazione 109
Prova del bisogno nell’industria alberghiera e della ristorazione 196 n. 7
Provvedimenti, efficacia dei 170
Pubblicità
–
dell’udienza 30
–
della pronuncia della sentenza 30
Punizione, crudele, inumana o degradante 10, 25
Q
Quanto espresso nelle Camere 162
Quorum 159
Quota
– delle abitazioni secondarie 75b
Quota cantonale
–
del prodotto della tassa sul traffico pesante 85, 196 n. 2
–
del prodotto delle imposte federali dirette 128
–
di partecipazione all’imposta preventiva 196 n. 16
R
Radiazioni ionizzanti 118
Radio 17, 93
Raffreddamento, acque per 76
Rami economici 103, 196 n. 7
Rapporti
–
di lavoro 28
–
di locazione 109
Rapporto
–
del Consiglio federale all’Assemblea federale 187
–
sulla gestione del Consiglio federale 187
Rappresentanza della Svizzera nei confronti dell’estero 184
Ratifica 184
Razionalizzazione edilizia 108
Razza 8
Realizzazione
–
di opere pubbliche 81
–
delle strade nazionali 83
Reati sessuali 123b, 123c
Reclamo contro i trattati intercantonali 172, 186
Reddito contadino 104
Referendum
–
facoltativo 141, 141a
–
in generale 136
–
maggioranze richieste 142
–
obbligatorio 140, 141a
Regalie cantonali 94
Regioni
–
di montagna 50, 85
–
economicamente minacciate 103, 196 n. 7
–
periferiche 85
Registro fondiario 197 n. 9
Registri ufficiali 65
Reintegrazione della cittadinanza 38
Relazioni
–
con l’estero 54, 166
–
tra Confederazione e Cantoni 44-49, 172, 186
Religione 15
Rendite 112, 196 n. 14
Responsabilità
–
dello Stato 146
–
in generale (Preambolo), 6
–
privata 41
Restrizione della proprietà 26
Rete di strade nazionali 83
Reti
– elettroniche di telecomunicazione, giochi 106
– di percorsi pedonali 88
Retribuzioni 95
Rettificazione di distillati 105
Rettifiche di confine tra Cantoni 53
Revisione
–
della Costituzione federale 140, 141a 192-195
–
delle costituzioni cantonali 51
Revisione parziale della Costituzione federale
–
iniziativa sulla 139
–
procedura 194
–
referendum obbligatorio 140
Revisione totale della Costituzione federale
–
iniziativa sulla 138
–
procedura 156, 193
–
referendum obbligatorio 140
Ribassi per stabilizzare la congiuntura 100
Ricerca
–
agricola 104
–
biologica e medica sulle persone 118a
–
centri di 64
–
competenza della Confederazione 64
–
libertà della ricerca 20
–
nella medicina riproduttiva 119
–
sull’essere umano 118b
Riconoscimento di attestati di fine studi 95, 196 n. 5
Ricorsi
–
al Consiglio federale 187
–
in materia di programmi 93
Riduzione
–
del prezzo della costruzione d’abitazioni 108
–
dei costi abitativi 108
–
di premi 130
Rielezione
–
dei presidenti delle Camere 152
–
del presidente della Confederazione 176
–
in caso di revisione totale della Costituzione 193
Rifugiati 25
Rimorchi 196 n. 2, cifra II
Rincaro
–
adattamento di importi al 159
–
adeguamento delle imposte al 128
–
provvedimenti contro il 100
Rinnovo
–
di leggi dichiarate urgenti 165
–
integrale del Consiglio nazionale 149
Rinvio forzato 25
Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 3, 54-135
Riserve
–
in oro 99
–
monetarie 99
–
Risorse idriche, protezione 78
Risorse
–
perequazione finanziaria delle 135
Rispetto
–
del diritto federale 49, 186
–
in generale (Preambolo)
–
reciproco tra Confederazione e Cantoni 44
Romancio 4, 70
S
Salario 8
Salute 41, 118-119a
San Gallo 1
Sciaffusa 1
Sciopero 28
Scommesse sportive 106
Scopo 2
Scuola 62
–
di sport 68
–
universitaria 63a
Sedute, pubblicità delle 158
Segreto redazionale 17
Semicantoni 1, 142, 150
Sentenza
–
delle autorità giudiziarie federali 182
–
di un tribunale superiore 32
–
diritto di far esaminare la 32
–
passata in giudicato 32 121
–
pronuncia della 30
–
pubblicità 30
Sentieri 88
Separazione dei diversi modi di traffico 86
Serrata 28
