Corruzione di minorenni – Nozione di atti sessuali o atti di libidine – Fattispecie di materiale pornografico mostrato ai minori.
(Cassazione – Sezione III Penale sent. n. 4264/99 – Presidente Tridico G. – Relatore Seluttino O.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del Pretore di Merano del 22-7-1994, appellata dall’imputato P. F., con la quale costui era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e con la continuazione, alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56 e 530 c.p., così modificata l’originaria imputazione ( artt. 81 cpv. e 530 c.p., “per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indotto persone minori degli anni sedici a commettere atti di libidine; in particolare, per avere mostrato giornali e videocassette a contenuto pornografico a M. M. ed U. ( rispettivamente di anni 15 e 12), nonché a N. M., F. e H., inducendo le predette persone minori alla commissione di atti di libidine. In Scena (BZ), nel marzo-aprile 1992. Con la recidiva”.
Ricorre il Procuratore Generale presso la sezione distaccata della Corte di appello di Trento con sede in Bolzano per l’annullamento della sentenza, deducendo:
Violazione dell ‘art.491 co. 2 c.p.p., per l’abusivo inserimento nel fascicolo del dibattimento dell’informativa di reato dei Carabinieri (ved.ff.13-14), con conseguente danno per l’imputato a causa della ”descrizione estremamente negativa di lui, contenuta nell’informativa medesima, sulla quale, peraltro, non è stato sentito neppure il rapportante Rizzo G..
Violazione dell’art.15 co. 4 D.P.R. 574/88 e dell art.109 co. 2 e 3 cp.p., per mancato avviso ai testi di madrelingua tedesca della facoltà di usare nel rendere la testimonianza, la lingua tedesca, per la mancata nomina dell’interprete e per l’omessa doppia verbalizzazione, prevista a pena di nullità.
Violazione dell’art.56 c.p., per avere, la Corte di appello, ritenuto erroneamente realizzato, nella fattispecie, il tentativo di corruzione di minorenni, che, essendo reato di pericolo, non ammette la figura del tentativo, quanto meno nella realtà dei fatti accertati nel caso concreto.
Violazione dell’art. 192 co. 1 e 2 cp.p. e art. 120 c.p..
Con tale motivo il ricorrente denuncia, in buona sostanza, il vizio di cui all’art.606 co. 1 lett.e) c.p.p. (e, se mal non si comprende, anche quello di cui alla lettera c), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sia con riguardo alla ritenuta ed affermata responsabilità dell’imputato, nonostante la carenza di prove a suo carico, sia in relazione alla errata configurazione del reato in ordine al quale lo stesso è stato, poi, condannato, nonché alla procedibilità dell’azione penale, indicando dettagliatamente gli elementi e le circostanze di fatto e le emergenze processuali da cui dovrebbe dedursi l’esistenza del vizio denunciato ( o dei vizi denunciati).
Violazione dell’art 606 quinquies c.p., per avere, la Corte territoriale, pronunciato la condanna dell’imputato sull’ errato presupposto che fossero stati da lui compiuti “atti sessuali” o, meglio, atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere atti sessuali, mentre tutto ciò non è risultato assolutamente provato; come parimenti è rimasto del tutto indimostrato il fine, richiesto dalla legge per la realizzazione del reato in questione, di fare assistere i minori di anni quattordici a tali pretesi atti.
“I motivi esposti dimostrano – secondo il ricorrente – che la sentenza de qua dev’essere cassata, al fine di consentire una rilettura più corretta e ponderata delle risultanze probatorie e con esclusione di tutto ciò che è stato illegalmente acquisito o non risulta coperto dal capo di accusa”.
Ricorre anche l’imputato, deducendo:
1) Violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., con riferimento agli artt.521 e 522 c.p.p., per violazione della regola della correlazione tra sentenza ed accusa, essendo stata pronunciata condanna per fatti ritenuti in sentenza diversi da quelli contestati (ved. capo d’imputazione).
2) Violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., in riferimento agli artt. l 92 e l 95 c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto risultanti dal testo della sentenza, in relazione alle circostanze, date per provate in sentenza, ma non riferite da alcun teste, che il P. avrebbe mostrato ai minori giornali e riviste pornografiche o avrebbe commesso atti qualificabili come atti di libidine; e, inoltre, per la ritenuta attendibilità delle testimonianze de relato, piuttosto che di quelle dirette, che escludevano la sussistenza dei fatti addebitati al prevenuto.
