Il contratto di convivenza nelle convivenze di fatto regolamentate dopo la legge Cirinnà
Le convivenze di fatto sono state regolamentate con la legge Cirinnà che permette la redazione di un contratto di convivenza che regoli gli aspetti di preminente interesse. Vediamo di seguito le principali caratteristiche che potranno assumere questi contratti.
Con la mera convivenza di fatto non si instaura alcun regime patrimoniale né alcuna obbligazione tra i conviventi. Tuttavia quest’ultimi possono adesso disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata, o con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il contratto può contenere: l’indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.
La risoluzione determina lo scioglimento della comunione dei beni, se prevista.