Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (Stato 1° aprile 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 64 della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904,
decreta:
Titolo preliminare
Art. 1 A. Applicazione del diritto
A. Applicazione del diritto
1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
2 Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.
3 Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.
Art. 2 B. Limiti dei rapporti giuridici / I. Osservanza della buona fede
B. Limiti dei rapporti giuridici
I. Osservanza della buona fede
1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi.
2 Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
Art. 3 B. Limiti dei rapporti giuridici / II. Effetti della buona fede
II. Effetti della buona fede
1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.
2 Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.
Art. 4 B. Limiti dei rapporti giuridici / III. Apprezzamento del giudice
III. Apprezzamento del giudice
1 Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall’apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
Art. 5 C. Rapporti col diritto cantonale / I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale
C. Rapporti col diritto cantonale
I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale
1 I Cantoni sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale.
2 Quando la legge si riferisce all’uso od all’uso locale, il diritto cantonale finora esistente vale come espressione dei medesimi, in quanto non sia provato un uso che vi deroghi.
Art. 6 C. Rapporti col diritto cantonale / II. Diritto pubblico cantonale
II. Diritto pubblico cantonale
1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2 I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
Art. 7 D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni
D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni
Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni1 relative alla conclusione, all’adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.
1 RS 220
Art. 8 E. Prove / I. Onere della prova
E. Prove
I. Onere della prova
Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
Art. 9 E. Prove / II. Prova dei documenti pubblici
II. Prova dei documenti pubblici
1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
2 Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
Art. 101
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Libro primo: Del diritto delle persone
Titolo primo: Delle persone fisiche
Capo primo: Del diritto della personalità
Art. 11 A. Personalità in genere / I. Godimento dei diritti civili
A. Personalità in genere
I. Godimento dei diritti civili
1 Ogni persona gode dei diritti civili.
2 Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell’ordine giuridico, una eguale capacità d’avere diritti ed obbligazioni.
Art. 12 A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 1. Oggetto
II. Esercizio dei diritti civili
1. Oggetto
Chi ha l’esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri.
Art. 13 A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / a. In genere
2. Condizioni
a. In genere
Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili.
Art. 141A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / b. Maggiore età
b. Maggiore età
È maggiorenne chi ha compiuto gli anni 18.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 151A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / c. …
c. …
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
Art. 161A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / d. Capacità di discernimento
d. Capacità di discernimento
È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 171A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 1. In genere
III. Incapacità d’agire
1. In genere
Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l’esercizio dei diritti civili.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 18 A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 2. Mancanza di discernimento
2. Mancanza di discernimento
Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 19 A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire / a. Principio
3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire
a. Principio1
1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale.2
2 Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana.3
3 Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 19a1A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire / b. Consenso del rappresentante legale
b. Consenso del rappresentante legale
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il consenso del rappresentante legale può essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori.
2 L’altra parte è liberata se la ratifica non interviene entro un congruo termine che può fissare essa stessa o far fissare dal giudice.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 19b1A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire / c. Difetto di ratifica
c. Difetto di ratifica
1 In difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna parte può ripetere le prestazioni che ha fatto. Tuttavia la persona che non ha l’esercizio dei diritti civili risponde soltanto dell’utile che la prestazione le ha procurato o di quanto si trovi ancora arricchita al momento della ripetizione o si sia spossessata in mala fede.
2 Se la persona che non ha l’esercizio dei diritti civili ha indotto l’altra parte a credere erroneamente il contrario, essa risponde del danno che le ha cagionato in tal modo.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 19c1A. Personalità in genere / III. Incapacità d’agire / 4. Diritti strettamente personali
4. Diritti strettamente personali
1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.
2 Il rappresentante legale agisce in nome delle persone incapaci di discernimento, sempre che un diritto non sia tanto strettamente connesso con la personalità da escludere ogni rappresentanza.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 19d1A. Personalità in genere / IIIbis. Limitazione dell’esercizio dei diritti civili
IIIbis. Limitazione dell’esercizio dei diritti civili
L’esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 20 A. Personalità in genere / IV. Parentela e affinità / 1. Parentela
IV. Parentela e affinità
1. Parentela
1 Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni.1
2 Due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall’altra; sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore comune, ma non l’una dall’altra.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 211A. Personalità in genere / IV. Parentela e affinità / 2. Affinità
2. Affinità
1 Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.
2 L’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata da cui deriva.
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 22 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 1. Cittadinanza
V. Cittadinanza e domicilio
1. Cittadinanza
1 L’attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.
2 La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.
3 Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.
Art. 23 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / a. Nozione
2. Domicilio
a. Nozione
1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.1
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 24 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / b. Cambiamento di domicilio o dimora
b. Cambiamento di domicilio o dimora
1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.
Art. 251A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / c. Domicilio dei minorenni
c. Domicilio dei minorenni2
1 Il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
2 Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’autorità di protezione dei minori.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 261A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale
d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale
Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell’autorità di protezione degli adulti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 27 B. Protezione della personalità / I. Contro impegni eccessivi
B. Protezione della personalità
I. Contro impegni eccessivi
1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.
2 Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.
Art. 281B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 1. Principio
II. Contro lesioni illecite
1. Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
1 Nuovo testo giusta il n. I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
Art. 28a1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 2. Azioni / a. In genere
2. Azioni
a. In genere2
1 L’attore può chiedere al giudice:
1.
di proibire una lesione imminente;
2.
di far cessare una lesione attuale;
3.
di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2 L’attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
3 Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
Art. 28b1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 2. Azioni / b. Violenza, minacce o insidie
b. Violenza, minacce o insidie
1 Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l’attore può chiedere al giudice di vietare all’autore della lesione in particolare di:
1.
avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
2.
trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
3.
mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.
2 Inoltre, se vive con l’autore della lesione nella stessa abitazione, l’attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall’abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.
3 Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:
1.
obbligare l’attore a versare un’indennità adeguata all’autore della lesione per l’uso esclusivo dell’abitazione; o
2.
con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
4 I Cantoni designano un servizio che può decidere l’allontanamento immediato dell’autore della lesione dall’abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
Art. 28c a 28f1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 3. …
3. …
1 Introdotti dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Abrogati dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 28g1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / a. Principio
4. Diritto di risposta
a. Principio2
1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.
2 Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un’autorità al quale l’interessato ha partecipato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
Art. 28h1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / b. Forma e contenuto
b. Forma e contenuto
1 Il testo della risposta deve limitarsi concisamente all’oggetto dell’esposizione di fatti contestata.
2 La risposta può essere rifiutata se è manifestamente inesatta o contraria alla legge o ai buoni costumi.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
Art. 28i1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / c. Procedura
c. Procedura
1 L’interessato deve far recapitare il testo della risposta all’impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell’esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione.
2 L’impresa comunica senza indugio all’interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
Art. 28k1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / d. Diffusione
d. Diffusione
1 La risposta dev’essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l’esposizione di fatti contestata.
2 La risposta deve essere designata come tale; l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione può aggiungervi soltanto una dichiarazione in cui indica se mantiene la propria versione dei fatti o su quali fonti d’informazione si è fondata.
3 La diffusione della risposta è gratuita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
Art. 28l1B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 4. Diritto di risposta / e. Intervento del giudice
e. Intervento del giudice
1 Se l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l’esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l’interessato può rivolgersi al giudice.
2 …2
3 e 4 …3
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
2 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
3 Abrogati dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 29 B. Protezione della personalità / III. Diritto a nome / 1. Protezione
III. Diritto a nome
1. Protezione
1 Se a qualcuno è contestato l’uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
2 Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
Art. 30 B. Protezione della personalità / III. Diritto a nome / 2. Cambiamento del nome / a. In genere
2. Cambiamento del nome
a. In genere1
1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.2
2 …3
3 Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
3 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 30a1B. Protezione della personalità / III. Diritto a nome / 2. Cambiamento del nome / b. In caso di morte di un coniuge
b. In caso di morte di un coniuge
In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato cognome in occasione del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 31 C. Principio e fine della personalità / I. Nascita e morte
C. Principio e fine della personalità
I. Nascita e morte
1 La personalità comincia con la vita individua fuori dall’alvo materno e finisce con la morte.
2 Prima della nascita, l’infante gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo.
Art. 32 C. Principio e fine della personalità / II. Regole probatorie / 1. Onere della prova
II. Regole probatorie
1. Onere della prova
1 Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un’altra persona, deve fornirne la prova.
2 Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all’altra, si ritengono morte simultaneamente.
Art. 33 C. Principio e fine della personalità / II. Regole probatorie / 2. Mezzi di prova / a. In genere
2. Mezzi di prova
a. In genere
1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.
2 Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.
Art. 34 C. Principio e fine della personalità / II. Regole probatorie / 2. Mezzi di prova / b. Indizio di morte
b. Indizio di morte
La morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa.
Art. 35 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 1. In genere
III. Dichiarazione della scomparsa
1. In genere
1 Essendo una persona assai verosimilmente morta perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa, ad istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte.
2 …1
1 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 36 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 2. Procedura
2. Procedura
1 L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.
2 Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.
3 Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.
Art. 37 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 3. Caducità della istanza
3. Caducità della istanza
L’istanza cade se, entro il termine indicato, la persona sparita od assente si annuncia, se ne giungono notizie o se è provata l’epoca della morte.
Art. 38 C. Principio e fine della personalità / III. Dichiarazione della scomparsa / 4. Effetti della scomparsa
4. Effetti della scomparsa
1 Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita od assente, essa è dichiarata scomparsa e si possono far valere tutti i diritti derivanti dalla sua morte come se questa fosse provata.
2 Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
3 La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.1
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Capo secondo:1Degli atti dello stato civile
Art. 39 A. Registri / I. In genere
A. Registri
I. In genere
1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.1
2 Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:
1.
i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte;
2.
lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale;
3.
i nomi;
4.
i diritti di attinenza cantonali e comunali;
5.
la cittadinanza nazionale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Art. 40 A. Registri / II. Obbligo di notificazione
II. Obbligo di notificazione1
1 Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.
2 Esso può prescrivere che per le infrazioni all’obbligo di notificazione sia comminata una multa.
3 …2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
2 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Art. 41 A. Registri / III. Prova di dati non controversi
III. Prova di dati non controversi
1 L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l’accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.
2 L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
Art. 42 A. Registri / IV. Rettificazione / 1. Da parte del giudice
IV. Rettificazione
1. Da parte del giudice
1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.
2 Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.
Art. 43 A. Registri / IV. Rettificazione / 2. Da parte delle autorità dello stato civile
2. Da parte delle autorità dello stato civile
Le autorità dello stato civile rettificano d’ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.
Art. 43a1A. Registri / V. Protezione e divulgazione dei dati
V. Protezione e divulgazione dei dati
1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.
3 Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.
3bis Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell’ambito della loro attività ufficiale.2
4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:
1.
le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 20013 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri;
2.4
il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 20085 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;
3.
il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all’articolo 3596 del Codice penale;
4.
il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse7.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
2 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
3 RS 143.1
4 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
5 RS 361
6 Vedi ora l’art. 365.
7 Attualmente l’Ufficio federale di polizia.
Art. 44 B. Organizzazione / I. Autorità dello stato civile / 1. Ufficiali dello stato civile
B. Organizzazione
I. Autorità dello stato civile
1. Ufficiali dello stato civile
1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:
1.
tengono i registri;
2.
notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;
3.
istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;
4.
ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.
2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.
Art. 45 B. Organizzazione / I. Autorità dello stato civile / 2. Autorità di vigilanza
2. Autorità di vigilanza
1 Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.
2 Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:
1.
vigila sugli uffici dello stato civile;
2.
assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile;
3.
collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;
4.
decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;
5.
assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.
3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Art. 45a1B. Organizzazione / Ia. Banca dati centrale
Ia. Banca dati centrale
1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.
2 La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.
3 Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:
1.
la procedura di collaborazione;
2.
i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;
3.
le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
4.
l’archiviazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Art. 46 B. Organizzazione / II. Responsabilità
II. Responsabilità
1 Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell’ambito dello stato civile nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell’offesa la giustifichi, la riparazione morale.
2 Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.
3 Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità1.
1 RS 170.32
Art. 47 B. Organizzazione / III. Misure disciplinari
III. Misure disciplinari
1 L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.
3 È fatta salva l’azione penale.
Art. 48 C. Disposizioni d’esecuzione / I. Diritto federale
C. Disposizioni d’esecuzione
I. Diritto federale
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Esso disciplina in particolare
1.
i registri da tenere e i dati da registrare;
2.
l’utilizzazione del numero di assicurato conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;
3.
la tenuta dei registri;
4.
la vigilanza.2
3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.
4 Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
5 Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:
1.
alla notificazione di fatti dello stato civile;
2.
al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
3.
alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.3
1 RS 831.10
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Art. 49 C. Disposizioni d’esecuzione / II. Diritto cantonale
II. Diritto cantonale
1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.
2 Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione.
3 Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.
Art. 50 e 51
Abrogati
Titolo secondo: Delle persone giuridiche
Capo primo: Disposizioni generali
Art. 52 A. Personalità
A. Personalità
1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
2 Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell’iscrizione.1
3 Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
Art. 53 B. Godimento dei diritti civili
B. Godimento dei diritti civili
Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l’età e la parentela.
Art. 54 C. Esercizio dei diritti civili / I. Condizioni
C. Esercizio dei diritti civili
I. Condizioni
Le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.
Art. 55 C. Esercizio dei diritti civili / II. Modo
II. Modo
1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà.
2 Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.
3 Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa.
Art. 561D. Sede
D. Sede
La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 57 E. Cessazione della personalità / I. Devoluzione del patrimonio
E. Cessazione della personalità
I. Devoluzione del patrimonio
1 Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall’atto di fondazione o dai suoi organi competenti.
2 Il patrimonio dev’essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.1
3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 58 E. Cessazione della personalità / II. Liquidazione
II. Liquidazione
La procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene con le norme stabilite per le società cooperative.
Art. 59 F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare
F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare
1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
Capo secondo: Delle associazioni
Art. 60 A. Loro costituzione / I. Unioni corporative
A. Loro costituzione
I. Unioni corporative
1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2 Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione.
Art. 61 A. Loro costituzione / II. Iscrizione nel registro di commercio
II. Iscrizione nel registro di commercio
1 Approvati gli statuti e costituita la direzione, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.
2 L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:
1.
per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;
2.
sottostà all’obbligo di revisione.1
3 Per ottenere l’iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 62 A. Loro costituzione / III. Associazioni senza personalità
III. Associazioni senza personalità
Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.
Art. 63 A. Loro costituzione / IV. Relazioni fra gli statuti e la legge
IV. Relazioni fra gli statuti e la legge
1 Ove gli statuti non dispongano circa l’organizzazione ed i rapporti fra l’associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.
2 Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.
Art. 64 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 1. Funzioni e convocazione
B. Loro organizzazione
I. Assemblea sociale
1. Funzioni e convocazione
1 L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione.
2 Essa è convocata dalla direzione.
3 La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.
Art. 65 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 2. Competenze
2. Competenze
1 L’assemblea sociale risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione.
2 Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.
3 Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.
Art. 66 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 3. Risoluzioni sociali / a. Forma
3. Risoluzioni sociali
a. Forma
1 Le risoluzioni sociali sono prese dall’assemblea.
2 L’annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand’anche non sia stata tenuta un’assemblea.
Art. 67 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 3. Risoluzioni sociali / b. Diritto di voto e maggioranza
b. Diritto di voto e maggioranza
1 Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell’assemblea.
2 Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
3 Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.
Art. 68 B. Loro organizzazione / I. Assemblea sociale / 3. Risoluzioni sociali / c. Esclusione dal diritto di voto
c. Esclusione dal diritto di voto
Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall’altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.
Art. 69 B. Loro organizzazione / II. Direzione / 1. Diritti e doveri in generale
II. Direzione
1. Diritti e doveri in generale1
La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell’associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 69a1B. Loro organizzazione / II. Direzione / 2. Contabilità
2. Contabilità
La direzione tiene i libri di commercio dell’associazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
2 RS 220
Art. 69b1B. Loro organizzazione / III. Ufficio di revisione
III. Ufficio di revisione
1 L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:
1.
somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
2.
cifra d’affari di 20 milioni di franchi;
3.
50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
2 L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
3 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima si applicano per analogia.
4 Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale3 possono disciplinare liberamente la revisione.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 RS 220
3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).
Art. 69c1B. Loro organizzazione / IV. Lacune nell’organizzazione
IV. Lacune nell’organizzazione
1 Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.
2 Il giudice può segnatamente assegnare all’associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.
3 L’associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4 L’associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 70 C. Diritti e doveri dei soci / I. Ammissione e dimissione
C. Diritti e doveri dei soci
I. Ammissione e dimissione
1 L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
2 Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo.
3 La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.
Art. 711C. Diritti e doveri dei soci / II. Contributi
II. Contributi
Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).
Art. 72 C. Diritti e doveri dei soci / III. Esclusione
III. Esclusione
1 Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l’esclusione anche senza indicazione del motivo.
2 In questi casi il motivo dell’esclusione non può essere contestato in giudizio.
3 Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l’esclusione può aver luogo solo per decisione dell’assemblea e per motivi gravi.
Art. 73 C. Diritti e doveri dei soci / IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione
IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione
1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
2 Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell’associazione.
Art. 74 C. Diritti e doveri dei soci / V. Protezione del fine
V. Protezione del fine
A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.
Art. 75 C. Diritti e doveri dei soci / VI. Protezione dei diritti dei soci
VI. Protezione dei diritti dei soci
Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch’egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.
Art. 75a1Cbis. Responsabilità
Cbis. Responsabilità
Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).
Art. 76 D. Scioglimento / I. Modi / 1. Per risoluzione
D. Scioglimento
I. Modi
1. Per risoluzione
Lo scioglimento dell’associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall’assemblea.
Art. 77 D. Scioglimento / I. Modi / 2. Per legge
2. Per legge
Lo scioglimento dell’associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.
Art. 78 D. Scioglimento / I. Modi / 3. Per sentenza del giudice
3. Per sentenza del giudice
Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell’autorità competente o di un interessato, quando il fine dell’associazione sia illecito od immorale.
Art. 79 D. Scioglimento / II. Cancellazione dal registro
II. Cancellazione dal registro
Se l’associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il giudice devono comunicare lo scioglimento all’ufficiale del registro per la cancellazione.
Capo terzo: Delle fondazioni
Art. 80 A. Costituzione / I. In genere
A. Costituzione
I. In genere
Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
Art. 81 A. Costituzione / II. Forma
II. Forma
1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.
2 L’iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l’atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell’autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell’amministrazione.1
3 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 82 A. Costituzione / III. Contestazione
III. Contestazione
La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.
Art. 831B. Organizzazione / I. In genere
B. Organizzazione
I. In genere
Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall’atto di fondazione.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 83a1B. Organizzazione / II. Contabilità
II. Contabilità
L’organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
2 RS 220
Art. 83b1B. Organizzazione / III. Ufficio di revisione / 1. Obbligo di revisione e diritto applicabile
III. Ufficio di revisione
1. Obbligo di revisione e diritto applicabile
1 L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.
2 L’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.
3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima.
4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 RS 220
Art. 83c1B. Organizzazione / III. Ufficio di revisione / 2. Rapporto con l’autorità di vigilanza
2. Rapporto con l’autorità di vigilanza
L’ufficio di revisione trasmette all’autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 83d1B. Organizzazione / IV. Lacune nel- l’organizzazione
IV. Lacune nel- l’organizzazione
1 Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:
1.
assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o
2.
nominare l’organo mancante o un commissario.
2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.
3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 84 C. Vigilanza
C. Vigilanza
1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.
1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.1
2 L’autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 84a1Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza
Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza
1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all’ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.
2 Se constata che la fondazione ha un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.
3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.
4 All’occorrenza, l’autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 84b1
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Abrogato dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 851D. Modificazione / I. Dell’organizzazione
D. Modificazione
I. Dell’organizzazione
L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza e sentito l’organo superiore della fondazione, modificare l’organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 86 D. Modificazione / II. Del fine / 1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione
II. Del fine
1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione1
1 L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.2
2 Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 86a1D. Modificazione / II. Del fine / 2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte
2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte
1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore.
2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica.
3 Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.
4 Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.
5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 RS 642.11
Art. 86b1D. Modificazione / III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione
III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione
L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 87 E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche
E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche
1 Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.
1bis Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.1
2 Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 881F. Soppressione e cancellazione dal registro / I. Soppressione da parte dell’autorità competente
F. Soppressione e cancellazione dal registro
I. Soppressione da parte dell’autorità competente
1 L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se:
1.
il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione; o
2.
il fine è diventato illecito o immorale.
2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 891F. Soppressione e cancellazione dal registro / II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro
II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro
1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.
2 La soppressione è notificata all’ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell’iscrizione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Art. 89a1G. Fondazioni di previdenza a favore del personale
G. Fondazioni di previdenza a favore del personale2
1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni3 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.4
2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.
3 I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
4 …5
5 I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti:8
1.9
la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
2.10
l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1);
3.
i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
3a.11
la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’assicurazione per l’invalidità (art. 26a),
4.12
l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4),
5.
la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
5a.13 l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),
6.
la responsabilità (art. 52),
7.14
l’abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e),
8.15
l’integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a),
9.
la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d),
10.16
lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),
11.
il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59),
12.17
la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c),
13.18
…
14.19
la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g),
15.
la trasparenza (art. 65a),
16.
le riserve (art. 65b),
17.
i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
18.
l’amministrazione del patrimonio (art. 71),
19.
il contenzioso (art. 73 e 74),
20.
le disposizioni penali (art. 75-79),
21.
il riscatto (art. 79b),
22.
il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),
23.
l’informazione degli assicurati (art. 86b).20
7 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:
1.
l’assoggettamento delle persone all’AVS (art. 5 cpv. 1);
2.
l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);
3.
la responsabilità (art. 52);
4.
l’abilitazione e i compiti dell’ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a-d e g, 2 e 3);
5.
l’integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a);
6.
la liquidazione totale (art. 53c);
7.
la vigilanza e l’alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64b);
8.
il contenzioso (art. 73 e 74);
9.
le disposizioni penali (art. 75-79);
10.
il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).21
8 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:
1.
esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all’adempimento dei propri compiti;
2.
l’autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;
3.
esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza.22
1 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393). Fino all’entrata della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) il 1° gen. 2013 (RU 2011 725): art. 89bis.
2 Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).
5 Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).
6 RS 831.42
7 RS 831.40
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
9 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
11 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
12 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
13 Introdotto dal n.1 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
14 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
15 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
16 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
17 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
18 Abrogato dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
19 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
20 Introdotto dal n. I dell’all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RU 1983 797; FF 1976 I 113). Nuovo testo giusta il n.1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell’art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).
21 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
22 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
Titolo secondobis:2Delle collette pubbliche
Art. 89b A. Difetto di amministrazione
A. Difetto di amministrazione
1 Qualora non sia provveduto all’amministrazione o all’utilizzazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l’autorità competente ordina i provvedimenti necessari.
2 Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un’associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.
3 Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.
Art. 89c B. Competenza B. Competenza
B. Competenza
1 È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.
2 Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l’autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10). Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo:1Del matrimonio
Capo primo: Del fidanzamento
Art. 90 A. Promessa nuziale
A. Promessa nuziale
1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.
2 I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.1
3 Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 91 B. Scioglimento del fidanzamento / I. Regali
B. Scioglimento del fidanzamento
I. Regali
1 Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.
2 Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell’indebito arricchimento.
Art. 92 B. Scioglimento del fidanzamento / II. Partecipazione finanziaria
II. Partecipazione finanziaria
Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall’altro una partecipazione adeguata purché, visto l’insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.
Art. 93 B. Scioglimento del fidanzamento / III. Prescrizione
III. Prescrizione
Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla rottura del medesimo.
Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio
Art. 94 A. Capacità al matrimonio
A. Capacità al matrimonio
1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento.
2 …1
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 95 B. Impedimenti al matrimonio / I. Parentela
B. Impedimenti al matrimonio
I. Parentela1
1 È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.2
2 L’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro.
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 96 B. Impedimenti al matrimonio / II. Matrimonio antecedente
II. Matrimonio antecedente
Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.
Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
Art. 97 A. Principi
A. Principi
1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
Art. 97a1Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri
Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri
1 L’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.
2 Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.
1 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
Art. 98 B. Procedura preparatoria / I. Domanda
B. Procedura preparatoria
I. Domanda
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
4 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).
Art. 99 B. Procedura preparatoria / II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria
II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria
1 L’ufficio dello stato civile esamina se:
1.
la domanda sia stata depositata regolarmente;
2.
l’identità dei fidanzati sia accertata;
3.1
siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati.
2 Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.
3 L’ufficio dello stato civile fissa d’intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.
4 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
2 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).
Art. 100 B. Procedura preparatoria / III. Termini
III. Termini
1 Il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.
2 Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che l’osservanza del termine di dieci giorni non sia più possibile, l’ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.
Art. 101 C. Celebrazione del matrimonio / I. Luogo
C. Celebrazione del matrimonio
I. Luogo
1 Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.
2 Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebrare il matrimonio.
3 Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.
Art. 102 C. Celebrazione del matrimonio / II. Forma
II. Forma
1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.
2 L’ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.
3 Ricevute le risposte affermative, l’ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.
Art. 103 D. Disposizioni d’esecuzione
D. Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale e, nell’ambito della loro competenza, i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie.
Capo quarto: Della nullità del matrimonio
Art. 104 A. Principio
A. Principio
Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.
Art. 105 B. Nullità assoluta / I. Cause
B. Nullità assoluta
I. Cause
È data una causa di nullità se:
1.
al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o morte del coniuge;
2.
al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;
3.1
la celebrazione era vietata per parentela;
4.2
uno degli sposi non intendeva creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri;
5.3
uno degli sposi ha contratto matrimonio senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà;4
6.5
uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio.
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
3 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
5 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 mag. 2013 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035FF 2011 1987; FF 2011 1987).
Art. 106 B. Nullità assoluta / II. Azione
II. Azione
1 L’azione è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione.1
2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3 L’azione è proponibile in ogni tempo.
1 Per. introdotto dal n. I 3 della LF del 15 mag. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 107 C. Nullità relativa / I. Cause
C. Nullità relativa
I. Cause
Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:
1.
al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento;
2.
aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un’altra persona;
3.
aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell’altro;
4.1
…
1 Abrogato dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 108 C. Nullità relativa / II. Azione
II. Azione
1 L’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.
2 L’azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l’azione già promossa al momento del decesso.
Art. 109 D. Effetti della sentenza
D. Effetti della sentenza
1 La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.
2 Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.
3 La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.1
1 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
Art. 1101
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Titolo quarto:2Del divorzio e della separazione coniugale
Capo primo: Delle condizioni del divorzio
Art. 1111A. Divorzio su richiesta comune / I. Accordo completo
A. Divorzio su richiesta comune
I. Accordo completo
1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.
2 Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 281; FF 2008 1667 1683).
Art. 112 A. Divorzio su richiesta comune / II. Accordo parziale
II. Accordo parziale
1 I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.
2 I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.
3 …1
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 1131
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 1141B. Divorzio su azione di un coniuge / I. Dopo la sospensione della vita comune
B. Divorzio su azione di un coniuge
I. Dopo la sospensione della vita comune
Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un’azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
Art. 1151B. Divorzio su azione di un coniuge / II. Rottura del vincolo coniugale
II. Rottura del vincolo coniugale
Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
Art. 1161
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Capo secondo: Della separazione coniugale
Art. 117 A. Condizioni e procedura
A. Condizioni e procedura
1 Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.
2 … 1
3 Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 118 B. Effetti della separazione
B. Effetti della separazione
1 Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.
2 Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
Capo terzo: Degli effetti del divorzio
Art. 1191A. Cognome
A. Cognome
Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 120 B. Regime matrimoniale e diritto successorio
B. Regime matrimoniale e diritto successorio
1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.
2 I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio.
Art. 121 C. Abitazione familiare
C. Abitazione familiare
1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge.
2 Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.
3 Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d’abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.
Art. 122 D. Previdenza professionale / I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza / 1. Divisione delle prestazioni d’uscita
D. Previdenza professionale
I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza
1. Divisione delle prestazioni d’uscita
1 Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.
2 Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.
1 RS 831.42
Art. 123 D. Previdenza professionale / I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza / 2. Rinuncia ed esclusione
2. Rinuncia ed esclusione
1 Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d’invalidità sia garantita in altro modo.
2 Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
Art. 124 D. Previdenza professionale / II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d’impossibilità della divisione
II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d’impossibilità della divisione
1 Un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
2 Il giudice può obbligare il debitore a garantire l’indennità, se le circostanze lo giustificano.
Art. 125 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / I. Condizioni
E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
I. Condizioni
1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2 Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1.
ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2.
durata del matrimonio;
3.
tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4.
età e salute dei coniugi;
5.
reddito e patrimonio dei coniugi;
6.
portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7.
formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8.
aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d’uscita.
3 Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l’avente diritto:
1.
ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2.
ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3.
ha commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a lui intimamente legata.
Art. 126 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / II. Modalità del contributo di mantenimento
II. Modalità del contributo di mantenimento
1 Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento.
2 Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.
3 Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.
Art. 127 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 1. Disposizioni speciali
III. Rendita
1. Disposizioni speciali
I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
Art. 128 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 2. Adeguamento al rincaro
2. Adeguamento al rincaro
Il giudice può decidere che il contributo di mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati cambiamenti del costo della vita.
Art. 129 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 3. Modifica mediante sentenza
3. Modifica mediante sentenza
1 Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell’avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.
2 L’avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell’obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio.
3 Entro un termine di cinque anni dal divorzio l’avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell’obbligato sia nel frattempo migliorata.
Art. 130 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 4. Estinzione per legge
4. Estinzione per legge
1 L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.
2 Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.
Art. 131 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / IV. Esecuzione / 1. Aiuto all’incasso e anticipi
IV. Esecuzione
1. Aiuto all’incasso e anticipi
1 Se l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, l’autorità di protezione dei minori1 o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione del contributo di mantenimento.
2 È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l’erogazione di anticipi allorché l’obbligato non adempia l’obbligo di mantenimento.
3 La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all’ente pubblico nella misura in cui quest’ultimo assuma il mantenimento dell’avente diritto.
1 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 132 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / IV. Esecuzione / 2. Avvisi ai debitori e garanzia
2. Avvisi ai debitori e garanzia
1 Quando l’obbligato trascura l’obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all’avente diritto.
2 Se persiste nel negligere l’obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.
Art. 1331F. Figli / I. Diritti e doveri dei genitori
F. Figli
I. Diritti e doveri dei genitori
1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:
1.
l’autorità parentale;
2.
la custodia;
3.
le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e
4.
il contributo di mantenimento.
2 Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l’istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.
3 Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 134 F. Figli / II. Modificazione delle circostanze
II. Modificazione delle circostanze
1 A istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.
2 Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.1
3 Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l’autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale e della custodia nonché per l’approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.2
4 Se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l’autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 135 a 1491
1 Abrogati dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 150 a 158
Abrogati
Titolo quinto3: Degli effetti del matrimonio in generale
Art. 159 A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi
A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi
1 La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale.
2 I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3 Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
Art. 1601B. Cognome
B. Cognome
1 Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.
2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.
3 Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l’ufficiale dello stato civile può liberarli da quest’obbligo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 1611C. Cittadinanza
C. Cittadinanza
Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 162 D. Abitazione coniugale
D. Abitazione coniugale
I coniugi scelgono insieme l’abitazione coniugale.
Art. 163 E. Mantenimento della famiglia / I. In genere
E. Mantenimento della famiglia
I. In genere
1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.
Art. 164 E. Mantenimento della famiglia / II. Somma a libera disposizione
II. Somma a libera disposizione
1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
2 Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l’altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.
Art. 165 E. Mantenimento della famiglia / III. Contributi straordinari di un coniuge
III. Contributi straordinari di un coniuge
1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità.
2 Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3 Tuttavia, l’indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
Art. 166 F. Rappresentanza dell’unione coniugale
F. Rappresentanza dell’unione coniugale
1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2.
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
Art. 167 G. Professione e impresa dei coniugi
G. Professione e impresa dei coniugi
Nella scelta e nell’esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell’altro e tiene conto del bene dell’unione coniugale.
Art. 168 H. Negozi giuridici dei coniugi / I. In genere
H. Negozi giuridici dei coniugi
I. In genere
Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l’altro o con terzi.
Art. 169 H. Negozi giuridici dei coniugi / II. Abitazione familiare
II. Abitazione familiare
1 Un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare.
2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
Art. 170 J. Obbligo d’informazione
J. Obbligo d’informazione
1 Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
Art. 171 K. Protezione dell’unione coniugale / I. Consultori
K. Protezione dell’unione coniugale
I. Consultori
I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.
Art. 172 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 1. In genere
II. Misure giudiziarie
1. In genere
1 I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l’unione coniugale.
2 Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.
3 Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.1
1 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
Art. 173 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 2. Durante la convivenza / a. Prestazioni pecuniarie
2. Durante la convivenza
a. Prestazioni pecuniarie
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2 Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.
3 Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
Art. 174 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 2. Durante la convivenza / b. Privazione della rappresentanza
b. Privazione della rappresentanza
1 Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l’unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.
2 Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.
3 La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.
Art. 175 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 3. Sospensione della comunione domestica / a. Motivi
3. Sospensione della comunione domestica
a. Motivi
Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.
Art. 176 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 3. Sospensione della comunione domestica / b. Organizzazione della vita separata
b. Organizzazione della vita separata
1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
1.
stabilisce i contributi pecuniari dell’uno in favore dell’altro;
2.
prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche;
3.
ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2 Un coniuge può parimenti proporre l’istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l’altro la rifiuta senza valido motivo.
3 Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
Art. 177 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 4. Diffida ai debitori
4. Diffida ai debitori
Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.
Art. 178 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 5. Restrizioni del potere di disporre
5. Restrizioni del potere di disporre
1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.
2 Il giudice prende le appropriate misure conservative.
3 Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario.
Art. 1791K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 6. Modificazione delle circostanze
6. Modificazione delle circostanze
1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.2
2 Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 1801
1 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Titolo sesto:4Del regime dei beni fra i coniugi
Capo primo: Disposizioni generali
Art. 181 A. Regime ordinario
A. Regime ordinario
I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.
Art. 182 B. Convenzione matrimoniale / I. Scelta del regime
B. Convenzione matrimoniale
I. Scelta del regime
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.
Art. 183 B. Convenzione matrimoniale / II. Capacità di contrattare
II. Capacità di contrattare
1 Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev’essere capace di discernimento.
2 I minorenni e i maggiorenni sotto curatela comprendente la stipulazione di una convenzione matrimoniale abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 184 B. Convenzione matrimoniale / III. Forma
III. Forma
La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.
Art. 185 C. Regime straordinario / I. Ad istanza di un coniuge / 1. Pronuncia
C. Regime straordinario
I. Ad istanza di un coniuge
1. Pronuncia
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.
2 Vi è grave motivo segnatamente se:
1.
l’altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;
2.
l’altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell’istante o della comunione;
3.
l’altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni;
4.
l’altro coniuge rifiuta di informare l’istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni;
5.
l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.
3 L’istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.
Art. 1861C. Regime straordinario / I. Ad istanza di un coniuge / 2. …
2. …
1 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 187 C. Regime straordinario / I. Ad istanza di un coniuge / 3. Revoca
3. Revoca
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.
2 Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.
Art. 188 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 1. Fallimento
II. In caso di esecuzione forzata
1. Fallimento
Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.
Art. 189 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 2. Pignoramento / a. Pronuncia
2. Pignoramento
a. Pronuncia
Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l’autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.
Art. 190 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 2. Pignoramento / b. Istanza
b.1 Istanza
1 L’istanza è diretta contro ambo i coniugi.
2 …2
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 191 C. Regime straordinario / II. In caso di esecuzione forzata / 3. Cessazione
3. Cessazione
1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.
2 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.
Art. 192 C. Regime straordinario / III. Liquidazione del regime precedente
III. Liquidazione del regime precedente
In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.
Art. 193 D. Protezione dei creditori
D. Protezione dei creditori
1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
Art. 1941E. …
E. …
1 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 195 F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro
F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro
1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.
2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.
Art. 195a G. Inventario
G. Inventario
1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.
2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.
Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti
Art. 196 A. Rapporti di proprietà / I. Composizione
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.
Art. 197 A. Rapporti di proprietà / II. Acquisti
II. Acquisti
1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.
2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:
1.
il guadagno del suo lavoro;
2.
le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
3.
il risarcimento per impedimento al lavoro;
4.
i redditi dei suoi beni propri;
5.
i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
Art. 198 A. Rapporti di proprietà / III. Beni propri / 1. Per legge
III. Beni propri
1. Per legge
Sono beni propri per legge:
1.
le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge;
2.
i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;
3.
le pretese di riparazione morale;
4.
i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.
Art. 199 A. Rapporti di proprietà / III. Beni propri / 2. Per convenzione matrimoniale
2. Per convenzione matrimoniale
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all’esercizio di una professione od impresa.
2 Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.
Art. 200 A. Rapporti di proprietà / IV. Prova
IV. Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.
Art. 201 B. Amministrazione, godimento e disposizione
B. Amministrazione, godimento e disposizione
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.
Art. 202 C. Responsabilità verso i terzi
C. Responsabilità verso i terzi
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
Art. 203 D. Debiti tra coniugi
D. Debiti tra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Art. 204 E. Scioglimento del regime e liquidazione / I. Momento dello scioglimento
E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.
2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.
Art. 205 E. Scioglimento del regime e liquidazione / II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti / 1. In genere
II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti
1. In genere
1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.
2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci.
Art. 206 E. Scioglimento del regime e liquidazione / II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti / 2. Partecipazione al plusvalore
2. Partecipazione al plusvalore
1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.
2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.
3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
Art. 207 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
III. Calcolo degli aumenti
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.
2 Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
Art. 208 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 2. Reintegrazione negli acquisti
2. Reintegrazione negli acquisti
1 Sono reintegrate negli acquisti:
1.
le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso;
2.
le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.
2 …1
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 209 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 3. Compensi tra acquisti e beni propri
3. Compensi tra acquisti e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.
3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.
Art. 210 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Calcolo degli aumenti / 4. Aumento
4. Aumento
1 L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.
2 Non è tenuto conto delle diminuzioni.
Art. 211 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 1. Valore venale
IV. Determinazione del valore
1. Valore venale
In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.
Art. 212 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 2. Valore di reddito / a. In genere
2. Valore di reddito
a. In genere
1 L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.
2 Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.
3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.
Art. 213 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 2. Valore di reddito / b. Circostanze speciali
b. Circostanze speciali
1 Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.
2 Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda agricola.
Art. 214 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Determinazione del valore / 3. Momento determinante
3. Momento determinante
1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.
2 Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.
Art. 215 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Partecipazione all’aumento / 1. Per legge
V. Partecipazione all’aumento
1. Per legge
1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.
2 I crediti sono compensati.
Art. 216 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Partecipazione all’aumento / 2. Per convenzione / a. In genere
2. Per convenzione
a. In genere
1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.
2 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
Art. 217 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Partecipazione all’aumento / 2. Per convenzione / b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale
b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale
In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
Art. 218 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore / 1. Dilazione
VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore
1. Dilazione
1 Il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.
2 Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.
Art. 219 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore / 2. Abitazione e suppellettili domestiche
2. Abitazione e suppellettili domestiche
1 Per poter mantenere l’attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l’appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d’abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.
2 Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.
3 Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell’usufrutto o del diritto d’abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell’appartamento.
4 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
Art. 220 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore / 3. Azione contro i terzi
3. Azione contro i terzi
1 Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all’aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell’importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.
2 L’azione dev’essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.
3 Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di riduzione ereditaria.1
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Capo terzo: Della comunione dei beni
Art. 221 A. Rapporti di proprietà / I. Composizione
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge.
Art. 222 A. Rapporti di proprietà / II. Beni comuni / 1. Comunione universale
II. Beni comuni
1. Comunione universale
1 La comunione universale dei beni riunisce in un’unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.
2 La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.
3 Nessun coniuge può disporre della sua quota.
Art. 223 A. Rapporti di proprietà / II. Beni comuni / 2. Comunioni limitate / a. Comunione d’acquisti
2. Comunioni limitate
a. Comunione d’acquisti
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.
2 I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.
Art. 224 A. Rapporti di proprietà / II. Beni comuni / 2. Comunioni limitate / b. Altre comunioni
b. Altre comunioni
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un’impresa.
2 Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.
Art. 225 A. Rapporti di proprietà / III. Beni propri
III. Beni propri
1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.
2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.
3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.
Art. 226 A. Rapporti di proprietà / IV. Prova
IV. Prova
Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.
Art. 227 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 1. Amministrazione ordinaria
B. Amministrazione e disposizione
I. Beni comuni
1. Amministrazione ordinaria
1 I coniugi amministrano i beni comuni nell’interesse dell’unione coniugale.
2 Nei limiti dell’amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.
Art. 228 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 2. Amministrazione straordinaria
2. Amministrazione straordinaria
1 Al di là dell’amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.
2 I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.
3 Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell’unione coniugale.
Art. 229 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 3. Professione od impresa comune
3. Professione od impresa comune
Il coniuge che, con il consenso dell’altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.
Art. 230 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 4. Rinuncia e accettazione di eredità
4. Rinuncia e accettazione di eredità
1 Un coniuge non può, senza il consenso dell’altro, rinunciare a un’eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un’eredità oberata.
2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 231 B. Amministrazione e disposizione / I. Beni comuni / 5. Responsabilità e spese dell’amministrazione
5. Responsabilità e spese dell’amministrazione
1 Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.
2 Le spese dell’amministrazione gravano i beni comuni.
Art. 232 B. Amministrazione e disposizione / II. Beni propri
II. Beni propri
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.
2 Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.
Art. 233 C. Responsabilità verso i terzi / I. Debiti integrali
C. Responsabilità verso i terzi
I. Debiti integrali
Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni:
1.
per i debiti contratti nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni;
2.
per i debiti contratti nell’esercizio della sua professione od impresa, sempreché essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscano nei beni comuni;
3.
per i debiti che obbligano personalmente anche l’altro coniuge;
4.
per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.
Art. 234 C. Responsabilità verso i terzi / II. Debiti propri
II. Debiti propri
1 Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.
2 Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.
Art. 235 D. Debiti tra coniugi
D. Debiti tra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Art. 236 E. Scioglimento del regime e liquidazione / I. Momento dello scioglimento
E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.
2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.
3 Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.
Art. 237 E. Scioglimento del regime e liquidazione / II. Attribuzione ai beni propri
II. Attribuzione ai beni propri
Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
Art. 238 E. Scioglimento del regime e liquidazione / III. Compensi tra beni comuni e beni propri
III. Compensi tra beni comuni e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.
Art. 239 E. Scioglimento del regime e liquidazione / IV. Partecipazione al plusvalore
IV. Partecipazione al plusvalore
Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un’altra massa patrimoniale, s’applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.
Art. 240 E. Scioglimento del regime e liquidazione / V. Determinazione del valore
V. Determinazione del valore
Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione.
Art. 241 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Ripartizione / 1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni
VI. Ripartizione
1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni
1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.
2 Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.
3 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.
Art. 242 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VI. Ripartizione / 2. Negli altri casi
2. Negli altri casi
1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
2 I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.
3 Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
Art. 243 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 1. Beni propri
VII. Esecuzione della ripartizione
1. Beni propri
In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il coniuge superstite può chiedere di ricuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.