3) Violazione dell’art. 606 lett.b) ed e) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 530-609 quinquies e 56 c.p. nonché per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,. in relazione alla errata valutazione dei fatti ed all’altrettanto erroneo convincimento, espresso dai giudici in sentenza, che gli stessi integrassero la violazione di legge contestata, sia secondo la previsione dell’abrogato art. 530 sia per il vigente art. 609 quinquies c.p., ed in relazione, altresì, alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato, consistente, per il disposto di tale ultima norma, nel dolo specifico per cui gli atti sessuali devono essere compiuti ” al fine di far assistere i minori”, che nel caso in esame è del tutto assente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondatezza dei motivi di merito dei ricorsi del P.G. e dell’imputato, che conducono all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, consente, da un lato, la trattazione unitaria degli stessi e dispensa, dall’altro, questa Corte dall’esame dei residui motivi, con i quali si è prospettata, soprattutto dal P.G., violazione di norme processuali, non comportanti, peraltro, nullità di atti del giudizio capace di riverberarsi sulle sentenze.
Ciò premesso, si osserva che, stando ai fatti addebitati all’imputato quali si leggono nel capo d’imputazione più sopra integralmente trascritto, deve escludersi che i fatti stessi integrino il reato contestato, neppure sub specie di tentativo, come ritenuto dai giudici di merito; e ciò con riferimento sia all’art. 530 c.p., all’epoca vigente, che all’art. 609 quinquies c.p., introdotto dall’art. 6 L. 15-2-1996 n. 66.
La Corte di appello, per pervenire alla conclusione che il fatto contestato all’imputato, vigente l’art. 530 c.p., potesse essere ricondotto sotto la previsione della nuova norma (art. 609 quinquies c.p. ora citato) che punisce la corruzione di minorenni, e per affermare, quindi, la responsabilità del soggetto alla stregua del disposto di siffatta norma – in ordine, peraltro, al reato tentato -, ha interpretato la stessa, nel senso che ” gli atti sessuali” che si compiono in presenza della persona minore al fine di farla assistere possono identificarsi anche in quelli comunque “attinenti alla sfera sessuale”; inferendone, quindi, che gli atti compiuti dal P. rientrano in tale categoria e possono, in definitiva, essere qualificati “atti sessuali”, con la conseguenza che, nella fattispecie, essi sono stati idonei, secondo quei giudici “a risvegliare nei minori desideri dei sensi ancora quiescenti, determinando negli stessi un turbamento psichico, mostrando ai minori fotografie di parti del corpo che essi già consideravano, sia pure inconsciamente con un senso di pudore e riservatezza”, tutto ciò facendo ”al fine fine di eccitare la bramosia sessuale”. E, pur non concretando, gli atti predetti, sempre secondo quei giudici, alcun gesto di concupiscenza sul corpo proprio o altrui, “tuttavia avevano certamente in sè l’inequivoca idoneità a creare le premesse di quello stato di pericolo che viene preso in considerazione quale elemento essenziale della punibilità dei fatti sopra elencati”. “Giustamente è stata ritenuta la sussistenza del tentativo, conclude la sentenza impugnata.
A questo punto deve precisarsi, innanzitutto, che i fatti che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare per trarne le conseguenze sul piano della loro eventuale sussunzione sotto la previsione dell’art. 609 quinquies c.p. e decidere, poi, in merito alla fondatezza dell’accusa, dovevano essere necessariamente, per il rispetto delle regole stabilite dagli artt. 521 e 522 c.p.p., quelli descritti nel capo d’imputazione, e non i fatti diversi, emersi dalle risultanze istruttorie e indicati a pag. 6 della sentenza, sui quali sembra invece, quei giudici si siano effettivamente pronunciati.
Ciò precisato, deve escludersi che i fatti medesimi, cioè quelli enunciati nel capo d’imputazione, possano integrare gli estremi del reato, anche soltanto tentato, nella configurazione che ne dà ora l’art. 609 quinquies c.p., di corruzione di minorenni (e neppure, è il caso di dire, nella configurazione che ne dava l’abrogato art. 530 c.p.), non ritenendosi che con l’attività attribuita al prevenuto, “di avere mostrato giornali e videocassette a contenuto pornografico ai minori”, egli abbia compiuto “atti sessuali”, (o atti di libidine, ex art. 530 abrog.), e ciò allo scopo di farvi assistere questi ultimi.
