Cosa sono le centrali rischi o sistema di informazioni creditizie – Avvocato consumatori
Cosa fanno le centrali rischi e cosa sono?
Banche dati che permettono alle banche o finanziarie di verificare l’affidabilità del consumatore a cui viene erogato un prestito. All’interno di queste banche dati vengono inseriti i riferimenti dei soggetti che risultano cattivi pagatori. Le banche e le finanziarie pertanto si tutelano grazie alle verifiche che vengono effettuate tramite la centrale rischi.
Chi comunica i dati alla centrale rischi?
Le banche o le finanziarie, oltre a verificare lo stato dei futuri clienti, comunicano alla centrale rischi i dati delle persone che risultano inadempienti o effettuano pagamenti con ritardo e allo stesso tempo comunicano i dati dei soggetti che hanno richiesto un finanziamento o un prestito. In questo ultimo caso non avviene alcuna iscrizione, ma il rapporto contrattuale viene comunque registrato anche se per breve tempo.
Ogni quanto viene aggiornata la centrale rischi?
L’aggiornamento viene effettuato mensilmente dalle banche che hanno erogato il prestito.
Quali dati del cliente entrano a far parte della centrale rischi?
I dati che vengono inseriti nelle banche dati devono avere l’obbiettivo di evitare situazioni spiacevoli per le finanziarie e per permettere alle stesse di non erogare prestiti a soggetti che non potrebbero ottemperare ai pagamenti. Le banche infatti possono fare una valutazione a priori del soggetto che richiede il prestito e quindi decidere sull’importo da erogare.
I dati che vengono conservati nella centrale rischi sono:
– nome e cognome;
– altri dati identificativi;
– contratto di finanziamento;
– importo del finanziamento;
– situazione attuale del debito;
– situazioni che incidono sul patrimonio del cliente;
– situazioni personali del cliente che possono incidere sulla possibilità di ottemperare al pagamento.
I dati inseriti nella centrale rischi restano per sempre?
No. Ci sono dei tempi massimi per mantenere i dati, che variano a seconda della situazione per cui gli stessi sono inseriti.
– in caso di richiesta di prestito: al massimo 180 giorni;
– in caso di annullamento del prestito sia per decisione della finanziaria che per volontà del cliente: al massimo 30 giorni;
– in caso di pagamenti ritardati che riguardano una singola rata: al massimo 6 mesi;
– in caso di pagamenti ritardati che oltrepassano i due mesi: al massimo 24 mesi;
– in caso di pagamenti non effettuati definitivamente: al massimo 36 mesi.
I dati pertanto alla scadenza dei predetti termini devono essere eliminati..
Il soggetto che ha richiesto un prestito viene avvisato dell’inserimento dei suoi dati nella centrale rischi?
Si. Deve essere informato in merito:
– alle banche dati in cui verranno inseriti;
– ai motivi per cui vengono comunicati i dati;
– ai tempi entro i quali i dati verranno eliminati.
Il cattivo pagatore viene avvisato dell’inserimento dei suoi dati nella centrale rischi?
La finanziaria deve avvisare il cliente che in caso di mancato pagamento procederà all’iscrizione dei dati nella centrale rischi.
I dati del cattivo pagatore sono pubblici?
Si. Ma vengono pubblicati alla scadenza di due rate mensili non corrisposte.
In relazione invece ai mancati pagamenti ulteriori, gli stessi vengono pubblicati immediatamente.
Il pagamento della rata scaduta viene registrato nella banca dati?
Si. La banca deve comunicare l’avvenuto pagamento che viene inserito ed appuntato con i dati del soggetto. La finanziaria deve comunicare in tempi brevi l’effettuazione del pagamento, generalmente entro 15 giorni.
È possibile verificare i propri dati all’interno di una centrale rischi?
Si. Il cliente può chiedere alla finanziaria o direttamente alla centrale rischi:
– quali dati sono contenuti;
– quale istituto bancario ha comunicato i dati;
– quale centrale rischi detiene i dati;
– la modifica o la correzione dei dati;
– l’eliminazione dei dati.
Entro quanto tempo la banca o la centrale rischi devono rispondere alla richiesta di verifica dei propri dati?
Al massimo 30 giorni.
In caso di mancata risposta o risposta non esaustiva cosa posso fare?
– reclamo al garante della privacy;
– ricorso al garante della privacy;
– tribunale.
Come si fa un reclamo al garante della privacy?
Il soggetto che ritiene leso un proprio diritto da parte di una banca o di una centrale rischi a causa dell’inserimento dei propri dati, può inviare un reclamo al garante della privacy chiedendo la risoluzione della problematica specificando in modo chiaro e preciso i dati, i soggetti coinvolti e la lesione subita.
Il garante della privacy cosa può fare a seguito di un reclamo?
Inviatre la centrale rischi o la finanziaria ad adeguarsi alla normativa in tema di diritti della privacy.
Come si fa un ricorso al garante della privacy?
Il ricorso al garante della privacy è un atto più ufficiale che può essere inviato in caso di rigetto del reclamo e deve contenere tutti i dati sia del richiedente che della banca o della centrale rischi inoltre è necessario depositare tutti i documenti necessari, al fine di ottenere la cessazione del diritto leso a causa dell’immissione dei propri dati nella centrale rischi.
Il garante della privacy cosa può fare a seguito di un ricorso?
– invitare la centrale rischi o la finanziaria ad ottemperare in maniera automatica alle richieste formulate;
– ascoltare le parti e le relative difese;
– ordinare la cancellazione dei dati;
– decidere sulle spese relative al ricorso.
Se il garante non prende una decisione cosa succede?
Il ricorso si considera rigettato.
Cosa posso fare in caso di rigetto del ricorso?
Entro 30 giorni ci si può opporre al tribunale competente.
Qual è il tribunale competente?
Il tribunale dove ha sede la finanziaria o la centrale dei rischi ove sono immagazzinati i dati.
Il tribunale cosa può decidere?
– eliminazione dei dati;
– risarcimento del danno.
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