Servizi del Parlamento 155
Servizi
–
finanziari 98
–
postali e di telecomunicazione 92
–
vitali 102
Servizio
–
attivo 173, 185
–
civile sostitutivo 40, 59
–
di collocamento 110
–
di protezione 61
–
militare 40, 59
Sessioni 151
Sesso 8
Settore
–
agricolo, misure di solidarietà 104
–
creditizio 100
–
locativo 109
–
monetario 99
–
scolastico 62
Sfera privata 13
Sì, doppio 139b
Sicurezza
–
dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente 120
–
economica 94
–
esterna 185
–
in generale 2, 57, 121, 173, 185
–
interna 52, 57, 58, 173, 185
–
sociale 41, 110-117
Singoli atti 173
Sistema
–
bicamerale 148
–
proporzionale 149
Siti caratteristici 78
Situazione economica 126
Situazioni
–
di bisogno 12
–
di emergenza 61
–
di penuria 102
Soggiorno 121, 121a
Società
–
anonime svizzere quotate in borsa 95
–
in generale 6
–
statistica 65
Soletta 1
Solidarietà (Preambolo)
Sorveglianza, sulle case da gioco 106
Sostanze ausiliarie 104
Sostegno
–
agli indigenti 115
–
agli Svizzeri all’estero 40
–
ai congiunti di chi perisce prestando servizio civile 59, 61
–
ai congiunti di chi perisce prestando servizio militare 59
–
tra Confederazione e Cantoni 44
Sostentamento 41
Sovranità dei Cantoni 3
Spazi vitali 78
Spazio
–
economico 95
–
formativo svizzero 61a
Specie
–
animali 120, 197 n. 7
–
minacciate 78
–
vegetali 120, 197 n. 7
Spese
–
connesse ai trasporti terrestri 85
–
connesse al traffico pesante 85
–
connesse al traffico stradale 85, 196 n. 2
–
connesse alla circolazione stradale 86
–
per strade aperte a veicoli a motore 86
–
per strade nazionali 83
Sport 68, 106
Stabilizzazione congiunturale 100
Stampa 17, 93
Statistica 65
Stato
–
attività dello 173, 180
–
di diritto 5
–
in rapporto alla Chiesa 72
–
in rapporto alla Società 6
–
maggiore del Consiglio federale 179
–
responsabilità dello 146
Strade
–
di circonvallazione 84, 196 n. 1
–
di transito 82
–
nazionali 83
–
principali 86
–
pubbliche 82
Stranieri 121, 121a
Stupefacenti 118
Suolo 75, 75a
Supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti 86, 131
Sussidiarietà 5a
Sussidi
–
disposizioni in materia di 159
–
svantaggi 8
–
a studenti di scuole universitarie 66
Sviluppo
–
dei fanciulli e degli adolescenti 11
–
sostenibile 73
Svitto 1
Svizzeri all’estero 40
T
Tabacco, imposta sul 112, 131
Talenti musicali 67a
Tariffe dei servizi postali e di telecomunicazione 92
Tassa
–
d’esenzione al servizio militare o civile 59
–
di bollo 132, 134
–
per l’utilizzazione delle strade 82
–
sul traffico pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3
– sulle case da gioco 106
–
sulle strade nazionali 86, cifra II
Tasse su premi d’assicurazione 132
Tedesco 4, 70
Telecomunicazioni 13, 92
Telediffusione 17
Televisione 17, 93
–
Tenore di vita abituale 113
–
Termine d’attesa 39
Territorio
–
dei Cantoni 53
–
statistica 65
Ticino 1, 70
Titoli 132
Tortura 10, 25
Traffico
–
combinato 84, 86, 196 n. 1
–
competenze della Confederazione 82-88, 196 n. 2
–
di transito 84, 196 n. 1
–
internazionale 86
–
pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3
–
transfrontaliero di merci 133
–
tasse sul 82, 85, 86
Transito
–
alpino 84, 196 n. 1
–
di materiale bellico 107
–
Trapianti 119a
–
Trasmissione di malattie 118, 119
Trasporto
–
aziende di 76
–
costi del 81a
–
di animali 80
–
di energia 91
–
di merci 84, 81a
–
di veicoli a motore accompagnati 86
–
in condotta 91
–
merci di transito 84, 196 n. 1
–
mezzi di 87
–
offerta del 81a
–
pubblico 81a
–
per ferrovia 81a
–
spese connesse ai trasporti terrestri 85
–
su strada 81a
Trattamento, crudele, inumano o degradante 10, 25
Trattati
–
tra Cantoni 48, 48a, 172, 186, 189
–
tra Cantoni ed estero 56, 172, 186
Trattati internazionali
–
competenza del Consiglio federale 184