Art. 244 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 2. Abitazione e suppellettili domestiche
2. Abitazione e suppellettili domestiche
1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.
3 Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l’istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.
Art. 245 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 3. Altri beni
3. Altri beni
Il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere anche l’attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.
Art. 246 E. Scioglimento del regime e liquidazione / VII. Esecuzione della ripartizione / 4. Altre norme di ripartizione
4. Altre norme di ripartizione
Per altro, s’applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull’esecuzione della divisione dell’eredità.
Capo quarto: Della separazione dei beni
Art. 247 A. Amministrazione, godimento e disposizione / I. In genere
A. Amministrazione, godimento e disposizione
I. In genere
Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.
Art. 248 A. Amministrazione, godimento e disposizione / II. Prova
II. Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
Art. 249 B. Responsabilità verso i terzi
B. Responsabilità verso i terzi
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
Art. 250 C. Debiti fra coniugi
C. Debiti fra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Art. 251 D. Attribuzione in caso di comproprietà
D. Attribuzione in caso di comproprietà
Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione5
Capo primo: Disposizioni generali6
Art. 2521A. Sorgere della filiazione in genere
A. Sorgere della filiazione in genere
1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.
2 Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.
3 Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l’adozione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2531B. …
B. …
1 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Capo secondo: Della paternità del marito7
Art. 2551A. Presunzione
A. Presunzione
1 Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.
2 Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l’anteriorità del concepimento rispetto alla morte.
3 Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2561B. Contestazione / I. Diritto all’azione
B. Contestazione
I. Diritto all’azione
1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente:
1.
dal marito;
2.
dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.
2 L’azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.
3 L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 19982 sulla medicina della procreazione.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nuovo testo giusta l’art. 39 della LF del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3055; FF 1996 III 189).
Art. 256a1B. Contestazione / II. Motivo / 1. Concepimento nel matrimonio
II. Motivo
1. Concepimento nel matrimonio
1 Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l’attore deve dimostrare che il marito non è il padre.
2 Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest’ultimo per causa di morte.2
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 256b1B. Contestazione / II. Motivo / 2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica
2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica
1 Se il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio o in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la contestazione non dev’essere ulteriormente motivata.
2 La paternità del marito è tuttavia presunta anche in questo caso quando sia reso verosimile ch’egli abbia avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 256c1B. Contestazione / III. Termine
III. Termine
1 Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
2 L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2571C. Duplice presunzione
C. Duplice presunzione
1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.2
2 Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2581D. Azione dei genitori
D. Azione dei genitori
1 L’azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla.
2 Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia.
3 Il termine annuale per proporre l’azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell’incapacità di discernimento del marito.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2591E. Matrimonio dei genitori
E. Matrimonio dei genitori
1 Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.
2 Il riconoscimento può essere contestato:
1.
dalla madre;
2.
dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d’età;
3.
dal Comune di origine o di domicilio del marito;
4.
dal marito.
3 Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Capo terzo: Del riconoscimento e della sentenza di paternità8
Art. 2601A. Riconoscimento / I. Condizioni e forma
A. Riconoscimento
I. Condizioni e forma
1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.
2 Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti l’ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.2
3 Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione d’accertamento della paternità, davanti al giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 260a1A. Riconoscimento / II. Contestazione / 1. Diritto all’azione
II. Contestazione
1. Diritto all’azione
1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell’autore del riconoscimento.
2 L’autore del riconoscimento può proporre l’azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.
3 L’azione è diretta contro l’autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 260b1A. Riconoscimento / II. Contestazione / 2. Motivo
2. Motivo
1 L’attore deve dimostrare che l’autore del riconoscimento non è il padre.
2 Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l’autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 260c1A. Riconoscimento / II. Contestazione / 3. Termine
3. Termine
1 L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.
2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2611B. Azione di paternità / I. Diritto all’azione
B. Azione di paternità
I. Diritto all’azione
1 Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna.
2 L’azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell’ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente del suo ultimo domicilio.
3 Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l’azione è stata proposta.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2621B. Azione di paternità / II. Presunzione
II. Presunzione
1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.
2 Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
3 La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2631B. Azione di paternità / III. Termine
III. Termine
1 L’azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:
1.
dalla madre, entro un anno dalla nascita;
2.
dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.
2 Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto.
3 Scaduto il termine, l’azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Capo quarto9: Dell’adozione10
Art. 2641A. Adozione di minorenni / I. Condizioni generali
A. Adozione di minorenni
I. Condizioni generali2
Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 264a1A. Adozione di minorenni / II. Adozione congiunta
II. Adozione congiunta
1 Coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l’adozione in comune non è permessa ad altri.
2 I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età.
3 Un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.2
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 264b1A. Adozione di minorenni / III. Adozione singola
III. Adozione singola
1 Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.
2 Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d’età può adottare da sola se l’adozione congiunta si rileva impossibile poiché l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 2651A. Adozione di minorenni / IV. Età e consenso dell’adottando
IV. Età e consenso dell’adottando
1 L’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.
2 Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
3 Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di protezione dei minori2, quand’anche sia capace di discernimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 265a1A. Adozione di minorenni / V. Consenso dei genitori del sangue / 1. Forma
V. Consenso dei genitori del sangue
1. Forma
1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità di protezione dei minori del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.
3 È valido anche ove non indicasse i futuri genitori adottivi o questi non fossero ancora designati.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 265b1A. Adozione di minorenni / V. Consenso dei genitori del sangue / 2. Termini
2. Termini
1 Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell’adottando.
2 Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.
3 Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973(RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 265c1A. Adozione di minorenni / V. Consenso dei genitori del sangue / 3. Astrazione / a. Condizioni
3. Astrazione
a. Condizioni
Si può prescindere dal consenso di un genitore:
1.
s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento;
2.
s’egli non si è curato seriamente del figlio.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 265d1A. Adozione di minorenni / V. Consenso dei genitori del sangue / 3. Astrazione / b. Decisione
b. Decisione
1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.
2 Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.
3 Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 2661B. Adozione di maggiorenni
B. Adozione di maggiorenni2
1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne può essere adottata:3
1.
se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;
2.
se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;
3.
se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.
2 Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell’altro.
3 Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 2671C. Effetti / I. In generale
C. Effetti
I. In generale
1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.
2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.
3 Con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 267a1C. Effetti / II. Cittadinanza
II. Cittadinanza
1 Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.
2 Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall’altro coniuge, ha la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 2681D. Procedura / I. In generale
D. Procedura
I. In generale
1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché non comprometta le altre condizioni.
3 Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 268a1D. Procedura / II. Istruttoria
II. Istruttoria
1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2 Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.
3 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 268b1Dbis. Segreto
Dbis. Segreto2
I genitori adottivi, se non vi acconsentono, non possono essere resi noti ai genitori del sangue.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
Art. 268c1Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del sangue
Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del sangue
1 Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l’identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.
2 Prima di comunicare i dati richiesti, l’autorità o l’ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.
3 I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.
1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
Art. 2691E. Contestazione / I. Motivi / 1. Mancanza del consenso
E. Contestazione
I. Motivi
1. Mancanza del consenso
1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.
2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 269a1E. Contestazione / I. Motivi / 2. Altri vizi
2. Altri vizi
1 L’adozione inficiata d’altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d’origine o di domicilio.
2 L’azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 269b1E. Contestazione / II. Termine
II. Termine
L’azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall’adozione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 269c1F. Collocamento in vista d’adozione
F. Collocamento in vista d’adozione
1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.
2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento da parte dell’autorità di protezione dei minori.2
3 Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d’adozione, nell’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione e nella vigilanza.
4 …3
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Abrogato dal n. 15 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione11
Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori12
Art. 2701A. Cognome / I. Figlio di geni-tori coniugati
A. Cognome
I. Figlio di geni-tori coniugati
1 Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio.
2 Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell’altro genitore.
3 Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 270a1A. Cognome / II. Figlio di genitori non coniugati
II. Figlio di genitori non coniugati
1 Se l’autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe. Se l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.
2 Se l’autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall’attribuzione dell’autorità parentale.
3 Se l’autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.
4 Le modifiche dell’attribuzione dell’autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza) (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 270b1A. Cognome / III. Consenso del figlio
III. Consenso del figlio
Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 2711B. Cittadinanza
B. Cittadinanza
1 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
2 Se assume il cognome dell’altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 2721C. Doveri vicendevoli
C. Doveri vicendevoli
I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2731D. Relazioni personali / I. Genitori e figlio / 1. Principio
D. Relazioni personali
I. Genitori e figlio
1. Principio
1 I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2741D. Relazioni personali / I. Genitori e figlio / 2. Limiti
2. Limiti
1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3 Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 274a1D. Relazioni personali / II. Terzi
II. Terzi
1 In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.
2 I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2751D. Relazioni personali / III. Competenza
III. Competenza
1 L’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l’autorità di protezione dei minori del luogo di dimora del figlio se quest’ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.
2 Se decide in merito all’autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali.2
3 Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l’autorità parentale o la custodia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 275a1E. Informazione e schiarimenti
E. Informazione e schiarimenti
1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.
2 Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.
3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori13
Art. 2761A. Oggetto e estensione
A. Oggetto e estensione
1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
2 Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2771B. Durata
B. Durata
1 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
Art. 2781C. Genitori coniugati
C. Genitori coniugati
1 Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.
2 I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2791D. Azione / I. Diritto
D.2 Azione
I. Diritto
1 Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente l’azione.
2 e 3 3
1 Nuovo testo il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
3 Abrogati dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 280 a 2841D. Azione / II e III …
II e III …
1 Abrogati dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 2851D. Azione / IV. Commisurazione del contributo per il mantenimento
IV. Commisurazione del contributo per il mantenimento
1 Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.2
2 Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.
2bis L’obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.3
3 Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2861D. Azione / V. Modificazione delle circostanze
V. Modificazione delle circostanze
1 Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.
2 Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.
3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2871E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento / I. Prestazioni periodiche
E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento
I. Prestazioni periodiche
1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori.
2 I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori.
3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2881E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento / II. Tacitazione
II. Tacitazione
1 La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l’interesse del figlio la giustifica.
2 Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:
1.
sia stata approvata dell’autorità di protezione dei minori, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e
2.
la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all’ufficio designato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2891F. Adempimento / I. Creditore
F. Adempimento
I. Creditore
1 I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.2
2 Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2901F. Adempimento / II. Esecuzione / 1. Aiuto appropriato
II. Esecuzione
1. Aiuto appropriato
Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, l’autorità di protezione dei minori o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell’altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2911F. Adempimento / II. Esecuzione / 2. Diffida ai debitori
2. Diffida ai debitori
Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2921F. Adempimento / III. Garanzie
III. Garanzie
Se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch’essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2931G. Diritto pubblico
G. Diritto pubblico
1 Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti.
2 Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2941H. Genitori affilianti
H. Genitori affilianti
1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.
2 La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d’adozione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 2951J. Azione della donna nubile
J. Azione della donna nubile
1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:2
1.
delle spese di parto;
2.
delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita;
3.
delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.
2 In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.
3 Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all.1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Capo terzo: Dell’autorità parentale14
Art. 2961A. Principi
A. Principi
1 L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.
2 Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre.
3 I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 2971Abis. Morte di un genitore
Abis. Morte di un genitore
1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale spetta al genitore superstite.
2 Se muore il genitore che deteneva l’autorità parentale esclusiva, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 2981Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali
Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali
1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.
2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.
3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 298a1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / I. Dichiarazione comune dei genitori
Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità
I. Dichiarazione comune dei genitori
1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio o se il rapporto di filiazione è stabilito per sentenza e al momento della pronuncia l’autorità parentale congiunta non è stata ancora disposta, l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.
2 In tale dichiarazione i genitori confermano di:
1.
essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e
2.
essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento.
3 Prima di rilasciare la dichiarazione, i genitori possono valersi della consulenza dell’autorità di protezione dei minori.
4 La dichiarazione va indirizzata all’ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.
5 Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 298b1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / II. Decisione dell’autorità di protezione dei minori
II. Decisione dell’autorità di protezione dei minori
1 Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.
2 L’autorità di protezione dei minori dispone l’autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.
3 Contestualmente alla decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni litigiose. È fatta salva l’azione di mantenimento.
4 Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 298c1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / III. Azione di paternità
III. Azione di paternità
Se accoglie un’azione di paternità, il giudice dispone l’autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 298d1Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità / IV. Modificazione delle circostanze
IV. Modificazione delle circostanze
1 A istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.
2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 2991Aquinquies. Patrigno e matrigna
Aquinquies. Patrigno e matrigna2
Ogni coniuge deve all’altro adeguata assistenza nell’esercizio dell’autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3001Asexies. Genitori affilianti
Asexies. Genitori affilianti2
1 I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
2 I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3011B. Contenuto / I. In genere
B. Contenuto
I. In genere
1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
1bis Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:
1.
si tratta di affari quotidiani o urgenti;
2.
il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole.2
2 Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.
3 Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.
4 I genitori scelgono il prenome del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 301a1B. Contenuto / II. Determinazione del luogo di dimora
II. Determinazione del luogo di dimora
1 L’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
2 Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora:
a.
il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o
b.
la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali.
3 Il genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.
4 Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.
5 Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3021B. Contenuto / III. Educazione
III. Educazione2
1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2 Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3 A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3031B. Contenuto / IV. Educazione religiosa
IV. Educazione religiosa2
1 I genitori dispongono dell’educazione religiosa.
2 Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.
3 Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3041B. Contenuto / V. Rappresentanza / 1. Verso i terzi / a. In genere
V. Rappresentanza
1. Verso i terzi
a. In genere2
1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete.
2 Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro.3
3 I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3051B. Contenuto / V. Rappresentanza / 1. Verso i terzi / b. Stato giuridico del figlio
b. Stato giuridico del figlio2
1 Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.3
2 La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3061B. Contenuto / V. Rappresentanza / 2. Nei rapporti interni della comunione
2. Nei rapporti interni della comunione
1 Il figlio sotto l’autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.
2 Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.2
3 In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3071C. Protezione del figlio / I. Misure opportune
C. Protezione del figlio
I. Misure opportune
1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
2 L’autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.
3 L’autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3081C. Protezione del figlio / II. Curatela
II. Curatela2
1 Se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2 L’autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.3
3 L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3091
1 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3101C. Protezione del figlio / III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora2
1 Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
2 L’autorità di protezione dei minori, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.
3 L’autorità di protezione dei minori può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3111C. Protezione del figlio / IV. Privazione dell’autorità parentale / 1. D’ufficio
IV. Privazione dell’autorità parentale
1. D’ufficio2
1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:3
1.4
quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;
2.
quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 3121C. Protezione del figlio / IV. Privazione dell’autorità parentale / 2. Col consenso dei genitori
2. Col consenso dei genitori2
L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:3
1.
quando ne facciano richiesta per motivi gravi;
2.
quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto elle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3131C. Protezione del figlio / V. Modificazione delle circostanze
V. Modificazione delle circostanze
1 In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.
2 In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell’autorità parentale prima d’un anno dalla privazione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
Art. 3141C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 1. In genere
VI. Procedura
1. In genere
1 Le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
2 Nei casi idonei l’autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
3 Se istituisce una curatela, l’autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell’autorità parentale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 314a1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 2. Audizione del figlio
2. Audizione del figlio
1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 31; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 314abis1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 3. Rappresentanza del figlio
3. Rappresentanza del figlio
1 Se necessario, l’autorità di protezione dei minori ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
2 L’autorità di protezione dei minori esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
1.
il procedimento concerne il ricovero del figlio;
2.
gli interessati propongono conclusioni differenti in merito all’autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali.
3 Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 314b1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica
4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica
1 Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.
2 Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3151C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 1. In genere
VII. Competenza
1. In genere2
1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.3
2 Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.
3 L’autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l’autorità del domicilio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 315a1C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 2. Nella procedura matrimoniale / a. Competenza del giudice
2. Nella procedura matrimoniale
a. Competenza del giudice
1 Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori.2
2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
3 Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori:3
1.
continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria;
2.
ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 315b1C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 2. Nella procedura matrimoniale / b. Modifica di misure giudiziarie
b. Modifica di misure giudiziarie
1 Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio:
1.
durante la procedura di divorzio;
2.
nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio;
3.
nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.
2 Negli altri casi è competente l’autorità di protezione dei minori.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3161C. Protezione del figlio / VIII. Vigilanza sugli affiliati
VIII. Vigilanza sugli affiliati
1 L’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.
1bis Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica autorità cantonale.2
2 Il Consiglio federale emana norme esecutive.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
Art. 3171C. Protezione del figlio / IX. Cooperazione dell’aiuto alla gioventù
IX. Cooperazione dell’aiuto alla gioventù
I Cantoni assicurano con appropriate prescrizioni l’acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell’aiuto alla gioventù.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Capo quarto: Della sostanza del figlio15
Art. 3181A. Amministrazione
A. Amministrazione
1 I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.
2 Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all’autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.2
3 L’autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l’importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3191B. Impiego dei redditi
B. Impiego dei redditi
1 I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l’equità lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica.
2 L’avanzo spetta alla sostanza del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3201C. Prelevamento sulla sostanza del figlio
C. Prelevamento sulla sostanza del figlio
1 Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti.
2 Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l’autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3211D. Beni liberi / I. Liberalità
D. Beni liberi
I. Liberalità
1 I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.
2 L’amministrazione di questi beni da parte dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all’atto della liberalità.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3221D. Beni liberi / II. Porzione legittima
II. Porzione legittima
1 Per disposizione a causa di morte, anche la porzione legittima del figlio può essere esclusa dall’amministrazione parentale.
2 Se il disponente affida l’amministrazione a un terzo, l’autorità di protezione dei minori può esigere rendiconti e rapporti periodici.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3231D. Beni liberi / III. Provento del lavoro, assegno professionale
III. Provento del lavoro, assegno professionale
1 Il figlio ha l’amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l’esercizio del mestiere o della professione.
2 I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3241E. Protezione della sostanza del figlio / I. Misure opportune
E. Protezione della sostanza del figlio
I. Misure opportune
1 Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.
2 Essa può segnatamente dare istruzioni per l’amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.
3 Le disposizioni sulla protezione del figlio s’applicano per analogia alla procedura e alla competenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3251E. Protezione della sostanza del figlio / II. Privazione dell’amministrazione
II. Privazione dell’amministrazione
1 Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l’autorità di protezione dei minori ne affida l’amministrazione a un curatore.
2 L’autorità di protezione dei minori prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori.
3 Se v’è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all’uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l’autorità di protezione dei minori può parimenti affidarne l’amministrazione a un curatore.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 3261F. Fine dell’am- ministrazione / I. Restituzione
F. Fine dell’am- ministrazione
I. Restituzione
Cessando l’autorità o l’amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne o al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3271F. Fine dell’am- ministrazione / II. Responsabilità
II. Responsabilità
1 I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.
2 Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.
3 Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l’economia domestica nei limiti dei loro diritti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Capo quinto:16Dei minorenni sotto tutela
Art. 327a A. Principio
A. Principio
L’autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.
Art. 327b B. Stato giuridico / I. Del minorenne
B. Stato giuridico
I. Del minorenne
Il minorenne sotto tutela ha lo stesso stato giuridico del minorenne sotto autorità parentale.
Art. 327c B. Stato giuridico / II. Del tutore
II. Del tutore
1 Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore, all’esercizio della curatela e al concorso dell’autorità di protezione degli adulti.
3 Se il minorenne deve essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.
Titolo nono: Della comunione di famiglia
Capo primo: Dell’assistenza tra i parenti
Art. 3281A. Persone obbligate
A. Persone obbligate
1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.
2 È fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 329 B. Oggetto e modo dell’azione
B. Oggetto e modo dell’azione1
1 L’azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l’ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell’istante, compatibilmente con le condizioni dell’obbligato.
2 Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall’obbligato, il giudice può limitare o togliere l’obbligo assistenziale.2
3 Le disposizioni sull’azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all’ente pubblico si applicano per analogia.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 330 C. Assistenza di trovatelli
C. Assistenza di trovatelli
1 I trovatelli sono assistiti dal Comune nel quale sono incorporati.
2 Se poi è stabilita la discendenza di un trovatello, questo Comune può ripetere il rimborso delle spese cagionate dal mantenimento contro i parenti obbligati, ed in ultima linea contro l’ente pubblico tenuto all’assistenza.
Capo secondo: Della potestà domestica
Art. 331 A. Condizioni
A. Condizioni
1 Quando le persone che in virtù di legge o di contratto o di consuetudine vivono in comunione domestica abbiano un capo, questo esercita la potestà domestica.
2 La potestà domestica si estende su tutte le persone che prendono parte all’economia comune quali parenti od affini, oppure in virtù di un rapporto di lavoro quali lavoratori od in qualità analoga1.2
1 RU 1973 642
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 332 B. Effetti / I. Ordine interno e cura
B. Effetti
I. Ordine interno e cura
1 I membri della comunione devono conformarsi alla regola di casa, la quale dovrà tener conto degli interessi di tutti loro, secondo equità.
2 In ispecie dev’essere concessa ai conviventi la libertà necessaria per la loro educazione, per l’esercizio della professione e per l’adempimento delle pratiche religiose.
3 Il capo famiglia deve vegliare alla custodia ed alla sicurezza delle cose apportate dai membri della comunione con quella cura che usa nelle cose proprie.
Art. 333 B. Effetti / II. Responsabilità
II. Responsabilità
1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.1
2 Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.2
3 Ove occorra, si rivolgerà all’autorità competente per i provvedimenti necessari.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 3341B. Effetti / III. Credito dei figli e degli abiatici / 1. Condizioni
III. Credito dei figli e degli abiatici
1. Condizioni
1 I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un’equa indennità.
2 In caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo del pagamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
Art. 334bis1B. Effetti / III. Credito dei figli e degli abiatici / 2. Procedura
2. Procedura
1 L’indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.
2 Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l’azienda passa in altre mani.
3 L’indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev’essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
Capo terzo: Dei beni di famiglia
Art. 335 A. Fondazioni di famiglia
A. Fondazioni di famiglia
1 Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.
2 L’erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.
Art. 336 B. Indivisione / I. Costituzione / 1. Facoltà
B. Indivisione
I. Costituzione
1. Facoltà
Una sostanza può essere dedicata a beneficio di una famiglia, se dei parenti lasciano indivisa una eredità o parte di essa, o mettono insieme altri beni per formare un’indivisione.
Art. 337 B. Indivisione / I. Costituzione / 2. Forma
2. Forma
Il contratto per costituire un’indivisione richiede per la sua validità l’atto pubblico firmato da tutti i membri o dai loro rappresentanti.
Art. 338 B. Indivisione / II. Durata
II. Durata
1 L’indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.
2 Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.
3 Quando trattisi di un’azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all’uso del luogo.
Art. 339 B. Indivisione / III. Effetti / 1. Modo
III. Effetti
1. Modo
1 L’indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.
2 Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.
3 Durante l’indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.
Art. 340 B. Indivisione / III. Effetti / 2. Direzione e rappresentanza / a. In genere
2. Direzione e rappresentanza
a. In genere
1 Gli interessi dell’indivisione sono geriti in comune da tutti i partecipanti.
2 Ognuno di essi può fare da solo gli atti della ordinaria amministrazione.
Art. 341 B. Indivisione / III. Effetti / 2. Direzione e rappresentanza / b. Delegazione ad un capo
b. Delegazione ad un capo
1 I partecipanti possono designare uno di essi quale capo dell’indivisione.
2 Questi rappresenta l’indivisione in tutti gli interessi che la concernono, e ne dirige l’attività economica.
3 L’esclusione degli altri dal diritto di rappresentanza è opponibile ai terzi di buona fede solo quando il rappresentante sia iscritto nel registro di commercio.
Art. 342 B. Indivisione / III. Effetti / 3. Beni comuni e beni riservati
3. Beni comuni e beni riservati
1 Tutto ciò che appartiene all’eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.
2 I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.
3 Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all’infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l’indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.
Art. 343 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 1. Cause
IV. Scioglimento
1. Cause
L’indivisione si scioglie:
1.
per convenzione o disdetta;
2.
per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso;
3.
in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;
4.
in caso di fallimento di uno dei partecipanti;
5.
a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.
Art. 344 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 2. Disdetta, insolvenza, matrimonio
2. Disdetta, insolvenza, matrimonio
1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori.
2 In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta.
Art. 345 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 3. Morte di un partecipante
3. Morte di un partecipante
1 Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all’indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.
2 Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.
Art. 346 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 4. Norme per la divisione
4. Norme per la divisione
1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.
2 La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.
Art. 347 B. Indivisione / V. Compartecipazione / 1. Definizione
V. Compartecipazione
1. Definizione
1 I partecipanti possono rimettere la gestione dell’azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l’obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.
2 Salvo patto contrario, questa quota è fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell’assuntore.
Art. 348 B. Indivisione / V. Compartecipazione / 2. Speciali motivi di scioglimento
2. Speciali motivi di scioglimento
1 Se l’assuntore non gerisce debitamente l’azienda o non adempie le sue prestazioni verso i partecipanti, l’indivisione può essere disciolta.
2 Qualunque partecipante può, per gravi motivi, chiedere al giudice di essere ammesso nell’azienda insieme con l’assuntore, avuto riguardo alle prescrizioni relative alle divisioni ereditarie.
3 Del resto la compartecipazione è soggetta alle regole generali della indivisione.
Art. 349 a 3581
1 Abrogati dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 3591
1 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Parte terza:17Della protezione degli adulti
Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge
Capo primo: Delle misure precauzionali personali
Sezione prima: Del mandato precauzionale
Art. 360 A. Principio
A. Principio
1 Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2 Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull’adempimento degli stessi.
3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
Art. 361 B. Costituzione e revoca / I. Costituzione
B. Costituzione e revoca
I. Costituzione
1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.
2 Dall’inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.
3 Su domanda, l’ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.
Art. 362 B. Costituzione e revoca / II. Revoca
II. Revoca
1 Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione.
2 Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento.
3 Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento.
Art. 363 C. Convalida e accettazione
C. Convalida e accettazione
1 Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l’autorità di protezione degli adulti si informa presso l’ufficio dello stato civile.
2 Qualora il mandato sussista, l’autorità di protezione degli adulti verifica se:
1.
è stato validamente costituito;
2.
ne sono adempiute le condizioni per l’efficacia;
3.
il mandatario è idoneo ai suoi compiti; e
4.
sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti.
3 Se il mandatario accetta il mandato, l’autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.
1 RS 220
Art. 364 D. Interpretazione e completamento
D. Interpretazione e completamento
Il mandatario può chiedere all’autorità di protezione degli adulti di interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari.
Art. 365 E. Adempimento
E. Adempimento
1 Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato.
2 Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti.
3 In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.
1 RS 220
Art. 366 F. Compenso e spese
F. Compenso e spese
1 Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul compenso del mandatario, l’autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall’estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso.
2 Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante.
Art. 367 G. Disdetta
G. Disdetta
1 Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all’autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi.
2 Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso.
Art. 368 H. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
H. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.
2 Essa può in particolare impartire istruzioni al mandatario, obbligarlo a compilare un inventario, a presentare periodicamente i conti e a fare rapporto oppure può privarlo in tutto o in parte dei poteri.
Art. 369 I. Ricupero della capacità di discernimento
I. Ricupero della capacità di discernimento
1 Se il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato precauzionale si estingue per legge.
2 Se l’estinzione del mandato espone a pericolo gli interessi del mandante, il mandatario continua a svolgere i compiti assegnatigli fino a quando il mandante può salvaguardare da sé i propri interessi.
3 Il mandante permane obbligato dagli atti e negozi che il mandatario compie prima di apprendere l’estinzione del mandato.
Sezione seconda: Delle direttive del paziente
Art. 370 A. Principio
A. Principio
1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2 Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.
3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
Art. 371 B. Costituzione e revoca
B. Costituzione e revoca
1 Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e firmate.
2 L’autore delle direttive può farne registrare la costituzione sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.
3 La disposizione sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia.
Art. 372 C. Verificarsi dell’incapacità di discernimento
C. Verificarsi dell’incapacità di discernimento
1 Se il paziente è incapace di discernimento e non è noto se sussistono sue direttive, il medico curante si informa consultando la tessera di assicurato. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.
2 Il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente.
3 Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le quali non ha ottemperato alle direttive di costui.
Art. 373 D. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
D. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto l’autorità di protezione degli adulti facendo valere che:
1.
non è stato ottemperato alle direttive del paziente;
2.
gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati;
3.
le direttive del paziente non esprimono la sua libera volontà.
2 La disposizione sull’intervento dell’autorità di protezione degli adulti in caso di mandato precauzionale si applica per analogia.
Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento
Sezione prima: Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato
Art. 374 A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza
A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza
1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.
2 Il diritto di rappresentanza comprende:
1.
tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
2.
l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e
3.
se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.
3 Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
Art. 375 B. Esercizio del diritto di rappresentanza
B. Esercizio del diritto di rappresentanza
Le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato si applicano per analogia all’esercizio del diritto di rappresentanza.
1 RS 220
Art. 376 C. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
C. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Se sussistono dubbi sull’adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l’autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri.
2 Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d’ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela.
Sezione seconda: Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici
Art. 377 A. Piano terapeutico
A. Piano terapeutico
1 Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.
2 Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3 Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.
4 Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
Art. 378 B. Persone con diritto di rappresentanza
B. Persone con diritto di rappresentanza
1 Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:
1.
la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;
2.
il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3.
il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
4.
la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;
5.
i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
6.
i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
7.
i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.
2 Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.
3 Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.
Art. 379 C. Situazioni d’urgenza
C. Situazioni d’urgenza
Nelle situazioni d’urgenza il medico prende provvedimenti medici conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento.
Art. 380 D. Trattamento di una turba psichica
D. Trattamento di una turba psichica
Il trattamento in una clinica psichiatrica della turba psichica di una persona incapace di discernimento è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza.
Art. 381 E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto.
2 L’autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se:
1.
è incerto a chi spetti la rappresentanza;
2.
i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono; o
3.
gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati.
3 L’autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un’altra persona vicina o d’ufficio.
Sezione terza: Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura
Art. 382 A. Contratto d’assistenza
A. Contratto d’assistenza
1 Se per un lungo periodo una persona incapace di discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, un contratto di assistenza scritto deve stabilire quali siano le prestazioni fornite dall’istituto e quale ne sia il prezzo.
2 Per la determinazione delle prestazioni fornite dall’istituto si considerano per quanto possibile i desideri dell’interessato.
3 Il potere di rappresentare la persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica e la risoluzione del contratto di assistenza è retto per analogia dalle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici.
Art. 383 B. Restrizione della libertà di movimento / I. Condizioni
B. Restrizione della libertà di movimento
I. Condizioni
1 L’istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a:
1.
evitare di esporre a grave pericolo la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di terzi; oppure a
2.
eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all’istituto.
2 All’interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.
3 La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.
Art. 384 B. Restrizione della libertà di movimento / II. Verbalizzazione e informazione
II. Verbalizzazione e informazione
1 È steso verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa.
2 La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in ogni tempo.
3 Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle persone preposte alla vigilanza sull’istituto di accoglienza o di cura.
Art. 385 B. Restrizione della libertà di movimento / III. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
III. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l’interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l’autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l’istituto.
2 Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l’autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto.
3 Ogni domanda che solleciti una decisione dell’autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.
Art. 386 C. Protezione della personalità
C. Protezione della personalità
1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.
3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.
Art. 387 D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza già non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.
Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
Capo primo: Principi generali
Art. 388 A. Scopo
A. Scopo
1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.
2 Per quanto possibile conservano e promuovono l’autodeterminazione dell’interessato.
Art. 389 B. Sussidiarietà e proporzionalità
B. Sussidiarietà e proporzionalità
1 L’autorità di protezione degli adulti ordina una misura se:
1.
il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente;
2.
la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti.
2 Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.
Capo secondo: Delle curatele
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 390 A. Condizioni
A. Condizioni
1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:
1.
non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;
2.
a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
Art. 391 B. Sfere di compiti
B. Sfere di compiti
1 L’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato.
2 Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche.
3 Il curatore può aprire la corrispondenza o accedere all’abitazione dell’interessato senza il suo consenso soltanto se l’autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.
Art. 392 C. Rinuncia a una curatela
C. Rinuncia a una curatela
Se l’istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all’estensione dei compiti, l’autorità di protezione degli adulti può:
1.
provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2.
conferire a un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti; oppure
3.
designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.
Sezione seconda: Dei generi di curatela
Art. 393 A. Amministrazione di sostegno
A. Amministrazione di sostegno
1 Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un’amministrazione di sostegno.
2 L’amministrazione di sostegno non limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato.
Art. 394 B. Curatela di rappresentanza / I. In genere
B. Curatela di rappresentanza
I. In genere
1 Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.
2 L’autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l’esercizio dei diritti civili dell’interessato.
3 Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l’interessato è obbligato dagli atti del curatore.
Art. 395 B. Curatela di rappresentanza / II. Amministrazione dei beni
II. Amministrazione dei beni
1 Se istituisce una curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni, l’autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l’intero reddito o l’intero patrimonio o l’insieme di reddito e patrimonio.
2 Salvo che l’autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d’amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio.
3 L’autorità di protezione degli adulti può privare l’interessato dell’accesso a dati beni senza limitarne l’esercizio dei diritti civili.
4 Se vieta all’interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario.
Art. 396 C. Curatela di cooperazione
C. Curatela di cooperazione
1 Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla.
2 L’esercizio dei diritti civili dell’interessato è limitato di conseguenza per legge.
Art. 397 D. Combinazione di curatele
D. Combinazione di curatele
L’amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate.
Art. 398 E. Curatela generale
E. Curatela generale
1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento.
2 La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.
3 L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili.
Sezione terza: Della fine della curatela
Art. 399
1 La curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato.
2 Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
Sezione quarta: Del curatore
Art. 400 A. Nomina / I. Condizioni generali
A. Nomina
I. Condizioni generali
1 L’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
2 La persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano.
3 L’autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.
Art. 401 A. Nomina / II. Desideri dell’interessato o delle persone a lui vicine
II. Desideri dell’interessato o delle persone a lui vicine
1 Quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.
2 Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato.
3 Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione.
Art. 402 A. Nomina / III. Conferimento dell’ufficio a più persone
III. Conferimento dell’ufficio a più persone
1 Quando conferisce la curatela a più persone, l’autorità di protezione degli adulti stabilisce se l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.
2 L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita.
Art. 403 B. Impedimento e collisione di interessi
B. Impedimento e collisione di interessi
1 Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all’affare.
2 In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta.
Art. 404 C. Compenso e spese
C. Compenso e spese
1 Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.
2 L’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore.
3 I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
Sezione quinta: Dell’esercizio della curatela
Art. 405 A. Assunzione dell’ufficio
A. Assunzione dell’ufficio
1 Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti e prende contatto di persona con l’interessato.
2 Quando la curatela comprende l’amministrazione dei beni, il curatore, in collaborazione con l’autorità di protezione degli adulti, compila senza indugio l’inventario dei beni da amministrare.
3 Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico. Per i creditori questo inventario ha gli stessi effetti del beneficio d’inventario in materia di successione.
4 I terzi devono fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell’inventario.
Art. 406 B. Relazione con l’interessato
B. Relazione con l’interessato
1 Il curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito, tiene per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee.
2 Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l’interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.
Art. 407 C. Atti autonomi dell’interessato
C. Atti autonomi dell’interessato
Anche se privato dell’esercizio dei diritti civili, l’interessato capace di discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.
Art. 408 D. Amministrazione dei beni / I. Compiti
D. Amministrazione dei beni
I. Compiti
1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.
2 Il curatore può in particolare:
1.
accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato;
2.
per quanto opportuno, pagare debiti;
3.
se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.
Art. 409 D. Amministrazione dei beni / II. Importi a libera disposizione
II. Importi a libera disposizione
Il curatore mette a libera disposizione dell’interessato importi adeguati prelevati dai beni di costui.
Art. 410 D. Amministrazione dei beni / III. Contabilità
III. Contabilità
1 Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni.
2 Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.
Art. 411 E. Rapporto
E. Rapporto
1 Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
2 Per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.
Art. 412 F. Negozi particolari
F. Negozi particolari
1 In rappresentanza dell’interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.
2 Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.
Art. 413 G. Obbligo di diligenza e di discrezione
G. Obbligo di diligenza e di discrezione
1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni1.
2 Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.
3 I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
1 RS 220
Art. 414 H. Modificazione delle circostanze
H. Modificazione delle circostanze
Il curatore informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.
Sezione sesta: Del concorso dell’autorità di protezione degli adulti
Art. 415 A. Esame della contabilità e del rapporto
A. Esame della contabilità e del rapporto
1 L’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica.
2 Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato.
3 Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato.
Art. 416 B. Atti e negozi sottoposti a consenso / I. Per legge
B. Atti e negozi sottoposti a consenso
I. Per legge
1 Il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell’interessato gli atti e negozi seguenti:
1.
liquidazione dell’economia domestica, disdetta del contratto per l’abitazione nella quale vive l’interessato;
2.
contratti di lunga durata per il ricovero dell’interessato;
3.
accettazione o rinuncia a un’eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria;
4.
acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria;
5.
acquisto, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e gestione ordinarie;
6.
accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di obbligazioni cambiarie;
7.
contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un contratto di lavoro nell’ambito della previdenza professionale;
8.
assunzione o liquidazione di un’impresa, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale;
9.
dichiarazioni d’insolvenza, il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in casi urgenti.
2 Se l’interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l’esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
3 Il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.
Art. 417 B. Atti e negozi sottoposti a consenso / II. Su ordine dell’autorità
II. Su ordine dell’autorità
Per motivi gravi l’autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
Art. 418 B. Atti e negozi sottoposti a consenso / III. Mancanza del consenso
III. Mancanza del consenso
L’atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell’autorità di protezione degli adulti ha per l’interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale.
Sezione settima: Dell’intervento dell’autorità di protezione degli adulti
Art. 419
Gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.
Sezione ottava: Delle disposizioni particolari per i congiunti
Art. 420
Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell’interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.
Sezione nona: Della fine dell’ufficio di curatore
Art. 421 A. Per legge
A. Per legge
L’ufficio di curatore termina per legge:
1.
alla scadenza della durata stabilita dall’autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma;
2.
con la fine della curatela;
3.
con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale;
4.
quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore.
Art. 422 B. Dimissione / I. Su richiesta del curatore
B. Dimissione
I. Su richiesta del curatore
1 Il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio per almeno quattro anni.
2 Per motivi gravi può chiedere di essere dimesso prima.
Art. 423 B. Dimissione / II. Altri casi
II. Altri casi
1 L’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se:
1.
non è più idoneo ai compiti conferitigli;
2.
sussiste un altro motivo grave.
2 La dimissione può essere chiesta dall’interessato o da una persona a lui vicina.
Art. 424 C. Atti e negozi indifferibili
C. Atti e negozi indifferibili
Salvo che l’autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore. La presente disposizione non si applica al curatore professionale.
Art. 425 D. Rapporto e conto finali
D. Rapporto e conto finali
1 Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L’autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.
2 L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.
3 Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.
4 Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali.
Capo terzo: Del ricovero a scopo di assistenza
Art. 426 A. Misure / I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza
A. Misure
I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza
1 Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.
4 L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.
Art. 427 A. Misure / II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente
II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente
1 Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare un istituto nel quale è entrato volontariamente può esservi trattenuto fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica dell’istituto se:
1.
espone a pericolo la propria integrità fisica o la propria vita; o
2.
espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica altrui.
2 Salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva, alla scadenza del termine l’interessato può lasciare l’istituto.
3 L’interessato è reso attento per scritto al suo diritto di adire il giudice.
Art. 428 B. Competenza per il ricovero e la dimissione / I. Autorità di protezione degli adulti
B. Competenza per il ricovero e la dimissione
I. Autorità di protezione degli adulti
1 L’autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione.
2 In singoli casi può delegare all’istituto la competenza in materia di dimissione.
Art. 429 B. Competenza per il ricovero e la dimissione / II. Medici / 1. Competenza
II. Medici
1. Competenza
1 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all’autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.
2 Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.
3 L’istituto decide sulla dimissione.
Art. 430 B. Competenza per il ricovero e la dimissione / II. Medici / 2. Procedura
2. Procedura
1 Il medico in persona esamina l’interessato e lo sente.
2 La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni:
1.
il luogo e la data dell’esame;
2.
il nome del medico;
3.
la diagnosi, i motivi e l’obiettivo del ricovero;
4.
l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.
3 Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo.
4 All’interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all’istituto al momento dell’ammissione dell’interessato.
5 Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all’interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.
Art. 431 C. Verifica periodica
C. Verifica periodica
1 Al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero, l’autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo.
2 Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all’anno.
Art. 432 D. Persona di fiducia
D. Persona di fiducia
Chi è ricoverato in un istituto può designare una persona di fiducia che l’assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.
Art. 433 E. Provvedi-menti medici in caso di turba psichica / I. Piano terapeutico
E. Provvedi-menti medici in caso di turba psichica
I. Piano terapeutico
1 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.
2 Il medico informa l’interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3 Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all’interessato. Se l’interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.
4 Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
Art. 434 E. Provvedi-menti medici in caso di turba psichica / II. Trattamento in assenza di consenso
II. Trattamento in assenza di consenso
1 In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se:
1.
l’omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica di terzi;
2.
l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e
3.
non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.
2 La decisione è comunicata per scritto all’interessato e alla persona di fiducia con l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.
Art. 435 E. Provvedi-menti medici in caso di turba psichica / III. Situazioni d’urgenza
III. Situazioni d’urgenza
1 In una situazione d’urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l’interessato o i terzi.
2 Se all’istituto è noto come la persona voglia essere curata, ne va tenuto conto.
Art. 436 E. Provvedi-menti medici in caso di turba psichica / IV. Colloquio d’uscita
IV. Colloquio d’uscita
1 Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l’interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l’eventualità di un nuovo ricovero nell’istituto.
2 Il colloquio d’uscita va documentato.
Art. 437 E. Provvedi-menti medici in caso di turba psichica / V. Diritto cantonale
V. Diritto cantonale
1 I Cantoni disciplinano l’assistenza e le cure successive al ricovero.
2 Possono prevedere misure ambulatoriali.
Art. 438 F. Misure restrittive della libertà di movimento
F. Misure restrittive della libertà di movimento
Alle misure restrittive della libertà di movimento in seno all’istituto si applicano per analogia le disposizioni sulla restrizione della libertà di movimento negli istituti di accoglienza o di cura. È fatto salvo il ricorso al giudice.
Art. 439 G. Ricorso al giudice
G. Ricorso al giudice
1 L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi:
1.
ricovero ordinato dal medico;
2.
permanenza coatta disposta dall’istituto;
3.
rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell’istituto;
4.
trattamento di una turba psichica in assenza di consenso;
5.
misure restrittive della libertà di movimento.
2 Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.
3 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.
4 Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.
Titolo dodicesimo: Dell’organizzazione
Capo primo: Delle autorità e della competenza per territorio
Art. 440 A. Autorità di protezione degli adulti
A. Autorità di protezione degli adulti
1 L’autorità di protezione degli adulti è un’autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni.
2 L’autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi.
3 L’autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell’autorità di protezione dei minori.
Art. 441 B. Autorità di vigilanza
B. Autorità di vigilanza
1 I Cantoni designano le autorità di vigilanza.
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla vigilanza.