Esula, infatti, la predetta condotta dal concetto e dal significato di “atto sessuale”, che deve necessariamente concretizzarsi in un’attività fisica che coinvolga in qualche modo direttamente gli organi sessuali, maschile o femminile, con il proposito, nell’ipotesi di reato che qui interessa, di farvi assistere i minori per suscitare in loro eccitazione dei sensi ed insane – per la loro età – voglie, che essi, proprio a causa della non ancora raggiunta maturità fisica e psichica, non sono in grado di controllare e dominare. E deve escludersi anche – per quel che può ancora qui interessare, posto che la Corte di appello, a quanto pare, ha esaminato e valutato i fatti ai fini del loro eventuale inquadramento nella nuova figura di reato come delineata dall’art. 609 quinquies c.p. – che con la medesima condotta il prevenuto abbia compiuto atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, che erano richiesti dall’abrogato art. 530 c.p., perché potesse realizzarsi la corruzione di minorenni, atteso che, secondo la giurisprudenza formatasi in proposito, era pur sempre necessario, a tal fine, che fosse compiuto un “atto sessuale”, intendendosi per tale qualunque atto diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, anche in modo non completo, e di durata brevissima ed idoneo, inoltre, ad essere percepito dal minore con un senso di turbamento psichico e con la consapevolezza, anche se vaga e indistinta che esso interessava la sfera intima del sesso e del pudore (Cass. Sez.III, 19-1-1984 n. 515; 12-3-1985 n. 2358).
Deve concludersi, pertanto, che ferma restando la contestazione come riportata nel capo d’imputazione – ma la conclusione non cambierebbe, anche se i fatti addebitabili al prevenuto fossero, quelli emersi dalle risultanze istruttorie e riferiti in sentenza, che parimenti non potrebbero essere qualificati come “atti sessuali”, nell’accezione più sopra chiarita -, la condotta del P. non ha integrato il reato addebitatogli – non essendo stata fornita, tra l’altro, alcuna motivazione circa la ricorrenza dell’elemento psicologico proprio del reato in questione, che si qualifica come dolo specifico -, e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte annulla senza rinvio la sentenza imputata perché il fatto non costituisce reato.
NUOVA LEGGE CHE DISPONE PER MAGGIORE TUTELA DEI MINORI.
Legge 6 febbraio 2006 n. 38
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
Art. 1.
1.All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti dì persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.
Art. 2
1. All’articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228”;
b) al terzo comma, dopo la parola: “divulga” è inserita la seguente: “, diffonde”;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”;
d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
“Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.
Art. 3.
1. L’articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 600-quater. – (Detenzione dì materiale pornografico). – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.
Art. 4.
1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
Art. 5
1. All’articolo 600-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
Art. 6.
1. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni”.
Art. 7.
1. All’articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: “quattordici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza”.
Art. 8.
1. All’articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea, dopo le parole: “La condanna” sono inserite le seguenti: “o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”;
b) al numero 1), dopo le parole: “elemento costitutivo” sono inserite le seguenti: “o circostanza aggravante”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
Art. 9.
1. All’articolo 734-bis del codice penale le parole: “600-ter, 600-quater” sono sostituite dalle seguenti: “600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
Art. 10.
1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: “600-ter, primo e secondo comma,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-qua-ter.1,”;
b) alla lettera e), dopo le parole: “e 600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
Art. 11.
1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater. 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,”.
Art. 12.
1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: “delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
“l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1 del medesimo codice;”.
Art. 13.
1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: “del codice penale” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice”.
Art. 14.
1. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter, 600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater 1,”.
2. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’ articolo 600-quater. 1, “.
3. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
Art. 15.
1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: “articoli 575,” sono inserite le seguenti: “600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,” e dopo le parole: “dagli articoli 609-bis,” sono inserite le seguenti: “609-ter,”.
Art. 16.
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater” sono inserite le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”
3. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all’articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
Art. 17.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l’obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo….. della legge n….. – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.
Art. 18.
1. All’articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: “600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 dello stesso codice,”.
CAPO II
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET
Art. 19.
1. Dopo l’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
“Art. 14-bis. – (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET)
1. Presso l’organo del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato “Centro”, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall’istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all’articolo 17, comma 1.
Art. 14-ter. – (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell’informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)
1.I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
2. I fornitori dei servizi per l’effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quater. – (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)
1.I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 15-quinquies. – (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico).
1. Il Centro trasmette all’Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all’articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 14-bis l’UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all’accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l’acquisto di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all’istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all’intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l’autorizzazione all’utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell’ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’UIC l’applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L’UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
8. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l’innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d’Italia e l’UIC, sentito l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
9. La Banca d’Italia e l’UIC verificano l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All’irrogazione della sanzione provvede la Banca d’Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell’economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d’Italia o dell’UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
10. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET”.
2. Il decreto di cui all’articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
1. All’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’istituzione e l’avvio delle attività dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
2. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!