–
competenza dell’Assemblea federale 166
–
consultazione 147
–
diritto determinante 190
–
referendum facoltativo 141, 141a
–
referendum obbligatorio 140, 141a
–
violazione di 189
Trattative di conciliazione 28
Tribunale
–
competente 30
–
del domicilio 30
Tribunale federale
–
amministrazione del 188
–
come istanza unica 32
–
Corte penale 191a
–
in generale 188-191
–
organizzazione 188
–
possibilità di adirlo 191
Tribunali
–
d’eccezione 30
–
organizzazione 122, 123
Tributi
–
disposizioni fondamentali in materia di 164
–
supplementi per stabilizzare la congiuntura 100
–
alternativa al servizio militare e al servizio sostitutivo (tassa d’esenzione) 59
–
utilizzazione delle strade nazionali 86, cifra II
–
traffico pesante, 196 n. 2
–
imposte 127-134
–
utilizzazione delle acque 76
Truppe, mobilitazione in casi urgenti 185
Turgovia 1
Turismo
Tutela
–
degli interessi 28
–
degli interessi del Paese 184
–
degli interessi dell’economia nazionale 94, 101
–
dei consumatori 97
–
dei diritti 2, 29
–
dell’indipendenza della Svizzera 173
–
dell’ordine costituzionale dei Cantoni 52
–
della buona fede 9
–
della famiglia 116, 119
–
della fauna e della flora 78
–
della salute 118, 119
–
della dignità umana 118b, 119
–
della libertà 2
–
della neutralità della Svizzera 173
–
della personalità 119
–
della sicurezza esterna 173, 185
–
della sicurezza interna 173, 185
U
Uccelli 79
Uccisione di animali 80
Udienza 30
Uguaglianza giuridica 8, 109
Unificazione del diritto 141
Unità
–
abitative 75b
–
della forma 139, 194
–
della materia 139, 194
–
disciplinamento unitario 42
–
in generale (Preambolo)
Uri 1
Uscite
–
dalla Svizzera 24, 121
–
in generale 126, 167
–
maggioranza richiesta per 159
Utenti
–
dei trasporti pubblici 81a
Utilità pubblica,
–
enti e organizzazioni dedite alla costruzione d’abitazioni a scopi di 108
–
utili netti dei giochi utilizzati per scopi di 106
Utilizzazione delle strade 85, 86, 196 n. 2, cifra II
V
Validità delle iniziative popolari 156, 173
Vallese 1
Valore litigioso 97
Varietà genetica 120
Vaud 1
Vedovanza 41
Veicoli
–
a motore 82-86, cifra II
–
articolati 196 n. 2
–
consumo energetico di 89
Vendita di distillati 105
Verifica dell’efficacia 170
Vestiario dell’esercito 60
Via giudiziaria 29a
Viabilità delle strade nazionali 83
Vigilanza
–
sull’amministrazione federale 187
–
sulle scuole 62
Vincite 132
Violazione dei diritti
–
Controversie di competenza del Tribunale federale 189
Vita
–
diritto alla 10
–
familiare 13
–
privata 13
Vittime
Volontà, formazione della 34, 137
Votazioni federali 136
–
referendum facoltativo 141, 141a
–
referendum obbligatorio 140, 141a
–
su iniziative 138, 139, 139b
–
su leggi dichiarate urgenti 165
Voto
–
di Cantone 142
–
espressione fedele del 34
Z
Zugo, Zurigo 1
Indice
Preambolo
Confederazione Svizzera Art. 1
Scopo Art. 2
Federalismo Art. 3
Lingue nazionali Art. 4
Stato di diritto Art. 5
Sussidiarietà Art. 5a
Responsabilità individuale e sociale Art. 6
Dignità umana Art. 7
Uguaglianza giuridica Art. 8
Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede Art. 9
Diritto alla vita e alla libertà personale Art. 10
Protezione dei fanciulli e degli adolescenti Art. 11
Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno Art. 12
Protezione della sfera privata Art. 13
Diritto al matrimonio e alla famiglia Art. 14
Libertà di credo e di coscienza Art. 15
Libertà d’opinione e d’informazione Art. 16
Libertà dei media Art. 17
Libertà di lingua Art. 18
Diritto all’istruzione scolastica di base Art. 19
Libertà della scienza Art. 20
Libertà artistica Art. 21
Libertà di riunione Art. 22
Libertà d’associazione Art. 23
Libertà di domicilio Art. 24
Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato Art. 25