Art. 442 C. Competenza per territorio
C. Competenza per territorio
1 È competente l’autorità di protezione degli adulti del domicilio dell’interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.
2 Se vi è pericolo nel ritardo, è pure competente l’autorità del luogo di dimora dell’interessato. Se prende una misura, essa ne informa l’autorità del domicilio.
3 Riguardo a una curatela istituita a causa d’assenza dell’interessato è pure competente l’autorità del luogo dove la maggior parte dei beni era amministrata o è pervenuta all’interessato.
4 I Cantoni hanno diritto di disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l’autorità del luogo di origine invece di quella del domicilio, sempre che l’assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine.
5 Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano.
Capo secondo: Della procedura
Sezione prima: Davanti all’autorità di protezione degli adulti
Art. 443 A. Diritti e obblighi di avviso
A. Diritti e obblighi di avviso
1 Quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.
2 Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Art. 444 B. Esame della competenza
B. Esame della competenza
1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza.
2 Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente.
3 Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo.
4 Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo.
Art. 445 C. Provvedi- menti cautelari
C. Provvedi- menti cautelari
1 L’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
2 In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.
3 Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
Art. 446 D. Principi procedurali
D. Principi procedurali
1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti.
2 Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.
3 L’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.
4 Applica d’ufficio il diritto.
Art. 447 E. Audizione
E. Audizione
1 L’interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.
2 Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza l’autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l’interessato.
Art. 448 F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa
F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa
1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione degli adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
2 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione degli adulti, l’organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.
3 Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l’interessato nel procedimento.
4 Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.
Art. 449 G. Ricovero per perizia
G. Ricovero per perizia
1 Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l’autorità di protezione degli adulti ricovera l’interessato in un istituto adeguato.
2 Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.
Art. 449a H. Designazione di un rappresentante
H. Designazione di un rappresentante
Se necessario, l’autorità di protezione degli adulti ordina che l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
Art. 449b I. Consultazione degli atti
I. Consultazione degli atti
1 Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2 L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso.
Art. 449c J. Obbligo di comunicazione
J. Obbligo di comunicazione
L’autorità di protezione degli adulti comunica all’ufficio dello stato civile se:
1.
sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento;
2.
per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale.
Sezione seconda: Davanti all’autorità giudiziaria di reclamo
Art. 450 A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva
A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva
1 Le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
2 Sono legittimate al reclamo:
1.
le persone che partecipano al procedimento;
2.
le persone vicine all’interessato;
3.
le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3 Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.
Art. 450a B. Motivi di reclamo
B. Motivi di reclamo
1 Il reclamante può censurare:
1.
la violazione del diritto;
2.
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
3.
l’inadeguatezza.
2 Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.
Art. 450b C. Termine di reclamo
C. Termine di reclamo
1 Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.
2 In materia di ricovero a scopo di assistenza il termine di reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.
3 Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Art. 450c D. Effetto sospensivo
D. Effetto sospensivo
Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.
Art. 450d E. Osservazioni dell’autorità inferiore e riesame
E. Osservazioni dell’autorità inferiore e riesame
1 L’autorità giudiziaria di reclamo dà all’autorità di protezione degli adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
2 Invece di presentare le proprie osservazioni, l’autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.
Art. 450e F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza
F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza
1 Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non deve essere motivato.
2 Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.
3 In caso di turbe psichiche la decisione è presa sulla base della perizia di uno specialista.
4 Di regola, l’autorità giudiziaria di reclamo sente collegialmente l’interessato. Se necessario, ordina che l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
5 Di regola, l’autorità giudiziaria di reclamo decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo.
Sezione terza: Disposizione comune
Art. 450f
Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.
Sezione quarta: Dell’esecuzione
Art. 450g
1 L’autorità di protezione degli adulti esegue le decisioni su domanda o d’ufficio.
2 Se l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente.
3 Se necessario, la persona incaricata dell’esecuzione può chiedere l’intervento della polizia. Di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.
Capo terzo: Dei rapporti con i terzi e dell’obbligo di collaborazione
Art. 451 A. Obbligo di discrezione e informazione
A. Obbligo di discrezione e informazione
1 L’autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2 Chi rende verosimile un interesse può chiedere all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.
Art. 452 B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi
B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi
1 Le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di buona fede.
2 Se la curatela limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, ai debitori va comunicato che la loro prestazione ha effetto liberatorio soltanto se è fatta al curatore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede.
3 Se una persona sottoposta a una misura di protezione degli adulti ha indotto altri a credere erroneamente che possiede l’esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno che gli ha cagionato in tal modo.
Art. 453 C. Obbligo di collaborazione
C. Obbligo di collaborazione
1 Se una persona bisognosa d’aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l’autorità di protezione degli adulti, i servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.
2 In tal caso le persone tenute al segreto d’ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l’autorità di protezione degli adulti.
Capo quarto: Della responsabilità
Art. 454 A. Principio
A. Principio
1 Chiunque è leso da atti od omissioni illeciti nell’ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.
2 Lo stesso diritto sussiste allorquando l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.
3 Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.
4 Il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.
Art. 455 B. Prescrizione
B. Prescrizione
1 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive in un anno dal giorno nel quale la persona lesa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno nel quale il fatto dannoso è stato commesso.
2 Se il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale deriva da un atto punibile a riguardo del quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica questo termine.
3 Se la lesione risulta dall’emanazione o dall’esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone.
Art. 456 C. Responsa- bilità secondo le norme sul mandato C. Responsa- bilità secondo le norme sul mandato
C. Responsa- bilità secondo le norme sul mandato
La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.
1 RS 220
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nuovo testo del titolo quinto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 8-8b del titolo finale, qui di seguito.
4 Nuovo testo del titolo sesto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 9-11a del titolo finale, qui di seguito.
5 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
7 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
8 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
9 Originario capo terzo.
10 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
11 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
13 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
14 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
15 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
16 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
17 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi1
Art. 457 A. Eredi parenti / I. Discendenti
A. Eredi parenti
I. Discendenti
1 I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.
2 I figli succedono in parti uguali.
3 I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
Art. 458 A. Eredi parenti / II. Stirpe dei genitori
II. Stirpe dei genitori
1 Se il defunto non lascia discendenti, l’eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.
2 Il padre e la madre succedono in parti eguali.
3 Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4 Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell’altra linea.
Art. 459 A. Eredi parenti / III. Stirpe degli avi
III. Stirpe degli avi
1 Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.
2 Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.
3 L’avo e l’ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4 Essendo premorto l’avo o l’ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l’intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.
5 Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l’intera eredità è devoluta agli eredi dell’altra linea.
Art. 4601A. Eredi parenti / IV. Estensione del diritto di successione
IV. Estensione del diritto di successione
Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 4611
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 4621B. Coniuge superstite e partner registrato superstite
B. Coniuge superstite e partner registrato superstite2
Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve:3
1.
in concorso con i discendenti, la metà della successione;
2.
in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione;
3.
se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’intera successione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 463 e 4641C. …
C. …
1 Abrogati dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
Art. 4651
1 Abrogato dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, con effetto dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Vedi nondimeno l’art. 12a del titolo finale.
Art. 4661D. Enti pubblici
D. Enti pubblici
Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l’ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Titolo quattordicesimo: Delle disposizioni a causa di morte
Capo primo: Della capacità di disporre
Art. 467 A. Per testamento
A. Per testamento
Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà.
Art. 4681B. Per contratto successorio
B. Per contratto successorio
1 Chi è capace di discernimento ed ha compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente.
2 Le persone sotto curatela comprendente la conclusione di un contratto successorio abbisognano del consenso del rappresentante legale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 469 C. Disposizioni nulle
C. Disposizioni nulle
1 Sono nulle le disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia.
2 Esse diventano però valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’errore o dell’inganno od in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia.
3 Se la disposizione contiene un errore manifesto nella designazione di cose o di persone, essa è valida secondo la vera intenzione del disponente ove questa sia riconoscibile con certezza.
Capo secondo: Della porzione disponibile
Art. 470 A. Porzione disponibile / I. Limiti
A. Porzione disponibile
I. Limiti
1 Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.1
2 Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni.
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 4711A. Porzione disponibile / II. Porzione legittima
II. Porzione legittima
La porzione legittima è:
1.
di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti;
2.
della metà per ciascuno dei genitori;
3.2
della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 4721A. Porzione disponibile / III. …
III. …
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
Art. 473 A. Porzione disponibile / IV. Liberalità al coniuge superstite
IV. Liberalità al coniuge superstite
1 Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.1
2 Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.2
3 Passando ad altre nozze, il coniuge superstite perde l’usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell’aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 474 A. Porzione disponibile / V. Computo della porzione disponibile / 1. Deduzione dei debiti
V. Computo della porzione disponibile
1. Deduzione dei debiti
1 La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente.
2 Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d’inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto.
Art. 475 A. Porzione disponibile / V. Computo della porzione disponibile / 2. Liberalità
2. Liberalità
Le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza in quanto sono soggette all’azione di riduzione.
Art. 476 A. Porzione disponibile / V. Computo della porzione disponibile / 3. Polizze di assicurazione
3. Polizze di assicurazione
Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.
Art. 477 B. Diseredazione / I. Motivi di diseredazione
B. Diseredazione
I. Motivi di diseredazione
Mediante disposizione a causa di morte, l’erede può essere privato della legittima:
1.
quando abbia commesso un grave reato contro il disponente o contro una persona a lui intimamente legata;
2.
quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il disponente o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo.
Art. 478 B. Diseredazione / II. Effetti della diseredazione
II. Effetti della diseredazione
1 Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l’azione di riduzione.
2 Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.
3 I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.
Art. 479 B. Diseredazione / III. Onere della prova
III. Onere della prova
1 Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicata la causa nella sua disposizione.
2 Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l’erede od il legatario che ne profitta deve fornirne la prova.
3 Se non può essere fornita questa prova, o se la causa di diseredazione non è indicata, la disposizione vale per la parte che eccede la legittima del diseredato, salvo che sia la conseguenza di un manifesto errore del disponente circa la sussistenza della causa di diseredazione.
Art. 480 B. Diseredazione / IV. Diseredazione di un insolvente
IV. Diseredazione di un insolvente
1 Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.
2 Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell’apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo non supera il quarto della quota ereditaria.
Capo terzo: Dei modi di disporre
Art. 481 A. In genere
A. In genere
1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2 La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.
Art. 482 B. Oneri e condizioni
B. Oneri e condizioni
1 Le disposizioni possono essere gravate di oneri e condizioni, il cui adempimento può essere richiesto da qualsiasi interessato tosto che le disposizioni stesse abbiano spiegato il loro effetto.
2 Gli oneri e le condizioni immorali od illecite rendono nulla la disposizione.
3 Gli oneri e le condizioni senza senso o meramente vessatorie per i terzi si hanno per non apposti.
4 La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all’onere di prendersi cura dell’animale in maniera appropriata.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
Art. 483 C. Istituzione d’erede
C. Istituzione d’erede
1 Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa.
2 Si considera come istituzione d’erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l’intera successione od una frazione di essa.
Art. 484 D. Legato / I. Oggetto
D. Legato
I. Oggetto
1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede.
2 Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.
3 Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente.
Art. 485 D. Legato / II. Obblighi del debitore
II. Obblighi del debitore
1 La cosa legata dev’essere consegnata al legatario, con le sue deteriorazioni e coi suoi accrescimenti, libera o gravata, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all’apertura della successione.
2 Il debitore del legato ha, circa le spese fatte per la cosa dopo l’apertura della successione e circa i deterioramenti sopravvenuti, i diritti e le obbligazioni del gestore d’affari senza mandato.
Art. 486 D. Legato / III. Rapporti con la successione
III. Rapporti con la successione
1 Quando i legati sorpassino l’importo della successione o delle liberalità fatte a colui che ne è gravato, o della porzione disponibile, se ne può chiedere una proporzionata riduzione.
2 I legati conservano il loro effetto ancorché i debitori degli stessi siano premorti al disponente o si siano resi indegni, od abbiano rinunciato al loro diritto ereditario.
3 L’erede legittimo od istituito può chiedere il legato disposto a suo favore ancorché rinunci all’eredità.
Art. 487 E. Sostituzione volgare
E. Sostituzione volgare
Il disponente può designare una o più persone, a cui debbano essere devoluti l’eredità od il legato nel caso di premorienza o rinuncia dell’erede o del legatario.
Art. 488 F. Sostituzione fedecommissaria / I. Designazione del sostituito
F. Sostituzione fedecommissaria
I. Designazione del sostituito
1 Il disponente può obbligare l’erede istituito a trasmettere l’eredità ad un altro quale erede sostituito.
2 Tale obbligazione non può essere imposta al sostituito.
3 Le stesse regole valgono per i legati.
Art. 489 F. Sostituzione fedecommissaria / II. Apertura della sostituzione
II. Apertura della sostituzione
1 La trasmissione dell’eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.
2 Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.
3 Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.
Art. 490 F. Sostituzione fedecommissaria / III. Garanzia
III. Garanzia
1 In ogni caso di sostituzione d’erede, l’autorità competente ordina la compilazione d’inventario.
2 Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell’eredità all’istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un’annotazione dell’obbligo di trasmissione nel registro fondiario.
3 Se l’istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev’essere ordinata l’amministrazione d’officio.
Art. 491 F. Sostituzione fedecommissaria / IV. Effetti / 1. Per l’istituito
IV. Effetti
1. Per l’istituito
1 L’erede gravato di sostituzione acquista l’eredità come ogni altro erede istituito.
2 Egli ne diventa proprietario coll’obbligo della trasmissione.
Art. 492 F. Sostituzione fedecommissaria / IV. Effetti / 2. Per il sostituito
2. Per il sostituito
1 L’erede sostituito acquista l’eredità se vive al momento previsto per la trasmissione.
2 Se egli premuore, la successione rimane all’istituito, salvo contraria disposizione del defunto.
3 Se l’istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all’eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente.
Art. 492a1F. Sostituzione fedecommissaria / V. Discendenti incapaci di discernimento
V. Discendenti incapaci di discernimento
1 Se un discendente durevolmente incapace di discernimento non lascia discendenti né coniuge, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.
2 La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 493 G. Fondazioni
G. Fondazioni
1 Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi.
2 La validità della fondazione è però subordinata alle disposizioni della legge.
Art. 494 H. Contratto successorio / I. Istituzione d’erede e legato contrattuali
H. Contratto successorio
I. Istituzione d’erede e legato contrattuali
1 Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.
2 Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio.
3 Le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono essere contestate.
Art. 495 H. Contratto successorio / II. Rinuncia d’eredità / 1. Condizioni
II. Rinuncia d’eredità
1. Condizioni
1 Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.
2 Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell’eredità.
3 Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.
Art. 496 H. Contratto successorio / II. Rinuncia d’eredità / 2. Devoluzione per vacanza
2. Devoluzione per vacanza
1 Se nel contratto successorio sono istituiti determinati eredi in luogo del rinunciante, la rinuncia cade se essi, per un qualsiasi motivo, non acquistano l’eredità.
2 Se la rinuncia fu fatta a favore di coeredi, si presume fatta solo in confronto con gli eredi della stirpe del prossimo comune ascendente e non vale in confronto di eredi più remoti.
Art. 497 H. Contratto successorio / II. Rinuncia d’eredità / 3. Diritti dei creditori
3. Diritti dei creditori
Se il contraente che ha disposto della sua eredità è insolvente al momento dell’apertura della sua successione, e gli eredi non soddisfano i creditori, il rinunciante ed i suoi eredi possono essere richiesti del pagamento dei debiti in quanto, negli ultimi cinque anni dalla morte del disponente, abbiano ricevuto una controprestazione sul di lui patrimonio e se ne trovino ancora arricchiti al momento dell’aperta successione.
Capo quarto: Della forma delle disposizioni
Art. 498 A. Testamento / I. Confezione / 1. In genere
A. Testamento
I. Confezione
1. In genere
Il testamento può essere fatto in forma pubblica od in forma olografa, od anche con una dichiarazione orale.
Art. 499 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / a. In genere
2. Testamento pubblico
a. In genere
Il testamento pubblico si fa, con l’intervento di due testimoni, davanti un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale.
Art. 500 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / b. Ufficio del funzionario
b. Ufficio del funzionario
1 Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso.
2 La scrittura dev’essere firmata dal testatore.
3 Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma.
Art. 501 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / c. Ufficio dei testimoni
c. Ufficio dei testimoni
1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l’ha letta e ch’essa contiene le sue disposizioni d’ultima volontà.
2 I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.
3 Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.
Art. 502 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / d. Omissione della lettura e della firma
d. Omissione della lettura e della firma
1 Se il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l’atto contiene la sua disposizione.
2 In questo caso l’attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo il fatto dell’avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza.
Art. 503 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / e. Persone cooperanti
e. Persone cooperanti
1 Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l’esercizio della capacità civile, o che sono private dell’esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale1, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.2
2 Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi.
1 La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474 e RU 1975 55; FF 1974 I 1385).
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 504 A. Testamento / I. Confezione / 2. Testamento pubblico / f. Conservazione dei testamenti
f. Conservazione dei testamenti
I Cantoni devono provvedere affinché i funzionari incaricati della confezione di tali atti li conservino essi medesimi in originale od in copia o li depongano in custodia presso un ufficio pubblico.
Art. 505 A. Testamento / I. Confezione / 3. Testamento olografo
3. Testamento olografo
1 Il testamento olografo dev’essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.1
2 I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
Art. 506 A. Testamento / I. Confezione / 4. Testamento orale / a. Disposizione
4. Testamento orale
a. Disposizione
1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.
2 Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.
3 Le cause d’esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.
Art. 507 A. Testamento / I. Confezione / 4. Testamento orale / b. Documentazione
b. Documentazione
1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.
Art. 508 A. Testamento / I. Confezione / 4. Testamento orale / c. Caducità
c. Caducità
Il testamento orale perde ogni effetto dopo quattordici giorni dacché il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.
Art. 509 A. Testamento / II. Revoca e distruzione / 1. Revoca
II. Revoca e distruzione
1. Revoca
1 Il testamento può essere revocato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione.
2 La revoca può essere totale o parziale.
Art. 510 A. Testamento / II. Revoca e distruzione / 2. Distruzione dell’atto
2. Distruzione dell’atto
1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.
2 Ove l’atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l’azione di danni.
Art. 511 A. Testamento / II. Revoca e distruzione / 3. Disposizione posteriore
3. Disposizione posteriore
1 Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l’anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento.
2 La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima.
Art. 512 B. Contratto successorio / I. Forma
B. Contratto successorio
I. Forma
1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico.
2 Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l’atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni.
Art. 513 B. Contratto successorio / II. Scioglimento / 1. Tra vivi / a. Per contratto o per testamento
II. Scioglimento
1. Tra vivi
a. Per contratto o per testamento
1 Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta.
2 Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l’istituzione d’erede od il legato quando l’erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione.
3 L’annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti.
Art. 514 B. Contratto successorio / II. Scioglimento / 1. Tra vivi / b. Per recesso dal contratto
b. Per recesso dal contratto
Chi per effetto di un contratto successorio ha diritto di ricevere delle prestazioni tra vivi, può recedere dal contratto secondo il diritto delle obbligazioni, qualora le prestazioni non siano debitamente adempiute o garantite.
Art. 515 B. Contratto successorio / II. Scioglimento / 2. Premorienza dell’erede
2. Premorienza dell’erede
1 Il contratto è sciolto se l’erede o il legatario non sopravvive al disponente.
2 Se al momento della morte dell’erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell’arricchimento.
Art. 516 C. Limitazione della facoltà di disporre
C. Limitazione della facoltà di disporre
Verificandosi pel disponente, dopo la disposizione a causa di morte, una causa di limitazione della facoltà di disporre, la disposizione non è annullata, ma rimane soggetta all’azione di riduzione.
Capo quinto: Degli esecutori testamentari
Art. 517 A. Nomina
A. Nomina
1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.
3 Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.
Art. 518 B. Poteri dell’esecutore
B. Poteri dell’esecutore
1 Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell’amministratore ufficiale di una successione.
2 Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge.
3 Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore.
Capo sesto: Della nullità e della riduzione delle disposizioni
Art. 519 A. Azione di nullità / I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale
A. Azione di nullità
I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale
1 La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:
1.
se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre;
2.
se non è l’espressione di una libera volontà;
3.
se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende.
2 L’azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione.
Art. 520 A. Azione di nullità / II. Vizi di forma / 1. In genere
II. Vizi di forma
1. In genere1
1 La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente.
2 Se la causa di nullità consiste nella circostanza che l’atto contiene delle liberalità a favore di persone che vi hanno cooperato o di loro congiunti, la nullità si limita a queste disposizioni.
3 Circa il diritto all’azione, valgono le norme relative all’incapacità di disporre.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
Art. 520a1A. Azione di nullità / II. Vizi di forma / 2. In caso di testamento olografo
2. In caso di testamento olografo
Se l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre l’ordine cronologico di più testamenti o un’altra questione relativa alla validità del testamento.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
Art. 521 A. Azione di nullità / III. Prescrizione
III. Prescrizione
1 L’azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.
2 Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l’azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent’anni.
3 La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.
Art. 522 B. Azione di riduzione / I. Condizioni / 1. In genere
B. Azione di riduzione
I. Condizioni
1. In genere
1 Gli eredi che non ottengono l’importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile sieno ridotte alla giusta misura.
2 Se la disposizione contiene delle prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.
Art. 523 B. Azione di riduzione / I. Condizioni / 2. Per gli eredi legittimari
2. Per gli eredi legittimari
Se la disposizione a causa di morte contiene liberalità a favore di più eredi legittimari, la riduzione in caso di sorpasso della porzione disponibile avviene tra i coeredi in proporzione degli importi attribuiti a ciascun d’essi in più della sua legittima.
Art. 524 B. Azione di riduzione / I. Condizioni / 3. Diritti dei creditori
3. Diritti dei creditori
1 Quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento od i creditori che al momento dell’aperta successione sono in possesso di certificati di carenza di beni, possono proporre l’azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all’erede, se questi dietro loro invito non l’esercita direttamente.
2 Questo diritto è dato anche contro una diseredazione che il diseredato non contestasse.
Art. 525 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 1. In genere
II. Effetti
1. In genere
1 La riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
2 Dovendosi ridurre le liberalità ad un beneficato che sia debitore alla sua volta di legati, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati sieno ridotti in proporzione.
Art. 526 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 2. Legato di cosa singola
2. Legato di cosa singola
Quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile.
Art. 527 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 3. Disposizioni fra vivi / a. Casi
3. Disposizioni fra vivi
a. Casi
Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:
1.
le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione;
2.
i contratti di fine e rinuncia d’eredità;
3.
le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d’uso;
4.
le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.
Art. 528 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 3. Disposizioni fra vivi / b. Restituzioni
b. Restituzioni
1 Chi è in buona fede, può essere tenuto alla restituzione solo di quanto, al momento dell’apertura della successione, si trovi ancora arricchito per effetto del negozio concluso col disponente.
2 Se la riduzione dev’essere sopportata dal beneficato di un contratto successorio, egli può ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente.
Art. 529 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 4. Polizze di assicurazione
4. Polizze di assicurazione
Le polizze d’assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo per atto tra i vivi o per disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all’azione di riduzione per il loro valore di riscatto.
Art. 530 B. Azione di riduzione / II. Effetti / 5. Usufrutti e rendite
5. Usufrutti e rendite
Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.
Art. 5311B. Azione di riduzione / II. Effetti / 6. Sostituzione di eredi
6. Sostituzione di eredi
La sostituzione fedecommissaria è nulla riguardo all’erede legittimario in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 532 B. Azione di riduzione / III. Ordine della riduzione
III. Ordine della riduzione
Soggiacciono alla riduzione anzitutto le disposizioni a causa di morte, poscia le liberalità tra i vivi, procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.
Art. 533 B. Azione di riduzione / IV. Prescrizione dell’azione
IV. Prescrizione dell’azione
1 L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.
2 Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.
3 Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.
Capo settimo: Delle azioni derivanti dai contratti successori
Art. 534 A. Trapasso dei beni tra vivi
A. Trapasso dei beni tra vivi
1 L’erede contrattuale a cui il disponente prima di morire ha trasferito il possesso dei suoi beni, ne può far compilare l’inventario per atto pubblico.
2 Qualora il disponente non abbia trasferito tutti i suoi beni o ne abbia in seguito acquisiti di nuovi, il contratto non si estende che ai beni effettivamente trasferiti, salvo contraria disposizione.
3 Ove la consegna sia avvenuta in vita del disponente, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto passano, salvo disposizione contraria, agli eredi dell’istituito.
Art. 535 B. Conguagli in caso di rinuncia / I. Riduzione
B. Conguagli in caso di rinuncia
I. Riduzione
1 I coeredi possono domandare la riduzione delle prestazioni eccedenti la porzione disponibile che il disponente avesse fatto in vita ad un erede rinunciante.
2 La disposizione è soggetta alla riduzione solo per l’importo che eccede la porzione legittima del rinunciante.
3 Le prestazioni sono imputate secondo le norme prescritte per la collazione.
Art. 536 B. Conguagli in caso di rinuncia / II. Restituzione
II. Restituzione
Il rinunciante che per effetto della riduzione sia obbligato a fare una restituzione all’eredità può, a sua scelta, o effettuare la restituzione, o riservare tutta la prestazione nell’eredità e prendere parte alla divisione come se non avesse rinunciato.
Parte seconda: Della devoluzione dell’eredità
Titolo quindicesimo: Dell’apertura della successione
Art. 537 A. Momento dell’apertura
A. Momento dell’apertura
1 La successione si apre con la morte di chi lascia l’eredità.
2 Le liberalità e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l’eredità si trova al momento della morte.
Art. 538 B. Luogo della apertura
B.1 Luogo della apertura
1 La successione si apre per l’intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2 …2
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 539 C. Erede / I. Capacità di ricevere / 1. Personalità
C. Erede
I. Capacità di ricevere
1. Personalità
1 Qualunque persona che non ne sia legalmente dichiarata incapace può succedere per legge o per disposizione a causa di morte.
2 Le liberalità fatte per uno scopo determinato ad una pluralità di persone che non costituisce persona giuridica, sono acquisite alle singole persone che vi appartengono, per essere applicate al fine stabilito dal disponente, ed ove ciò non sia fattibile, valgono come fondazione.
Art. 540 C. Erede / I. Capacità di ricevere / 2. Indegnità / a. Cause
2. Indegnità
a. Cause
1 È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte:
1.
chi volontariamente ed illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto;
2.
chi volontariamente ed illecitamente lo ha posto in stato permanente d’incapacità di disporre;
3.
chi mediante dolo, minaccia o violenza lo ha indotto a fare o revocare, o lo ha impedito di fare o di revocare una disposizione a causa di morte;
4.
chi volontariamente ed illecitamente ha soppresso o distrutto una disposizione a causa di morte in circostanze tali che il defunto non l’ha più potuta rifare.
2 L’indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all’indegno.
Art. 541 C. Erede / I. Capacità di ricevere / 2. Indegnità / b. Effetti pei discendenti
b. Effetti pei discendenti
1 L’incapacità esiste solo per la persona indegna.
2 I suoi discendenti ereditano dal defunto come se l’indegno fosse premorto.
Art. 542 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 1. Per l’erede
II. Sopravvivenza al defunto
1. Per l’erede
1 Per raccogliere una successione, l’erede deve vivere ed essere capace di succedere al momento dell’apertura della successione stessa.
2 I diritti dell’erede morto dopo l’apertura della successione passano agli eredi di lui.
Art. 543 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 2. Per il legatario
2. Per il legatario
1 Il legatario acquista il diritto alla cosa legata se è vivo e capace di succedere al momento dell’apertura della successione.
2 Se premuore al disponente, il legato decade a favore di colui che era tenuto a soddisfarlo, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 544 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 3. Infante concepito
3. Infante concepito
1 L’infante è capace di succedere fin dal momento del concepimento, a condizione che nasca vivo.
1bis Se necessario per la tutela degli interessi dell’infante concepito, l’autorità di protezione dei minori istituisce una curatela.1
2 Se nasce morto, l’infante non è considerato erede.2
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 545 C. Erede / II. Sopravvivenza al defunto / 4. Eredi sostituiti
4. Eredi sostituiti
1 Mediante sostituzione nell’eredità o nel legato, l’eredità, od una cosa ad essa spettante, può essere attribuita a persona non ancora vivente al momento dell’apertura della successione.
2 Non essendo designato un primo erede, si considera come tale l’erede legittimo.
Art. 546 D. Scomparsa / I. Successione di uno scomparso / 1. Immissione in possesso e garanzie
D. Scomparsa
I. Successione di uno scomparso
1. Immissione in possesso e garanzie
1 Gli eredi e legatari che ottengono l’immissione in possesso dei beni una persona scomparsa devono prima fornire garanzia per la restituzione allo scomparso medesimo o ad altri che vi abbiano un diritto prevalente.
2 Nel caso di persona sparita in pericolo imminente di morte, le garanzie saranno fornite per cinque anni; nel caso di assenza senza notizie, per quindici anni; non mai però oltre il giorno in cui lo scomparso avrebbe compiuto gli anni cento.
3 I cinque anni decorrono dall’immissione in possesso ed i quindici dall’ultima notizia.
Art. 547 D. Scomparsa / I. Successione di uno scomparso / 2. Ricomparsa della persona e restituzione
2. Ricomparsa della persona e restituzione
1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l’eredità secondo le norme del possesso.
2 Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.
Art. 548 D. Scomparsa / II. Successione devoluta allo scomparso
II. Successione devoluta allo scomparso
1 Qualora un erede sia sparito e non si possa fornire la prova che al momento dell’aperta successione sia vivo o sia morto, la sua parte d’eredità è sottoposta all’amministrazione d’officio.
2 Coloro a cui la quota dell’erede sparito sarebbe pervenuta in di lui vece, possono, un anno dopo la sua disparizione in imminente pericolo di morte, o cinque anni dopo la sua ultima notizia, domandare al giudice la dichiarazione della sua scomparsa e quindi l’immissione nel possesso della sua quota.
3 La consegna della quota d’eredità si fa secondo le norme per la consegna agli eredi dello scomparso.
Art. 549 D. Scomparsa / III. Rapporti fra i due casi
III. Rapporti fra i due casi
1 Quando gli eredi di una persona scomparsa abbiano già ottenuto la consegna dei suoi beni ed alla stessa pervenga un’eredità, i di lei coeredi possono ottenere la consegna dei beni ad essa devoluti, senza nuova dichiarazione di scomparsa.
2 Parimenti gli eredi di una persona sparita possono prevalersi della dichiarazione di scomparsa ottenuta dai suoi coeredi.
Art. 550 D. Scomparsa / IV. Procedura d’ufficio
IV. Procedura d’ufficio
1 Quando l’amministrazione d’officio dei beni di una persona sparita sia durata dieci anni, o questa persona abbia compiuto i cento anni, l’autorità competente promuove avanti il giudice la procedura per la dichiarazione di scomparsa.
2 Se nessun avente diritto si annuncia nel termine indicato, l’eredità è devoluta all’ente pubblico chiamato alla successione, o se lo scomparso non ebbe mai domicilio nella Svizzera al Cantone di attinenza.
3 Questi rimangono responsabili della restituzione verso lo scomparso o verso i terzi che hanno diritti prevalenti, come gli eredi immessi nel possesso.
Titolo sedicesimo: Degli effetti della devoluzione
Capo primo: Provvedimenti assicurativi
Art. 551 A. In genere
A. In genere
1 L’autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell’eredità.1
2 Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l’apposizione dei sigilli, l’inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti.
3 …2
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2 Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 552 B. Apposizione dei sigilli
B. Apposizione dei sigilli
L’apposizione dei sigilli può essere ordinata nei casi previsti dal diritto cantonale.
Art. 553 C. Inventario
C. Inventario
1 La compilazione dell’inventario è ordinata se:
1.
un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto;
2.
un erede è durevolmente assente senza rappresentante;
3.
uno degli eredi o l’autorità di protezione degli adulti la richiede;
4.
un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.1
2 Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.
3 La compilazione dell’inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 554 D. Nomina di amministratore / I. In genere
D. Nomina di amministratore
I. In genere
1 L’amministrazione dell’eredità è ordinata:
1.
se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano;
2.
se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l’esistenza di un erede;
3.
se non sono conosciuti tutti gli eredi;
4.
nei casi particolari previsti dalla legge.
2 Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l’amministrazione dell’eredità è affidata ad esso.
3 Se il defunto era sotto curatela comprendente l’amministrazione dei beni, il curatore assume anche l’amministrazione dell’eredità, salvo che sia disposto altrimenti.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 555 D. Nomina di amministratore / II. Eredi ignoti
II. Eredi ignoti
1 Quando l’autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno.
2 Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l’autorità non ne conosce alcuno, l’eredità decade a favore dell’ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d’eredità.
Art. 556 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / I. Obbligo di consegnarle
E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà
I. Obbligo di consegnarle
1 Se alla morte di una persona si rinviene un testamento, questo deve sollecitamente essere consegnato all’autorità competente, ancorché si considerasse nullo.
2 Il funzionario che ha rogato il testamento o presso il quale è deposto, ed ognuno che l’abbia ricevuto in custodia o che l’abbia trovato tra le cose del defunto, è tenuto ad adempiere questo obbligo, sotto sua personale responsabilità, appena gli sia nota la morte del testatore.
3 Dopo la consegna, l’autorità deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l’eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore.
Art. 557 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / II. Pubblicazione
II. Pubblicazione
1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.
2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità.
3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.
Art. 558 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / III. Comunicazione ai beneficati
III. Comunicazione ai beneficati
1 Tutti i partecipanti all’eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne.
2 Ai beneficati di ignota dimora la comunicazione è fatta mediante pubblicazione.
Art. 559 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / IV. Consegna dell’eredità
IV. Consegna dell’eredità
1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell’autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità.
2 Nello stesso tempo l’autorità invita, ove occorra, l’amministratore dell’eredità a farne loro la consegna.
Capo secondo: Dell’acquisto dell’eredità
Art. 560 A. Acquisto / I. Eredi
A. Acquisto
I. Eredi
1 Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura.
2 Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
3 Per gli eredi istituiti, gli effetti dell’acquisto risalgono al momento dell’apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l’eredità secondo le regole del possesso.
Art. 5611A. Acquisto / II. …
II. …
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
Art. 562 A. Acquisto / III. Legatari / 1. Acquisto del legato
III. Legatari
1. Acquisto del legato
1 Il legatario ha un’azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti.
2 Se altro non risulta dal testamento, il suo diritto diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunziare alla stessa.
3 Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell’adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni.
Art. 563 A. Acquisto / III. Legatari / 2. Oggetto
2. Oggetto
1 Se al legatario è lasciato un usufrutto, una rendita od altra prestazione periodica, la sua azione, in quanto non sia altrimenti stabilito, è regolata dalle disposizioni sui diritti reali e sulle obbligazioni.
2 Se è legata una polizza d’assicurazione sulla vita del disponente, il legatario la può direttamente esigere.
Art. 564 A. Acquisto / III. Legatari / 3. Rapporti fra il creditore ed il legatario
3. Rapporti fra il creditore ed il legatario
1 I diritti dei creditori del disponente prevalgono a quelli del legatario.
2 I creditori dell’erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto.
Art. 565 A. Acquisto / III. Legatari / 4. Regresso
4. Regresso
1 Gli eredi che, dopo il soddisfacimento dei legati, abbiano pagato dei debiti ereditari da loro non conosciuti prima, hanno un diritto di regresso verso i legatari nella proporzione medesima nella quale avrebbero potuto pretendere la riduzione dei legati.
2 I legatari non possono però essere costretti alla restituzione oltre alla misura del loro arricchimento al momento dell’azione di regresso.
Art. 566 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 1. Facoltà di rinunciare
B. Rinuncia
I. Dichiarazione
1. Facoltà di rinunciare
1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.
2 La rinuncia si presume quando l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali.
Art. 567 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 2. Termini / a. In genere
2. Termini
a. In genere
1 Il termine per rinunciare è di tre mesi.
2 Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
Art. 568 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 2. Termini / b. In caso di inventario
b. In caso di inventario
Quando l’inventario sia stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre per ogni erede dalla comunicazione officiale della chiusura dell’inventario.
Art. 569 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 3. Trasmissione della facoltà di rinuncia
3. Trasmissione della facoltà di rinuncia
1 Morendo un erede prima di essersi dichiarato per l’accettazione o per la rinuncia dell’eredità, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi.
2 Il termine per rinunciare decorre dal giorno in cui essi eredi hanno saputo che la successione era devoluta al loro autore e non si compie prima che sia spirato il termine concesso a loro medesimi per rinunciare alla successione di quest’ultimo.
3 Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi.
Art. 570 B. Rinuncia / I. Dichiarazione / 4. Forma della rinuncia
4. Forma della rinuncia
1 La rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità competente.
2 Dev’essere senza condizioni né riserve.
3 L’autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia.
Art. 571 B. Rinuncia / II. Decadenza dal diritto di rinunciare
II. Decadenza dal diritto di rinunciare
1 Se l’erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l’eredità.
2 L’erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità, non può più rinunciare alla stessa.
Art. 572 B. Rinuncia / III. Rinuncia di un coerede
III. Rinuncia di un coerede
1 Quando il defunto non abbia lasciato disposizioni a causa di morte, ed uno fra più eredi rinunci all’eredità, la parte di questo è devoluta come se fosse premorto.
2 Se esistono disposizioni a causa di morte, la parte a cui l’istituito rinuncia passa ai prossimi eredi legittimi del defunto, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 573 B. Rinuncia / IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi / 1. In genere
IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi
1. In genere
1 L’eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall’ufficio dei fallimenti.
2 Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.
Art. 574 B. Rinuncia / IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi / 2. Facoltà del coniuge superstite
2. Facoltà del coniuge superstite
La rinuncia dei discendenti dev’essere notificata dall’autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l’eredità.
Art. 575 B. Rinuncia / IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi / 3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente
3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente
1 Gli eredi possono rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente.
2 In questo caso l’autorità notifica agli eredi susseguenti la rinuncia dei precedenti, e se questi non accettano l’eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato.
Art. 576 B. Rinuncia / V. Proroga del termine
V. Proroga del termine
Per motivi gravi, l’autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti.
Art. 577 B. Rinuncia / VI. Rinuncia al legato
VI. Rinuncia al legato
La rinuncia al legato fatta dal legatario profitta al debitore di esso, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 578 B. Rinuncia / VII. Diritti dei creditori dell’erede
VII. Diritti dei creditori dell’erede
1 Quando un erede oberato abbia rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.
2 Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’officio.
3 L’attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.
Art. 579 B. Rinuncia / VIII. Responsabilità in caso di rinuncia
VIII. Responsabilità in caso di rinuncia
1 Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano alla eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria.
2 Sono esclusi da questa disposizione il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione.
3 Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell’attuale loro arricchimento.
Capo terzo: Del beneficio d’inventario
Art. 580 A. Condizioni
A. Condizioni
1 L’erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d’inventario.
2 La domanda dev’essere fatta all’autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia.
3 La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri.
Art. 581 B. Procedura / I. Compilazione dell’inventario
B. Procedura
I. Compilazione dell’inventario
1 L’inventario è compilato dall’autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell’eredità, con l’indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2 Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all’autorità competente che ne lo richieda.
3 In ispecie gli eredi devono comunicare all’autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.
Art. 582 B. Procedura / II. Grida
II. Grida
1 L’autorità incaricata dell’inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell’eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito.
2 La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione.
3 Il termine dev’essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione.
Art. 583 B. Procedura / III. Inscrizione d’officio
III. Inscrizione d’officio
1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell’eredità devono essere inventariati d’officio.
2 L’iscrizione nell’inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.
Art. 584 B. Procedura / IV. Chiusura
IV. Chiusura
1 Decorso il termine per le notificazioni, l’inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati.
2 Le spese dell’inventario sono a carico dell’eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto.
Art. 585 C. Situazione degli eredi durante l’inventario / I. Amministrazione
C. Situazione degli eredi durante l’inventario
I. Amministrazione
1 Durante la procedura d’inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2 Se l’autorità permette ad un erede di continuare un’azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
Art. 586 C. Situazione degli eredi durante l’inventario / II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione
II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione
1 Durante la procedura d’inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2 La prescrizione non decorre.
3 Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d’urgenza.
Art. 587 D. Effetti / I. Termine per deliberare
D. Effetti
I. Termine per deliberare
1 Chiuso l’inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l’eredità.
2 Quando sia giustificato dalle circostanze, l’autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi.
Art. 588 D. Effetti / II. Dichiarazione
II. Dichiarazione
1 Entro il termine stabilito, l’erede può rinunciare all’eredità o chiedere che sia liquidata d’ufficio, oppure accettarla col beneficio di inventario od incondizionatamente.
2 Se non fa alcuna dichiarazione, s’intende che l’abbia accettata col beneficio d’inventario.
Art. 589 D. Effetti / III. Conseguenza dell’accettazione con beneficio d’inventario / 1. Responsabilità secondo l’inventario
III. Conseguenza dell’accettazione con beneficio d’inventario
1. Responsabilità secondo l’inventario
1 L’erede che accetta col beneficio d’inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2 Gli effetti dell’acquisto dell’eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell’aperta successione.
3 L’erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall’inventario.
Art. 590 D. Effetti / III. Conseguenza dell’accettazione con beneficio d’inventario / 2. Responsabilità oltre l’inventario
2. Responsabilità oltre l’inventario
1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall’inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l’erede personalmente, né contro l’eredità.
2 Tuttavia l’erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall’eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell’inventario benché notificato.
3 In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
Art. 591 E. Responsabilità per le fideiussioni
E. Responsabilità per le fideiussioni
I debiti per fideiussioni del defunto sono inscritti separatamente nell’inventario, e l’erede ne è responsabile, anche se accetta la eredità, soltanto per l’ammontare corrispondente al riparto che loro verrebbe attribuito qualora l’eredità fosse liquidata in via di fallimento.
Art. 592 F. Devoluzione agli enti pubblici
F. Devoluzione agli enti pubblici
La grida deve essere pubblicata d’officio quando la successione sia devoluta ad un ente pubblico, il quale però risponde pei debiti della successione solo nella misura dei beni che acquista coll’eredità.
Capo quarto: Della liquidazione d’officio
Art. 593 A. Condizioni / I. A istanza di un coerede
A. Condizioni
I. A istanza di un coerede
1 Ogni erede può chiedere la liquidazione d’officio, anzi che rinunciare all’eredità od accettarla con beneficio d’inventario.
2 La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l’accettazione.
3 In caso di liquidazione d’officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione.
Art. 594 A. Condizioni / II. A istanza dei creditori del defunto
II. A istanza dei creditori del defunto
1 I creditori del defunto che hanno fondati motivi di temere che i debiti della successione non sieno pagati, possono chiedere la liquidazione d’officio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione del testamento, salvo che sieno soddisfatti od ottengano delle garanzie.
