Contratto di assicurazione all’acquisto del biglietto: i diritti dei passeggeri, in caso di cancellazione del volo, sono riconosciuti anche in mancanza di contratto assicurativo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il passeggero grazie a quanto previsto dal Regolamento n. 261/04, in caso di ritardo aereo, cancellazione del volo, negato imbarco, overbooking, smarrimento, consegna in ritardo o distruzione del bagaglio può ottenere il rimborso previsto senza la necessità di aver sottoscritto alcuna assicurazione. Le compagnie aeree infatti propongono, al momento dell’acquisto del biglietto, la sottoscrizione di assicurazioni che tutelano maggiormente il passeggero. Il rimborso dovuto grazie al regolamento 261/2004 e il rimborso dovuto grazie alla sottoscrizione di assicurazione viaggiano infatti su due binari differenti e non sono alternativi. Nel senso che il passeggero ha diritto ad entrambi i rimborsi se ha sottoscritto un’assicurazione.
Il regolamento (CE) n. 261/2004 comunque opera indipendentemente dalla sottoscrizione di una assicurazione. Se il passeggero ha sottoscritto un’assicurazione, potrà usufruire di quanto previsto nella stessa, ma ciò è indipendente dalla richiesta di rimborso prevista dal Regolamento che opera autonomamente e senza la necessità di alcuna assicurazione.
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