Garanzia della proprietà Art. 26
Libertà economica Art. 27
Libertà sindacale Art. 28
Garanzie procedurali generali Art. 29
Garanzia della via giudiziaria Art. 29a
Procedura giudiziaria Art. 30
Privazione della libertà Art. 31
Procedura penale Art. 32
Diritto di petizione Art. 33
Diritti politici Art. 34
Attuazione dei diritti fondamentali Art. 35
Limiti dei diritti fondamentali Art. 36
Diritti di cittadinanza Art. 37
Acquisizione e perdita della cittadinanza Art. 38
Esercizio dei diritti politici Art. 39
Svizzeri all’estero Art. 40
Art. 41
Compiti della Confederazione Art. 42
Compiti dei Cantoni Art. 43
Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali Art. 43a
Principi Art. 44
Partecipazione al processo decisionale della Confederazione Art. 45
Attuazione e esecuzione del diritto federale Art. 46
Autonomia dei Cantoni Art. 47
Trattati intercantonali Art. 48
Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione Art. 48a
Preminenza e rispetto del diritto federale Art. 49
Art. 50
Costituzioni cantonali Art. 51
Ordine costituzionale Art. 52
Esistenza e territorio dei Cantoni Art. 53
Affari esteri Art. 54
Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera Art. 55
Relazioni dei Cantoni con l’estero Art. 56
Sicurezza Art. 57
Esercito Art. 58
Servizio militare e servizio sostitutivo Art. 59
Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito Art. 60
Protezione civile Art. 61
Spazio formativo svizzero Art. 61a
Scuola Art. 62
Formazione professionale Art. 63
Scuole universitarie Art. 63a
icerca Art. 64
Perfezionamento Art. 64a
Statistica Art. 65
Sussidi all’istruzione Art. 66
Promozione dell’infanzia e della gioventù Art. 67
Formazione musicale Art. 67a
Sport Art. 68
Cultura Art. 69
Lingue Art. 70
Cinematografia Art. 71
Chiesa e Stato Art. 72
Sviluppo sostenibile Art. 73
Protezione dell’ambiente Art. 74
Pianificazione del territorio Art. 75
Misurazione Art. 75a
Abitazioni secondarie Art. 75b
Acque Art. 76
Foreste Art. 77
Protezione della natura e del paesaggio Art. 78
Pesca e caccia Art. 79
Protezione degli animali Art. 80
Opere pubbliche Art. 81
Trasporti pubblici Art. 81a
Circolazione stradale Art. 82
Strade nazionali Art. 83
Transito alpino Art. 84
Tassa sul traffico pesante Art. 85
Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico Art. 86
Ferrovie e altri mezzi di trasporto Art. 87
Infrastruttura ferroviaria Art. 87a
Sentieri e percorsi pedonali Art. 88
Politica energetica Art. 89
Energia nucleare Art. 90
Trasporto di energia Art. 91
Poste e telecomunicazioni Art. 92
Radiotelevisione Art. 93
Principi dell’ordinamento economico Art. 94
Attività economica privata Art. 95
Politica di concorrenza Art. 96
Protezione dei consumatori Art. 97
Banche e assicurazioni Art. 98
Politica monetaria Art. 99
Politica congiunturale Art. 100
Politica economica esterna Art. 101
Approvvigionamento del Paese Art. 102
Politica strutturale Art. 103
Agricoltura Art. 104
Alcol Art. 105
Giochi in denaro Art. 106
Armi e materiale bellico Art. 107
Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà Art. 108
Settore locativo Art. 109
Lavoro Art. 110
Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità Art. 111
Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità Art. 112
Prestazioni complementari Art. 112a
Promozione dell’integrazione degli invalidi Art. 112b
Aiuto agli anziani e ai disabili Art. 112c
Previdenza professionale Art. 113
Assicurazione contro la disoccupazione Art. 114
Assistenza agli indigenti Art. 115
Assegni familiari e assicurazione per la maternità Art. 116
Assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 117
Cure mediche di base Art. 117a
Protezione della salute Art. 118