2 I legatari possono, nelle medesime circostanze, chiedere dei provvedimenti assicurativi a tutela dei loro diritti.
Art. 595 B. Procedura / I. Amministrazione
B. Procedura
I. Amministrazione
1 La liquidazione d’officio è fatta dall’autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.
2 Essa comincia con la compilazione dell’inventario e la pubblicazione della grida.
3 L’amministratore è soggetto alla vigilanza dell’autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.
Art. 596 B. Procedura / II. Liquidazione ordinaria
II. Liquidazione ordinaria
1 L’amministrazione dell’eredità liquida gli affari in corso del defunto, ne adempie le obbligazioni, ne incassa i crediti, ne soddisfa in quanto sia possibile i legali, ne fa riconoscere giudizialmente se occorre i diritti e le obbligazioni, e ne realizza i beni in quanto sia necessario.
2 L’alienazione di beni stabili della successione deve farsi ai pubblici incanti, e non può farsi a trattative private senza il consenso di tutti gli eredi.
3 Gli eredi possono domandare che già durante la liquidazione sieno loro consegnati, del tutto o in parte, le cose o il danaro non indispensabili alla medesima.
Art. 597 B. Procedura / III. Liquidazione in via di fallimento
III. Liquidazione in via di fallimento
La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall’ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento.
Capo quinto: Della petizione d’eredità
Art. 598 A. Condizioni
A. Condizioni
1 Chiunque creda di avere, quale erede legittimo od istituito, un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione, o sopra oggetti alla medesima appartenenti, può far valere il suo diritto mediante la petizione d’eredità.
2 …1
1 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 599 B. Effetti
B. Effetti
1 Se l’azione è confermata, il possessore deve consegnare all’attore la successione o gli oggetti della medesima, secondo le norme del possesso.
2 Il convenuto nella petizione d’eredità non può opporre la prescrizione acquisitiva di beni della successione.
Art. 600 C. Prescrizione
C. Prescrizione
1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.
2 In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent’anni.
Art. 601 D. Azione del legatario
D. Azione del legatario
L’azione del legatario si prescrive in dieci anni dal giorno della comunicazione della disposizione, o dal giorno dell’esigibilità del legato, o da quello in cui il legato diventò posteriormente esigibile.
Titolo diciassettesimo: Della divisione dell’eredità
Capo primo: Della comunione prima della divisione
Art. 602 A. Effetto della devoluzione dell’eredità / I. Comunione ereditaria
A. Effetto della devoluzione dell’eredità
I. Comunione ereditaria
1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divisione.
2 I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.
3 A richiesta di un coerede l’autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.
Art. 603 A. Effetto della devoluzione dell’eredità / II. Responsabilità degli eredi
II. Responsabilità degli eredi
1 Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione.
2 L’equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l’insolvenza di questa.1
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
Art. 604 B. Azione di divisione
B. Azione di divisione
1 La divisione dell’eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione.
2 Ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l’immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell’eredità.
3 I coeredi di un erede insolvente possono domandare subito dopo l’apertura della successione dei provvedimenti conservativi a salvaguardia dei loro diritti.
Art. 605 C. Divisione differita
C. Divisione differita
1 Allorchè nella devoluzione dell’eredità debbano essere considerati i diritti di un infante concepito, la divisione deve essere differita fino alla nascita.
2 La madre conserva intanto i suoi diritti di godimento sui beni della comunione ereditaria, in quanto ciò sia richiesto per il suo mantenimento.
Art. 606 D. Diritti degli eredi conviventi
D. Diritti degli eredi conviventi
Gli eredi, che al tempo dell’aperta successione ricevevano il loro mantenimento nell’economia domestica del defunto, possono domandare che esso loro sia continuato a spese della successione fino ad un mese dopo la morte.
Capo secondo: Del modo della divisione
Art. 607 A. In genere
A. In genere
1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.
2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
3 I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.
Art. 608 B. Norme della divisione / I. Disposizioni del defunto
B. Norme della divisione
I. Disposizioni del defunto
1 Chi lascia l’eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti.
2 Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell’intenzione del disponente.
3 L’attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 609 B. Norme della divisione / II. Intervento dell’autorità
II. Intervento dell’autorità
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorità interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.
2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorità nella divisione.
Art. 610 C. Esecuzione della divisione / I. Parità di diritto fra gli eredi
C. Esecuzione della divisione
I. Parità di diritto fra gli eredi
1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.
2 Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l’eguale e giusta divisione della eredità.
3 Ogni erede può chiedere che i debiti dell’eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione.
Art. 611 C. Esecuzione della divisione / II. Formazione dei lotti
II. Formazione dei lotti
1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.
2 Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall’autorità competente, tenuto calcolo dell’uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.
3 L’attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.
Art. 612 C. Esecuzione della divisione / III. Attribuzione e vendita
III. Attribuzione e vendita
1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi.
2 Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d’accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo.
3 Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l’autorità decide se l’incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi.
Art. 612a1C. Esecuzione della divisione / IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite
IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite
1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell’eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.
3 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
4 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.2
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).
2 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 613 D. Oggetti particolari / I. Complessi di cose. Scritti di famiglia
D. Oggetti particolari
I. Complessi di cose. Scritti di famiglia
1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone.
2 Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l’accordo di tutti gli eredi.
3 In caso di disaccordo fra i coeredi, l’autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell’uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi.
Art. 613a1D. Oggetti particolari / I.bis Pertinenze agricole
I.bis Pertinenze agricole
Alla morte dell’affittuario di un’azienda agricola, l’erede che prosegue da solo l’affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch’esse rappresentano per l’azienda.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
Art. 614 D. Oggetti particolari / II. Crediti del defunto verso gli eredi
II. Crediti del defunto verso gli eredi
I crediti del defunto verso uno degli eredi sono imputati nella sua quota.
Art. 615 D. Oggetti particolari / III. Oggetti gravati di pegno
III. Oggetti gravati di pegno
Se ad un erede è attribuito un bene ereditario gravato di pegno per debiti del defunto, gli è pure accollato il debito relativo.
Art. 6161
1 Abrogato dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
Art. 6171D. Oggetti particolari / IV. Fondi / 1. Ripresa / a. Valore d’imputazione
IV. Fondi
1. Ripresa
a. Valore d’imputazione
I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.
1 Nuovo testo giusta l’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
Art. 618 D. Oggetti particolari / IV. Fondi / 1. Ripresa / b. Procedura di stima
b. Procedura di stima
1 Quando gli eredi non siano d’accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall’autorità.1
2 …2
1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
Art. 6191D. Oggetti particolari / V. Aziende e fondi agricoli
V. Aziende e fondi agricoli
La ripresa e l’imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Nuovo testo giusta l’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
Art. 6201
1 Abrogato dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
Art. 621 a 6251
1 Abrogati dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
Capo terzo: Della collazione
Art. 626 A. Obbligo di collazione
A. Obbligo di collazione
1 Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.
2 È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.
Art. 627 B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia
B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia
1 Se prima o dopo l’apertura della successione, uno degli eredi ha perduto tale sua qualità, il suo obbligo di collazione passa agli eredi che subentrano in suo luogo.
2 I discendenti di un erede sono tenuti a conferire le liberalità a lui fatte quand’anche non siano loro pervenute.
Art. 628 C. Modalità / I. Conferimento od imputazione
C. Modalità
I. Conferimento od imputazione
1 Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura la cosa ricevuta o d’imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l’importo della loro quota.
2 Sono riservate le contrarie disposizioni del defunto nonché le ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità.
Art. 629 C. Modalità / II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria
II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria
1 Se le liberalità eccedono l’importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l’erede di cui si tratta, l’eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l’azione di riduzione.
2 Questo favore è presunto per i corredi donati nella consueta misura ai discendenti per causa di nozze.
Art. 630 C. Modalità / III. Computo della collazione
III. Computo della collazione
1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell’aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.
2 Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.
Art. 631 D. Spese di educazione
D. Spese di educazione
1 Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l’istruzione e l’educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta.
2 Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento.
Art. 632 E. Regali di occasione
E. Regali di occasione
I consueti regali d’occasione non devono essere conferiti.
Art. 6331
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
Capo quarto: Della Chiusura e degli effetti della divisione
Art. 634 A. Chiusura della divisione / I. Contratto di divisione
A. Chiusura della divisione
I. Contratto di divisione
1 La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione.
2 Il contratto di divisione richiede per la sua validità la forma scritta.
Art. 635 A. Chiusura della divisione / II. Convenzioni circa eredità devolute
II. Convenzioni circa eredità devolute
1 I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.1
2 Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d’intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).
Art. 636 A. Chiusura della divisione / III. Convenzioni circa eredità non devolute
III. Convenzioni circa eredità non devolute
1 Sono nulle e di nessun effetto le convenzioni stipulate a riguardo di una successione non ancora aperta dai coeredi fra loro o da alcuno d’essi con un terzo, senza l’intervento ed il consenso di quegli della cui eredità si tratta.
2 Le prestazioni date per tali contratti sono soggette a restituzione.
Art. 637 B. Responsabilità fra coeredi / I. Garanzia delle quote
B. Responsabilità fra coeredi
I. Garanzia delle quote
1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore.
2 Essi sono reciprocamente garanti dell’esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d’insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l’importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato.
3 L’azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi.
Art. 638 B. Responsabilità fra coeredi / II. Contestazione della divisione
II. Contestazione della divisione
L’azione di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme dell’azione di nullità dei contratti in genere.
Art. 639 C. Responsabilità verso i terzi / I. Solidarietà
C. Responsabilità verso i terzi
I. Solidarietà
1 Gli eredi rispondono solidalmente per i debiti della successione anche dopo la divisione e con tutti i loro beni, salvo che i creditori abbiano espressamente o tacitamente consentito alla divisione od all’assunzione dei debiti.
2 La responsabilità solidale si prescrive in cinque anni dalla divisione o dalla esigibilità del credito verificatasi più tardi.
Art. 640 C. Responsabilità verso i terzi / II. Regresso fra coeredi C. Responsabilità verso i terzi / II. Regresso fra coeredi
II. Regresso fra coeredi
1 L’erede che avesse pagato un debito dell’eredità non attribuitogli nella divisione, o che per un debito avesse pagato più di quanto si era assunto, ha diritto di regresso verso gli altri coeredi.
2 L’azione di regresso si propone anzitutto contro l’erede che aveva assunto il debito.
3 Salvo contraria disposizione, gli eredi devono del resto contribuire al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Libro quarto: Dei diritti reali
Parte prima: Della proprietà
Titolo diciottesimo: Disposizioni generali
Art. 641 A. Caratteri della proprietà / I. In generale
A. Caratteri della proprietà
I.1 In generale
1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico.
2 Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
Art. 641a1A. Caratteri della proprietà / II. Animali
II. Animali
1 Gli animali non sono cose.
2 Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
Art. 642 B. Estensione della proprietà / I. Parti costitutive
B. Estensione della proprietà
I. Parti costitutive
1 Chi è proprietario di una cosa lo è di tutte le sue parti costitutive.
2 È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo s’immedesima con essa e non ne può essere separato senza distruggerla, deteriorarla od alterarla.
Art. 643 B. Estensione della proprietà / II. Frutti naturali
II. Frutti naturali
1 Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali.
2 I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune.
3 Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa.
Art. 644 B. Estensione della proprietà / III. Accessori / 1. Definizione
III. Accessori
1. Definizione
1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
2 Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all’uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.
3 La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.
Art. 645 B. Estensione della proprietà / III. Accessori / 2. Esclusioni
2. Esclusioni
Non possono mai reputarsi accessori quelle cose mobili che servono solo all’uso temporaneo od al consumo del possessore della cosa principale, o che sono estranee alla naturale destinazione di questa, nonché quelle che furono connesse alla cosa principale solo a scopo di custodia, di vendita o di locazione.
Art. 646 C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 1. Rapporti fra i comproprietari
C. Proprietà collettiva
I. Comproprietà
1. Rapporti fra i comproprietari
1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2 Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3 Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
Art. 6471C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 2. Regolamento per l’uso e l’amministrazione
2. Regolamento per l’uso e l’amministrazione
1 I comproprietari possono convenire un regolamento per l’uso e l’amministrazione derogante alle disposizioni legali e prevedervi la facoltà di modificarlo a maggioranza di tutti i comproprietari.2
1bis La modifica delle disposizioni del regolamento concernenti l’attribuzione di diritti d’uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.3
2 Il regolamento non può escludere né restringere la facoltà di ogni comproprietario:
1.
di chiedere e, se occorre, di far ordinare dal giudice l’esecuzione degli atti d’amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all’uso;
2.
d’attuare, a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 647a1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 3. Atti dell’ordinaria amministrazione
3. Atti dell’ordinaria amministrazione
1 Ogni comproprietario può fare gli atti dell’ordinaria amministrazione, come i lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta, di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine contratti ed esercitare le facoltà che derivano dagli stessi o dai contratti di locazione o d’appalto, comprese quelle di pagare e riscuotere somme di denaro per tutti i comproprietari.
2 La competenza per tali atti d’amministrazione può essere regolata altrimenti a maggioranza di tutti i comproprietari, salvo le disposizioni della legge concernenti le misure necessarie e urgenti.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 647b1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 4. Atti di amministrazione più importanti
4. Atti di amministrazione più importanti
1 Gli atti di amministrazione più importanti, in particolare i cambiamenti di cultura o d’utilizzazione, la stipulazione o lo scioglimento di contratti di locazione, la partecipazione al miglioramento del suolo e la nomina d’un amministratore con facoltà eccedenti l’ordinaria amministrazione sono decisi a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.
2 Sono riservate le disposizioni concernenti i lavori di costruzione necessari.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 647c1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 5. Lavori di costruzione / a. Necessari
5. Lavori di costruzione
a. Necessari
I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all’uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d’ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 647d1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 5. Lavori di costruzione / b. Utili
b. Utili
1 I lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare il valore della cosa oppure a migliorare il rendimento o l’idoneità all’uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.
2 Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevolmente più difficile o meno economico per un comproprietario l’uso o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.
3 Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ragionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente perché sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purché la sua parte di spesa che superi la somma a lui imponibile, sia assunta dagli altri comproprietari.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 647e1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 5. Lavori di costruzione / c. Diretti all’abbellimento e alla comodità
c. Diretti all’abbellimento e alla comodità
1 I lavori di costruzione diretti esclusivamente ad abbellire la cosa, a migliorarne l’aspetto o a renderne più comodo l’uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari.
2 Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa, essere decisi anche contro la volontà d’un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d’uso e di godimento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiudizio temporaneo e assumano la sua parte di spesa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 6481C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 6. Disposizione
6. Disposizione
1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2 Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un’altra norma.
3 I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 6491C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 7. Contribuzione alle spese ed oneri
7. Contribuzione alle spese ed oneri
1 Le spese d’amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario.
2 Il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 649a1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario
8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario2
1 Il regolamento per l’uso e l’amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il successore d’un comproprietario e per l’acquirente d’un diritto reale su una quota di comproprietà.
2 Se concernono quote di comproprietà d’un fondo, possono essere menzionati nel registro fondiario.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 649b1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 9. Esclusione dalla comunione / a. Comproprietari
9. Esclusione dalla comunione
a. Comproprietari
1 Il comproprietario può essere escluso per sentenza del giudice dalla comunione, se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l’uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione.
2 Se i comproprietari sono soltanto due, l’azione spetta a ciascuno di essi; negli altri casi e salvo convenzione contraria, è necessaria l’autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprietari meno il convenuto.
3 Il giudice che pronuncia l’esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cui l’alienazione non sia attuata nel termine fissato, ordina che la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scioglimento della comproprietà.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 649c1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 9. Esclusione dalla comunione / b. Titolari di altri diritti
b. Titolari di altri diritti
Le disposizioni concernenti l’esclusione d’un comproprietario si applicano per analogia all’usufruttuario della quota di comproprietà e al titolare di altri diritti di godimento reali oppure personali annotati nel registro fondiario.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 6501C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / a. Azione di divisione
10. Scioglimento
a. Azione di divisione
1 Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.
2 La divisione può essere differita fino a 50 anni mediante convenzione; se concerne un fondo, la convenzione richiede per la sua validità l’atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.2
3 Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 651 C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / b. Modo della divisione
b. Modo della divisione
1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri.
2 Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti.
3 Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro.
Art. 651a1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / c. Animali domestici
c. Animali domestici
1 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.
2 Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l’animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l’ammontare secondo il suo apprezzamento.
3 Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell’animale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
Art. 652 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 1. Condizioni
II. Proprietà comune
1. Condizioni
Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.
Art. 653 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 2. Effetti
2. Effetti
1 I diritti e gli obblighi dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge o dal contratto per la relativa specie di comunione.
2 In difetto di altre disposizioni l’esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa richiedono l’unanime decisione dei proprietari.
3 Durante la comunione nessuno dei proprietari può domandare la divisione né disporre di una frazione della cosa.
Art. 654 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 3. Scioglimento
3. Scioglimento
1 Lo scioglimento si effettua con l’alienazione della cosa o con la fine della comunione.
2 Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà.
Art. 654a1C. Proprietà collettiva / III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli
III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli
Lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria
Capo primo: Oggetto, acquisto e perdita della proprietà fondiaria
Art. 6551A. Oggetto / I. Fondi
A. Oggetto
I. Fondi2
1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
2 Sono fondi nel senso di questa legge:
1.
i beni immobili;
2.
i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
3.
le miniere;
4.
le quote di comproprietà d’un fondo.
3 La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se:
1.
non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e
2.
è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 655a1A. Oggetto / II. Proprietà dipendente
II. Proprietà dipendente
1 Un fondo può essere connesso a un altro fondo in modo che il proprietario del fondo principale sia anche proprietario del fondo ad esso connesso. Quest’ultimo segue la sorte del fondo principale e non può essere alienato, costituito in pegno o gravato di un altro diritto reale separatamente.
2 Se i fondi sono connessi per un fine durevole, il diritto di prelazione legale dei comproprietari e il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà non possono essere fatti valere.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 656 B. Acquisto della proprietà fondiaria / I. Iscrizione
B. Acquisto della proprietà fondiaria
I. Iscrizione
1 Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.
Art. 657 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 1. Trasmissione
II. Modi d’acquisto
1. Trasmissione
1 Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l’atto pubblico.
2 Le disposizioni a causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.
Art. 658 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 2. Occupazione
2. Occupazione
1 L’acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone.
2 L’occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone.
Art. 659 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 3. Formazione di nuovi terreni
3. Formazione di nuovi terreni
1 I terreni utilizzabili formatisi sopra un’area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un’acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.
2 Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.
3 Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.
Art. 660 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / a. In genere
4. Spostamenti di terreno
a. In genere1
1 Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.
2 Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 660a1B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / b. Permanenti
b. Permanenti
1 Il principio secondo il quale gli spostamenti di terreno non producono alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.
2 Nella designazione dei territori dev’essere presa in considerazione la natura dei fondi interessati.
3 L’appartenenza di un fondo a un tale territorio dev’essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 660b1B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / c. Nuova determinazione del confine
c. Nuova determinazione del confine
1 Se in seguito a uno spostamento di terreno un confine non è più appropriato, ogni proprietario fondiario interessato può esigere che esso sia fissato di nuovo.
2 Il plusvalore o il minor valore deve essere compensato.
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 661 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 5. Prescrizione acquisitiva / a. Prescrizione ordinaria
5. Prescrizione acquisitiva
a. Prescrizione ordinaria
Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci.
Art. 662 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 5. Prescrizione acquisitiva / b. Prescrizione straordinaria
b. Prescrizione straordinaria
1 Colui che possiede da trent’anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà.
2 Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent’anni era morto o dichiarato scomparso.
3 Tuttavia l’iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l’opposizione fu respinta.
Art. 663 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 5. Prescrizione acquisitiva / c. Termini
c. Termini
Per il computo dei termini, per l’interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.
Art. 664 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico
6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico
1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.
2 Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.
3 Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.
Art. 665 B. Acquisto della proprietà fondiaria / III. Diritto all’iscrizione
III. Diritto all’iscrizione
1 Il titolo d’acquisto conferisce all’acquirente una azione personale contro l’alienante per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto dell’alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del giudice, l’acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.
3 Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 666 C. Perdita
C. Perdita
1 La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2 Riguardo all’espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.
Art. 666a1D. Misure giudiziarie / I. Proprietario irreperibile
D. Misure giudiziarie
I. Proprietario irreperibile
1 Se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario non è identificabile o se il suo domicilio o il nome o il domicilio di uno o più dei suoi eredi è sconosciuto, il giudice può, su richiesta, ordinare le misure necessarie.
2 Il giudice può in particolare nominare un rappresentante. Su richiesta, stabilisce l’estensione del potere di rappresentanza. Se il giudice non dispone altrimenti, il rappresentante si limita a interventi conservativi.
3 Le misure possono essere chieste:
1.
da chiunque abbia un interesse degno di protezione;
2.
dall’ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo.
4 Le misure non comportano interruzione del termine di prescrizione acquisitiva straordinaria.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 666b1D. Misure giudiziarie / II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti
II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti
Se una persona giuridica o un altro soggetto giuridico iscritti nel registro fondiario quali proprietari non dispongono più degli organi prescritti, chiunque abbia un interesse degno di protezione o l’ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo può chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie riguardo al fondo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Capo secondo: Elementi e limiti della proprietà fondiaria
Art. 667 A. Elementi / I. Estensione
A. Elementi
I. Estensione
1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.
2 Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.
Art. 668 A. Elementi / II. Confini / 1. Modo di stabilirli
II. Confini
1. Modo di stabilirli
1 I confini sono indicati dalla mappa catastale e dai termini posti nel fondo.
2 In caso di disaccordo fra la mappa ed i termini, si presumono esatti i confini della mappa.
3 La presunzione non si applica ai territori con spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.1
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 669 A. Elementi / II. Confini / 2. Obbligo di porre i termini
2. Obbligo di porre i termini
Ogni proprietario di fondi è tenuto di prestarsi, a richiesta del vicino, all’accertamento dei rispettivi confini sia mediante rettificazione della mappa, sia piantando i termini.
Art. 670 A. Elementi / II. Confini / 3. Comproprietà delle opere divisorie
3. Comproprietà delle opere divisorie
Quando in confine tra due fondi esistano delle opere divisorie, come muri, siepi o steccati, si presumono comproprietà dei due vicini.
Art. 671 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 1. In rapporto al materiale / a. Proprietà del medesimo
III. Costruzioni sul fondo
1. In rapporto al materiale
a. Proprietà del medesimo
1 Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.
2 Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato.
3 Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso.
Art. 672 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 1. In rapporto al materiale / b. Risarcimento
b. Risarcimento
1 Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale.
2 Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.
3 Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.
Art. 673 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 1. In rapporto al materiale / c. Attribuzione del fondo
c. Attribuzione del fondo
Nei casi in cui il valore della costruzione superi manifestamente quello del suolo, la parte in buona fede può domandare che la proprietà della costruzione e del fondo sia attribuita al proprietario del materiale mediante equa indennità.
Art. 674 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 2. Opere sporgenti sul fondo altrui
2. Opere sporgenti sul fondo altrui
1 Le costruzioni ed altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza.
2 Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù.
3 Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.
Art. 675 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 3. Diritto di superficie
3. Diritto di superficie
1 Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù.
2 Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio.
Art. 676 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 4. Condotte
4. Condotte
1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell’impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.1
2 La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato.
3 La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 677 A. Elementi / III. Costruzioni sul fondo / 5. Costruzioni mobiliari
5. Costruzioni mobiliari
1 Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario.
2 Esse non sono inscritte nel registro fondiario.
Art. 678 A. Elementi / IV. Piantagioni sul fondo altrui
IV. Piantagioni sul fondo altrui
1 Ove alcuno collochi piante di altrui proprietà nel proprio fondo o piante proprie nel fondo altrui, ne derivano gli stessi diritti ed obblighi come se si trattasse dell’impiego di materiale di costruzione o di costruzioni mobiliari.
2 Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di 100 anni.1
3 Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d’affitto sull’utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
2 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
Art. 679 A. Elementi / V. Responsabilità del proprietario / 1. In caso di eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà
V. Responsabilità del proprietario
1. In caso di eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà1
1 Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
2 Qualora una costruzione o un’istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all’atto dell’edificazione della costruzione o dell’installazione non sono state osservate le norme allora vigenti.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 679a1A. Elementi / V. Responsabilità del proprietario / 2. In caso di gestione legittima del fondo
2. In caso di gestione legittima del fondo
Se, nell’ambito della gestione legittima di un fondo, segnatamente procedendo a una costruzione, il proprietario causa temporaneamente a un vicino inconvenienti eccessivi e inevitabili che gli arrecano un danno, il vicino può esigere dal proprietario soltanto il risarcimento del danno.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 680 B. Restrizioni / I. In genere
B. Restrizioni
I. In genere
1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.
2 La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l’atto pubblico e l’inscrizione nel registro fondiario.
3 Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate.
Art. 6811B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 1. Principi
II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali
1. Principi
1 I diritti di prelazione legali possono essere esercitati anche in caso di incanto forzato, ma soltanto in occasione dell’asta stessa e alle condizioni dell’aggiudicazione; per il resto, i diritti di prelazione legali possono essere fatti valere alle condizioni applicabili ai diritti di prelazione convenzionali.
2 Il diritto di prelazione decade se il fondo è alienato a una persona titolare di un diritto di prelazione dello stesso grado o di grado preferenziale.
3 I diritti di prelazione legali non sono né trasmissibili per successione né cedibili. Essi prevalgono sui diritti di prelazione convenzionali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 681a1B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 2. Esercizio
2. Esercizio
1 Il venditore ha l’obbligo di notificare ai titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il contenuto dello stesso.
2 Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro due anni dall’iscrizione del nuovo proprietario nel registro fondiario.
3 Entro tali termini, il titolare del diritto di prelazione può invocare il suo diritto contro qualsiasi proprietario del fondo.
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 681b1B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 3. Modificazione, rinuncia
3. Modificazione, rinuncia
1 La convenzione che esclude o modifica un diritto di prelazione legale richiede per la sua validità l’atto pubblico. Essa può essere annotata nel registro fondiario se il diritto di prelazione spetta al proprietario attuale di un altro fondo.
2 Sopravvenuto il caso di prelazione, l’avente diritto può rinunciare per scritto ad esercitare un diritto di prelazione legale.
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 6821B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie
4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie2
1 I comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non comproprietario che acquisti una parte del fondo. Se più comproprietari fanno valere il diritto di prelazione, la parte è attribuita loro in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.3
2 Il diritto di prelazione spetta anche al proprietario di un fondo gravato da un diritto di superficie per sé stante e permanente verso chiunque acquisti tale diritto, e al superficiario, nella misura in cui il fondo serva all’esercizio del suo diritto, verso chiunque acquisti il fondo.
3 …4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
4 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 682a1B. Restrizioni / II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali / 5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli
5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli
I diritti di prelazione su aziende e fondi agricoli sono inoltre retti dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
Art. 6831
1 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 684 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 1. Eccessi pregiudizievoli
III. Rapporti di vicinato
1. Eccessi pregiudizievoli 1
1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un’industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino.
2 Sono vietati in particolare l’inquinamento dell’aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall’uso locale.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 685 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 2. Scavi e costruzioni / a. Regola
2. Scavi e costruzioni
a. Regola
1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
2 Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui.
Art. 686 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 2. Scavi e costruzioni / b. Riserva del diritto cantonale
b. Riserva del diritto cantonale
1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni.
2 Essi possono emanare ulteriori norme edilizie.
Art. 687 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 3. Piante / a. Regola
3. Piante
a. Regola
1 Il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggino la sua proprietà e dietro reclamo non sieno tolti entro un termine conveniente.
2 Se il proprietario tollera la sporgenza di rami sul suo suolo coltivato o fabbricato, egli ha diritto ai frutti che producono.
3 Queste prescrizioni non sono applicabili alle selve fra loro confinanti.
Art. 688 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 3. Piante / b. Prescrizioni cantonali
b. Prescrizioni cantonali
Il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l’avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno.
Art. 689 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 4. Scolo delle acque
4. Scolo delle acque
1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
2 A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.
3 L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.
Art. 690 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 5. Prosciugamenti
5. Prosciugamenti
1 Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo.
2 Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore.
Art. 691 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 6. Condotte / a. Obbligo di tollerarle
6. Condotte
a. Obbligo di tollerarle
1 Ogni proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all’allacciamento di un altro fondo, se l’allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive.1
2 Queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l’espropriazione.
3 Su richiesta dell’avente diritto o del proprietario gravato, tali condotte sono iscritte come servitù nel registro fondiario a spese dell’avente diritto. Il diritto di condotta è opponibile all’acquirente di buona fede anche senza iscrizione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 692 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 6. Condotte / b. Tutela degli interessi dei gravati
b. Tutela degli interessi dei gravati
1 Il proprietario gravato può pretendere che i suoi interessi siano equamente considerati.
2 Quando ciò sia giustificato da speciali circostanze, e trattandosi di condotte aeree, egli può pretendere che gli sia comperato, contro integrale compenso e per una conveniente larghezza, il tratto di terreno sul quale dev’essere stabilita la condotta.
Art. 693 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 6. Condotte / c. Cambiamento di circostanze
c. Cambiamento di circostanze
1 Modificandosi le circostanze, il gravato può pretendere uno spostamento della condotta conforme ai propri interessi.
2 Le spese dello spostamento devono, di regola, essere sopportate dall’avente diritto.
3 Dove ciò sia giustificato da speciali circostanze un’equa parte delle spese può però essere posta a carico del gravato.
Art. 694 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / a. Accesso necessario
7. Diritti di passo
a. Accesso necessario
1 Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica, può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità.
2 La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno.
3 Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi delle due parti.
Art. 695 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / b. Altri diritti di passo
b. Altri diritti di passo
Rimane riservata ai Cantoni la facoltà di emanare ulteriori prescrizioni circa il diritto di servirsi del fondo del vicino per eseguire i lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio, circa i diritti di passaggio per arare od abbeverare, circa il transito nei fondi incolti od in stagione morta, la condotta del legname e simili diritti.
Art. 696 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / c. Iscrizione nel registro
c. Iscrizione nel registro
1 I diritti di passo stabiliti direttamente dalla legge sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.
2 Devono però essere menzionati nel registro quando abbiano un carattere permanente.
Art. 697 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 8. Opere di cinta
8. Opere di cinta
1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
2 Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.
Art. 698 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 9. Manutenzione
9. Manutenzione
I proprietari devono contribuire in proporzione del loro interesse alle spese per le opere relative all’esercizio dei diritti di vicinato.
Art. 699 B. Restrizioni / IV. Diritto di accesso ed opposizione / 1. Accesso
IV. Diritto di accesso ed opposizione
1. Accesso
1 L’accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l’uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l’autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell’interesse delle colture.
2 Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l’accesso ai fondi altrui per l’esercizio della caccia o della pesca.
Art. 700 B. Restrizioni / IV. Diritto di accesso ed opposizione / 2. Ripresa di cose o di animali
2. Ripresa di cose o di animali
1 Il proprietario deve permettere all’avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.
2 Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.
Art. 701 B. Restrizioni / IV. Diritto di accesso ed opposizione / 3. Difesa da pericoli o danni
3. Difesa da pericoli o danni
1 Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.
2 Il danno che ne consegue dev’essere equamente risarcito.
Art. 702 B. Restrizioni / V. Restrizioni di diritto pubblico / 1. In genere
V. Restrizioni di diritto pubblico
1. In genere
Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell’interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell’impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d’acque salubri.
Art. 7031B. Restrizioni / V. Restrizioni di diritto pubblico / 2. Miglioramenti del suolo
2. Miglioramenti del suolo
1 Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d’acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L’adesione è menzionata nel registro fondiario.
2 I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate.
3 La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l’esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.2
1 Nuovo testo giusta l’art. 121 della L del 3 ott. 1951 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1953 1133; FF 1951 II 141 ediz. franc.).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 704 C. Sorgenti e fontane / I. Proprietà e diritto sulle sorgenti
C. Sorgenti e fontane
I. Proprietà e diritto sulle sorgenti
1 Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono.
2 I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario.
3 L’acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti.
Art. 705 C. Sorgenti e fontane / II. Derivazione di sorgenti
II. Derivazione di sorgenti
1 Il diritto cantonale può regolare, limitare od interdire, nel pubblico interesse, la derivazione delle sorgenti.
2 Nascendo conflitti fra Cantoni, decide definitivamente il Consiglio federale.
Art. 706 C. Sorgenti e fontane / III. Sorgenti tagliate / 1. Indennità
III. Sorgenti tagliate
1. Indennità
1 Chi, facendo costruzioni, scavi od altre opere qualsiasi, taglia, inquina, od altrimenti danneggia sorgenti o fontane considerevolmente utilizzate o raccolte a scopo di utilizzazione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il proprietario o l’utente delle medesime.
2 Quando il danno non sia stato cagionato per dolo od imprudenza, o quando il danneggiato stesso sia in colpa, il giudice decide con libero apprezzamento se, in quale misura ed in qual modo il risarcimento sia dovuto.
Art. 707 C. Sorgenti e fontane / III. Sorgenti tagliate / 2. Ripristino
2. Ripristino
1 Essendo tagliate od inquinate sorgenti o fontane indispensabili per la coltivazione di un fondo, o per l’abitazione di un immobile, o per una condotta d’acqua potabile, può essere domandato il ripristino dello stato anteriore in quanto sia possibile.
2 Negli altri casi il ripristino può solo essere domandato se è giustificato da speciali circostanze.
Art. 708 C. Sorgenti e fontane / IV. Comunione di sorgenti
IV. Comunione di sorgenti
1 Se più sorgenti vicine, che appartengono a diversi proprietari e defluiscono da un medesimo bacino d’alimentazione, formano insieme un gruppo, ognuno dei proprietari può proporre che le sorgenti sieno raccolte in comunione e distribuite agli aventi diritto in proporzione del getto anteriore.
2 Le spese per l’impianto comune sono sopportate dagli aventi diritto in ragione del rispettivo interesse.
3 Opponendosi qualcuno degli interessati, ognuno ha diritto di raccogliere a regola d’arte e di derivare la propria sorgente, ancorché ne venga pregiudizio al getto delle altre e non deve indennità se non in quanto la sua sorgente sia aumentata in conseguenza del nuovo adattamento.
Art. 709 C. Sorgenti e fontane / V. Utilizzazione di sorgenti
V. Utilizzazione di sorgenti
È riservato al diritto cantonale lo stabilire se ed in quale misura le sorgenti, le fontane ed i rivi di proprietà privata possono essere utilizzati anche dai vicini o da altre persone per attingervi acqua, per abbeverare o per simili usi.
Art. 710 C. Sorgenti e fontane / VI. Fontana necessaria
VI. Fontana necessaria
1 Qualora manchi ad un fondo l’acqua necessaria per la casa e le sue dipendenze, e non sia possibile condurvela da altro luogo senza un lavoro ed una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il vicino gli ceda, dietro completa indennità, una parte della sorgente o fontana, di cui egli possa privarsi senza detrimento pei propri bisogni.
2 Nel determinare le modalità devesi principalmente aver riguardo all’interesse di colui che è obbligato a fornire l’acqua.
3 Mutandosi le circostanze, può essere chiesta una modificazione delle disposizioni precedenti.
Art. 711 C. Sorgenti e fontane / VII. Obbligo di cessione / 1. Dell’acqua
VII. Obbligo di cessione
1. Dell’acqua
1 Se delle sorgenti, delle fontane o dei rivi non sono di alcun utile od hanno solo un infimo vantaggio per il loro proprietario in confronto della loro possibile utilizzazione, il proprietario può essere obbligato a cederli, dietro completa indennità, per servizi di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità.
2 L’indennità potrà consistere nella concessione di acqua dalla nuova opera.
Art. 712 C. Sorgenti e fontane / VII. Obbligo di cessione / 2. Circa il terreno
2. Circa il terreno
I proprietari di servizi d’acqua potabile possono domandare in via di espropriazione i terreni circostanti alle loro sorgenti, necessari ad impedire che sieno inquinate.
Capo terzo:1Della proprietà per piani
Art. 712a A. Elementi e oggetto / I. Elementi
A. Elementi e oggetto
I. Elementi
1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d’un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio.
2 Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l’esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l’aspetto esteriore.
3 Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all’edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto.
Art. 712b A. Elementi e oggetto / II. Oggetto
II. Oggetto
1 Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti.
2 Non possono essere oggetto del diritto esclusivo:
1.
il suolo su cui sorge l’edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l’edificio è costruito;
2.
le parti della costruzione che sono importanti per l’esistenza, la membratura e la solidità dell’edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l’aspetto dell’edificio;
3.
le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l’uso dei loro locali.
3 I comproprietari possono, nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell’edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo.
Art. 712c A. Elementi e oggetto / III. Disposizione
III. Disposizione
1 Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.
2 Nello stesso modo può essere stabilito che l’alienazione d’un piano o d’una porzione di piano, la costituzione d’usufrutto o d’un diritto d’abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3 L’opposizione dev’essere giustificata da gravi motivi.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 712d B. Costituzione e cessazione / I. Atto costitutivo
B. Costituzione e cessazione
I. Atto costitutivo
1 La proprietà per piani è costituita con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 L’iscrizione può essere chiesta sul fondamento di:
1.
un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all’ordinamento della proprietà per piani;
2.
una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l’ordinamento della proprietà per piani.
3 Il negozio richiede per la sua validità l’atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.
Art. 712e B. Costituzione e cessazione / II. Delimitazione e quote di valore
II. Delimitazione e quote di valore1
1 L’atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell’immobile o del diritto di superficie.2
2 La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l’approvazione dell’assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell’edificio o delle sue adiacenze.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 712f B. Costituzione e cessazione / III. Estinzione
III. Estinzione
1 La proprietà per piani si estingue con la perdita dell’immobile o del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fondiario.
2 La cancellazione può essere domandata in virtù d’una convenzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, sempreché vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio.
3 Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento se l’edificio:
1.
perisce per più della metà del suo valore e la ricostruzione comporterebbe per lui un onere difficilmente sopportabile; o
2.
è suddiviso in proprietà per piani da oltre 50 anni e, a causa del cattivo stato della costruzione, non può più essere utilizzato conformemente alla sua destinazione.1
4 I comproprietari che intendono continuare la comunione possono evitare lo scioglimento tacitando gli altri.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 712g C. Amministrazione e uso / I. Disposizioni applicabili
C. Amministrazione e uso
I. Disposizioni applicabili
1 Per la competenza a fare atti d’amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla comproprietà.
2 A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell’atto costitutivo o per decisione unanime di tutti i comproprietari.
3 Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l’amministrazione e l’uso, il quale dev’essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell’atto costitutivo.
4 La modifica dell’attribuzione per regolamento di diritti d’uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.1
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 712h C. Amministrazione e uso / II. Spese ed oneri comuni / 1. Definizione e ripartizione
II. Spese ed oneri comuni
1. Definizione e ripartizione
1 I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell’amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.
2 Tali oneri e spese sono segnatamente:
1.
le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell’edificio, delle opere e impianti comuni;
2.
le spese d’amministrazione, compresa l’indennità all’amministratore;
3.
i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari;
4.
gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull’immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili.
3 Se si tratta di parti dell’edificio, di opere o d’impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.
Art. 712i C. Amministrazione e uso / II. Spese ed oneri comuni / 2. Garanzia dei contributi / a. Ipoteca legale
2. Garanzia dei contributi
a. Ipoteca legale
1 Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario.
2 L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.
3 Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
Art. 712k C. Amministrazione e uso / II. Spese ed oneri comuni / 2. Garanzia dei contributi / b. Diritto di ritenzione
b. Diritto di ritenzione
Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha, come un locatore, il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all’uso o al godimento dei medesimi.
Art. 712l C. Amministrazione e uso / III. Esercizio dei diritti civili
III. Esercizio dei diritti civili
1 La comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione.
2 Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa.1
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 712m D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 1. Competenza e stato giuridico
D. Ordinamento
I. Assemblea dei comproprietari
1. Competenza e stato giuridico
1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all’assemblea dei comproprietari:
1.
decidere in tutti gli affari amministrativi che non competono all’amministratore;
2.
nominare l’amministratore e vegliare sulla sua opera;
3.
nominare un comitato o un delegato con compiti amministrativi, come quelli di consigliare l’amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all’assemblea a questo riguardo;
4.
approvare ogni anno il preventivo, il resoconto e la ripartizione delle spese fra i comproprietari;
5.
decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i lavori di manutenzione e di rinnovazione;
6.
assicurare l’edificio contro il fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiuntivo, se non ha stipulato per suo conto un’assicurazione completiva.
2 Ove la legge non disponga altrimenti, all’assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull’associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.
Art. 712n D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 2. Convocazione e presidenza
2. Convocazione e presidenza
1 L’assemblea dei comproprietari è convocata e presieduta dall’amministratore, salvo che essa non disponga altrimenti.
2 Delle deliberazioni è steso verbale, custodito dall’amministratore o dal comproprietario che presiede all’assemblea.
Art. 712o D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 3. Diritto di voto
3. Diritto di voto
1 Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune a più persone, esse hanno diritto collettivamente a un voto, reso da un loro rappresentante.
2 Il proprietario e l’usufruttuario di un piano o d’una porzione di piano si accordano circa l’esercizio del diritto di voto; altrimenti il voto spetta in tutte le questioni amministrative all’usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.
Art. 712p D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 4. Costituzione dell’assemblea
4. Costituzione dell’assemblea
1 L’assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l’intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.
2 Se l’assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.
3 L’assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l’intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.
Art. 712q D. Ordinamento / II. Amministratore / 1. Nomina
II. Amministratore
1. Nomina
1 Se l’assemblea dei comproprietari non s’accorda sulla nomina dell’amministratore, ciascuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo.
2 Il medesimo diritto spetta a chiunque abbia un interesse legittimo, come il creditore pignoratizio e l’assicuratore.
Art. 712r D. Ordinamento / II. Amministratore / 2. Revoca
2. Revoca
1 L’assemblea dei comproprietari può revocare in ogni tempo l’amministratore, riservata l’azione di risarcimento.
2 Se, nonostante un grave motivo, l’assemblea nega di revocare l’amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice.
3 L’amministratore nominato dal giudice non può, senza il consenso di questo, essere revocato prima del decorso del tempo fissato al suo ufficio.
Art. 712s D. Ordinamento / II. Amministratore / 3. Competenze / a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso
3. Competenze
a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso
1 L’amministratore compie tutti gli atti dell’amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell’assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.
2 Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.
3 Egli veglia affinché nell’esercizio dei diritti esclusivi e nell’uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell’edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.
Art. 712t D. Ordinamento / II. Amministratore / 3. Competenze / b. Rappresentanza verso i terzi
b. Rappresentanza verso i terzi
1 L’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge.
2 Egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz’esserne precedentemente autorizzato dall’assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l’autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.
3 Le dichiarazioni, le ingiunzioni, le sentenze e le decisioni destinate collettivamente ai comproprietari possono essere comunicate validamente all’amministratore nel suo domicilio o nel luogo dove trovasi la cosa.
Titolo ventesimo: Della proprietà mobiliare
Art. 713 A. Oggetto
A. Oggetto
Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi.
Art. 714 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 1. Trasferimento del possesso
B. Modi di acquisto
I. Trasmissione
1. Trasferimento del possesso
1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all’acquirente.
