Compagnia aerea comunitaria e compagnia extracomunitaria: diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Indennizzo, rimborso e risarcimento danni – avvocato
Il regolamento (CE) n. 261/04 tutela i viaggiatori dei voli in partenza da aeroporto:
– della comunità europea, un aeroporto della Svizzera, un aeroporto della Norvegia e un aeroporto dell’Islanda;
– un aeroporto di un Paese terzo con arrivo in aeroporto comunitario (anche Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure svizzera, islandese o norvegese).
Il regolamento non tutela i viaggiatori dei voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Svizzera, Norvegia e Islanda) nel caso in cui il gestore aereo che effettua il volo non sia comunitario.
Le tutele previste per i passeggeri, in tale ultime ipotesi, sono comunque assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
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