Medicina complementare Art. 118a
Ricerca sull’essere umano Art. 118b
Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano Art. 119
Medicina dei trapianti Art. 119a
Ingegneria genetica in ambito non umano Art. 120
Legislazione sugli stranieri e sull’asilo Art. 121
Regolazione dell’immigrazione Art. 121a
Diritto civile Art. 122
Diritto penale Art. 123
Art. 123a
Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi Art. 123b
Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento Art. 123c
Aiuto alle vittime di reati Art. 124
Metrologia Art. 125
Gestione finanziaria Art. 126
Principi dell’imposizione fiscale Art. 127
Imposte dirette Art. 128
Armonizzazione fiscale Art. 129
Imposta sul valore aggiunto Art. 130
Imposte speciali di consumo Art. 131
Tassa di bollo e imposta preventiva Art. 132
Dazi Art. 133
Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale Art. 134
Perequazione finanziaria e degli oneri Art. 135
Diritti politici Art. 136
Partiti Art. 137
Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale Art. 138
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale Art. 139
Abrogato Art. 139a
Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto Art. 139b
Referendum obbligatorio Art. 140
Referendum facoltativo Art. 141
Attuazione dei trattati internazionali Art. 141a
Maggioranze richieste Art. 142
Eleggibilità Art. 143
Incompatibilità Art. 144
Durata del mandato Art. 145
Responsabilità dello Stato Art. 146
Procedura di consultazione Art. 147
Statuto Art. 148
Composizione ed elezione del Consiglio nazionale Art. 149
Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati Art. 150
Sessioni Art. 151
Presidenza Art. 152
Commissioni parlamentari Art. 153
Gruppi parlamentari Art. 154
Servizi del Parlamento Art. 155
Deliberazione separata Art. 156
Deliberazione in comune Art. 157
Pubblicità delle sedute Art. 158
Quorum e maggioranza richiesta Art. 159
Diritto di iniziativa e di proposta Art. 160
Divieto di ricevere istruzioni Art. 161
Immunità Art. 162
Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale Art. 163
Legislazione Art. 164
Legislazione d’urgenza Art. 165
Relazioni con l’estero e trattati internazionali Art. 166
Finanze Art. 167
Elezioni Art. 168
Alta vigilanza Art. 169
Verifica dell’efficacia Art. 170
Mandati al Consiglio federale Art. 171
Relazioni tra Confederazione e Cantoni Art. 172
Altri compiti e attribuzioni Art. 173
Consiglio federale Art. 174
Composizione e elezione Art. 175
Presidenza Art. 176
Principio collegiale e dipartimentale Art. 177
Amministrazione federale Art. 178
Cancelleria federale Art. 179
Politica governativa Art. 180
Diritto di iniziativa Art. 181
Competenze normative ed esecuzione Art. 182
Finanze Art. 183
Relazioni con l’estero Art. 184
Sicurezza esterna e interna Art. 185
Relazioni tra Confederazione e Cantoni Art. 186
Altri compiti e attribuzioni Art. 187
Statuto del Tribunale federale Art. 188
Competenze del Tribunale federale Art. 189
Diritto determinante Art. 190
Possibilità di adire il Tribunale federale Art. 191
Altre autorità giudiziarie della Confederazione Art. 191a
Autorità giudiziarie dei Cantoni Art. 191b
Indipendenza del giudice Art. 191c
Principio Art. 192
Revisione totale Art. 193
Revisione parziale Art. 194
Entrata in vigore Art. 195
Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 196
Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 Art. 197
RU 1999 2556
1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
2 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).
3 [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]
4 Art. 105
5 Art. 86 cpv. 2
6 Ora art. 139b
Stato 1° gennaio 2016
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