2 Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l’alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all’acquirente secondo le regole del possesso.
Art. 715 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 2. Riserva della proprietà / a. In genere
2. Riserva della proprietà
a. In genere
1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
2 La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.
Art. 716 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 2. Riserva della proprietà / b. Vendita a pagamenti rateali
b. Vendita a pagamenti rateali
Il proprietario non può chiedere la restituzione degli oggetti consegnati sotto riserva della proprietà se non a condizione di restituire all’acquirente gli acconti già versati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un’indennità per il deprezzamento.
Art. 717 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 3. Acquisto senza il possesso
3. Acquisto senza il possesso
1 Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l’alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell’intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale.
2 Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento.
Art. 718 B. Modi di acquisto / II. Occupazione / 1. Cose senza padrone
II. Occupazione
1. Cose senza padrone
Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l’intenzione di divenirne proprietario.
Art. 719 B. Modi di acquisto / II. Occupazione / 2. Animali sfuggiti
2. Animali sfuggiti
1 Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli.
2 Gli animali addomesticati diventano senza padrone quando siano ridiventati selvatici e non ritornino più dal proprietario.
3 Gli sciami d’api non diventano senza padrone per il solo fatto che si trasportino sul fondo altrui.
Art. 720 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 1. Pubblicazione ed indagine / a. In generale
III. Oggetti trovati
1. Pubblicazione ed indagine
a.1 In generale
1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.
2 L’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.
3 Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
Art. 720a1B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 1. Pubblicazione ed indagine / b. Nel caso di animali
b. Nel caso di animali
1 Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l’articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.
2 I Cantoni designano l’ufficio a cui rivolgere l’avviso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207). Il cpv. 2 entra in vigore il 1° apr. 2004.
Art. 721 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 2. Custodia ed incanto pubblico
2. Custodia ed incanto pubblico
1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite.
2 Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.
3 Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
Art. 722 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 3. Acquisto della proprietà, riconsegna
3. Acquisto della proprietà, riconsegna
1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall’avviso dato.
1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.1
1ter Qualora la persona che trova l’animale affida quest’ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l’animale, disporne liberamente.2
2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercede.
3 Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
Art. 723 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 4. Tesoro
4. Tesoro
1 Si considera tesoro qualsiasi oggetto di pregio del quale si debba, secondo le circostanze, ritenere con certezza che sia sotterra o nascosto da molto tempo e che più non abbia padrone.
2 Il tesoro appartiene al proprietario della cosa mobile od immobile nella quale fu trovato, riservate le disposizioni sugli oggetti di pregio scientifico.
3 Lo scopritore ha il diritto ad un equo compenso che però non deve eccedere la metà del valore del tesoro.
Art. 724 B. Modi di acquisto / III. Oggetti trovati / 5. Oggetti di pregio scientifico
5. Oggetti di pregio scientifico
1 Le rarità naturali e le antichità senza padrone e di pregio scientifico sono proprietà del Cantone nel cui territorio sono state scoperte.1
1bis Tali cose non possono essere alienate senza il consenso delle autorità cantonali competenti. Esse non possono essere acquistate né per usucapione né in buona fede. Il diritto alla riconsegna è imprescrittibile.2
2 Il proprietario nel cui fondo sono scoperti è tenuto a permetterne gli scavi, mediante il risarcimento dei danni che gliene derivano.
3 Lo scopritore, e trattandosi di tesoro anche il proprietario, hanno diritto ad un equo compenso, che non può oltrepassare, nel suo complesso, il valore degli oggetti.
1 Nuovo testo giusta l’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
2 Introdotto dall’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
Art. 725 B. Modi di acquisto / IV. Cose trasportate e animali sfuggiti
IV. Cose trasportate e animali sfuggiti
1 Il detentore di cose mobili trasportate nell’altrui fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altre forze naturali od avvenimenti fortuiti, e il detentore di animali sfuggiti al loro padrone hanno i diritti e gli obblighi di chi li avesse ritrovati.
2 Lo sciame d’api immigrato in un altrui alveare popolato appartiene al proprietario di questo, senz’obbligo d’indennità.
Art. 726 B. Modi di acquisto / V. Specificazione
V. Specificazione
1 Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all’artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.
2 Se l’artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.
3 Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull’arricchimento.
Art. 727 B. Modi di acquisto / VI. Unione e mescolanza
VI. Unione e mescolanza
1 Quando due o più cose mobili di diversi proprietari sieno siffattamente mescolate od incorporate da non poter più essere separate senza notevole deterioramento, o senza un lavoro od una spesa sproporzionati, gli interessati diventano comproprietari della nuova cosa, in proporzione del valore che le sue singole parti avevano al momento della loro unione o mescolanza.
2 Quando una cosa mobile sia stata siffattamente mescolata od unita con un’altra da sembrare una parte accessoria di questa, il tutto appartiene al proprietario della parte principale.
3 Sono riservate le disposizioni sul risarcimento del danno e sull’arricchimento.
Art. 728 B. Modi di acquisto / VII. Prescrizione acquisitiva
VII. Prescrizione acquisitiva
1 Chi per cinque anni possiede un’altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva.
1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.1
1ter Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.3
2 La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine.
3 Per il computo dei termini, l’interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 RS 444.1
3 Introdotto dall’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
Art. 729 C. Perdita della proprietà mobiliare
C. Perdita della proprietà mobiliare
La proprietà mobiliare non si estingue con la perdita del possesso, finché il proprietario non abbia rinunciato al suo diritto o la proprietà della cosa non sia stata acquistata da un altro.
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari
Capo primo: Delle servitù prediali
Art. 730 A. Oggetto
A. Oggetto
1 I fondi possono essere gravati da servitù l’uno a favore dell’altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall’usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare.
2 Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall’iscrizione nel registro fondiario.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 731 B. Costituzione e cessazione / I. Costituzione / 1. Iscrizione
B. Costituzione e cessazione
I. Costituzione
1. Iscrizione
1 Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà.
3 L’acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione.
Art. 7321B. Costituzione e cessazione / I. Costituzione / 2. Negozio giuridico
2. Negozio giuridico
1 Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l’atto pubblico.
2 Qualora l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d’esercizio dev’essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell’attestazione del titolo giuridico.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 733 B. Costituzione e cessazione / I. Costituzione / 3. Servitù sul proprio fondo
3. Servitù sul proprio fondo
Il proprietario può costituire sopra un suo fondo una servitù a favore di un altro suo fondo.
Art. 734 B. Costituzione e cessazione / II. Estinzione / 1. In genere
II. Estinzione
1. In genere
Ogni servitù si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, o con la perdita totale del fondo serviente o del fondo dominante.
Art. 735 B. Costituzione e cessazione / II. Estinzione / 2. Riunione dei fondi
2. Riunione dei fondi
1 L’utente della servitù che diventa proprietario del fondo serviente può ottenerne la cancellazione.
2 Finché la cancellazione non sia fatta, la servitù sussiste come diritto reale.
Art. 736 B. Costituzione e cessazione / II. Estinzione / 3. Per sentenza
3. Per sentenza
1 Quando una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione.
2 Se pel fondo dominante vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell’onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità.
Art. 737 C. Effetti / I. Estensione / 1. In genere
C. Effetti
I. Estensione
1. In genere
1 L’avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio.
2 È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.
3 Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l’esercizio della servitù.
Art. 738 C. Effetti / I. Estensione / 2. Secondo l’iscrizione
2. Secondo l’iscrizione
1 L’iscrizione fa fede circa l’estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano.
2 Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo con cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente ed in buona fede.
Art. 739 C. Effetti / I. Estensione / 3. Nuovi bisogni del fondo
3. Nuovi bisogni del fondo
I nuovi bisogni del fondo dominante non legittimano un aggravamento della servitù.
Art. 740 C. Effetti / I. Estensione / 4. Diritto cantonale ed usi locali
4. Diritto cantonale ed usi locali
L’estensione dei diritti di passaggio, quali i sentieri nei campi e nei boschi aperti, le vie carreggiabili, i transiti in stagione morta e per condur legna, non che dei diritti di pascolo, di far legna, di abbeveratoio, d’irrigazione e simili, è regolata, in quanto non esistano speciali disposizioni per i singoli casi, dal diritto cantonale e dall’uso locale.
Art. 740a1C. Effetti / I. Estensione / 5. Più aventi diritto
5. Più aventi diritto
1 Se più aventi diritto sono partecipi di un’installazione comune in virtù della medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti la comproprietà, salvo diversa convenzione.
2 Il diritto di uscire dalla comunione rinunciando alla servitù può essere escluso per 30 anni al massimo mediante una convenzione stipulata nella forma prescritta per il contratto di costituzione della servitù. Tale convenzione può essere annotata nel registro fondiario.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 741 C. Effetti / II. Manutenzione
II. Manutenzione
1 Se per l’esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all’avente diritto il mantenerle.
2 Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 742 C. Effetti / II. Manutenzione / III. Spostamento della servitù
III. Spostamento della servitù1
1 Se l’uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra un’altra parte non meno adatta per il fondo dominante.
2 Ciò può avvenire anche se il posto della servitù è determinato nel registro fondiario.
3 …2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 7431C. Effetti / IV. Divisione del fondo
IV. Divisione del fondo
1 Se il fondo dominante o serviente è diviso, la servitù sussiste su tutte le sue parti.
2 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che l’esercizio della servitù è limitato a talune parti, la servitù è cancellata relativamente alle parti non interessate.
3 La procedura di aggiornamento è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione e la modifica delle iscrizioni nel registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 7441
1 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Capo secondo: Dell’usufrutto e delle altre servitù
Art. 745 A. Usufrutto / I. Oggetto
A. Usufrutto
I. Oggetto
1 L’usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un’intera sostanza.
2 Esso attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione.
3 L’esercizio dell’usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
Art. 746 A. Usufrutto / II. Costituzione / 1. In genere
II. Costituzione
1. In genere
1 Per la costituzione dell’usufrutto è necessaria la tradizione all’usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l’iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.
2 Per l’acquisto dell’usufrutto su cose mobili e fondi e per l’iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le prescrizioni circa la proprietà.
Art. 7471A. Usufrutto / II. Costituzione / 2. …
2. …
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
Art. 748 A. Usufrutto / III. Cessazione / 1. Cause
III. Cessazione
1. Cause
1 L’usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa ed inoltre, trattandosi di fondi, con la cancellazione dell’iscrizione, se questa era necessaria a costituirlo.
2 Le altre cause di cessazione, come la decorrenza del termine o la rinuncia o la morte dell’usufruttuario, trattandosi di fondi, non danno al proprietario che l’azione per la cancellazione dal registro.
3 L’usufrutto legale cessa con la cessazione della sua causa.
Art. 749 A. Usufrutto / III. Cessazione / 2. Durata
2. Durata
1 L’usufrutto cessa con la morte dell’usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento.
2 Per quest’ultime non può in nessun caso durare più di cento anni.
Art. 750 A. Usufrutto / III. Cessazione / 3. Usufrutto sulla cosa sostituita
3. Usufrutto sulla cosa sostituita
1 Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.
2 Se la ristabilisce, rinasce l’usufrutto.
3 Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un’altra, come nei casi di espropriazione o d’assicurazione, l’usufrutto continua sulla cosa sostituita.
Art. 751 A. Usufrutto / III. Cessazione / 4. Restituzione / a. Obbligo
4. Restituzione
a. Obbligo
Alla fine dell’usufrutto, il possessore ne deve restituire l’oggetto al proprietario.
Art. 752 A. Usufrutto / III. Cessazione / 4. Restituzione / b. Responsabilità
b. Responsabilità
1 L’usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa.
2 Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell’usufrutto non aveva diritto di consumare.
3 Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall’uso ordinario.
Art. 753 A. Usufrutto / III. Cessazione / 4. Restituzione / c. Spese
c. Spese
1 L’usufruttuario che avesse fatto spese o migliorie a cui non era tenuto, può chiederne il risarcimento all’atto della restituzione, come un gestore d’affari senza mandato.
2 Quando il proprietario non gli voglia rimborsare il valore degli impianti ed apparecchi da lui fatti, egli li può togliere, ma è tenuto a rimettere le cose nel pristino stato.
Art. 754 A. Usufrutto / III. Cessazione / 5. Prescrizione dell’azione di risarcimento
5. Prescrizione dell’azione di risarcimento
Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono in un anno dalla restituzione della cosa.
Art. 755 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / a. In genere
IV. Effetti
1. Diritti dell’usufruttuario
a. In genere
1 L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso ed al godimento della cosa.
2 Egli ne cura l’amministrazione.
3 Nell’esercizio di questi diritti egli deve attenersi alle norme di una diligente amministrazione.
Art. 756 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / b. Godimento dei frutti naturali
b. Godimento dei frutti naturali
1 I frutti naturali maturati durante l’usufrutto appartengono all’usufruttuario.
2 Chi ha fatto i lavori di coltivazione ha diritto di farsi equamente rimborsare le spese da colui che percepisce i frutti maturi, non però oltre il valore di questi.
3 Le parti costitutive, che non sono né frutti né prodotti, rimangono al proprietario della cosa.
Art. 757 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / c. Interessi
c. Interessi
Gli interessi dei capitali usufruiti e le altre prestazioni periodiche appartengono all’usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi.
Art. 758 A. Usufrutto / IV. Effetti / 1. Diritti dell’usufruttuario / d. Cedibilità
d. Cedibilità
1 L’usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l’esercizio ad un terzo.
2 Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
Art. 759 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / a. Sorveglianza
2. Diritti del proprietario
a. Sorveglianza
Il proprietario può fare opposizione ad ogni uso illecito o non conforme alla natura della cosa.
Art. 760 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / b. Garanzie
b. Garanzie
1 Il proprietario può chiedere garanzia all’usufruttuario, quando provi che i suoi diritti sono esposti a pericolo.
2 Indipendentemente da questa prova, e già prima della consegna della cosa, può chiedere garanzia quando gli oggetti dell’usufrutto sieno cartevalori o cose che si consumano coll’uso.
3 A garantire le cartevalori basta che sieno collocate in deposito.
Art. 761 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale
c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale
1 La garanzia non può essere chiesta a quegli che donando l’oggetto se ne è riservato l’usufrutto.
2 In caso di usufrutto legale, il diritto alla garanzia è regolato dalle speciali disposizioni del rapporto giuridico di cui si tratta.
Art. 762 A. Usufrutto / IV. Effetti / 2. Diritti del proprietario / d. Conseguenze della omissione di garanzia
d. Conseguenze della omissione di garanzia
Quando l’usufruttuario non presti, entro un congruo termine assegnatogli, la garanzia per la cosa usufruita, o non desiste dall’uso illecito della cosa, malgrado l’opposizione del proprietario, il giudice gliene toglie il possesso ed ordina la nomina di un curatore fino a nuova disposizione.
Art. 763 A. Usufrutto / IV. Effetti / 3. Obbligo dell’inventario
3. Obbligo dell’inventario
Tanto il proprietario quanto l’usufruttuario hanno diritto di chiedere in ogni tempo la compilazione, a spese comuni, di un pubblico inventario degli oggetti in usufrutto.
Art. 764 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / a. Conservazione della cosa
4. Oneri dell’usufrutto
a. Conservazione della cosa
1 L’usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria.
2 Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l’usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda.
3 Se questo non provvede, l’usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario.
Art. 765 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / b. Manutenzione ed esercizio
b. Manutenzione ed esercizio
1 Le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse, sono sopportate dall’usufruttuario, per la durata del suo usufrutto.
2 Ove le imposte e le tasse sieno pagate dal proprietario, l’usufruttuario gliele deve risarcire nella stessa misura.
3 Gli altri aggravi sono a carico del proprietario, il quale ha però il diritto di adoperare a questo scopo dei beni dell’usufrutto, quando l’usufruttuario, così richiesto, non gli anticipi gratuitamente il denaro necessario.
Art. 766 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / c. Interessi sopra una sostanza
c. Interessi sopra una sostanza
Quando l’usufrutto comprenda un’intera sostanza, l’usufruttuario deve sopportare gli interessi dei debiti, ma se le circostanze lo giustificano, può domandare di esserne liberato limitando il suo usufrutto all’eccedenza attiva dopo pagati i debiti.
Art. 767 A. Usufrutto / IV. Effetti / 4. Oneri dell’usufrutto / d. Assicurazione
d. Assicurazione
1 L’usufruttuario deve assicurare la cosa, a favore del proprietario, contro il fuoco ed altri pericoli, in quanto, secondo l’uso locale, l’assicurazione sia richiesta da un’amministrazione diligente.
2 I premi di assicurazione sono sopportati dall’usufruttuario per la durata del suo usufrutto, così in questo caso come quando riceve in usufrutto una cosa già assicurata.
Art. 768 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / a. Frutti
V. Casi particolari
1. Fondi
a. Frutti
1 L’usufruttuario di un fondo deve usarne in modo che non sia sfruttato oltre la misura ordinaria.
2 In quanto i frutti ottenuti oltrepassino questa misura, appartengono al proprietario.
Art. 769 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / b. Destinazione economica
b. Destinazione economica
1 L’usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario.
2 L’immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato.
3 L’apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo.
Art. 770 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / c. Selve
c. Selve
1 L’usufruttuario di una selva può pretenderne il godimento nella misura corrispondente ad un sistema normale di coltivazione.
2 Così il proprietario come l’usufruttuario possono esigere che il godimento avvenga secondo un piano di utilizzazione conforme ai loro diritti.
3 Se per causa di bufera, neve, incendio, invasione di insetti, o per altra causa, si verifica un ricavo considerevolmente superiore all’ordinario, il godimento successivo sarà ridotto in modo da compensare a poco a poco il danno, oppure sarà adattato alle nuove circostanze il piano di utilizzazione; il ricavo straordinario è collocato ad interesse e serve a compensare la diminuzione del reddito.
Art. 771 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 1. Fondi / d. Miniere e simili
d. Miniere e simili
Le disposizioni circa l’usufrutto delle selve sono applicabili per analogia agli usufrutti sopra le cose, la cui utilizzazione consiste nell’estrazione di parti costitutive del suolo, come le miniere.
Art. 772 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 2. Cose che si consumano e cose stimate
2. Cose che si consumano e cose stimate
1 L’usufruttuario acquista, salvo contraria disposizione, la proprietà delle cose delle quali non si può far uso senza consumarle, ma è tenuto al risarcimento fino a concorrenza del valore che avevano al principio dell’usufrutto.
2 Se altre cose mobili gli vengono consegnate dietro stima, l’usufruttuario può disporne liberamente, salvo patto contrario, ma disponendone si assume l’obbligo di compensarne il valore.
3 Trattandosi di arredamenti agricoli, di mandre o greggi, fondi di negozio e simili, il compenso può consistere nel procurare oggetti della medesima specie e qualità.
Art. 773 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 3. Crediti / a. Misura del godimento
3. Crediti
a. Misura del godimento
1 L’usufruttuario può incassare il reddito dei crediti usufruiti.
2 Le disdette al debitore e gli atti di disposizione circa le cartevalori devono seguire da parte dell’usufruttuario e del creditore; le disdette del debitore devono essere date ad entrambi.
3 Il creditore e l’usufruttuario hanno diritto di esigere l’uno dall’altro il consenso necessario alle misure suggerite da una diligente amministrazione, per il caso in cui un credito sia esposto a pericolo.
Art. 774 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 3. Crediti / b. Rimborsi e reimpieghi
b. Rimborsi e reimpieghi
1 Quando il debitore non sia autorizzato a fare il pagamento al creditore o all’usufruttuario, egli deve farlo ai due congiuntamente o procedere al deposito.
2 L’oggetto della prestazione, specialmente il capitale restituito, soggiace all’usufrutto.
3 Tanto il creditore quanto l’usufruttuario hanno diritto ad un nuovo impiego sicuro e rimunerativo del capitale.
Art. 775 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 3. Crediti / c. Cessione del credito all’usufruttuario
c. Cessione del credito all’usufruttuario
1 Entro tre mesi dall’apertura dell’usufrutto, l’usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.
2 Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.
3 Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.
Art. 776 B. Diritto di abitazione / I. In genere
B. Diritto di abitazione
I. In genere
1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3 Soggiace alle disposizioni circa l’usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
Art. 777 B. Diritto di abitazione / II. Diritto dell’usuario
II. Diritto dell’usuario
1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.
Art. 778 B. Diritto di abitazione / III. Oneri
III. Oneri
1 L’usuario sopporta gli oneri della manutenzione ordinaria quando il suo diritto di abitazione sia esclusivo di ogni altro.
2 Se ha solo un diritto di coabitazione, le spese di manutenzione incombono al proprietario.
Art. 779 C. Diritto di superficie / I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario
C. Diritto di superficie
I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario1
1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.
2 Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto2 nel registro come fondo.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».
Art. 779a1C. Diritto di superficie / II. Negozio giuridico
II. Negozio giuridico
1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l’atto pubblico.
2 Se devono essere annotati nel registro fondiario, anche il canone del diritto di superficie e le eventuali altre disposizioni contrattuali richiedono per la loro validità l’atto pubblico.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 779b1C. Diritto di superficie / III. Effetti, estensione e annotazione
III. Effetti, estensione e annotazione2
1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l’estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l’uso delle superficie non costruite necessarie per l’esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato.
2 Se le parti lo convengono, altre disposizioni contrattuali possono essere annotate nel registro fondiario.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 779c1C. Diritto di superficie / IV. Conseguenze della scadenza / 1. Riversione
IV. Conseguenze della scadenza
1. Riversione
All’estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 779d1C. Diritto di superficie / IV. Conseguenze della scadenza / 2. Indennità
2. Indennità
1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l’indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.
2 Se l’indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un’ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell’indennità dovuta.
3 L’iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 779e1
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 779f1C. Diritto di superficie / V. Riversione anticipata / 1. Condizioni
V. Riversione anticipata
1. Condizioni
Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata, domandando il trasferimento a sè del diritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 779g1C. Diritto di superficie / V. Riversione anticipata / 2. Esercizio
2. Esercizio
1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.
2 Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennità è pagata o garantita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 779h1C. Diritto di superficie / V. Riversione anticipata / 3. Altri casi di applicazione
3. Altri casi di applicazione
Le disposizioni sull’esercizio del diritto di riversione sono applicabili a ogni diritto, che il proprietario del fondo si è riservato per lo scioglimento anticipato o la restituzione del diritto di superficie in caso di violazione di obblighi da parte del superficiario.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 779i1C. Diritto di superficie / VI. Garanzia per il canone / 1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca
VI. Garanzia per il canone
1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca
1 Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca dell’importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario.
2 Se il canone non consta di prestazioni annue uguali, l’ipoteca è iscritta per l’importo che, ripartendo uniformemente il canone, rappresenta tre prestazioni annue.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 779k1C. Diritto di superficie / VI. Garanzia per il canone / 2. Iscrizione
2. Iscrizione
1 L’ipoteca può essere iscritta in ogni tempo durante l’esistenza del diritto di superficie e non è cancellata nel caso di realizzazione forzata.
2 Nel rimanente, le disposizioni sulla costituzione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 779l1C. Diritto di superficie / VII. Durata massima
VII. Durata massima
1 Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo.
2 Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
Art. 780 D. Diritti sulle sorgenti
D. Diritti sulle sorgenti
1 Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell’acqua sorgiva.
2 Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto1 nel registro come fondo.
1 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».
Art. 781 E. Altre servitù
E. Altre servitù
1 Possono essere costituite delle servitù d’altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all’esercizio del tiro a segno od al transito.
2 Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto.
3 Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie.
Art. 781a1F. Misure giudiziarie
F. Misure giudiziarie
Ai titolari di una servitù iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia le disposizioni concernenti le misure giudiziarie in caso di proprietario irreperibile o in caso di persona giuridica o altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Capo terzo: Degli oneri fondiari
Art. 782 A. Oggetto
A. Oggetto
1 L’onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
2 Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.
3 Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l’onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 783 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 1. Iscrizione e modi di acquisto
B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1. Iscrizione e modi di acquisto
1 Per la costituzione dell’onere fondiario è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nell’iscrizione dev’essere indicato il valore dell’onere in una somma determinata in moneta svizzera, il quale valore, ove trattisi di prestazioni periodiche, corrisponderà, salvo patto contrario, a venti volte la prestazione di un anno.
3 Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo contraria disposizione, le norme sulla proprietà fondiaria.
Art. 7841B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 2. Oneri di diritto pubblico
2. Oneri di diritto pubblico
Le disposizioni concernenti le ipoteche legali di diritto cantonale sono applicabili per analogia alla costituzione degli oneri fondiari di diritto pubblico e ai loro effetti nei confronti dei terzi di buona fede.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 7851
1 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 786 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 1. In genere
II. Estinzione
1. In genere
1 L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.
2 La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore1 che l’iscrizione sia cancellata.
1 Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».
Art. 787 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Riscatto / a. Da parte del creditore
2. Riscatto
a. Da parte del creditore
1 Il creditore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto e inoltre:1
1.2
se il fondo gravato è diviso ed egli non accetta il trasferimento del debito sulle singole parti;
2.
se il proprietario diminuisce il valore del fondo e non offre altre garanzie in sostituzione;
3.
se il debitore è in arretrato delle prestazioni di tre anni.
2 Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore deve disdire l’onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 788 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Riscatto / b. Da parte del debitore
b. Da parte del debitore
1 Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:
1.
se l’avente diritto non rispetta il contratto costitutivo dell’onere;
2.
dopo trent’anni dalla costituzione, anche se l’onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.
2 Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.
3 Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.
Art. 789 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Riscatto / c. Prezzo del riscatto
c. Prezzo del riscatto
Il riscatto si fa per la somma iscritta nel registro come valore totale dell’onere fondiario, riservata la prova del minor valore effettivo.
Art. 790 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Prescrizione
3. Prescrizione
1 Gli oneri fondiari non si prescrivono.
2 La singola prestazione soggiace alla prescrizione dal momento in cui diventa un debito personale dell’obbligato.
Art. 791 C. Effetti / I. Diritto del creditore
C. Effetti
I. Diritto del creditore
1 Il creditore dell’onere fondiario non ha un credito personale contro il debitore, ma solo il diritto di essere soddisfatto sul valore del fondo gravato.
2 Col decorso di tre anni dalla sua esigibilità, la singola prestazione diventa un debito personale, per il quale il fondo non è più vincolato.
Art. 792 C. Effetti / II. Obbligo del debitore
II. Obbligo del debitore
1 Se il fondo cambia di proprietario, l’acquirente diventa senz’altro debitore dell’onere.
2 Se il fondo è diviso, i proprietari delle singole parti diventano debitori dell’onere. Il debito è trasferito sulle singole parti secondo le disposizioni concernenti la divisione dei fondi gravati da ipoteca.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare
Capo primo: Disposizioni generali
Art. 793 A. Condizioni / I. Specie
A. Condizioni
I. Specie
1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.1
2 Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 794 A. Condizioni / II. Forma / 1. Importo
II. Forma
1. Importo
1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev’essere in ogni caso determinato l’importo del credito in moneta svizzera.
2 Se l’obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l’importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.
Art. 795 A. Condizioni / II. Forma / 2. Interesse
2. Interesse
1 Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l’usura.
2 La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.
Art. 796 A. Condizioni / III. Fondo / 1. Condizioni per il pegno
III. Fondo
1. Condizioni per il pegno
1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.
2 I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d’uso.
Art. 797 A. Condizioni / III. Fondo / 2. Designazione / a. Fondo unico
2. Designazione
a. Fondo unico
1 Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno.
2 Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario.
Art. 798 A. Condizioni / III. Fondo / 2. Designazione / b. Più fondi
b. Più fondi
1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
2 In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.
3 Salvo patto contrario, l’onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.
Art. 798a1A. Condizioni / III. Fondo / 3. Fondi agricoli
3. Fondi agricoli
La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
Art. 799 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 1. Iscrizione
B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1. Iscrizione
1 Il pegno immobiliare nasce coll’iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l’atto pubblico.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 800 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione / 2. Proprietà collettiva
2. Proprietà collettiva
1 Se il fondo è una comproprietà, ogni comproprietario può costituire in pegno la sua quota.
2 Se è una proprietà comune, non può essere costituito in pegno che nel suo complesso ed in nome di tutti i proprietari.
Art. 801 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione
II. Estinzione
1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2 L’estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 802 B. Costituzione ed estinzione / III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento / 1. Trasferimento dei diritti di pegno
III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento
1. Trasferimento dei diritti di pegno
1 In caso di raggruppamento di fondi eseguito col concorso o sotto la sorveglianza di pubbliche autorità, i diritti di pegno gravanti sui fondi ceduti devono essere trasferiti sopra i fondi dati in sostituzione e conservano il loro grado.
2 Quando un fondo sia assegnato in luogo di più fondi che erano gravati per crediti diversi, o che non erano tutti gravati, i diritti di pegno si trasferiscono su tutto il nuovo fondo, conservando possibilmente il loro grado originario.
Art. 803 B. Costituzione ed estinzione / III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento / 2. Disdetta del debitore
2. Disdetta del debitore
Il debitore può riscattare i diritti di pegno esistenti sopra i fondi compresi nel raggruppamento, all’atto della sua esecuzione, con un preavviso di tre mesi.
Art. 804 B. Costituzione ed estinzione / III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento / 3. Indennità
3. Indennità
1 Il danaro pagato come indennità per fondi gravati da pegno, è distribuito ai creditori pignoratizi secondo il loro grado, o proporzionalmente al totale dei loro crediti, se sono nel medesimo grado.
2 Se l’indennità supera la ventesima parte del credito pignoratizio o se il nuovo fondo non offre più una sufficiente garanzia, il denaro non può essere versato al debitore senza il consenso dei creditori.
Art. 805 C. Effetti del pegno immobiliare / I. Estensione della garanzia
C. Effetti del pegno immobiliare
I. Estensione della garanzia
1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.
2 Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell’atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.
3 Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.
Art. 806 C. Effetti del pegno immobiliare / II. Pigioni e fitti
II. Pigioni e fitti
1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l’esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2 Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l’esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3 Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.
Art. 807 C. Effetti del pegno immobiliare / III. Prescrizione
III. Prescrizione
I crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a prescrizione.
Art. 808 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 1. In caso di deprezzamento / a. Misure di difesa
IV. Provvedimenti conservativi
1. In caso di deprezzamento
a. Misure di difesa
1 Se il proprietario diminuisce il valore del pegno, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudicevole.
2 Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c’è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione.
3 Il creditore può pretendere dal proprietario il rimborso delle relative spese e ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.1
4 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 809 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 1. In caso di deprezzamento / b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti
b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti
1 Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.
2 In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.
3 Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.
Art. 810 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 2. Deprezzamento senza colpa
2. Deprezzamento senza colpa
1 I deprezzamenti che si verificano senza colpa del proprietario conferiscono al creditore il diritto alle garanzie od al pagamento parziale, solo in quanto il proprietario sia risarcito del danno.
2 Tuttavia il creditore può prendere le misure opportune per togliere o evitare il deprezzamento. Per le spese incorse a tal fine ha un diritto di pegno sul fondo, senza responsabilità personale del proprietario. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.1
3 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 811 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 3. Alienazione di parcelle
3. Alienazione di parcelle
Qualora venga alienata una parte del fondo di un valore inferiore al ventesimo del credito pignoratizio, il creditore non può rifiutare lo svincolo di questa parcella, purché gli sia rimborsata una parte proporzionata del credito od il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente.
Art. 812 C. Effetti del pegno immobiliare / V. Oneri ulteriori
V. Oneri ulteriori
1 La rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla.
2 Se dopo il pegno viene costituito sul fondo una servitù od un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato, tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore.
3 In confronto di creditori posteriormente iscritti, l’avente diritto alla servitù od all’onere fondiario può però pretendere di essere soddisfatto in precedenza per il valore dell’onere o della servitù sul ricavo della realizzazione.
Art. 813 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 1. Effetti
VI. Posto del pegno
1. Effetti
1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall’iscrizione.
2 Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell’iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.
Art. 814 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 2. Relazioni tra i posti
2. Relazioni tra i posti
1 Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione.
2 Il proprietario può costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto.
3 Le convenzioni che danno ad un creditore il diritto di subentrare in un posto anteriore hanno efficacia di diritto reale solo in quanto siano annotate nel registro.
Art. 815 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 3. Posto vacante
3. Posto vacante
Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.
Art. 816 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 1. Modo
VII. Realizzazione del pegno
1. Modo
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.
2 Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo.
3 Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall’ufficio delle esecuzioni.
Art. 817 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 2. Riparto del ricavo
2. Riparto del ricavo
1 Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.
2 I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.
Art. 818 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 3. Estensione della garanzia
3. Estensione della garanzia
1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore:
1.
per il credito capitale;
2.
per le spese dell’esecuzione e per gli interessi di mora;
3.1
per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall’ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti.
2 L’interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 8191C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 4. Garanzia per le spese di conservazione
4. Garanzia per le spese di conservazione
1 Se ha sostenuto spese necessarie per la conservazione del fondo costituito in pegno, segnatamente pagando i premi di assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.
2 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dal compimento dell’atto in questione, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 820 C. Effetti del pegno immobiliare / VIII. Pegno per miglioramenti del suolo / 1. Grado
VIII. Pegno per miglioramenti del suolo
1. Grado
1 Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l’importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto.
2 Se il miglioramento è stato compiuto senza sussidio dello Stato, il proprietario non può far iscrivere questo credito per una somma maggiore dei due terzi della detta spesa.
Art. 821 C. Effetti del pegno immobiliare / VIII. Pegno per miglioramenti del suolo / 2. Estinzione del credito e del pegno
2. Estinzione del credito e del pegno
1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev’essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta.
2 Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori.
Art. 822 C. Effetti del pegno immobiliare / IX. Indennità d’assicurazione
IX. Indennità d’assicurazione
1 Una indennità d’assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo.
2 Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno.
3 Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l’assicurazione contro gli incendi.
Art. 8231C. Effetti del pegno immobiliare / X. Creditore irreperibile
X. Creditore irreperibile
Se un creditore pignoratizio non è identificabile o se il suo domicilio è sconosciuto, il giudice, ad istanza del debitore o di altri interessati, può ordinare le misure necessarie nei casi in cui la legge preveda l’intervento personale del creditore e occorra decidere d’urgenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Capo secondo: Dell’ipoteca
Art. 824 A. Scopo e carattere
A. Scopo e carattere
1 Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca.
2 Non è necessario che il fondo ipotecato sia proprietà del debitore.
Art. 825 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione
B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1 L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2 Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3 Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.
Art. 826 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 1. Diritto alla cancellazione
II. Estinzione
1. Diritto alla cancellazione
Se il credito è estinto, il proprietario del fondo ipotecato può esigere dal creditore che autorizzi la cancellazione dell’iscrizione.
Art. 827 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Posizione del proprietario
2. Posizione del proprietario
1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all’estinzione del debito.
2 Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti.
Art. 828 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Purgazione delle ipoteche / a. Condizioni e procedura
3. Purgazione delle ipoteche
a. Condizioni e procedura
1 Il diritto cantonale può autorizzare l’acquirente di un fondo non personalmente responsabile per i debiti che lo gravano, e finché non sia promossa un’esecuzione, a purgare il fondo stesso dalle ipoteche che ne sorpassano il valore, pagando ai creditori il prezzo d’acquisto, od in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ch’egli attribuisce al fondo.
2 Egli deve notificare per iscritto ai creditori la sua offerta col preavviso di sei mesi.
3 Il prezzo offerto è ripartito fra i creditori secondo il grado dei loro crediti.
Art. 829 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Purgazione delle ipoteche / b. Incanti pubblici
b. Incanti pubblici
1 I creditori possono chiedere, entro un mese dalla notificazione dell’acquirente ed anticipandone le spese, che il fondo gravato sia venduto agli incanti pubblici, i quali avranno luogo, previa pubblicazione, entro un altro mese dalla richiesta.
2 Essendo raggiunto un prezzo maggiore di quello d’acquisto od offerto, la purgazione avviene in base a questo maggior prezzo.
3 Le spese degli incanti pubblici sono a carico dell’acquirente se fu raggiunto un prezzo maggiore; in caso diverso, a carico dei creditori istanti.
Art. 830 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 3. Purgazione delle ipoteche / c. Stima officiale
c. Stima officiale
In luogo degli incanti pubblici, il diritto cantonale può prescrivere una stima officiale il cui importo debba valere per la purgazione delle ipoteche.
Art. 831 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 4. Disdetta
4. Disdetta
La disdetta del creditore per il pagamento non è efficace in confronto del proprietario del fondo ipotecato ove non sia data tanto a lui quanto al debitore.
Art. 832 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 1. Alienazione totale
C. Effetti dell’ipoteca
I. Proprietà e rapporti di debito
1. Alienazione totale
1 In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria.
2 Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
Art. 833 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 2. Frazionamento del fondo
2. Frazionamento del fondo
1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell’ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev’essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.
2 Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno.
3 Se gli acquirenti si sono assunti l’obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
Art. 834 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 3. Comunicazione dell’assunzione del debito
3. Comunicazione dell’assunzione del debito
1 L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficiale del registro.
2 Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.
Art. 835 C. Effetti dell’ipoteca / II. Cessione del credito
II. Cessione del credito
La cessione del credito ipotecario non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro.
Art. 8361D. Ipoteche legali / I. Di diritto cantonale
D. Ipoteche legali
I. Di diritto cantonale
1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
3 Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 8371D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 1. Casi
II. Di diritto privato federale
1. Casi
1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale:
1.
il credito del venditore, sopra il fondo venduto;
2.
i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un’indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione;
3.
i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo.
2 Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all’esecuzione dei lavori.
3 Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 838 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / a. Iscrizione
2. Venditori, coeredi, ecc.
L’iscrizione dell’ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di un’indivisione dev’essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla trasmissione della proprietà.
Art. 8391
3. Artigiani e imprenditori
a. Iscrizione
1 L’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
2 L’iscrizione dev’essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.
3 L’iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall’ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.
4 Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.
5 Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l’artigiano o l’imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l’iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.
6 Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 840 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / b. Grado
b. Grado
Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data.
Art. 841 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / c. Privilegio
c. Privilegio
1 Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori.
2 Se il creditore di grado anteriore aliena il suo titolo di pegno, egli deve compensare gli artigiani ed imprenditori di ciò che perdono per il fatto dell’alienazione.
3 Dal momento in cui il principiare dei lavori è menzionato nel registro fondiario ad istanza di un interessato, non si possono inscrivere, fino a decorrenza del termine, altri pegni immobiliari fuorché le ipoteche.
Capo terzo:2Della cartella ipotecaria
Art. 842 A. Disposizioni generali / I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale
A. Disposizioni generali
I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale
1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.
2 Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.
3 Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.
Art. 843 A. Disposizioni generali / II. Tipi
II. Tipi
La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale.
Art. 844 A. Disposizioni generali / III. Diritti del proprietario
III. Diritti del proprietario
1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.
2 Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.
Art. 845 A. Disposizioni generali / IV. Alienazione, divisione
IV. Alienazione, divisione
Per le conseguenze dell’alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all’ipoteca.
Art. 846 A. Disposizioni generali / V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie / 1. In genere
V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie
1. In genere
1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni.
2 La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concernenti l’interesse, l’ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata.
Art. 847 A. Disposizioni generali / V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie / 2. Disdetta
2. Disdetta
1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
2 Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi.
Art. 848 A. Disposizioni generali / VI. Protezione della buona fede
VI. Protezione della buona fede
Il credito risultante dalla cartella ipotecaria e il diritto di pegno sussistono a norma dell’iscrizione per chiunque in buona fede si sia riferito al registro fondiario.
Art. 849 A. Disposizioni generali / VII. Eccezioni del debitore
VII. Eccezioni del debitore
1 Il debitore può far valere soltanto le eccezioni risultanti dall’iscrizione nel registro fondiario e quelle che gli spettano personalmente contro il creditore procedente nonché, per la cartella ipotecaria documentale, quelle risultanti dal titolo.
2 Le convenzioni che prevedono clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella ipotecaria sono opponibili all’acquirente di buona fede della stessa soltanto se risultano dal registro fondiario e, per la cartella ipotecaria documentale, anche dal titolo.
Art. 850 A. Disposizioni generali / VIII. Procuratore
VIII. Procuratore
1 Nell’ambito della costituzione delle cartelle ipotecarie può essere designato un procuratore. Questi è incaricato di fare e ricevere i pagamenti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno e, in generale, di provvedere con ogni diligenza e imparzialità alla tutela dei diritti dei creditori, del debitore e del proprietario.
2 Il nome del procuratore deve figurare nel registro fondiario e nel titolo di pegno.
3 Se la procura cessa e gli interessati non riescono ad accordarsi, il giudice prende le misure necessarie.
Art. 851 A. Disposizioni generali / IX. Luogo di pagamento
IX. Luogo di pagamento
1 Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore.
2 Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l’autorità competente del proprio domicilio o del domicilio precedente del creditore.
Art. 852 A. Disposizioni generali / X. Modifica del rapporto giuridico
X. Modifica del rapporto giuridico
1 Se il rapporto giuridico è modificato a favore del debitore, segnatamente mediante un ammortamento parziale, questi può esigere che il creditore acconsenta all’iscrizione della modifica nel registro fondiario.
2 Per la cartella ipotecaria documentale, l’ufficio del registro fondiario menziona tale modifica anche nel titolo.
3 Senza l’iscrizione nel registro fondiario o la menzione nel titolo, le modifiche sopravvenute non sono opponibili all’acquirente di buona fede della cartella ipotecaria.
Art. 853 A. Disposizioni generali / XI. Pagamento integrale
XI. Pagamento integrale
Se il debito risultante dalla cartella ipotecaria è integralmente pagato, il debitore può esigere che il creditore:
1.
consenta che la cartella ipotecaria registrale gli sia intestata;
2.
gli rimetta il titolo della cartella ipotecaria documentale non invalidato.
Art. 854 A. Disposizioni generali / XII. Estinzione / 1. Mancanza del creditore
XII. Estinzione
1. Mancanza del creditore
1 Se non c’è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l’iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere.
2 Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria.
Art. 855 A. Disposizioni generali / XII. Estinzione / 2. Cancellazione
2. Cancellazione
La cartella ipotecaria documentale non può essere cancellata dal registro fondiario prima che il titolo sia stato invalidato o giudizialmente annullato.
Art. 856 A. Disposizioni generali / XIII. Diffida al creditore
XIII. Diffida al creditore
1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.
2 Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina:
1.
per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario;
2.
per la cartella ipotecaria documentale, l’annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario.
Art. 857 B. Cartella ipotecaria registrale / I. Costituzione
B. Cartella ipotecaria registrale
I. Costituzione
1 La cartella ipotecaria registrale nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo.
Art. 858 B. Cartella ipotecaria registrale / II. Trasmissione
II. Trasmissione
1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente.
2 Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.
Art. 859 B. Cartella ipotecaria registrale / III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto
III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto
1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.
2 Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.
3 L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.
Art. 860 C. Cartella ipotecaria documentale / I. Costituzione / 1. Iscrizione
C. Cartella ipotecaria documentale
I. Costituzione
1. Iscrizione
1 Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo.
2 Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere designati il portatore o una determinata persona, segnatamente il proprietario del fondo.
3 L’iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima della confezione del titolo.
Art. 861 C. Cartella ipotecaria documentale / I. Costituzione / 2. Titolo di pegno
2. Titolo di pegno
1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario.
