Coppie di fatto: cosa possono regolare i contratti di convivenza
Le coppie di fatto con la Legge Cirinnà possono registrare i c.d. contratti di convivenza che permettono di regolare alcuni aspetti economici dell’unione.
Dobbiamo precisare, per chiarezza, che questi contratti di convivenza non conferiscono alle coppie i medesimi diritti previsti per chi si sposa e neppure per chi si unisce civilmente. Le unioni civili, infatti, sono accessibili unicamente alle coppie omosessuali e conferiscono un regime di diritti, doveri e tutele largamente assimilabile a quello del matrimonio.
Quali accordi si possono inserire nel contratto
Pensiamo ad una coppia che decide di mettere nero su bianco alcuni aspetti per regolare una convivenza che va avanti da anni ed è stata da poco allietata dall’arrivo di un figlio.
Data la novità della norma, i due non sanno che tipo di accordi inserire e, soprattutto, si chiedono se sia possibile comprendere alcune clausole inerenti la vita del bambino e la sua educazione.
Occorre chiarire che il contenuto dei contratti di convivenza deve essere principalmente di natura patrimoniale. Per fare qualche esempio, quindi, potrebbero essere allegati accordi sulla suddivisione delle spese comuni, sulla contribuzione nell’attività lavorativa domestica e non, sui criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati dai conviventi (come in una sorta di regime di comunione o separazione), e sulle modalità di uso della casa familiare.
Dato che si trattano questioni patrimoniali, nel contratto di convivenza sarà ammesso l’accordo relativo alla definizione degli aspetti economici in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni.
Un’eccezione si rinviene nella possibilità di determinare le volontà in termini di assistenza nei casi di malattia fisica o psichica e la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Contratto di convivenza e figli: quali clausole sono permesse
Per rispondere idealmente al dubbio della coppia del nostro esempio possiamo affermare che potrebbero essere ammesse anche le clausole relative al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli, a meno che non escludano uno degli obblighi predetti che deve ricadere su entrambi i genitori.
È opportuno precisare che si tratta, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate nell’interesse della prole che deve considerarsi sempre preminente rispetto a quello dei conviventi a veder rispettato quanto concordato.