2 I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
3 I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.
Art. 862 C. Cartella ipotecaria documentale / II. Protezione della buona fede
II. Protezione della buona fede
1 Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria documentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede.
2 Se il tenore letterale non corrisponde all’iscrizione o l’iscrizione non è stata eseguita, fa stato il registro fondiario.
3 Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni secondo le norme concernenti il registro fondiario.
Art. 863 C. Cartella ipotecaria documentale / III. Diritti del creditore / 1. Esercizio
III. Diritti del creditore
1. Esercizio
1 Il credito risultante da una cartella ipotecaria documentale non può essere alienato, dato in pegno o in qualsiasi modo negoziato se non con il possesso del titolo.
2 Rimane salvo il diritto di far valere il credito nei casi in cui il titolo sia stato annullato o non sia ancora stato rilasciato.
Art. 864 C. Cartella ipotecaria documentale / III. Diritti del creditore / 2. Trasmissione
2. Trasmissione
1 Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all’acquirente.
2 Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmissione sul titolo, con l’indicazione dell’acquirente.
Art. 865 C. Cartella ipotecaria documentale / IV. Annullamento
IV. Annullamento
1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
2 L’annullamento avviene secondo le norme concernenti l’ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.
3 Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l’annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.
Art. 866 a 874
Abrogati
Capo quarto: Della emissione di titoli di prestito con garanzia immobiliare
Art. 875 A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare
A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare
Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare:
1.
mediante costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria per l’intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore;
2.
mediante costituzione di un pegno immobiliare per l’intiero prestito a favore dell’istituto o della persona incaricata dell’emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo.
Art. 876 a 8831
1 Abrogati dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Titolo ventesimoterzo: Del pegno mobiliare
Capo primo: Del pegno manuale e del diritto di ritenzione
Art. 884 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 1. Possesso del creditore
A. Pegno manuale
I. Costituzione
1. Possesso del creditore
1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.
2 Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.
3 Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.
Art. 885 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 2. Pegno sul bestiame
2. Pegno sul bestiame
1 La costituzione di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso può essere fatta soltanto a garanzia di crediti di istituti di prestito e società cooperative autorizzati a far tali operazioni dall’autorità competente del Cantone di domicilio e mediante iscrizione in un registro pubblico, notificata all’ufficio delle esecuzioni.
2 La tenuta del registro è regolata dal Consiglio federale.1
3 I Cantoni possono riscuotere tasse per le iscrizioni nel registro e per le operazioni connesse; essi designano i circondari e i funzionari incaricati della tenuta del registro.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 886 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 3. Pegno posteriore
3. Pegno posteriore
Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente.
Art. 887 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 4. Dazione in pegno da parte del creditore
4. Dazione in pegno da parte del creditore
Il creditore pignoratizio non può senza il consenso del pignorante dare in pegno ad altri la cosa impegnata.
Art. 888 A. Pegno manuale / II. Estinzione / 1. Perdita del possesso
II. Estinzione
1. Perdita del possesso
1 Il diritto di pegno si estingue tostoché il creditore non abbia più il possesso della cosa impegnata e non possa rivendicarla da terzi.
2 Esso non ha effetto alcuno finché il pegno rimanga, col consenso del creditore, nell’esclusivo potere di chi l’ha costituito.
Art. 889 A. Pegno manuale / II. Estinzione / 2. Obbligo di riconsegna
2. Obbligo di riconsegna
1 Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.
2 Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.
Art. 890 A. Pegno manuale / II. Estinzione / 3. Responsabilità del creditore
3. Responsabilità del creditore
1 Il creditore risponde del danno derivante dal deterioramento o dalla perdita della cosa impegnata, in quanto non provi che si è verificato senza sua colpa.
2 Se il creditore di suo arbitrio ha alienato od ulteriormente impegnato la cosa, risponde di tutti i danni che ne derivano.
Art. 891 A. Pegno manuale / III. Effetti / 1. Diritti del creditore
III. Effetti
1. Diritti del creditore
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.
2 Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.
Art. 892 A. Pegno manuale / III. Effetti / 2. Estensione della garanzia
2. Estensione della garanzia
1 Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.
2 Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.
3 Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.
Art. 893 A. Pegno manuale / III. Effetti / 3. Grado dei diritti pignoratizi
3. Grado dei diritti pignoratizi
1 Ove più diritti di pegno sieno costituiti sulla stessa cosa, i creditori devono essere soddisfatti secondo il loro grado.
2 Il grado è determinato dal tempo della costituzione del pegno.
Art. 894 A. Pegno manuale / III. Effetti / 4. Patto di caducità
4. Patto di caducità
È nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno in difetto di pagamento.
Art. 895 B. Diritto di ritenzione / I. Condizioni
B. Diritto di ritenzione
I. Condizioni
1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa.
2 Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari.
3 Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore.
Art. 896 B. Diritto di ritenzione / II. Eccezioni
II. Eccezioni
1 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.
2 Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico.
Art. 897 B. Diritto di ritenzione / III. Insolvenza
III. Insolvenza
1 In caso d’insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili.
2 Se l’insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un’obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore.
Art. 898 B. Diritto di ritenzione / IV. Effetti
IV. Effetti
1 Non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffidazione al debitore.
2 Per la realizzazione di titoli di credito nominativi, l’ufficiale delle esecuzioni o dei fallimenti, provvede agli atti necessari in luogo del debitore.
Capo secondo: Del diritto di pegno sui crediti e su altri diritti
Art. 899 A. In genere
A. In genere
1 I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili.
2 Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale.
Art. 900 B. Costituzione / I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento
B. Costituzione
I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento
1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.
2 Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.
3 Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.
Art. 901 B. Costituzione / II. Per cartevalori
II. Per cartevalori
1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
3 La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 20081 sui titoli contabili.2
1 RS 957.1
2 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).
Art. 902 B. Costituzione / III. Per titoli rappresentanti merci
III. Per titoli rappresentanti merci
1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse.
2 Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza.
Art. 903 B. Costituzione / IV. Pegno posteriore
IV. Pegno posteriore
Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l’avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore.
Art. 904 C. Effetti / I. Estensione della garanzia
C. Effetti
I. Estensione della garanzia
1 Il diritto di pegno sopra un credito produttivo d’interessi o di altri redditi periodici, come i dividendi, si estende, salvo patto contrario, solo alla prestazione corrente; il creditore non ha diritto alle prestazioni già scadute.
2 Se però tali redditi accessori risultano da titoli speciali si ritengono compresi nel pegno in quanto siano formalmente impegnati essi medesimi e salvo patto contrario.
Art. 905 C. Effetti / II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno
II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno1
1 Nelle assemblee generali, le azioni costituite in pegno sono rappresentate dall’azionista e non dal creditore pignoratizio.
2 Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.2
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 906 C. Effetti / III. Amministrazione e riscossione
III. Amministrazione e riscossione
1 Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.
2 Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell’altro.
3 In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.
Capo terzo: Del prestito a pegno
Art. 907 A. Istituti di prestiti a pegno / I. Autorizzazione
A. Istituti di prestiti a pegno
I. Autorizzazione
1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.
2 I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.
3 Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.
Art. 908 A. Istituti di prestiti a pegno / II. Durata
II. Durata
1 Agli istituti privati l’autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.
2 L’autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l’istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.
Art. 909 B. Prestito a pegno / I. Costituzione
B. Prestito a pegno
I. Costituzione
Il pegno è costituito con la consegna dell’oggetto impegnato all’istituto e col distacco della relativa polizza.
Art. 910 B. Prestito a pegno / II. Effetti / 1. Vendita del pegno
II. Effetti
1. Vendita del pegno
1 Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l’istituto può far vendere l’oggetto dall’autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore.
2 L’istituto non può far valere un credito personale.
Art. 911 B. Prestito a pegno / II. Effetti / 2. Diritto sull’eccedenza
2. Diritto sull’eccedenza
1 Se dal ricavo della vendita risulta un’eccedenza sulla somma garantita, l’avente diritto ne può chiedere il pagamento.
2 Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell’eccedenza.
3 Il diritto sull’eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.
Art. 912 B. Prestito a pegno / III. Riscatto del pegno / 1. Diritto al riscatto
III. Riscatto del pegno
1. Diritto al riscatto
1 Finché il pegno non sia venduto, l’interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.
2 Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.
3 Questa facoltà spetta all’interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l’istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l’oggetto soltanto contro restituzione della polizza.
Art. 913 B. Prestito a pegno / III. Riscatto del pegno / 2. Diritto dell’istituto
2. Diritto dell’istituto
1 L’istituto ha diritto di esigere, al momento del riscatto, l’interesse di tutto il mese corrente.
2 Se l’istituto si è riservato di riconsegnare il pegno a qualunque persona, dietro presentazione della polizza, esso è autorizzato alla riconsegna in quanto non sappia o non debba sapere che il portatore si è illecitamente impossessato della polizza.
Art. 914 C. Compera a patto di ricupera
C. Compera a patto di ricupera
La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno.
Art. 915 D. Regolamenti cantonali
D. Regolamenti cantonali
1 I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa l’esercizio del prestito a pegno.
2 …1
1 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Capo quarto: …
Art. 916 a 9181
1 Abrogati dall’art. 52 cpv. 2 della L del 25 giu. 1930 sulle obbligazioni fondiarie, con effetto dal 1° feb. 1931 (CS 2 732; BBl 1925 III 527, FF 1925 III 547).
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquarto: Del possesso
Art. 919 A. Nozione e specie / I. Concetto
A. Nozione e specie
I. Concetto
1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.
2 Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.
Art. 920 A. Nozione e specie / II. Possesso originario e derivato
II. Possesso originario e derivato
1 Se il possessore ha consegnato la cosa ad un altro per conferirgli un diritto reale limitato od un diritto personale, ambedue ne sono possessori.
2 Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni altro un possesso derivato.
Art. 921 A. Nozione e specie / III. Interruzione transitoria
III. Interruzione transitoria
Il possesso non si perde per un impedimento od un’interruzione del suo esercizio che sia di natura transitoria.
Art. 922 B. Trasferimento / I. Tra presenti
B. Trasferimento
I. Tra presenti
1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.
2 La consegna è adempiuta tosto che l’acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.
Art. 923 B. Trasferimento / II. Fra assenti
II. Fra assenti
Se la consegna ha luogo fra assenti, essa è compiuta con la consegna della cosa all’acquirente od al suo rappresentante.
Art. 924 B. Trasferimento / III. Senza consegna
III. Senza consegna
1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l’alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico.
2 Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l’alienante ne lo ha avvertito.
3 Il terzo può rifiutare la consegna all’acquirente per gli stessi motivi per i quali l’avrebbe potuta rifiutare all’alienante.
Art. 925 B. Trasferimento / IV. Titoli rappresentanti merci
IV. Titoli rappresentanti merci
1 Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci.
2 Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa.
Art. 926 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 1. Diritto di difesa
C. Effetti
I. Protezione del possesso
1. Diritto di difesa
1 Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l’altrui illecita violenza.
2 Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne immediatamente il possesso espellendone l’usurpatore se si tratta di un immobile o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all’usurpatore colto sul fatto od immediatamente inseguito.
3 Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.
Art. 927 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 2. Azione di reintegra
2. Azione di reintegra
1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.
2 Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore.
3 L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.
Art. 928 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 3. Azione di manutenzione
3. Azione di manutenzione
1 Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l’azione di manutenzione contro l’autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto.
2 L’azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni.
Art. 929 C. Effetti / I. Protezione del possesso / 4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione
4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione
1 Le azioni contro l’illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso.
2 L’azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore.
Art. 930 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 1. Presunzione della proprietà
II. Protezione giuridica
1. Presunzione della proprietà
1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
2 Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso.
Art. 931 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 2. Presunzione in caso di possesso derivato
2. Presunzione in caso di possesso derivato
1 Chi possiede una cosa mobile senza l’intenzione di esserne proprietario, può far valere la presunzione di proprietà di colui dal quale l’ha ricevuta in buona fede.
2 Se uno possiede una cosa mobile allegando un diritto reale limitato od un diritto personale, si presume l’esistenza di questo diritto, ma la presunzione cessa verso colui dal quale l’ha ricevuta.
Art. 932 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 3. Azione contro il possessore
3. Azione contro il possessore
Il possessore di una cosa mobile può opporre a qualsiasi azione la presunzione nascente dal possesso a favore del proprio diritto, riservate le disposizioni circa lo spoglio o la turbativa violenta del possesso.
Art. 933 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / a. Cose affidate
4. Diritto di disposizione e di rivendicazione
a. Cose affidate
Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev’essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all’alienante senza facoltà di disporne.
Art. 934 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / b. Cose smarrite o sottratte
b. Cose smarrite o sottratte
1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l’ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l’articolo 722.1
1bis Il diritto di rivendicazione per beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali, andati persi contro la volontà del proprietario, si prescrive in un anno dopo che il proprietario è venuto a conoscenza dell’ubicazione e del detentore dei beni, ma al più tardi in 30 anni dopo la perdita dei beni.3
2 Se la cosa è stata acquistata all’asta pubblica, in un mercato, o da un negoziante di cose della medesima specie, essa può del pari essere rivendicata contro il primo od ogni successivo acquirente di buona fede, ma solo dietro compenso del prezzo sborsato.
3 Del resto la restituzione ha luogo secondo le norme relative ai diritti del possessore di buona fede.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 RS 444.1
3 Introdotto dall’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
Art. 935 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / c. Denaro e titoli al portatore
c. Denaro e titoli al portatore
Il denaro ed i titoli al portatore non possono essere rivendicati contro il detentore di buona fede, anche se il precedente possessore ne sia stato privato contro la sua volontà.
Art. 936 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / d. Mala fede
d. Mala fede
1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
2 Se però lo stesso possessore precedente non l’aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.
Art. 937 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 5. Presunzione per i fondi
5. Presunzione per i fondi
1 Per i fondi iscritti1 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta.
2 Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza.
1 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati».
Art. 938 C. Effetti / III. Responsabilità / 1. Possessore di buona fede / a. Godimento
III. Responsabilità
1. Possessore di buona fede
a. Godimento
1 Chi possiede una cosa in buona fede non è tenuto a risarcire il rivendicante per l’uso ed il profitto che ne ha avuto conformemente al suo presunto diritto.
2 Egli non è responsabile della perdita o del deterioramento che ne sono derivati.
Art. 939 C. Effetti / III. Responsabilità / 1. Possessore di buona fede / b. Indennità
b. Indennità
1 Se l’avente diritto rivendica la cosa, il possessore di buona fede può chiedere dal rivendicante un’indennità per le spese necessarie ed utili e rifiutare la consegna fino al pagamento della medesima.
2 Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l’indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.
3 I frutti percepiti dal possessore sono compensati con le spese che gli sono dovute.
Art. 940 C. Effetti / III. Responsabilità / 2. Possessore di mala fede
2. Possessore di mala fede
1 Chi possiede una cosa in mala fede deve restituirla all’avente diritto, e risarcire tutti i danni cagionati dalla illecita detenzione, nonché i frutti che ha percepito o trascurato di percepire.
2 Egli può farsi rimborsare solo quelle spese, che sarebbero state necessarie anche per il rivendicante.
3 Fintanto che il possessore non sa a chi deve restituire la cosa, risponde solo dei danni cagionati per sua colpa.
Art. 941 C. Effetti / IV. Prescrizione acquisitiva
IV. Prescrizione acquisitiva
Il possessore che vuol far valere la prescrizione acquisitiva ha diritto di aggiungere al suo possesso quello del suo autore, in quanto fosse idoneo a prescrivere.
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
Art. 942 A. Impianto / I. Oggetto / 1. In genere
A. Impianto
I. Oggetto
1. In genere
1 È istituito un registro dei diritti sui fondi.
2 Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale.
3 Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.1
4 In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell’ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.2
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
2 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
Art. 9431A. Impianto / I. Oggetto / 2. Intavolazione / a. Oggetto
2. Intavolazione
a. Oggetto
1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
1.
i beni immobili;
2.
i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
3.
le miniere;
4.
le quote di comproprietà d’un fondo.
2 Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d’intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d’un fondo.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 944 A. Impianto / I. Oggetto / 2. Intavolazione / b. Eccezioni
b. Eccezioni
1 I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all’uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.
2 Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all’intavolazione, viene eliminato dal registro.
3 …1
1 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 945 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / a. Libro mastro
3. Registri
a. Libro mastro
1 Ogni fondo è intavolato nel mastro in un foglio e con un numero proprio.
2 Le norme da seguirsi in caso di divisione di un fondo o di riunione di più fondi, verranno stabilite con regolamento del Consiglio federale.
Art. 946 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / b. Foglio del mastro
b. Foglio del mastro
1 Ogni foglio è diviso in rubriche speciali dove sono iscritti:
1.
la proprietà;
2.
le servitù e gli oneri fondiari a favore od a carico del fondo;
3.
i diritti di pegno di cui il fondo è gravato.
2 Gli accessori possono essere menzionati a richiesta del proprietario e, quando sono menzionati, non possono essere cancellati senza il consenso di tutti gli aventi diritto risultanti dal registro.
Art. 947 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / c. Foglio collettivi
c. Foglio collettivi
1 Col consenso del proprietario, possono essere intavolati in un foglio unico più fondi sebbene non contigui.
2 Le iscrizioni in questo foglio valgono per tutti i fondi insieme, eccezion fatta per le servitù prediali.
3 Il proprietario può sempre domandare che una singola parcella sia intavolata a parte, sotto riserva dei diritti acquisiti.
Art. 948 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / d. Libro giornale, documenti
d. Libro giornale, documenti
1 Le notificazioni per l’iscrizione nel registro fondiario sono registrate senza indugio in un giornale nell’ordine cronologico della loro presentazione, con l’indicazione del richiedente e della relativa domanda.
2 I documenti all’appoggio dei quali sono fatte le iscrizioni devono essere debitamente allegati e conservati.
3 Nei Cantoni che avranno incaricato l’ufficiale del registro della celebrazione degli atti pubblici, i documenti potranno essere sostituiti da un protocollo avente i caratteri del documento pubblico.
Art. 949 A. Impianto / I. Oggetto / 4. Regolamenti / a. In genere
4. Regolamenti
a. In genere1
1 Il Consiglio federale stabilisce i formulari per il registro fondiario, emana i necessari regolamenti e può prescrivere l’uso di altri registri ausiliari.
2 I Cantoni possono prescrivere delle norme speciali per l’iscrizione di quei diritti immobiliari che rimangono soggetti al diritto cantonale; esse richiedono per la loro validità l’approvazione della Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
Art. 949a1A. Impianto / I. Oggetto / 4. Regolamenti / b. Tenuta informatizzata del registro fondiario
b. Tenuta informatizzata del registro fondiario
1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev’esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2 Il Consiglio federale disciplina:
1.
la procedura di autorizzazione;
2.
l’estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci;
3.
se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica;
4.
se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico;
5.
l’accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d’accesso in caso di abuso;
6.
la protezione dei dati;
7.
la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale.
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
Art. 9501A. Impianto / I. Oggetto / 5. Misurazione ufficiale
5. Misurazione ufficiale
1 L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario.
2 La legge del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale.
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2 RS 510.62
Art. 951 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 1. Circondari / a. Competenza
II. Tenuta del registro
1. Circondari
a. Competenza
1 Per la tenuta dei registri fondiari sono stabiliti dei circondari.
2 I fondi sono intavolati nel registro del circondario in cui si trovano.
Art. 952 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 1. Circondari / b. Fondi i più circondari
b. Fondi i più circondari
1 Ove un fondo si trovi in più circondari, deve essere intavolato registro di ognuno d’essi con richiamo al registro degli altri.
2 Le notificazioni e le iscrizioni costitutive di diritti reali devono aver luogo nel registro del circondario dove si trova la maggior parte del fondo.
3 Le iscrizioni in questo registro sono comunicate dall’ufficiale del registro agli altri uffici.
Art. 953 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 2. Uffici del registro
2. Uffici del registro
1 L’organizzazione degli uffici di registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari nonché l’ordinamento della vigilanza spettano ai Cantoni.
2 Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle sulla nomina e lo stipendio dei funzionari, richiedono l’approvazione della Confederazione.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Art. 954 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 3. Tariffe
3. Tariffe
1 I Cantoni possono stabilire delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e per le operazioni geometriche che richiedono.
2 Sono dispensate da ogni tassa le iscrizioni dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da permute a scopo di arrotondare una tenuta agricola.
Art. 955 A. Impianto / III. Responsabilità
III. Responsabilità1
1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.
2 Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.
3 Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 9561A. Impianto / IV. Vigilanza amministrativa
IV. Vigilanza amministrativa
1 La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni.
2 La Confederazione esercita l’alta vigilanza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 956a1A. Impianto / V. Tutela giurisdizionale / 1. Diritto di ricorso
V. Tutela giurisdizionale
1. Diritto di ricorso
1 Le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all’autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale.
2 Ha diritto di interporre ricorso:
1.
chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell’ufficio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;
2.
l’autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il diritto cantonale le accordi tale diritto;
3.
l’autorità federale di alta vigilanza.
3 Contro l’avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 956b1A. Impianto / V. Tutela giurisdizionale / 2. Procedura di ricorso
2. Procedura di ricorso
1 Il termine di ricorso alle autorità cantonali è di 30 giorni.
2 Contro l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale può essere interposto ricorso in ogni tempo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 9571
1 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 958 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 1. Proprietà e diritti reali
B. Iscrizione
I. Diritti da iscriversi
1. Proprietà e diritti reali
Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari:
1.
La proprietà;
2.
le servitù e gli oneri fondiari;
3.
i diritti di pegno.
Art. 959 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / a. Diritti personali
2. Annotazioni
a. Diritti personali
1 Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.
2 Mediante l’annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
Art. 960 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / b. Restrizioni della facoltà di disporre
b. Restrizioni della facoltà di disporre
1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi:
1.
in virtù di un ordine dell’autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive;
2.1
per effetto di un pignoramento;
3.2
in virtù di un negozio giuridico per il quale l’annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.
2 Mediante l’annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 961 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / c. Iscrizioni provvisorie
c. Iscrizioni provvisorie
1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
1.
a sicurezza di asserti diritti reali;
2.
nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2 Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell’iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3 Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 961a1B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / d. Iscrizione di diritti di grado posteriore
d. Iscrizione di diritti di grado posteriore
Un’annotazione non impedisce l’iscrizione di un diritto di grado posteriore.
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 9621B. Iscrizione / II. Menzioni / 1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà
II. Menzioni
1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà
1 L’ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo.
2 Se la restrizione della proprietà decade, l’ente pubblico o il titolare di un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l’ufficio del registro fondiario può procedervi d’ufficio.
3 Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 962a1B. Iscrizione / II. Menzioni / 2. Di rappresentanti
2. Di rappresentanti
Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità:
1.
del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell’autorità competente;
2.
dell’amministratore dell’eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell’esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell’autorità competente;
3.
del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice;
4.
del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice;
5.
dell’amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell’assemblea dei comproprietari o del giudice.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 963 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 1. Indicazioni / a. Per le iscrizioni
III. Condizioni dell’iscrizione
1. Indicazioni
a. Per le iscrizioni
1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.
2 Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.
3 I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l’iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.
Art. 964 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 1. Indicazioni / b. Per le cancellazioni
b. Per le cancellazioni
1 Per cancellare o per variare un’iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima.
2 Quest’autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale.
Art. 965 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 2. Legittimazione / a. Prova
2. Legittimazione
a. Prova
1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
2 La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.
3 La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.
Art. 966 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 2. Legittimazione / b. Complemento della prova
b. Complemento della prova
1 Quando non siano fornite le prove richieste per un’operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata.
2 Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un’iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice.
Art. 967 B. Iscrizione / IV. Modo dell’iscrizione / 1. In genere
IV. Modo dell’iscrizione
1. In genere
1 Le iscrizioni nel libro mastro avvengono nell’ordine in cui le notificazioni furono presentate, od in cui furono firmati i documenti o fatte le dichiarazioni davanti all’ufficiale del registro.
2 Di ogni iscrizione è rilasciato agli interessati un estratto a loro richiesta.
3 La forma dell’iscrizione, della cancellazione e degli estratti, è stabilita da un regolamento del Consiglio federale.
Art. 968 B. Iscrizione / IV. Modo dell’iscrizione / 2. Servitù
2. Servitù
L’iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo sui fogli del fondo dominante e del fondo servente.
Art. 969 B. Iscrizione / V. Comunicazione d’officio
V. Comunicazione d’officio
1 L’ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l’acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario.1
2 I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 9701C. Pubblicità del registro / I. Comunicazione di informazioni e consultazione
C. Pubblicità del registro
I. Comunicazione di informazioni e consultazione
1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.
2 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro:
1.
la designazione e la descrizione del fondo;
2.
il nome e l’identità del proprietario;
3.
la forma di proprietà e la data d’acquisto.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.
4 Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
Art. 970a1C. Pubblicità del registro / II. Pubblicazioni
II. Pubblicazioni
1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria.
2 Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
Art. 971 D. Effetti / I. Conseguenze della mancata iscrizione
D. Effetti
I. Conseguenze della mancata iscrizione
1 Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima.
2 L’estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell’iscrizione.
Art. 972 D. Effetti / II. Effetti dell’iscrizione / 1. In genere
II. Effetti dell’iscrizione
1. In genere
1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall’iscrizione nel libro mastro.
2 Il loro effetto risale al giorno dell’iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.
3 Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall’ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell’iscrizione nel giornale.
Art. 973 D. Effetti / II. Effetti dell’iscrizione / 2. Terzi di buona fede
2. Terzi di buona fede
1 Chi in buona fede, riferendosi ad un’iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, dev’essere protetto nel suo acquisto.
2 La presente disposizione non si applica ai confini dei fondi compresi nei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.1
1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
Art. 974 D. Effetti / II. Effetti dell’iscrizione / 3. Terzi di mala fede
3. Terzi di mala fede
1 Quando un diritto reale sia stato iscritto indebitamente, il terzo che ne conosceva o ne doveva conoscere il vizio, non può invocare l’iscrizione.
2 È indebita l’iscrizione avvenuta senza titolo giuridico o per un atto giuridico non vincolante.
3 Chi da una simile iscrizione è pregiudicato in un diritto reale, può opporre direttamente il vizio dell’iscrizione al terzo di mala fede.
Art. 974a1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / I. Aggiornamento / 1. In caso di divisione del fondo
E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni
I. Aggiornamento
1. In caso di divisione del fondo
1 Se un fondo è diviso, le iscrizioni relative alle servitù, alle annotazioni e alle menzioni sono aggiornate per ogni sua parte.
2 Il proprietario del fondo da dividere indica all’ufficio del registro fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione è respinta.
3 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che un’iscrizione non concerne una parte, l’iscrizione è cancellata relativamente a tale parte. La procedura è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione integrale delle iscrizioni.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 974b1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / I. Aggiornamento / 2. In caso di riunione di fondi
2. In caso di riunione di fondi
1 Più fondi appartenenti allo stesso proprietario possono essere riuniti soltanto se nessun pegno immobiliare od onere fondiario dev’essere trasferito sul nuovo fondo o se i creditori vi acconsentono.
2 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a carico di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se gli aventi diritto vi acconsentono o non sono pregiudicati nei loro diritti, data la natura dell’onere.
3 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a favore di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se i proprietari dei fondi gravati vi acconsentono o se la riunione non comporta un aggravamento dell’onere.
4 Le disposizioni concernenti l’aggiornamento in caso di divisione del fondo sono applicabili per analogia.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 975 E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / II. In caso di iscrizione indebita
II. In caso di iscrizione indebita1
1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l’iscrizione sia cancellata o modificata.
2 Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell’iscrizione, e le azioni di risarcimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 9761E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti
III. Cancellazione agevolata
1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti
L’ufficio del registro fondiario può cancellare d’ufficio un’iscrizione se:
1.
è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine;
2.
concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta;
3.
per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione;
4.
concerne un fondo perito.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 976a1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 2. Di altre iscrizioni / a. In genere
2. Di altre iscrizioni
a. In genere
1 Se un’iscrizione non ha con ogni probabilità valore giuridico, in particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che essa non concerne il fondo in questione, chiunque ne sia gravato può chiederne la cancellazione.
2 Qualora consideri giustificata la richiesta, l’ufficio del registro fondiario comunica all’avente diritto che, se non fa opposizione entro 30 giorni, l’iscrizione sarà cancellata.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 976b1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 2. Di altre iscrizioni / b. In caso di opposizione
b. In caso di opposizione
1 Se l’avente diritto fa opposizione, l’ufficio del registro fondiario, ad istanza del gravato, riesamina la richiesta di cancellazione.
2 Qualora concluda che la richiesta debba essere accolta nonostante l’opposizione, l’ufficio del registro fondiario comunica all’avente diritto che, se non propone entro tre mesi un’azione giudiziaria volta ad accertare che l’iscrizione ha valore giuridico, questa sarà cancellata dal libro mastro.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 976c1E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / III. Cancellazione agevolata / 3. Procedura di aggiornamento pubblica
3. Procedura di aggiornamento pubblica
1 Se in una determinata area le circostanze giuridiche o di fatto sono mutate, sicché un gran numero di servitù, annotazioni o menzioni è divenuto totalmente o in gran parte privo di oggetto o l’ubicazione non è più determinabile, l’autorità designata dal Cantone può ordinare il relativo aggiornamento.
2 Questa misura è menzionata nei fogli dei fondi interessati.
3 I Cantoni disciplinano i dettagli e la procedura. Possono facilitare ulteriormente l’aggiornamento o emanare disposizioni deroganti al diritto federale.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 977 E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / IV. Rettificazioni E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / IV. Rettificazioni
IV. Rettificazioni1
1 L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.
2 Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.
3 La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
1 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto
Art. 1 A. Disposizioni generali / I. Regola della non retroattività
A. Disposizioni generali
I. Regola della non retroattività
1 Gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore di questo codice sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati.
2 Perciò gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti.
3 Invece i fatti compiutisi posteriormente sono regolati dal diritto nuovo, salve le eccezioni previste dalla legge.
Art. 2 A. Disposizioni generali / II. Retroattività / 1. Ordine pubblico e buoni costumi
II. Retroattività
1. Ordine pubblico e buoni costumi
1 Le disposizioni di questo codice fondate sull’ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della sua entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge.
2 Perciò le disposizioni del diritto anteriore incompatibili con l’ordine pubblico ed i buoni costumi secondo il concetto della nuova legge si ritengono abrogate.
Art. 3 A. Disposizioni generali / II. Retroattività / 2. Rapporti regolati dalla legge
2. Rapporti regolati dalla legge
I rapporti giuridici, il cui oggetto è regolato dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti, sono sottoposti alla nuova legge dal momento della sua entrata in vigore, anche se compiuti anteriormente.
Art. 4 A. Disposizioni generali / II. Retroattività / 3. Diritti non acquisiti
3. Diritti non acquisiti
I fatti verificatisi sotto l’impero del diritto anteriore, ma dai quali al momento dell’entrata in vigore di questo codice non derivava ancora un diritto acquisito, sono da questo momento regolati nei loro effetti giuridici dalla legge nuova.
Art. 5 B. Diritto delle persone / I. Esercizio dei diritti civili
B. Diritto delle persone
I. Esercizio dei diritti civili
1 L’esercizio dei diritti civili è sottoposto in ogni caso alle disposizioni di questo codice.
2 Tuttavia se al momento dell’entrata in vigore della legge nuova qualcuno avesse l’esercizio dei diritti civili secondo la legge anteriore, ma non secondo la legge nuova, egli sarà riconosciuto capace anche posteriormente.
Art. 6 B. Diritto delle persone / II. Scomparsa
II. Scomparsa
1 La dichiarazione di scomparsa è sottoposta alla legge nuova dal momento della sua entrata in vigore.
2 La dichiarazione di morte o di assenza del diritto precedente avrà, dopo l’entrata in vigore di questo codice, gli effetti della dichiarazione di scomparsa della legge nuova, rimanendo però in vigore le conseguenze giuridiche verificatesi precedentemente secondo la legge anteriore, come la devoluzione d’eredità o lo scioglimento del matrimonio.
3 Le procedure in corso al momento dell’entrata in vigore del Codice civile saranno ricominciate secondo le disposizioni della legge nuova, tenuto calcolo del tempo già trascorso, oppure, a richiesta degli interessati, saranno proseguite secondo la legge anteriore, osservati i termini della medesima.
Art. 6a1B. Diritto delle persone / IIa. Banca dati centrale dello stato civile
IIa. Banca dati centrale dello stato civile
1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.
2 La Confederazione si assume le spese d’investimento fino a 5 milioni di franchi.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Art. 6b1B. Diritto delle persone / III. Persone giuridiche / 1. In genere
III. Persone giuridiche
1. In genere2
1 Le organizzazioni corporative, gli istituti e le fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica sotto la legge precedente, la conservano sotto questo codice, anche se non potessero acquistarla secondo le sue disposizioni.
2 Le persone giuridiche già esistenti, per la cui costituzione, secondo le prescrizioni della nuova legge sarebbe necessaria l’iscrizione in un registro pubblico, devono, entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della medesima, ottenere questa iscrizione, anche se non era prescritta dal diritto anteriore; decorso questo termine senza essere iscritte, la loro personalità non è più riconosciuta.
2bis Le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio conservano la personalità giuridica. Devono tuttavia farsi iscrivere nel registro di commercio entro cinque anni. Nello stabilire i requisiti dell’iscrizione, il Consiglio federale tiene conto della situazione particolare delle fondazioni ecclesiastiche.3
3 I diritti inerenti alla personalità sono determinati per tutte le persone giuridiche da questo codice, dal momento della sua entrata in vigore.
1 Originario art. 7 e art. 6a.
2 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
Art. 6c1B. Diritto delle persone / III. Persone giuridiche / 2. Contabilità e ufficio di revisione
2. Contabilità e ufficio di revisione
Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 20052 concernenti la contabilità e l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.
1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545
Art. 71C. Diritto di famiglia / I. Celebrazione del matrimonio
C. Diritto di famiglia
I. Celebrazione del matrimonio
1 Il matrimonio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19982.
2 Dall’entrata in vigore della legge nuova, i matrimoni per cui il diritto anteriore prevede una causa di nullità possono essere annullati solo secondo le disposizioni della nuova legge, computando tuttavia nei termini il tempo decorso anteriormente.
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2RU 1999 1118; FF 1996 I 1
Art. 7a1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 1. Principio
Ibis. Divorzio
1. Principio
1 Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19982.
2 I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull’esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.
3 La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2RU 1999 1118; FF 1996 I 1
Art. 7b1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 2. Processi di divorzio pendenti
2. Processi di divorzio pendenti
1 Ai processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19982 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale, si applica la legge nuova.
2 Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva.
3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.
1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2RU 1999 1118; FF 1996 I 1
Art. 7c1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti
3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti
Nei processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 20032 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
2RU 2004 2161
Art. 81C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 1. Principio
Iter. Effetti del matrimonio in generale
1. Principio
Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 8a1C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 2. Cognome
2. Cognome
Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 può in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 8b1C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 3. Cittadinanza
3. Cittadinanza
La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all’autorità competente del suo vecchio Cantone d’origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 91C. Diritto di famiglia / II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912
II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912
Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice sull’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Per l’applicazione del diritto transitorio vedi anche le previgenti disposizioni del titolo sesto, alla fine del Codice civile.
Art. 9a1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 1. In genere
II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912
1. In genere
1 Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.
2 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 9b1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / a. Modificazione delle masse patrimoniali
2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti
a. Modificazione delle masse patrimoniali
1 I coniugi che vivevano nel regime dell’unione dei beni sotto la legge anteriore sottostanno, nei loro rapporti reciproci e verso i terzi, alle nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
2 I beni appartenenti a ciascun coniuge diventano suoi beni propri o suoi acquisti conformemente alle norme sulla partecipazione agli acquisti; i beni riservati costituiti per convenzione matrimoniale diventano beni propri.
3 La moglie ricupera la proprietà dei suoi apporti passati in proprietà del marito o ha un credito compensativo corrispondente.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 9c1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / b. Privilegio
b. Privilegio
Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge nuova.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 9d1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova
c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova
1 Dopo l’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull’unione dei beni.
2 Prima dell’entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il loro regime d’unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.
3 Se il regime dei beni è sciolto in seguito all’accoglimento di un’azione proposta prima dell’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 9e1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 3. Mantenimento dell’unione dei beni
3. Mantenimento dell’unione dei beni
1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l’abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l’ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.
2 Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
3 I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 9f1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale
4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale
I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 101C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / a. In genere
5. Convenzioni matrimoniali
a. In genere
1 Se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l’efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore.
2 I beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.
3 Le convenzioni che modificano la partecipazione all’aumento o alle diminuzioni nel regime dell’unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 10a1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / b. Efficacia verso i terzi
b. Efficacia verso i terzi
1 Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
2 Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 10b1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / c. Sottoposizione alla legge nuova
c. Sottoposizione alla legge nuova
1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.
2 In tal caso, la partecipazione convenzionale all’aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d’ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 10c1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore
d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore
I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 10d1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell’entrata in vigore della legge nuova
e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell’entrata in vigore della legge nuova
Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all’approvazione dell’autorità tutoria.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 10e1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / f. Registro dei beni matrimoniali
f. Registro dei beni matrimoniali
1 Con l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.
2 Il diritto di consultare il registro rimane garantito.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 111C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni
6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni
Il coniuge che, in una liquidazione connessa con l’entrata in vigore della legge nuova, deve pagare debiti pecuniari o restituire cose può, qualora dovesse per ciò incorrere in serie difficoltà, chiedere dilazioni; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 11a1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 7. Protezione dei creditori
7. Protezione dei creditori
Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s’applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Art. 121C. Diritto di famiglia / III. Filiazione in genere
III. Filiazione in genere
1 Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice; è riservato l’acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.
2 Se all’entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all’autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell’autorità parentale.
3 Il trasferimento o la privazione dell’autorità parentale deciso dall’autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l’entrata in vigore della legge nuova.
4 Se all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l’autorità parentale spetta a un solo genitore, l’altro genitore può, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre l’autorità parentale congiunta. L’articolo 298b si applica per analogia.2
5 Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell’autorità parentale può rivolgersi individualmente al giudice competente soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Art. 12a1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 1. Mantenimento del diritto anteriore
IIIbis. Adozione
1. Mantenimento del diritto anteriore
1 L’adozione pronunciata prima dell’entrata in vigore delle nuove norme della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero rimane sottoposta al diritto entrato in vigore il lo gennaio 19122; i consensi dati validamente secondo tale diritto rimangono in ogni caso efficaci.
2 Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994, anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d’età e nei due anni successivi all’entrata in vigore della legge suddetta.3
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Art. 465 CC nel testo del 1° gen. 1912: 1 Il figlio adottivo ed i suoi discendenti hanno, verso l’adottante, i medesimi diritti ereditari dei discendenti legittimi. 2 L’adottante ed i suoi parenti consanguinei non hanno diritto all’eredità dell’adottato.
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
Art. 12b1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 2. Soggezione al nuovo diritto
2. Soggezione al nuovo diritto
1 L’adozione di un minorenne, pronunciata secondo il diritto anteriore, può essere sottoposta alle nuove prescrizioni, se i genitori adottivi e il figlio ne fanno richiesta in comune entro cinque anni dall’entrata in vigore di queste.
2 Il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non è di ostacolo a tale domanda.
3 Le nuove norme si applicano alla procedura; il consenso dei genitori non è necessario.
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 12c1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 3. Adozione di maggiorenni o interdetti
3. Adozione di maggiorenni o interdetti
1 Una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata secondo le nuove disposizioni sull’adozione dei minorenni qualora il diritto previgente non ne abbia permesso l’adozione durante la minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempite.
2 Le disposizioni del previgente e nuovo diritto sul consenso dei genitori all’adozione di minorenni non sono tuttavia applicabili.
3 La richiesta dev’essere presentata entro cinque anni a contare dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Art. 12cbis1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 4. Collocamento in vista d’adozione
4. Collocamento in vista d’adozione
1 Le autorizzazioni rilasciate dall’autorità cantonale di vigilanza restano valide sino alla loro scadenza.
2 Le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d’adozione trasmettono senza indugio all’Autorità federale di vigilanza tutti gli incartamenti concernenti la vigilanza e le procedure di autorizzazione allestiti nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica dell’articolo 269c del 22 giugno 2001.
1 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
Art. 12d1C. Diritto di famiglia / IIIter. Contestazione della legittimazione
IIIter. Contestazione della legittimazione
Le disposizioni della legge nuova sulla contestazione del riconoscimento dopo il matrimonio dei genitori si applicano per analogia alla contestazione della legittimazione avvenuta sotto la legge anteriore.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 131C. Diritto di famiglia / IV. Azione di paternità / 1. Azioni pendenti
IV. Azione di paternità
1. Azioni pendenti
1 Le azioni pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge nuova sono giudicate secondo questa.
2 Gli effetti fino all’entrata in vigore della legge nuova sono determinati secondo la legge anteriore.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 13a1C. Diritto di famiglia / IV. Azione di paternità / 2. Nuove azioni
2. Nuove azioni
1 Se l’obbligo del padre di fornire prestazioni pecuniarie è stato costituito mediante decisione giudiziale o contratto prima dell’entrata in vigore della legge nuova, il figlio che al momento dell’entrata in vigore della legge nuova non ha ancora compiuto il decimo anno di età può, entro due anni, proporre l’azione di accertamento della filiazione paterna secondo le nuove disposizioni.
2 Se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui, il diritto al mantenimento futuro si estingue.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Art. 13b1C. Diritto di famiglia / IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione
IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione
Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
Art. 13c1C. Diritto di famiglia / IVter. Alimenti
IVter. Alimenti
Gli alimenti stabiliti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
Art. 13d1C. Diritto di famiglia / IVquater. Cognome del figlio
IVquater. Cognome del figlio
1 Se dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l’articolo 8a del presente titolo, i genitori possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare che il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore che ha fatto la dichiarazione suddetta.
2 Se l’autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011, la dichiarazione di cui all’articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova.
3 È fatto salvo il consenso del figlio secondo l’articolo 270b.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
Art. 141C. Diritto di famiglia / V. Protezione degli adulti / 1. Misure sussistenti
V. Protezione degli adulti
1. Misure sussistenti
1 La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la modifica del 19 dicembre 20082 entra in vigore.
2 Con l’entrata in vigore della legge nuova, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. In caso di autorità parentale protratta, i genitori sono dispensati dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, finché l’autorità di protezione degli adulti non decida altrimenti.
3 Le altre misure ordinate secondo il diritto anteriore decadono al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008, eccetto che l’autorità di protezione degli adulti le abbia convertite in una misura prevista dal nuovo diritto.
4 Sono mantenute le misure di privazione della libertà a scopo d’assistenza che un medico ha ordinato per una durata illimitata, in virtù dell’articolo 397b capoverso 2 nel tenore del 1° gennaio 19813, per una persona affetta da malattia psichica. Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge nuova, l’istituto comunica all’autorità di protezione degli adulti se considera che permangono adempite le condizioni del ricovero. L’autorità di protezione degli adulti procede agli accertamenti necessari secondo le disposizioni sulla verifica periodica e, se del caso, conferma la decisione di ricovero.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2RU 2011 725
3 RU 1980 31
Art. 14a1C. Diritto di famiglia / V. Protezione degli adulti / 2. Procedimenti pendenti
2. Procedimenti pendenti
1 Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 20082, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.
2 Si applica il nuovo diritto di procedura.
3 L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.
1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 3l; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2RU 2011 725
Art. 15 D. Diritto successorio / I. Eredi e devoluzione
D. Diritto successorio
I. Eredi e devoluzione
1 I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest’epoca dal diritto anteriore.
2 Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell’eredità.
Art. 16 D. Diritto successorio / II. Disposizioni a causa di morte
II. Disposizioni a causa di morte
1 La confezione o l’annullazione di una disposizione a causa di morte, compiuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, da una persona capace di disporre conformemente alla legge allora vigente, non può essere impugnata per il motivo che il disponente è morto dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e che, secondo le disposizioni di questo, non sarebbe capace di disporre.
2 Una disposizione d’ultima volontà non può essere impugnata per difetto di forma, quando sieno state osservate le formalità richieste al tempo della confezione o al tempo della morte.
3 Quando il disponente sia morto dopo l’entrata in vigore di questo codice, l’azione di riduzione per sorpasso della porzione disponibile e quella di nullità circa il modo di disporre, sono regolate dal nuovo codice, per tutte le disposizioni a causa di morte.
Art. 17 E. Diritti reali / I. In genere
E. Diritti reali
I. In genere
1 I diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore di questo codice continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario.
2 Tuttavia l’estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo una eccezione.
3 Se questi diritti non potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottoposti alla legge anteriore.
Art. 18 E. Diritti reali / II. Azione per l’iscrizione nel registro
II. Azione per l’iscrizione nel registro
1 Le azioni personali per la costituzione di un diritto reale, nate prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono riconosciute, in quanto corrispondano ai requisiti formali del precedente o del nuovo diritto.
2 Il regolamento sulla tenuta del registro fondiario conterrà le disposizioni circa le giustificazioni da fornirsi per la iscrizione di tali diritti.
3 L’estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico, prima dell’entrata in vigore di questo codice, è mantenuta anche sotto l’impero della legge nuova, in quanto non sia incompatibile con la stessa.
Art. 19 E. Diritti reali / III. Prescrizione acquisitiva
III. Prescrizione acquisitiva
1 La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell’entrata in vigore di questa.
2 Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso fino all’entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova.
Art. 201E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 1. Alberi nell’altrui fondo
IV. Diritti di proprietà speciali
1. Alberi nell’altrui fondo
1 I preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo altrui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale.
2 I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti.
1 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 20bis1E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 2. Proprietà per piani / a. Originaria
2. Proprietà per piani
a. Originaria
La proprietà per piani secondo il vecchio diritto cantonale è assoggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.
1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 20ter1E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 2. Proprietà per piani / b. Trasformata
b. Trasformata
1 Cantoni possono assoggettare alle nuove prescrizioni anche la proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912.
2 L’assoggettamento avrà effetto non appena l’iscrizione del registro fondiario sia stata modificata in maniera corrispondente.
1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 20quater1E. Diritti reali / IV. Diritti di proprietà speciali / 2. Proprietà per piani / c. Epurazione dei registri fondiari
c. Epurazione dei registri fondiari
Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasformata e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordinare l’epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.
1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 21 E. Diritti reali / V. Servitù
V. Servitù
1 Le servitù costituite prima dell’entrata in vigore di questo codice rimangono in vigore senza iscrizione anche dopo l’introduzione del registro fondiario, ma finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi di buona fede.
2 Gli obblighi connessi a titolo accessorio a una servitù costituiti prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20091 e risultanti soltanto dai documenti giustificativi del registro fondiario rimangono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.2
1RU 2011 4637
2 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 22 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 1. Riconoscimento dei titoli preesistenti
VI. Pegno immobiliare
1. Riconoscimento dei titoli preesistenti
1 I titoli di pegno immobiliare costituiti prima dell’entrata in vigore di questo codice, rimangono in vigore senza bisogno di essere coordinati con la legge nuova.
2 È però riservato ai Cantoni di prescrivere la rinnovazione dei titoli preesistenti entro dati termini, secondo le norme della legge nuova.
Art. 23 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 2. Costituzione di diritti nuovi
2. Costituzione di diritti nuovi
1 Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, i nuovi diritti di pegno immobiliare potranno essere costituiti solo nei modi da esso stabiliti.
2 Fino all’introduzione del registro fondiario rimangono però in vigore per la loro costituzione le precedenti forme del diritto cantonale.
Art. 24 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 3. Estinzione di titoli
3. Estinzione di titoli
1 L’estinzione e la conversione dei titoli, la liberazione del pegno e simili operazioni sono soggette alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.
2 Fino all’introduzione del registro fondiario si osservano le forme del diritto cantonale.
Art. 25 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 4. Estensione della garanzia
4. Estensione della garanzia
1 L’estensione della garanzia del pegno immobiliare è determinata, in ogni caso, dalla legge nuova.
2 Però se con speciale convenzione, il creditore avesse validamente ricevuto in pegno determinati oggetti insieme con un fondo, il diritto di pegno sui medesimi sussiste anche se non sia conforme alle disposizioni del nuovo codice.
Art. 26 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 5. Diritti ed obblighi delle parti / a. In genere
5. Diritti ed obblighi delle parti
a. In genere
1 I diritti e le obbligazioni del creditore e del debitore circa i pegni immobiliari esistenti al momento dell’entrata in vigore del Codice civile, sono regolati dalla legge anteriore, in quanto trattisi di effetti contrattuali.
2 Gli effetti stabiliti per legge e che non possono essere modificati mediante convenzione sono regolati da quel momento dalla legge nuova anche per i diritti di pegno precedentemente costituiti.
3 Se il diritto di pegno si estende a più fondi, l’estensione del diritto rimane regolata dalla legge precedente.
Art. 27 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 5. Diritti ed obblighi delle parti / b. Provvedimenti conservativi
b. Provvedimenti conservativi
I diritti del creditore per tutta la durata del vincolo pignoratizio, in ispecie i diritti di ottenere provvedimenti conservativi, sono regolati dalla nuova legge, per tutte le forme di pegno immobiliare, a datare dall’entrata in vigore di questo codice; lo stesso avviene per i diritti del debitore.
Art. 28 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 5. Diritti ed obblighi delle parti / c. Disdetta e trasmissione
c. Disdetta e trasmissione
La disdetta dei crediti garantiti da pegno immobiliare e la trasmissione dei titoli sono regolati dalla legge anteriore per tutti i diritti già costituiti al momento dell’entrata in vigore di questo codice, riservate le prescrizioni imperative del diritto nuovo.
Art. 29 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 6. Grado
6. Grado
1 Il grado dei diritti di pegno è determinato dal diritto anteriore fino alla iscrizione1 dei fondi nel registro fondiario.
2 Dopo l’introduzione del registro il grado dei crediti sarà determinato dalle disposizioni di questo codice.
1 Nel testo tedesco «Aufnahme» e in quello francese «immatriculation», ossia «intavolazione».
Art. 30 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 7. Posto di pegno
7. Posto di pegno
1 Il diritto ad un posto di pegno fisso od il diritto del creditore di subentrare in un altro posto sarà regolato dalla legge nuova, dopo cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo codice, o prima d’allora con l’introduzione del registro, sotto riserva dei diritti particolari garantiti al creditore.
2 I Cantoni possono emanare disposizioni transitorie complementari.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Art. 31 e 321E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 8. …
8. …
1 Abrogati dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 33 E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove
9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove
1 Le leggi introduttive cantonali possono decretare che determinate forme di pegno immobiliare previste dal diritto anteriore siano parificate in genere, o per determinati effetti, alle corrispondenti forme di questo codice.
2 In questo caso le disposizioni della nuova legge diventano applicabili, con la sua entrata in vigore, anche a tali diritti di pegno delle leggi cantonali.
3 …1
1 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Art. 33a1E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste
10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste
1 Le rendite fondiarie nonché le cartelle ipotecarie emesse per serie rimangono iscritte nel registro fondiario.
2 Esse rimangono disciplinate dalle disposizioni della legge anteriore.
3 Il diritto cantonale può prevedere che le rendite fondiarie costituite in virtù del diritto federale o del diritto cantonale anteriore siano trasformate in forme di pegno secondo la legge nuova. Per gli importi di lieve entità, può essere inoltre prevista una responsabilità personale del proprietario del fondo costituito in pegno.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 33b1E. Diritti reali / VI. Pegno immobiliare / 11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria
11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria
Il proprietario del fondo e gli aventi diritto sulla cartella possono, di comune accordo, chiedere per scritto che una cartella ipotecaria documentale iscritta prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20092 sia trasformata in cartella ipotecaria registrale.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2RU 2011 4637
Art. 34 E. Diritti reali / VII. Pegno mobiliare / 1. Formalità
VII. Pegno mobiliare
1. Formalità
1 Dall’entrata in vigore di questo codice, il pegno mobiliare si potrà costituire soltanto nelle forme dal medesimo previste.
2 In quanto un pegno mobiliare fosse costituito in una forma diversa già prima di tal momento, esso si estinguerà nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della nuova legge per i crediti esigibili, e dalla scadenza o dal giorno in cui potrà essere data la disdetta, per quelli che diventeranno esigibili più tardi.
Art. 35 E. Diritti reali / VII. Pegno mobiliare / 2. Effetti
2. Effetti
1 Gli effetti del pegno mobiliare, i diritti e le obbligazioni del creditore, del terzo datore del pegno e del debitore saranno determinati dalla legge nuova, dal momento della entrata in vigore di questo codice, sebbene il pegno fosse costituito anteriormente.
2 Il patto di decadenza del pegno a favore del creditore, stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice diventa inefficace a partire da questo momento.
Art. 36 E. Diritti reali / VIII. Diritto di ritenzione
VIII. Diritto di ritenzione
1 Il diritto di ritenzione di questo codice si estende anche alle cose venute in potere del creditore prima della sua entrata in vigore.
2 Compete al creditore anche per i crediti nati prima di questo momento.
3 Gli effetti dei diritti di ritenzione già costituiti sono soggetti alle disposizioni della legge nuova.
Art. 37 E. Diritti reali / IX. Possesso
IX. Possesso
Il possesso è soggetto alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.
Art. 38 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 1. Impianto del registro
X. Registro fondiario
1. Impianto del registro
1 Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d’introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all’ufficio competente.1
2 …2
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2 Abrogato dal n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
Art. 391E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 2. Misurazione ufficiale / a. …
2. Misurazione ufficiale
a. …
1 Abrogato dal n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
Art. 40 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 2. Misurazione ufficiale / b. Relazione col registro fondiario
b. Relazione col registro fondiario
1 Di regola la misurazione del terreno deve precedere l’impianto del registro fondiario.
2 Tuttavia questo può essere introdotto anche prima con l’autorizzazione della Confederazione, in quanto esistano registri d’estimo sufficienti.
Art. 41 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 2. Misurazione ufficiale / c. Epoca dell’esecuzione
c. Epoca dell’esecuzione
1 …1
2 La misurazione e l’introduzione del registro fondiario possono avvenire successivamente per i singoli distretti di un medesimo Cantone.
1 Abrogato dal n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
Art. 421
1 Abrogato dal n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
Art. 43 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 3. Iscrizione dei diritti reali / a. Procedura
3. Iscrizione dei diritti reali
a. Procedura
1 I diritti reali preesistenti devono essere iscritti nel registro fondiario all’atto della sua introduzione.
2 A questo fine sarà pubblicato un bando per la notificazione e la iscrizione dei diritti reali preesistenti.
3 I diritti reali già iscritti nei libri pubblici conformemente al diritto anteriore, saranno trascritti d’officio nel registro fondiario in quanto possano essere costituiti secondo la legge nuova.
Art. 44 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 3. Iscrizione dei diritti reali / b. Conseguenza della non iscrizione
b. Conseguenza della non iscrizione
1 I diritti reali preesistenti che non vengono iscritti conserveranno bensì la loro validità, ma non saranno opponibili ai terzi di buona fede che si fossero affidati al registro fondiario.
2 Rimane riservato alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni il dichiarare perenti, dopo una certa epoca ed a seguito di un bando, tutti i diritti reali non ancora iscritti nel registro.
3 Gli oneri fondiari di diritto pubblico e le ipoteche legali di diritto cantonale non iscritti ma costituiti prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20091 rimangono opponibili, nei dieci anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, ai terzi di buona fede che si affidano al registro fondiario.2
1RU 2011 4637
2 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 451E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 4. Diritti reali soppressi
4. Diritti reali soppressi
1 I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.
2 Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.
1 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
Art. 46 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 5. Introduzione del registro differita
5. Introduzione del registro differita
1 L’introduzione del registro fondiario secondo le prescrizioni di questa legge può essere differita dai Cantoni, con l’autorizzazione del Consiglio federale, in quanto le forme prescritte dai Cantoni, completate o meno, sembrino sufficienti per garantire gli effetti del registro fondiario nel senso della legge nuova.
2 A questo fine sarà esattamente stabilito a quali forme del diritto cantonale sono attribuiti gli effetti previsti dalla nuova legge.
Art. 47 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario
6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario
Le disposizioni di questo codice sui diritti reali sono applicabili in generale anche prima dell’impianto del registro fondiario.
Art. 48 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 7. Effetti delle forme del diritto cantonale
7. Effetti delle forme del diritto cantonale
1 Coll’entrata in vigore delle disposizioni sui diritti reali e prima dell’introduzione del registro fondiario, i Cantoni possono designare le forme, come l’omologazione, l’iscrizione nei catasti, nei registri delle ipoteche e delle servitù, alle quali sono attribuiti immediatamente gli effetti del registro stesso.
2 I Cantoni possono prescrivete che queste forme, anche prima o senza l’introduzione del registro fondiario, abbiano gli effetti di questo per la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali.
3 Per contro, fin che non sia introdotto il registro fondiario od un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, non possono verificarsi gli effetti derivanti dal registro a favore dei terzi di buona fede.
Art. 49 F. Prescrizione
F. Prescrizione
1 Ove questo codice stabilisca dei termini di prescrizione di cinque o più anni, si computa anche il termine decorso di una prescrizione già cominciata anteriormente all’entrata in vigore del medesimo, ma in tal caso, perché la prescrizione si compia, è necessario il decorso di almeno due anni da quel momento.
2 I termini più brevi di prescrizione o di perenzione stabiliti da questa legge cominciano a decorrere solo dalla entrata in vigore della legge nuova.
3 Del resto la prescrizione è regolata a partire da questo punto dalle disposizioni della legge nuova.
Art. 50 G. Forme dei contratti
G. Forme dei contratti
I contratti conchiusi prima dell’entrata in vigore di questo codice rimangono validi anche se la loro forma non corrisponde alle prescrizioni della legge nuova.
Capo secondo: Disposizioni introduttive e transitorie
Art. 51 A. Abrogazione del diritto civile cantonale
A. Abrogazione del diritto civile cantonale
Con l’entrata in vigore di questo codice rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile dei Cantoni, salvo diversa disposizione del diritto federale.
Art. 52 B. Leggi cantonali complementari / I. Diritti e doveri dei Cantoni
B. Leggi cantonali complementari
I. Diritti e doveri dei Cantoni
1 I Cantoni emanano le disposizioni di complemento di questo codice, in ispecie a riguardo della competenza delle autorità, dell’organizzazione degli uffici di stato civile, di tutela1 e di registro fondiario.
2 In quanto tali disposizioni complementari siano richieste per l’esecuzione della nuova legge, i Cantoni sono obbligati ad emanarle, e possono farlo provvisoriamente in via di regolamento.2
3 Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all’approvazione della Confederazione.3
4 Le altre disposizioni di complemento dei Cantoni devono essere comunicate all’Ufficio federale di giustizia.4
1 Ora: le autorità di vigilanza (vedi art. 440).
2 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 Introdotto dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 53 B. Leggi cantonali complementari / II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni
II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni
1 Se un Cantone non adempie in tempo debito all’obbligo di emanare le complementari disposizioni necessarie, il Consiglio federale le emana provvisoriamente in sua vece, dandone avviso all’Assemblea federale.
2 Se un Cantone non fa uso delle facoltà di emanare disposizioni complementari in una materia nella quale non sono necessarie si applicheranno semplicemente le disposizioni di questo codice.
Art. 54 C. Designazione delle autorità competenti
C. Designazione delle autorità competenti
1 Dove questo codice parla di un’autorità competente, i Cantoni stabiliscono quale essa sia fra le autorità costituite o da costituirsi.
2 Se non parla espressamente del giudice o dell’autorità amministrativa, i Cantoni possono dichiarare competente una autorità dell’ordine amministrativo o giudiziario.
3 Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20081, la procedura è stabilita dai Cantoni.2
1 RS 272
2 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 55 D. Atti pubblici / I. In genere
D. Atti pubblici
I. In genere1
1 I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.
2 Stabiliscono pure le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 55a1D. Atti pubblici / II. Copie e certificazioni elettroniche
II. Copie e certificazioni elettroniche
1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.
2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticità di firme.
3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica.
4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici nonché l’integrità, l’autenticità e la sicurezza dei dati.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 RS 943.03
Art. 561E. Concessioni idrauliche
E. Concessioni idrauliche
Fino all’emanazione di una legge federale sulle concessioni di diritti d’acqua vale la disposizione seguente:
Le concessioni di acque pubbliche, in quanto siano date per almeno trent’anni od a tempo indeterminato e non costituiscano una servitù a favore di un dato fondo dominante, possono essere intavolate nel registro fondiario come diritti reali per sé stanti e permanenti.
1 Vedi ora l’art. 59 della LF del 22 dic. 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80).
Art. 571F. a H. …
F. a H. …
1 Abrogato dall’art. 53 cpv. 1 lett. b della LF dell’8 nov. 1934 su le banche e le casse di risparmio, con effetto dal 1° mar. 1935 (RU 51 129 e CS 10 331; ediz. ted. BBl 1934 I 171, ediz. franc. FF 1934 I 172).
Art. 581J. Modificazioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento
J. Modificazioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento
La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento rimarrà modificata come segue dall’entrata in vigore del presente codice:
…3
1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Testo inserito nella L menzionata. Per il testo degli art. 132bis, 141 cpv. 3 e 258 cpv. 4 vedi RU 24 233 tit. fin. art. 60.
Art. 591K. Applicazione del diritto svizzero e straniero
K. Applicazione del diritto svizzero e straniero
1 La legge federale del 25 giugno 18912 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rimane in vigore per ciò che riguarda i rapporti giuridici degli svizzeri all’estero e degli stranieri nella Svizzera e per i casi di conflitto di leggi cantonali.
2 …3
3 La stessa legge è completata come segue: art. 7a a 7i
…
1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1. RU 1988 1776 all. n. I lett. a]. Vedi ora la LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291).
3 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
Art. 601L. Abrogazione di leggi federali
L. Abrogazione di leggi federali
1 Colla entrata in vigore di questa legge rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile federale incompatibili colla medesima.
2 Sono abrogate in particolare:
La legge federale del 24 dicembre 18742 sugli atti dello stato civile e sul matrimonio.
La legge federale del 22 giugno 18813 sulla capacità civile.
Il Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18814.
3 Rimangono in vigore le leggi speciali sul diritto delle strade ferrate, dei battelli a vapore, delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, sulla costituzione d’ipoteca e la liquidazione forzata delle ferrovie, quelle relative al lavoro delle fabbriche e alla responsabilità civile dei padroni di fabbrica e di altre imprese, nonché tutte le leggi federali sopra materie del diritto delle obbligazioni, che furono emanate allato della legge federale sul diritto delle obbligazioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [RU 1 508]
3 [RU 5 556]
4 [RU 5 577, 11 490; RS 221.229.1 art. 103 cpv. 1]
Art. 611M. Disposizioni finali M. Disposizioni finali
M. Disposizioni finali
1 La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912.
2 Il Consiglio federale potrà, con l’autorizzazione dell’Assemblea federale, anticipare l’entrata in vigore di singole disposizioni.
1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. del CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
Testo delle disposizioni previgenti del titolo sesto1
Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi
Capo primo: Disposizioni generali
Art. 178 A. Regime comune
A. Regime comune
I coniugi sono sottoposti al regime dell’unione dei beni in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime eccezionale.
Art. 179 B. Regime convenzionale / I. Scelta del regime
B. Regime convenzionale
I. Scelta del regime
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Gli sposi od i coniugi devono adottare nel loro contratto uno dei regimi previsti da questo codice.
3 Il contratto stipulato dopo la celebrazione del matrimonio non può però pregiudicare i diritti dei terzi sopra i beni che precedentemente li garantivano.
Art. 180 B. Regime convenzionale / II. Capacità di contrattare
II. Capacità di contrattare
1 Per concludere, modificare o sciogliere una convenzione matrimoniale, le parti contraenti devono essere capaci di discernimento.
2 Se sono minorenni od interdette abbisognano del consenso del legale rappresentante.
Art. 181 B. Regime convenzionale / III. Forma del contratto
III. Forma del contratto
1 Per concludere, modificare o sciogliere validamente una convenzione matrimoniale è necessario un atto pubblico firmato dalle persone contraenti e dai loro rappresentanti legali.
2 Le convenzioni stipulate durante il matrimonio richiedono inoltre l’approvazione dell’autorità tutoria.
3 La convenzione matrimoniale diventa opponibile ai terzi secondo le prescrizioni relative al registro dei beni matrimoniali.
Art. 182 C. Regime eccezionale / I. Separazione legale
C. Regime eccezionale
I. Separazione legale
1 Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni.
2 Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.
Art. 183 C. Regime eccezionale / II. Separazione giudiziale / 1. Ad istanza della moglie
II. Separazione giudiziale
1. Ad istanza della moglie
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza della moglie:
1.
se il marito non provvede debitamente al mantenimento della moglie e dei figli;
2.
se non fornisce le garanzie richieste per i beni apportati dalla moglie;
3.
se il marito o la comunione risultano oberati.
Art. 184 C. Regime eccezionale / II. Separazione giudiziale / 2. Ad istanza del marito
2. Ad istanza del marito
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza del marito:
1.
se la moglie è oberata;
2.
se la moglie rifiuta al marito senza giusto motivo il consenso richiesto dalla legge o dal regime dei beni per disporre della sostanza coniugale;
3.
se la moglie domanda garanzia per i suoi apporti.
Art. 185 C. Regime eccezionale / II. Separazione giudiziale / 3. Ad istanza dei creditori
3. Ad istanza dei creditori
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza di un creditore ove questi sia rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro uno dei coniugi.
Art. 186 C. Regime eccezionale / III. Data della separazione
III. Data della separazione
1 La separazione dei beni per causa di fallimento comincia dal rilascio dei certificati di carenza di beni, ma per i beni pervenuti ai coniugi dopo l’apertura del fallimento, per successione o in altro modo, ha effetto dal tempo dell’acquisto.
2 La separazione giudiziale ha effetto dal momento della presentazione dell’istanza.
3 In caso di fallimento o di decisione giudiziaria, la separazione è comunicata d’officio al registro dei beni matrimoniali perché vi sia iscritta.
Art. 187 C. Regime eccezionale / IV. Cessazione della separazione
IV. Cessazione della separazione
1 La separazione per causa di fallimento o di perdita in una procedura di pignoramento non cessa per il solo fatto della tacitazione dei creditori.
2 Tuttavia il giudice può ordinare il ripristino del regime anteriore ad istanza di ognuno dei coniugi.
3 Il ripristino è comunicato d’officio, per la sua iscrizione, al registro dei beni matrimoniali.
Art. 188 D. Cambiamento di regime / I. Garanzie dei creditori
D. Cambiamento di regime
I. Garanzie dei creditori
1 Le liquidazioni fra i coniugi ed i cambiamenti di regime non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questo è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
3 I creditori del marito non hanno diritto su ciò che la moglie percepisce nel fallimento o nella partecipazione al pignoramento dei beni del marito, se non in quanto sieno creditori anche della moglie.
Art. 189 D. Cambiamento di regime / II. Liquidazione a seguito della separazione
II. Liquidazione a seguito della separazione
1 Se la separazione dei beni si verifica durante il matrimonio, la sostanza coniugale passa nei beni propri di ciascun coniuge, impregiudicati i diritti dei creditori.
2 Gli aumenti sono attribuiti ai coniugi secondo il loro precedente regime; le diminuzioni sono sopportate dal marito in quanto non provi che furono cagionate dalla moglie.
3 Il marito è obbligato, a richiesta della moglie, a fornire garanzia per i beni di questa che rimangono a sua disposizione durante la liquidazione.
Art. 190 E. Beni riservati / I. Costituzione / 1. In genere
E. Beni riservati
I. Costituzione
1. In genere
1 I beni riservati sono costituiti per contratto matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.
2 La porzione legittima di un coniuge nella successione di un parente non può essergli assegnata a titolo di bene riservato.
Art. 191 E. Beni riservati / I. Costituzione / 2. Per legge
2. Per legge
Sono beni riservati per legge:
1.
le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi;
2.
i beni della moglie che servono all’esercizio della sua professione o del suo mestiere;
3.
il guadagno che la moglie fa lavorando per conto proprio.
Art. 192 E. Beni riservati / II. Effetti
II. Effetti
1 I beni riservati sono soggetti in generale alle regole della separazione dei beni, specialmente riguardo al dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio.
2 La moglie deve convertire il guadagno del proprio lavoro ai bisogni dell’economia domestica, in quanto essi lo richiedano.
Art. 193 E. Beni riservati / III. Onere della prova
III. Onere della prova
Se un coniuge afferma che un oggetto è bene riservato deve fornirne la prova.
Capo secondo: Dell’unione dei beni
Art. 194 A. Proprietà / I. Sostanza coniugale
A. Proprietà
I. Sostanza coniugale
1 L’unione dei beni riunisce in una sola sostanza coniugale tutti i beni che i coniugi possiedono al momento della celebrazione o che acquistano durante il matrimonio.
2 Non vi sono compresi i beni riservati della moglie.
Art. 195 A. Proprietà / II. Proprietà del marito e della moglie
II. Proprietà del marito e della moglie
1 La parte di sostanza coniugale che apparteneva alla moglie al momento della celebrazione del matrimonio o che le perviene per eredità od altro titolo gratuito durante il matrimonio, costituisce il di lei apporto e rimane di sua proprietà.
2 Il marito è proprietario dei beni da lui apportati e di ogni sostanza coniugale che non sia apporto della moglie.
3 Le rendite della moglie ed i frutti naturali dei di lei apporti diventano proprietà del marito dal momento della scadenza o della separazione, sotto riserva delle disposizioni circa i beni riservati.
Art. 196 A. Proprietà / III. Prova
III. Prova
1 Se un coniuge afferma che un bene sia apporto della moglie deve fornirne la prova.
2 Gli acquisti fatti durante il matrimonio in sostituzione di altri beni della moglie si presumono apporti di lei.
Art. 197 A. Proprietà / IV. Inventario / 1. Compilazione e valore probatorio
IV. Inventario
1. Compilazione e valore probatorio
1 Così il marito come la moglie possono in ogni tempo domandare che sia fatto per atto pubblico un inventario dei loro apporti.
2 L’inventario così compilato nei sei mesi dall’apporto dei beni si presume esatto.
Art. 198 A. Proprietà / IV. Inventario / 2. Effetti della stima
2. Effetti della stima
1 Se all’inventario va unita una stima risultante da pubblico documento, l’obbligo reciproco dei coniugi di risarcire gli oggetti mancanti si determina secondo la medesima.
2 Se durante il matrimonio furono alienati in buona fede degli oggetti al disotto del valore di stima, il prezzo ricavato sostituisce il prezzo d’inventario.
Art. 199 A. Proprietà / V. Proprietà del marito sull’apporto della moglie
V. Proprietà del marito sull’apporto della moglie
Insieme con la stima, ed entro il termine di sei mesi dall’apporto della moglie, può essere convenuto, con le norme stabilite per le convenzioni matrimoniali, che il marito diventi proprietario dell’apporto medesimo e che il credito della moglie per il valore di stima rimanga invariato.
Art. 200 B. Amministrazione, godimento e disposizione / I. Amministrazione
B. Amministrazione, godimento e disposizione
I. Amministrazione
1 Il marito amministra la sostanza coniugale.
2 Le spese dell’amministrazione sono a suo carico.
3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.
Art. 201 B. Amministrazione, godimento e disposizione / II. Godimento
II. Godimento
1 Il marito ha il godimento della sostanza apportata dalla moglie e ne risponde come un usufruttuario.
2 La stima degli apporti della moglie risultante dall’inventario non aggrava questa responsabilità.
3 Il denaro contante, le altre cose fungibili ed i titoli al portatore indicati soltanto nella specie passano in proprietà del marito e la moglie diventa creditrice del loro valore.
Art. 202 B. Amministrazione, godimento e disposizione / III. Facoltà di disporre / 1. Da parte del marito
III. Facoltà di disporre
1. Da parte del marito
1 Il marito non può, senza il consenso della moglie, fare atti eccedenti la ordinaria amministrazione sui beni da essa apportati e che non sono passati in sua proprietà.
2 Il terzo può però presumere questo consenso a meno che sappia o debba sapere che manca, o si tratti di beni da tutti riconoscibili come proprietà della moglie.
Art. 203 B. Amministrazione, godimento e disposizione / III. Facoltà di disporre / 2. Da parte della moglie / a. In genere
2. Da parte della moglie
a. In genere
La moglie dispone della sostanza coniugale nella misura in cui rappresenta l’unione coniugale.
Art. 204 B. Amministrazione, godimento e disposizione / III. Facoltà di disporre / 2. Da parte della moglie / b. Rinuncia di eredità
b. Rinuncia di eredità
1 La moglie non può rinunciare ad una eredità senza il consenso del marito.
2 Se il marito lo rifiuta, la moglie può ricorrere all’autorità tutoria.
Art. 205 C. Garanzia degli apporti della moglie
C. Garanzia degli apporti della moglie
1 Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti.
2 La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti.
3 È riservata l’azione rivocatoria secondo la legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.
1 RS 281.1
Art. 206 D. Responsabilità / I. Del marito
D. Responsabilità
I. Del marito
Il marito è responsabile:
1.
per i propri debiti anteriori al matrimonio;
2.
per quelli da esso contratti durante il matrimonio;
3.
per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale.
Art. 207 D. Responsabilità / II. Della moglie / 1. Con tutta la sostanza
II. Della moglie
1. Con tutta la sostanza
1 La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito:
1.
per i propri debiti anteriori al matrimonio;
2.
per i debiti da essa contratti con consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria;
3.
per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
4.
per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;
5.
per i debiti derivanti da atti illeciti.
2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l’economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.
Art. 208 D. Responsabilità / II. Della moglie / 2. Col valore dei beni riservati
2. Col valore dei beni riservati
1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde, ma solo col valore dei suoi beni riservati:
1.
per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva;
2.
per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito;
3.
per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell’unione coniugale.
2 È riservata in ogni caso l’azione di indebito arricchimento.
Art. 209 E. Compensi / I. Scadenza
E. Compensi
I. Scadenza
1 Qualora con beni del marito sieno stati estinti debiti gravanti gli apporti della moglie, o con beni apportati dalla moglie sieno stati estinti debiti del marito, nasce per ciascuno dei coniugi il diritto al compenso; il quale però, se la legge non dispone altrimenti, diventa esigibile soltanto con lo scioglimento dell’unione dei beni.
2 Il conguaglio può essere già chiesto durante il matrimonio, se coi denari della sostanza coniugale sono stati pagati debiti contratti dalla moglie a carico dei suoi beni riservati, o se con denaro della sostanza riservata della moglie furono pagati debiti gravanti la sostanza coniugale.
Art. 210 E. Compensi / II. Fallimento del marito e pignoramento / 1. Credito della moglie
II. Fallimento del marito e pignoramento
1. Credito della moglie
1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo, la moglie può far valere un credito per i suoi beni apportati che più non si rinvenissero.
2 Se esistono dei crediti del marito, sono dedotti.
3 La moglie ricupera in proprietà gli enti patrimoniali che si rinvengono in natura.
Art. 211 E. Compensi / II. Fallimento del marito e pignoramento / 2. Privilegio
2. Privilegio
1 Se colla restituzione della sua proprietà, o colle garanzie date per i suoi apporti, la moglie consegue meno della metà degli apporti stessi, il di lei credito per il complemento di questa metà è privilegiato a norma della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.
2 La cessione di questo privilegio nonché la rinuncia del medesimo a favore di singoli creditori sono nulle.
1 RS 281.1
Art. 212 F. Scioglimento della unione dei beni / I. Premorienza della moglie
F. Scioglimento della unione dei beni
I. Premorienza della moglie
1 Morendo la moglie, gli apporti passano ai di lei eredi riservati i diritti di successione del marito.
2 Il marito deve risarcire tutto ciò che manca, in quanto ne sia responsabile, salvo compensazione dei suoi crediti verso la moglie.
Art. 213 F. Scioglimento della unione dei beni / II. Premorienza del marito
II. Premorienza del marito
Morendo il marito, la moglie ricupera i beni da lei apportati che si rinvenissero in natura e può domandare agli eredi il risarcimento di ciò che manca.
Art. 214 F. Scioglimento della unione dei beni / III. Aumenti e diminuzioni
III. Aumenti e diminuzioni
1 Se, fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi, risulta un aumento, questo appartiene per un terzo alla moglie e suoi discendenti e per il resto al marito od a’ suoi eredi.
2 Se risulta una diminuzione della sostanza coniugale, essa è a carico del marito o dei suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.
3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.
Capo terzo: Della comunione di beni
Art. 215 A. Comunione universale / I. Beni matrimoniali
A. Comunione universale
I. Beni matrimoniali
1 La comunione universale dei beni riunisce tutti i beni e tutti i redditi del marito e della moglie in un’unica sostanza indivisa che appartiene ad entrambi i coniugi.
2 Nessuno dei coniugi può disporre della sua parte.
3 Se un coniuge afferma che un bene non appartiene alla comunione deve fornirne la prova.
Art. 216 A. Comunione universale / II. Amministrazione e disposizione / 1. Ordinaria
II. Amministrazione e disposizione
1. Ordinaria
1 Il marito amministra la comunione.
2 Le spese dell’amministrazione sono a carico della medesima.
3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.
Art. 217 A. Comunione universale / II. Amministrazione e disposizione / 2. Facoltà di disporre / a. Sui beni della comunione
2. Facoltà di disporre
a. Sui beni della comunione
1 Per disporre dei beni della comunione è necessario il concorso dei due coniugi od il consenso dell’uno agli atti di disposizione dell’altro, in quanto eccedano la semplice amministrazione.
2 Il terzo può però presumere il consenso a meno che sappia o debba sapere che manca o si tratti di beni da tutti riconoscibili come appartenenti alla sostanza comune.
Art. 218 A. Comunione universale / II. Amministrazione e disposizione / 2. Facoltà di disporre / b. Rinuncia di eredità
b. Rinuncia di eredità
1 Durante il matrimonio uno dei coniugi non può rinunciare ad una eredità senza il consenso dell’altro.
2 Se il consenso gli è rifiutato, può ricorrere all’autorità tutoria.
Art. 219 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 1. Debiti del marito
III. Responsabilità per i debiti
1. Debiti del marito
Il marito risponde personalmente e con la sostanza comune:
1.
per i debiti d’ambedue i coniugi anteriori al matrimonio;
2.
per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale;
3.
per tutti gli altri debiti fatti da lui durante il matrimonio, o dalla moglie a carico della comunione.
Art. 220 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 2. Debiti della moglie / a. Della moglie e della comunione
2. Debiti della moglie
a. Della moglie e della comunione
1 A lato della comunione la moglie risponde personalmente:
1.
per i propri debiti anteriori al matrimonio;
2.
per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell’autorità tutoria;
3.
per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
4.
per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;
5.
per i debiti derivanti da atti illeciti.
2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l’economia domestica comune, se non in caso d’insolvenza della comunione.
3 Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.
Art. 221 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 2. Debiti della moglie / b. Debiti della sostanza riservata della moglie
b. Debiti della sostanza riservata della moglie
1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde per il solo valore dei suoi beni riservati:
1.
per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva;
2.
per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito;
3.
per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell’unione coniugale.
2 È in ogni caso riservata l’azione di indebito arricchimento.
Art. 222 A. Comunione universale / III. Responsabilità per i debiti / 3. Procedura esecutiva
3. Procedura esecutiva
Durante la comunione le procedure di esecuzione per debiti a carico dei beni comuni si promuovono contro il marito.
Art. 223 A. Comunione universale / IV. Compensi / 1. In genere
IV. Compensi
1. In genere
1 I debiti a carico della comunione estinti coi beni della stessa non danno ragione di compenso tra i coniugi.
2 Ove coi beni riservati sieno stati estinti dei debiti della comunione o dei debiti della sostanza riservata coi beni della comunione, nasce il diritto al compenso esercibile già durante il matrimonio.
Art. 224 A. Comunione universale / IV. Compensi / 2. Pei crediti della mogli
2. Pei crediti della mogli
1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.
2 La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.
1 RS 281.1
Art. 225 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 1. Divisione / a. Per legge
V. Scioglimento della comunione
1. Divisione
a. Per legge
1 Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.
2 L’altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.
3 Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.
Art. 226 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 1. Divisione / b. Per contratto
b. Per contratto
1 Invece della divisione per metà si può, mediante convenzione matrimoniale, stabilire un altro modo di riparto.
2 Tuttavia i discendenti del coniuge defunto non possono essere privati del quarto della sostanza comune esistente al tempo della morte.
Art. 227 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 2. Responsabilità del superstite
2. Responsabilità del superstite
1 Il marito superstite rimane personalmente responsabile per tutti i debiti della comunione.
2 La moglie superstite può, rinunciando alla sua porzione, liberarsi da ogni debito per cui non sia tenuta anche personalmente.
3 Accettando la sua parte, essa è tenuta al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano al pagamento integrale.
Art. 228 A. Comunione universale / V. Scioglimento della comunione / 3. Attribuzione degli apporti
3. Attribuzione degli apporti
Il coniuge superstite può domandare che nella divisione i beni da esso apportati nella comunione gli sieno attribuiti imputandoli alla sua quota.
Art. 229 B. Comunione prorogata / I. Condizioni
B. Comunione prorogata
I. Condizioni
1 Il coniuge superstite può continuare la comunione coi figli nati dallo stesso matrimonio.
2 Se i figli sono minorenni è necessario il consenso della autorità tutoria.
3 Continuando la comunione, l’esercizio dei diritti ereditari è sospeso fino allo scioglimento.
Art. 230 B. Comunione prorogata / II. Oggetto
II. Oggetto
1 La comunione prorogata comprende, oltre i beni della sostanza coniugale, le rendite ed i guadagni delle parti, eccettuata la sostanza riservata.
2 I beni che durante tale comunione pervengono al coniuge superstite od ai figli, per successione od altro titolo gratuito, appartengono alla loro sostanza riservata salvo contraria disposizione.
3 La procedura esecutiva fra i membri della comunione è soggetta alle restrizioni stabilite per i coniugi.
Art. 231 B. Comunione prorogata / III. Amministrazione e rappresentanza
III. Amministrazione e rappresentanza
1 Se i figli sono minorenni, l’amministrazione e la rappresentanza della comunione prorogata appartengono al coniuge superstite.
2 Se sono maggiorenni, può essere altrimenti convenuto.
Art. 232 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 1. Per volontà delle parti
IV. Scioglimento
1. Per volontà delle parti
1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.
2 I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.
3 Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall’autorità tutoria.
Art. 233 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 2. Per legge
2. Per legge
1 La comunione prorogata è sciolta in virtù di legge:
1.
per morte o per nuove nozze del coniuge superstite;
2.
per fallimento del coniuge superstite o dei figli.
2 In caso di fallimento di uno solo dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
3 In caso di fallimento del padre o di pignoramento dei beni della comunione, i figli subentrano nei diritti della madre defunta.
Art. 234 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 3. Per sentenza
3. Per sentenza
1 Il creditore rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro il coniuge superstite o contro uno dei figli può domandare al giudice lo scioglimento della comunione.
2 Se lo scioglimento è chiesto dal creditore di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
Art. 235 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 4. Per matrimonio o per morte di un figlio
4. Per matrimonio o per morte di un figlio
1 In caso di matrimonio di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
2 Se muore uno dei figli lasciando discendenti, gli altri membri della comunione possono domandarne l’esclusione.
3 Morendo senza discendenti, la sua parte rimane in comune, riservato ogni diritto degli eredi estranei alla comunione.
Art. 236 B. Comunione prorogata / IV. Scioglimento / 5. Modo della divisione
5. Modo della divisione
1 In caso di scioglimento della comunione prorogata o di esclusione di un figlio, la divisione o la tacitazione delle ragioni di quest’ultimo avviene secondo la situazione patrimoniale di quel momento.
2 Il genitore superstite conserva i suoi diritti di successione sulle parti spettanti ai figli.
3 La liquidazione non può essere fatta intempestivamente.
Art. 237 C. Comunione limitata / I. Con separazione di beni
C. Comunione limitata
I. Con separazione di beni
1 I coniugi possono adottare per convenzione matrimoniale una comunione limitata, escludendo dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come gli immobili.
2 I beni esclusi sono soggetti alle norme della separazione dei beni.
Art. 238 C. Comunione limitata / II. Comunione dei beni
II. Comunione dei beni
1 Gli apporti della moglie esclusi dalla comunione possono per convenzione matrimoniale essere sottoposti alle norme dell’unione dei beni.
2 Tale patto si presume quando per convenzione matrimoniale la moglie abbia lasciato al marito l’amministrazione od il godimento di questi beni.
Art. 239 C. Comunione limitata / III. Comunione d’acquisti / 1. Concetto
III. Comunione d’acquisti
1. Concetto
1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.
2 I beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.
3 Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell’unione dei beni.
Art. 240 C. Comunione limitata / III. Comunione d’acquisti / 2. Aumenti e diminuzioni
2. Aumenti e diminuzioni
1 L’aumento risultante allo scioglimento della comunione viene diviso per metà fra i coniugi od i loro eredi.
2 La diminuzione è sopportata dal marito o dai suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.
3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.
Capo quarto: Della separazione dei beni
Art. 241 A. In genere
A. In genere
1 La separazione dei beni prescritta per legge o per sentenza del giudice si riferisce sempre all’intiera sostanza di ciascuno dei coniugi.
2 Se è stabilita per convenzione matrimoniale, si riferisce pure all’intiera sostanza in quanto il contratto medesimo non contenga speciali eccezioni.
Art. 242 B. Proprietà, amministrazione e godimento
B. Proprietà, amministrazione e godimento
1 Ognuno dei coniugi conserva la proprietà, l’amministrazione ed il godimento della propria sostanza.
2 Quando la moglie ne abbia rimesso l’amministrazione al marito, si presume che questo non sia tenuto a darne conto durante il matrimonio e che possa convertire le rendite di quella sostanza a sopportare gli oneri del matrimonio.
3 La rinuncia della moglie al diritto di riprendere in ogni tempo l’amministrazione della sua sostanza è nulla.
Art. 243 C. Responsabilità pei debiti / I. In genere
C. Responsabilità pei debiti
I. In genere
1 Il marito risponde personalmente per i propri debiti anteriori al matrimonio e per i debiti contratti durante il matrimonio da esso o dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale.
2 La moglie risponde personalmente per i suoi debiti anteriori al matrimonio e per quelli risultanti a suo carico durante il matrimonio.
3 In caso di insolvenza del marito, la moglie è tenuta per i debiti contratti dall’uno o dall’altro dei coniugi per l’economia domestica comune.
Art. 244 C. Responsabilità pei debiti / II. Fallimento del marito o pignoramento
II. Fallimento del marito o pignoramento
1 La moglie non ha alcun privilegio nel fallimento del marito o nel pignoramento dei di lui beni, anche se gli abbia rimesso l’amministrazione dei propri.
2 Sono riservate le disposizioni circa la dote.
Art. 245 D. Rendite e guadagni
D. Rendite e guadagni
Le rendite ed i guadagni appartengono al coniuge dalla cui sostanza o dal cui lavoro provengono.
Art. 246 E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni
E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni
1 Il marito può esigere che la moglie contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio.
2 Ove i coniugi non possono accordarsi, l’ammontare del contributo è stabilito dall’autorità competente a richiesta di uno di essi.
3 Il marito non è tenuto a restituire i contributi della moglie.
Art. 247 F. Dote
F. Dote
1 La convenzione matrimoniale può fissare un determinato importo della sostanza della moglie che questa conferisce al marito, a titolo di dote, per sopportare gli oneri del matrimonio.
2 I beni così conferiti al marito soggiacciono alle norme dell’unione dei beni, salva convenzione contraria.
Capo quinto: Del registro dei beni matrimoniali
Art. 248 A. Effetti
A. Effetti
1 Le convenzioni matrimoniali, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali ed i negozi giuridici fra coniugi concernenti gli apporti della moglie o la sostanza comune, diventano opponibili ai terzi mediante l’inscrizione nel registro dei beni matrimoniali e la pubblicazione.
2 Gli eredi del coniuge defunto non sono considerati come terzi.
Art. 249 B. Iscrizione / I. Oggetto
B. Iscrizione
I. Oggetto
1 L’iscrizione deve contenere le disposizioni che i coniugi intendono rendere opponibili ai terzi.
2 L’iscrizione può essere domandata da ciascuno dei coniugi a meno che la legge non disponga altrimenti o la convenzione matrimoniale espressamente lo escluda.
Art. 250 B. Iscrizione / II. Luogo della iscrizione
II. Luogo della iscrizione
1 L’iscrizione avviene nel registro del luogo di domicilio del marito.
2 Se il marito trasferisce il proprio domicilio in un altro circondario di registro, l’iscrizione deve avvenire anche al nuovo domicilio, entro tre mesi dal trasferimento.
3 L’iscrizione nel registro del domicilio precedente perde i suoi effetti col decorso di tre mesi dal trasferimento del domicilio.
Art. 251 C. Tenuta dei registri C. Tenuta dei registri
C. Tenuta dei registri
1 Il registro dei beni matrimoniali è tenuto dall’ufficio del registro di commercio in quanto i Cantoni non designino speciali circondari ed ufficiali.
2 Ognuno ha il diritto di esaminare il registro dei beni matrimoniali e di chiederne degli estratti.
3 La pubblicazione delle convenzioni matrimoniali indica soltanto il regime dei beni adottato dai coniugi.
Indice
A. Applicazione del diritto Art. 1
I. Osservanza della buona fede Art. 2
II. Effetti della buona fede Art. 3
III. Apprezzamento del giudice Art. 4
I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale Art. 5
II. Diritto pubblico cantonale Art. 6
D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni Art. 7
I. Onere della prova Art. 8
II. Prova dei documenti pubblici Art. 9
Art. 10
I. Godimento dei diritti civili Art. 11
1. Oggetto Art. 12
2. Condizioni
a. In genere Art. 13
b. Maggiore età Art. 14
c. … Art. 15
d. Capacità di discernimento Art. 16
1. In genere Art. 17
2. Mancanza di discernimento Art. 18
3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire
a. Principio Art. 19
b. Consenso del rappresentante legale Art. 19a
c. Difetto di ratifica Art. 19b
4. Diritti strettamente personali Art. 19c
IIIbis. Limitazione dell’esercizio dei diritti civili Art. 19d
1. Parentela Art. 20
2. Affinità Art. 21
1. Cittadinanza Art. 22
2. Domicilio
a. Nozione Art. 23
b. Cambiamento di domicilio o dimora Art. 24
c. Domicilio dei minorenni Art. 25
d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale Art. 26
I. Contro impegni eccessivi Art. 27
1. Principio Art. 28
2. Azioni
a. In genere Art. 28a
b. Violenza, minacce o insidie Art. 28b
3. … Art. 28c a 28f
4. Diritto di risposta
a. Principio Art. 28g
b. Forma e contenuto Art. 28h
c. Procedura Art. 28i
d. Diffusione Art. 28k
e. Intervento del giudice Art. 28l
1. Protezione Art. 29
2. Cambiamento del nome
a. In genere Art. 30
b. In caso di morte di un coniuge Art. 30a
I. Nascita e morte Art. 31
1. Onere della prova Art. 32
2. Mezzi di prova
a. In genere Art. 33
b. Indizio di morte Art. 34
1. In genere Art. 35
2. Procedura Art. 36
3. Caducità della istanza Art. 37
4. Effetti della scomparsa Art. 38
I. In genere Art. 39
II. Obbligo di notificazione Art. 40
III. Prova di dati non controversi Art. 41
1. Da parte del giudice Art. 42
2. Da parte delle autorità dello stato civile Art. 43
V. Protezione e divulgazione dei dati Art. 43a
1. Ufficiali dello stato civile Art. 44
2. Autorità di vigilanza Art. 45
Ia. Banca dati centrale Art. 45a
II. Responsabilità Art. 46
III. Misure disciplinari Art. 47
I. Diritto federale Art. 48
II. Diritto cantonale Art. 49
Art. 50 e 51
A. Personalità Art. 52
B. Godimento dei diritti civili Art. 53
I. Condizioni Art. 54
II. Modo Art. 55
D. Sede Art. 56
I. Devoluzione del patrimonio Art. 57
II. Liquidazione Art. 58
F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare Art. 59
I. Unioni corporative Art. 60
II. Iscrizione nel registro di commercio Art. 61
III. Associazioni senza personalità Art. 62
IV. Relazioni fra gli statuti e la legge Art. 63
1. Funzioni e convocazione Art. 64
2. Competenze Art. 65
3. Risoluzioni sociali
a. Forma Art. 66
b. Diritto di voto e maggioranza Art. 67
c. Esclusione dal diritto di voto Art. 68
1. Diritti e doveri in generale Art. 69
2. Contabilità Art. 69a
III. Ufficio di revisione Art. 69b
IV. Lacune nell’organizzazione Art. 69c
I. Ammissione e dimissione Art. 70
II. Contributi Art. 71
III. Esclusione Art. 72
IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione Art. 73
V. Protezione del fine Art. 74
VI. Protezione dei diritti dei soci Art. 75
Cbis. Responsabilità Art. 75a
1. Per risoluzione Art. 76
2. Per legge Art. 77
3. Per sentenza del giudice Art. 78
II. Cancellazione dal registro Art. 79
I. In genere Art. 80
II. Forma Art. 81
III. Contestazione Art. 82
I. In genere Art. 83
II. Contabilità Art. 83a
1. Obbligo di revisione e diritto applicabile Art. 83b
2. Rapporto con l’autorità di vigilanza Art. 83c
IV. Lacune nel- l’organizzazione Art. 83d
C. Vigilanza Art. 84
Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza Art. 84a
Art. 84b
I. Dell’organizzazione Art. 85
1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione Art. 86
2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte Art. 86a
III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione Art. 86b
E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche Art. 87
I. Soppressione da parte dell’autorità competente Art. 88
II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro Art. 89
G. Fondazioni di previdenza a favore del personale Art. 89a
A. Difetto di amministrazione Art. 89b
B. Competenza Art. 89c
A. Promessa nuziale Art. 90
I. Regali Art. 91
II. Partecipazione finanziaria Art. 92
III. Prescrizione Art. 93
A. Capacità al matrimonio Art. 94
I. Parentela Art. 95
II. Matrimonio antecedente Art. 96
A. Principi Art. 97
Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri Art. 97a
I. Domanda Art. 98
II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria Art. 99
III. Termini Art. 100
I. Luogo Art. 101
II. Forma Art. 102
D. Disposizioni d’esecuzione Art. 103
A. Principio Art. 104
I. Cause Art. 105
II. Azione Art. 106
I. Cause Art. 107
II. Azione Art. 108
D. Effetti della sentenza Art. 109
Art. 110
I. Accordo completo Art. 111
II. Accordo parziale Art. 112
Art. 113
I. Dopo la sospensione della vita comune Art. 114
II. Rottura del vincolo coniugale Art. 115
Art. 116
A. Condizioni e procedura Art. 117
B. Effetti della separazione Art. 118
A. Cognome Art. 119
B. Regime matrimoniale e diritto successorio Art. 120
C. Abitazione familiare Art. 121
1. Divisione delle prestazioni d’uscita Art. 122
2. Rinuncia ed esclusione Art. 123
II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d’impossibilità della divisione Art. 124
I. Condizioni Art. 125
II. Modalità del contributo di mantenimento Art. 126
1. Disposizioni speciali Art. 127
2. Adeguamento al rincaro Art. 128
3. Modifica mediante sentenza Art. 129
4. Estinzione per legge Art. 130
1. Aiuto all’incasso e anticipi Art. 131
2. Avvisi ai debitori e garanzia Art. 132
I. Diritti e doveri dei genitori Art. 133
II. Modificazione delle circostanze
Art. 135 a 149
Art. 150 a 158
A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi Art. 159
B. Cognome Art. 160
C. Cittadinanza Art. 161
D. Abitazione coniugale Art. 162
I. In genere Art. 163
II. Somma a libera disposizione Art. 164
III. Contributi straordinari di un coniuge Art. 165
F. Rappresentanza dell’unione coniugale Art. 166
G. Professione e impresa dei coniugi Art. 167
I. In genere Art. 168
II. Abitazione familiare Art. 169
J. Obbligo d’informazione Art. 170
I. Consultori Art. 171
1. In genere Art. 172
2. Durante la convivenza
a. Prestazioni pecuniarie Art. 173
b. Privazione della rappresentanza Art. 174
3. Sospensione della comunione domestica
a. Motivi Art. 175
b. Organizzazione della vita separata Art. 176
4. Diffida ai debitori Art. 177
5. Restrizioni del potere di disporre Art. 178
6. Modificazione delle circostanze Art. 179
Art. 180
A. Regime ordinario Art. 181
I. Scelta del regime Art. 182
II. Capacità di contrattare Art. 183
III. Forma Art. 184
1. Pronuncia Art. 185
2. … Art. 186
3. Revoca Art. 187
1. Fallimento Art. 188
2. Pignoramento
a. Pronuncia Art. 189
b. Istanza Art. 190
3. Cessazione Art. 191
III. Liquidazione del regime precedente Art. 192
D. Protezione dei creditori Art. 193
E. … Art. 194
F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro Art. 195
G. Inventario Art. 195a
I. Composizione Art. 196
II. Acquisti Art. 197
1. Per legge Art. 198
2. Per convenzione matrimoniale Art. 199
IV. Prova Art. 200
B. Amministrazione, godimento e disposizione Art. 201
C. Responsabilità verso i terzi Art. 202
D. Debiti tra coniugi Art. 203
I. Momento dello scioglimento Art. 204
1. In genere Art. 205
2. Partecipazione al plusvalore Art. 206
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri Art. 207
2. Reintegrazione negli acquisti Art. 208
3. Compensi tra acquisti e beni propri Art. 209
4. Aumento Art. 210
1. Valore venale Art. 211
2. Valore di reddito
a. In genere Art. 212
b. Circostanze speciali Art. 213
3. Momento determinante Art. 214
1. Per legge Art. 215
2. Per convenzione
a. In genere Art. 216
b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale Art. 217
1. Dilazione Art. 218
2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 219
3. Azione contro i terzi Art. 220
I. Composizione Art. 221
1. Comunione universale Art. 222
2. Comunioni limitate
a. Comunione d’acquisti Art. 223
b. Altre comunioni Art. 224
III. Beni propri Art. 225
IV. Prova Art. 226
1. Amministrazione ordinaria Art. 227
2. Amministrazione straordinaria Art. 228
3. Professione od impresa comune Art. 229
4. Rinuncia e accettazione di eredità Art. 230
5. Responsabilità e spese dell’amministrazione Art. 231
II. Beni propri Art. 232
I. Debiti integrali Art. 233
II. Debiti propri Art. 234
D. Debiti tra coniugi Art. 235
I. Momento dello scioglimento Art. 236
II. Attribuzione ai beni propri Art. 237
III. Compensi tra beni comuni e beni propri Art. 238
IV. Partecipazione al plusvalore Art. 239
V. Determinazione del valore Art. 240
1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni Art. 241
2. Negli altri casi Art. 242
1. Beni propri Art. 243
2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 244
3. Altri beni Art. 245
4. Altre norme di ripartizione Art. 246
I. In genere Art. 247
II. Prova Art. 248
B. Responsabilità verso i terzi Art. 249
C. Debiti fra coniugi Art. 250
D. Attribuzione in caso di comproprietà Art. 251
A. Sorgere della filiazione in genere Art. 252
B. … Art. 253
A. Presunzione Art. 255
I. Diritto all’azione Art. 256
1. Concepimento nel matrimonio Art. 256a
2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica Art. 256b
III. Termine Art. 256c
C. Duplice presunzione Art. 257
D. Azione dei genitori Art. 258
E. Matrimonio dei genitori Art. 259
I. Condizioni e forma Art. 260
1. Diritto all’azione Art. 260a
2. Motivo Art. 260b
3. Termine Art. 260c
I. Diritto all’azione Art. 261
II. Presunzione Art. 262
III. Termine Art. 263
I. Condizioni generali Art. 264
II. Adozione congiunta Art. 264a
III. Adozione singola Art. 264b
IV. Età e consenso dell’adottando Art. 265
1. Forma Art. 265a
2. Termini Art. 265b
3. Astrazione
a. Condizioni Art. 265c
b. Decisione Art. 265d
B. Adozione di maggiorenni Art. 266
I. In generale Art. 267
II. Cittadinanza Art. 267a
I. In generale Art. 268
II. Istruttoria Art. 268a
Dbis. Segreto Art. 268b
Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del sangue Art. 268c
1. Mancanza del consenso Art. 269
2. Altri vizi Art. 269a
II. Termine Art. 269b
F. Collocamento in vista d’adozione Art. 269c
I. Figlio di geni-tori coniugati Art. 270
II. Figlio di genitori non coniugati Art. 270a
III. Consenso del figlio Art. 270b
B. Cittadinanza Art. 271
C. Doveri vicendevoli Art. 272
1. Principio Art. 273
2. Limiti Art. 274
II. Terzi Art. 274a
III. Competenza Art. 275
E. Informazione e schiarimenti Art. 275a
A. Oggetto e estensione Art. 276
B. Durata Art. 277
C. Genitori coniugati Art. 278
I. Diritto Art. 279
II e III … Art. 280 a 284
IV. Commisurazione del contributo per il mantenimento Art. 285
V. Modificazione delle circostanze Art. 286
I. Prestazioni periodiche Art. 287
II. Tacitazione Art. 288
I. Creditore Art. 289
1. Aiuto appropriato Art. 290
2. Diffida ai debitori Art. 291
III. Garanzie Art. 292
G. Diritto pubblico Art. 293
H. Genitori affilianti Art. 294
J. Azione della donna nubile Art. 295
A. Principi Art. 296
Abis. Morte di un genitore Art. 297
Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali Art. 298
I. Dichiarazione comune dei genitori Art. 298a
II. Decisione dell’autorità di protezione dei minori Art. 298b
III. Azione di paternità Art. 298c
IV. Modificazione delle circostanze Art. 298d
Aquinquies. Patrigno e matrigna Art. 299
Asexies. Genitori affilianti Art. 300
I. In genere Art. 301
II. Determinazione del luogo di dimora Art. 301a
III. Educazione Art. 302
IV. Educazione religiosa Art. 303
1. Verso i terzi
a. In genere Art. 304
b. Stato giuridico del figlio Art. 305
2. Nei rapporti interni della comunione Art. 306
I. Misure opportune Art. 307
II. Curatela Art. 308
Art. 309
III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora Art. 310
1. D’ufficio Art. 311
2. Col consenso dei genitori Art. 312
V. Modificazione delle circostanze Art. 313
1. In genere Art. 314
2. Audizione del figlio Art. 314a
3. Rappresentanza del figlio Art. 314abis
4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica Art. 314b
1. In genere Art. 315
2. Nella procedura matrimoniale
a. Competenza del giudice Art. 315a
b. Modifica di misure giudiziarie Art. 315b
VIII. Vigilanza sugli affiliati Art. 316
IX. Cooperazione dell’aiuto alla gioventù Art. 317
A. Amministrazione Art. 318
B. Impiego dei redditi Art. 319
C. Prelevamento sulla sostanza del figlio Art. 320
I. Liberalità Art. 321
II. Porzione legittima Art. 322
III. Provento del lavoro, assegno professionale Art. 323
I. Misure opportune Art. 324
II. Privazione dell’amministrazione Art. 325
I. Restituzione Art. 326
II. Responsabilità Art. 327
A. Principio Art. 327a
I. Del minorenne Art. 327b
II. Del tutore Art. 327c
A. Persone obbligate Art. 328
B. Oggetto e modo dell’azione Art. 329
C. Assistenza di trovatelli Art. 330
A. Condizioni Art. 331
I. Ordine interno e cura Art. 332
II. Responsabilità Art. 333
1. Condizioni Art. 334
2. Procedura Art. 334bis
A. Fondazioni di famiglia Art. 335
1. Facoltà Art. 336
2. Forma Art. 337
II. Durata Art. 338
1. Modo Art. 339
2. Direzione e rappresentanza
a. In genere Art. 340
b. Delegazione ad un capo Art. 341
3. Beni comuni e beni riservati Art. 342
1. Cause Art. 343
2. Disdetta, insolvenza, matrimonio Art. 344
3. Morte di un partecipante Art. 345
4. Norme per la divisione Art. 346
1. Definizione Art. 347
2. Speciali motivi di scioglimento Art. 348
Art. 349 a 358
Art. 359
A. Principio Art. 360
I. Costituzione Art. 361
II. Revoca Art. 362
C. Convalida e accettazione Art. 363
D. Interpretazione e completamento Art. 364
E. Adempimento Art. 365
F. Compenso e spese Art. 366
G. Disdetta Art. 367
H. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 368
I. Ricupero della capacità di discernimento Art. 369
A. Principio Art. 370
B. Costituzione e revoca Art. 371
C. Verificarsi dell’incapacità di discernimento Art. 372
D. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 373
A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza Art. 374
B. Esercizio del diritto di rappresentanza Art. 375
C. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 376
A. Piano terapeutico Art. 377
B. Persone con diritto di rappresentanza Art. 378
C. Situazioni d’urgenza Art. 379
D. Trattamento di una turba psichica Art. 380
E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 381
A. Contratto d’assistenza Art. 382
I. Condizioni Art. 383
II. Verbalizzazione e informazione Art. 384
III. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 385
C. Protezione della personalità Art. 386
D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura Art. 387
A. Scopo Art. 388
B. Sussidiarietà e proporzionalità Art. 389
A. Condizioni Art. 390
B. Sfere di compiti Art. 391
C. Rinuncia a una curatela Art. 392
A. Amministrazione di sostegno Art. 393
I. In genere Art. 394
II. Amministrazione dei beni Art. 395
C. Curatela di cooperazione Art. 396
D. Combinazione di curatele Art. 397
E. Curatela generale Art. 398
Art. 399
I. Condizioni generali Art. 400
II. Desideri dell’interessato o delle persone a lui vicine Art. 401
III. Conferimento dell’ufficio a più persone Art. 402
B. Impedimento e collisione di interessi Art. 403
C. Compenso e spese Art. 404
A. Assunzione dell’ufficio Art. 405
B. Relazione con l’interessato Art. 406
C. Atti autonomi dell’interessato Art. 407
I. Compiti Art. 408
II. Importi a libera disposizione Art. 409
III. Contabilità Art. 410
E. Rapporto Art. 411
F. Negozi particolari Art. 412
G. Obbligo di diligenza e di discrezione Art. 413
H. Modificazione delle circostanze Art. 414
A. Esame della contabilità e del rapporto Art. 415
I. Per legge Art. 416
II. Su ordine dell’autorità Art. 417
III. Mancanza del consenso Art. 418
Art. 419
Art. 420
A. Per legge Art. 421
I. Su richiesta del curatore Art. 422
II. Altri casi Art. 423
C. Atti e negozi indifferibili Art. 424
D. Rapporto e conto finali Art. 425
I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza Art. 426
II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente Art. 427
I. Autorità di protezione degli adulti Art. 428
1. Competenza Art. 429
2. Procedura Art. 430
C. Verifica periodica Art. 431
D. Persona di fiducia Art. 432
I. Piano terapeutico Art. 433
II. Trattamento in assenza di consenso Art. 434
III. Situazioni d’urgenza Art. 435
IV. Colloquio d’uscita Art. 436
V. Diritto cantonale Art. 437
F. Misure restrittive della libertà di movimento Art. 438
G. Ricorso al giudice Art. 439
A. Autorità di protezione degli adulti Art. 440
B. Autorità di vigilanza Art. 441
C. Competenza per territorio Art. 442
A. Diritti e obblighi di avviso Art. 443
B. Esame della competenza Art. 444
C. Provvedi- menti cautelari Art. 445
D. Principi procedurali Art. 446
E. Audizione Art. 447
F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa Art. 448
G. Ricovero per perizia Art. 449
H. Designazione di un rappresentante Art. 449a
I. Consultazione degli atti Art. 449b
J. Obbligo di comunicazione Art. 449c
A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva Art. 450
B. Motivi di reclamo Art. 450a
C. Termine di reclamo Art. 450b
D. Effetto sospensivo Art. 450c
E. Osservazioni dell’autorità inferiore e riesame Art. 450d
F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza Art. 450e
Art. 450f
Art. 450g
A. Obbligo di discrezione e informazione Art. 451
B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi Art. 452
C. Obbligo di collaborazione Art. 453
A. Principio Art. 454
B. Prescrizione Art. 455
C. Responsa- bilità secondo le norme sul mandato Art. 456
I. Discendenti Art. 457
II. Stirpe dei genitori Art. 458
III. Stirpe degli avi Art. 459
IV. Estensione del diritto di successione Art. 460
Art. 461
B. Coniuge superstite e partner registrato superstite Art. 462
C. … Art. 463 e 464
Art. 465
D. Enti pubblici Art. 466
A. Per testamento Art. 467
B. Per contratto successorio Art. 468
C. Disposizioni nulle Art. 469
I. Limiti Art. 470
II. Porzione legittima Art. 471
III. … Art. 472
IV. Liberalità al coniuge superstite Art. 473
1. Deduzione dei debiti Art. 474
2. Liberalità Art. 475
3. Polizze di assicurazione Art. 476
I. Motivi di diseredazione Art. 477
II. Effetti della diseredazione Art. 478
III. Onere della prova Art. 479
IV. Diseredazione di un insolvente Art. 480
A. In genere Art. 481
B. Oneri e condizioni Art. 482
C. Istituzione d’erede Art. 483
I. Oggetto Art. 484
II. Obblighi del debitore Art. 485
III. Rapporti con la successione Art. 486
E. Sostituzione volgare Art. 487
I. Designazione del sostituito Art. 488
II. Apertura della sostituzione Art. 489
III. Garanzia Art. 490
1. Per l’istituito Art. 491
2. Per il sostituito Art. 492
V. Discendenti incapaci di discernimento Art. 492a
G. Fondazioni Art. 493
I. Istituzione d’erede e legato contrattuali Art. 494
1. Condizioni Art. 495
2. Devoluzione per vacanza Art. 496
3. Diritti dei creditori Art. 497
1. In genere Art. 498
2. Testamento pubblico
a. In genere Art. 499
b. Ufficio del funzionario Art. 500
c. Ufficio dei testimoni Art. 501
d. Omissione della lettura e della firma Art. 502
e. Persone cooperanti Art. 503
f. Conservazione dei testamenti Art. 504
3. Testamento olografo Art. 505
4. Testamento orale
a. Disposizione Art. 506
b. Documentazione Art. 507
c. Caducità Art. 508
1. Revoca Art. 509
2. Distruzione dell’atto Art. 510
3. Disposizione posteriore Art. 511
I. Forma Art. 512
1. Tra vivi
a. Per contratto o per testamento Art. 513
b. Per recesso dal contratto Art. 514
2. Premorienza dell’erede Art. 515
C. Limitazione della facoltà di disporre Art. 516
A. Nomina Art. 517
B. Poteri dell’esecutore Art. 518
I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale Art. 519
1. In genere Art. 520
2. In caso di testamento olografo Art. 520a
III. Prescrizione Art. 521
1. In genere Art. 522
2. Per gli eredi legittimari Art. 523
3. Diritti dei creditori Art. 524
1. In genere Art. 525
2. Legato di cosa singola Art. 526
3. Disposizioni fra vivi
a. Casi Art. 527
b. Restituzioni Art. 528
4. Polizze di assicurazione Art. 529
5. Usufrutti e rendite Art. 530
6. Sostituzione di eredi Art. 531
III. Ordine della riduzione Art. 532
IV. Prescrizione dell’azione Art. 533
A. Trapasso dei beni tra vivi Art. 534
I. Riduzione Art. 535
II. Restituzione Art. 536
A. Momento dell’apertura Art. 537
B. Luogo della apertura Art. 538
1. Personalità Art. 539
2. Indegnità
a. Cause Art. 540
b. Effetti pei discendenti Art. 541
1. Per l’erede Art. 542
2. Per il legatario Art. 543
3. Infante concepito Art. 544
4. Eredi sostituiti Art. 545
1. Immissione in possesso e garanzie Art. 546
2. Ricomparsa della persona e restituzione Art. 547
II. Successione devoluta allo scomparso Art. 548
III. Rapporti fra i due casi Art. 549
IV. Procedura d’ufficio Art. 550
A. In genere Art. 551
B. Apposizione dei sigilli Art. 552
C. Inventario Art. 553
I. In genere Art. 554
II. Eredi ignoti Art. 555
I. Obbligo di consegnarle Art. 556
II. Pubblicazione Art. 557
III. Comunicazione ai beneficati Art. 558
IV. Consegna dell’eredità Art. 559
I. Eredi Art. 560
II. … Art. 561
1. Acquisto del legato Art. 562
2. Oggetto Art. 563
3. Rapporti fra il creditore ed il legatario Art. 564
4. Regresso Art. 565
1. Facoltà di rinunciare Art. 566
2. Termini
a. In genere Art. 567
b. In caso di inventario Art. 568
3. Trasmissione della facoltà di rinuncia Art. 569
4. Forma della rinuncia Art. 570
II. Decadenza dal diritto di rinunciare Art. 571
III. Rinuncia di un coerede Art. 572
1. In genere Art. 573
2. Facoltà del coniuge superstite Art. 574
3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente Art. 575
V. Proroga del termine Art. 576
VI. Rinuncia al legato Art. 577
VII. Diritti dei creditori dell’erede Art. 578
VIII. Responsabilità in caso di rinuncia Art. 579
A. Condizioni Art. 580
I. Compilazione dell’inventario Art. 581
II. Grida Art. 582
III. Inscrizione d’officio Art. 583
IV. Chiusura Art. 584
I. Amministrazione Art. 585
II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione Art. 586
I. Termine per deliberare Art. 587
II. Dichiarazione Art. 588
1. Responsabilità secondo l’inventario Art. 589
2. Responsabilità oltre l’inventario Art. 590
E. Responsabilità per le fideiussioni Art. 591
F. Devoluzione agli enti pubblici Art. 592
I. A istanza di un coerede Art. 593
II. A istanza dei creditori del defunto Art. 594
I. Amministrazione Art. 595
II. Liquidazione ordinaria Art. 596
III. Liquidazione in via di fallimento Art. 597
A. Condizioni Art. 598
B. Effetti Art. 599
C. Prescrizione Art. 600
D. Azione del legatario Art. 601
I. Comunione ereditaria Art. 602
II. Responsabilità degli eredi Art. 603
B. Azione di divisione Art. 604
C. Divisione differita Art. 605
D. Diritti degli eredi conviventi Art. 606
A. In genere Art. 607
I. Disposizioni del defunto Art. 608
II. Intervento dell’autorità Art. 609
I. Parità di diritto fra gli eredi Art. 610
II. Formazione dei lotti Art. 611
III. Attribuzione e vendita Art. 612
IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite Art. 612a
I. Complessi di cose. Scritti di famiglia Art. 613
I.bis Pertinenze agricole Art. 613a
II. Crediti del defunto verso gli eredi Art. 614
III. Oggetti gravati di pegno Art. 615
Art. 616
1. Ripresa
a. Valore d’imputazione Art. 617
b. Procedura di stima Art. 618
V. Aziende e fondi agricoli Art. 619
Art. 620
Art. 621 a 625
A. Obbligo di collazione Art. 626
B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia Art. 627
I. Conferimento od imputazione Art. 628
II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria Art. 629
III. Computo della collazione Art. 630
D. Spese di educazione Art. 631
E. Regali di occasione Art. 632
Art. 633
I. Contratto di divisione Art. 634
II. Convenzioni circa eredità devolute Art. 635
III. Convenzioni circa eredità non devolute Art. 636
I. Garanzia delle quote Art. 637
II. Contestazione della divisione Art. 638
I. Solidarietà Art. 639
II. Regresso fra coeredi Art. 640
I. In generale Art. 641
II. Animali Art. 641a
I. Parti costitutive Art. 642
II. Frutti naturali Art. 643
1. Definizione Art. 644
2. Esclusioni Art. 645
1. Rapporti fra i comproprietari Art. 646
2. Regolamento per l’uso e l’amministrazione Art. 647
3. Atti dell’ordinaria amministrazione Art. 647a
4. Atti di amministrazione più importanti Art. 647b
5. Lavori di costruzione
a. Necessari Art. 647c
b. Utili Art. 647d
c. Diretti all’abbellimento e alla comodità Art. 647e
6. Disposizione Art. 648
7. Contribuzione alle spese ed oneri Art. 649
8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario Art. 649a
9. Esclusione dalla comunione
a. Comproprietari Art. 649b
b. Titolari di altri diritti Art. 649c
10. Scioglimento
a. Azione di divisione Art. 650
b. Modo della divisione Art. 651
c. Animali domestici Art. 651a
1. Condizioni Art. 652
2. Effetti Art. 653
3. Scioglimento Art. 654
III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli Art. 654a
I. Fondi Art. 655
II. Proprietà dipendente Art. 655a
I. Iscrizione Art. 656
1. Trasmissione Art. 657
2. Occupazione Art. 658
3. Formazione di nuovi terreni Art. 659
4. Spostamenti di terreno
a. In genere Art. 660
b. Permanenti Art. 660a
c. Nuova determinazione del confine Art. 660b
5. Prescrizione acquisitiva
a. Prescrizione ordinaria Art. 661
b. Prescrizione straordinaria Art. 662
c. Termini Art. 663
6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico Art. 664
III. Diritto all’iscrizione Art. 665
C. Perdita Art. 666
I. Proprietario irreperibile Art. 666a
II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti Art. 666b
I. Estensione Art. 667
1. Modo di stabilirli Art. 668
2. Obbligo di porre i termini Art. 669
3. Comproprietà delle opere divisorie Art. 670
1. In rapporto al materiale
a. Proprietà del medesimo Art. 671
b. Risarcimento Art. 672
c. Attribuzione del fondo Art. 673
2. Opere sporgenti sul fondo altrui Art. 674
3. Diritto di superficie Art. 675
4. Condotte Art. 676
5. Costruzioni mobiliari Art. 677
IV. Piantagioni sul fondo altrui Art. 678
1. In caso di eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà Art. 679
2. In caso di gestione legittima del fondo Art. 679a
I. In genere Art. 680
1. Principi Art. 681
2. Esercizio Art. 681a
3. Modificazione, rinuncia Art. 681b
4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie Art. 682
5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli Art. 682a
Art. 683
1. Eccessi pregiudizievoli Art. 684
2. Scavi e costruzioni
a. Regola Art. 685
b. Riserva del diritto cantonale Art. 686
3. Piante
a. Regola Art. 687
b. Prescrizioni cantonali Art. 688
4. Scolo delle acque Art. 689
5. Prosciugamenti Art. 690
6. Condotte
a. Obbligo di tollerarle Art. 691
b. Tutela degli interessi dei gravati Art. 692
c. Cambiamento di circostanze Art. 693
7. Diritti di passo
a. Accesso necessario Art. 694
b. Altri diritti di passo Art. 695
c. Iscrizione nel registro Art. 696
8. Opere di cinta Art. 697
9. Manutenzione Art. 698
1. Accesso Art. 699
2. Ripresa di cose o di animali Art. 700
3. Difesa da pericoli o danni Art. 701
1. In genere Art. 702
2. Miglioramenti del suolo Art. 703
I. Proprietà e diritto sulle sorgenti Art. 704
II. Derivazione di sorgenti Art. 705
1. Indennità Art. 706
2. Ripristino Art. 707
IV. Comunione di sorgenti Art. 708
V. Utilizzazione di sorgenti Art. 709
VI. Fontana necessaria Art. 710
1. Dell’acqua Art. 711
2. Circa il terreno Art. 712
I. Elementi Art. 712a
II. Oggetto Art. 712b
III. Disposizione Art. 712c
I. Atto costitutivo Art. 712d
II. Delimitazione e quote di valore Art. 712e
III. Estinzione Art. 712f
I. Disposizioni applicabili Art. 712g
1. Definizione e ripartizione Art. 712h
2. Garanzia dei contributi
a. Ipoteca legale Art. 712i
b. Diritto di ritenzione Art. 712k
III. Esercizio dei diritti civili Art. 712l
1. Competenza e stato giuridico Art. 712m
2. Convocazione e presidenza Art. 712n
3. Diritto di voto Art. 712o
4. Costituzione dell’assemblea Art. 712p
1. Nomina Art. 712q
2. Revoca Art. 712r
3. Competenze
a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso Art. 712s
b. Rappresentanza verso i terzi Art. 712t
A. Oggetto Art. 713
1. Trasferimento del possesso Art. 714
2. Riserva della proprietà
a. In genere Art. 715
b. Vendita a pagamenti rateali Art. 716
3. Acquisto senza il possesso Art. 717
1. Cose senza padrone Art. 718
2. Animali sfuggiti Art. 719
1. Pubblicazione ed indagine
a. In generale Art. 720
b. Nel caso di animali Art. 720a
2. Custodia ed incanto pubblico Art. 721
3. Acquisto della proprietà, riconsegna Art. 722
4. Tesoro Art. 723
5. Oggetti di pregio scientifico Art. 724
IV. Cose trasportate e animali sfuggiti Art. 725
V. Specificazione Art. 726
VI. Unione e mescolanza Art. 727
VII. Prescrizione acquisitiva Art. 728
C. Perdita della proprietà mobiliare Art. 729
A. Oggetto Art. 730
1. Iscrizione Art. 731
2. Negozio giuridico Art. 732
3. Servitù sul proprio fondo Art. 733
1. In genere Art. 734
2. Riunione dei fondi Art. 735
3. Per sentenza Art. 736
1. In genere Art. 737
2. Secondo l’iscrizione Art. 738
3. Nuovi bisogni del fondo Art. 739
4. Diritto cantonale ed usi locali Art. 740
5. Più aventi diritto Art. 740a
II. Manutenzione Art. 741
III. Spostamento della servitù Art. 742
IV. Divisione del fondo Art. 743
Art. 744
I. Oggetto Art. 745
1. In genere Art. 746
2. … Art. 747
1. Cause Art. 748
2. Durata Art. 749
3. Usufrutto sulla cosa sostituita Art. 750
4. Restituzione
a. Obbligo Art. 751
b. Responsabilità Art. 752
c. Spese Art. 753
5. Prescrizione dell’azione di risarcimento Art. 754
1. Diritti dell’usufruttuario
a. In genere Art. 755
b. Godimento dei frutti naturali Art. 756
c. Interessi Art. 757
d. Cedibilità Art. 758
2. Diritti del proprietario
a. Sorveglianza Art. 759
b. Garanzie Art. 760
c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale Art. 761
d. Conseguenze della omissione di garanzia Art. 762
3. Obbligo dell’inventario Art. 763
4. Oneri dell’usufrutto
a. Conservazione della cosa Art. 764
b. Manutenzione ed esercizio Art. 765
c. Interessi sopra una sostanza Art. 766
d. Assicurazione Art. 767
1. Fondi
a. Frutti Art. 768
b. Destinazione economica Art. 769
c. Selve Art. 770
d. Miniere e simili Art. 771
2. Cose che si consumano e cose stimate Art. 772
3. Crediti
a. Misura del godimento Art. 773
b. Rimborsi e reimpieghi Art. 774
c. Cessione del credito all’usufruttuario Art. 775
I. In genere Art. 776
II. Diritto dell’usuario Art. 777
III. Oneri Art. 778
I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario Art. 779
II. Negozio giuridico Art. 779a
III. Effetti, estensione e annotazione Art. 779b
1. Riversione Art. 779c
2. Indennità Art. 779d
Art. 779e
1. Condizioni Art. 779f
2. Esercizio Art. 779g
3. Altri casi di applicazione Art. 779h
1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca Art. 779i
2. Iscrizione Art. 779k
VII. Durata massima Art. 779l
D. Diritti sulle sorgenti Art. 780
E. Altre servitù Art. 781
F. Misure giudiziarie Art. 781a
A. Oggetto Art. 782
1. Iscrizione e modi di acquisto Art. 783
2. Oneri di diritto pubblico Art. 784
Art. 785
1. In genere Art. 786
2. Riscatto
a. Da parte del creditore Art. 787
b. Da parte del debitore Art. 788
c. Prezzo del riscatto Art. 789
3. Prescrizione Art. 790
I. Diritto del creditore Art. 791
II. Obbligo del debitore Art. 792
I. Specie Art. 793
1. Importo Art. 794
2. Interesse Art. 795
1. Condizioni per il pegno Art. 796
2. Designazione
a. Fondo unico Art. 797
b. Più fondi Art. 798
3. Fondi agricoli Art. 798a
1. Iscrizione Art. 799
2. Proprietà collettiva Art. 800
II. Estinzione Art. 801
1. Trasferimento dei diritti di pegno Art. 802
2. Disdetta del debitore Art. 803
3. Indennità Art. 804
I. Estensione della garanzia Art. 805
II. Pigioni e fitti Art. 806
III. Prescrizione Art. 807
1. In caso di deprezzamento
a. Misure di difesa Art. 808
b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti Art. 809
2. Deprezzamento senza colpa Art. 810
3. Alienazione di parcelle Art. 811
V. Oneri ulteriori Art. 812
1. Effetti Art. 813
2. Relazioni tra i posti Art. 814
3. Posto vacante Art. 815
1. Modo Art. 816
2. Riparto del ricavo Art. 817
3. Estensione della garanzia Art. 818
4. Garanzia per le spese di conservazione Art. 819
1. Grado Art. 820
2. Estinzione del credito e del pegno Art. 821
IX. Indennità d’assicurazione Art. 822
X. Creditore irreperibile Art. 823
A. Scopo e carattere Art. 824
I. Costituzione Art. 825
1. Diritto alla cancellazione Art. 826
2. Posizione del proprietario Art. 827
3. Purgazione delle ipoteche
a. Condizioni e procedura Art. 828
b. Incanti pubblici Art. 829
c. Stima officiale Art. 830
4. Disdetta Art. 831
1. Alienazione totale Art. 832
2. Frazionamento del fondo Art. 833
3. Comunicazione dell’assunzione del debito Art. 834
II. Cessione del credito Art. 835
I. Di diritto cantonale Art. 836
1. Casi Art. 837
2. Venditori, coeredi, ecc.
3. Artigiani e imprenditori
a. Iscrizione Art. 838
b. Grado Art. 840
c. Privilegio Art. 841
I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale Art. 842
II. Tipi Art. 843
III. Diritti del proprietario Art. 844
IV. Alienazione, divisione Art. 845
1. In genere Art. 846
2. Disdetta Art. 847
VI. Protezione della buona fede Art. 848
VII. Eccezioni del debitore Art. 849
VIII. Procuratore Art. 850
IX. Luogo di pagamento Art. 851
X. Modifica del rapporto giuridico Art. 852
XI. Pagamento integrale Art. 853
1. Mancanza del creditore Art. 854
2. Cancellazione Art. 855
XIII. Diffida al creditore Art. 856
I. Costituzione Art. 857
II. Trasmissione Art. 858
III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto Art. 859
1. Iscrizione Art. 860
2. Titolo di pegno Art. 861
II. Protezione della buona fede Art. 862
1. Esercizio Art. 863
2. Trasmissione Art. 864
IV. Annullamento Art. 865
Art. 866 a 874
A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare Art. 875
Art. 876 a 883
1. Possesso del creditore Art. 884
2. Pegno sul bestiame Art. 885
3. Pegno posteriore Art. 886
4. Dazione in pegno da parte del creditore Art. 887
1. Perdita del possesso Art. 888
2. Obbligo di riconsegna Art. 889
3. Responsabilità del creditore Art. 890
1. Diritti del creditore Art. 891
2. Estensione della garanzia Art. 892
3. Grado dei diritti pignoratizi Art. 893
4. Patto di caducità Art. 894
I. Condizioni Art. 895
II. Eccezioni Art. 896
III. Insolvenza Art. 897
IV. Effetti Art. 898
A. In genere Art. 899
I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento Art. 900
II. Per cartevalori Art. 901
III. Per titoli rappresentanti merci Art. 902
IV. Pegno posteriore Art. 903
I. Estensione della garanzia Art. 904
II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno Art. 905
III. Amministrazione e riscossione Art. 906
I. Autorizzazione Art. 907
II. Durata Art. 908
I. Costituzione Art. 909
1. Vendita del pegno Art. 910
2. Diritto sull’eccedenza Art. 911
1. Diritto al riscatto Art. 912
2. Diritto dell’istituto Art. 913
C. Compera a patto di ricupera Art. 914
D. Regolamenti cantonali Art. 915
Art. 916 a 918
I. Concetto Art. 919
II. Possesso originario e derivato Art. 920
III. Interruzione transitoria Art. 921
I. Tra presenti Art. 922
II. Fra assenti Art. 923
III. Senza consegna Art. 924
IV. Titoli rappresentanti merci Art. 925
1. Diritto di difesa Art. 926
2. Azione di reintegra Art. 927
3. Azione di manutenzione Art. 928
4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione Art. 929
1. Presunzione della proprietà Art. 930
2. Presunzione in caso di possesso derivato Art. 931
3. Azione contro il possessore Art. 932
4. Diritto di disposizione e di rivendicazione
a. Cose affidate Art. 933
b. Cose smarrite o sottratte Art. 934
c. Denaro e titoli al portatore Art. 935
d. Mala fede Art. 936
5. Presunzione per i fondi Art. 937
1. Possessore di buona fede
a. Godimento Art. 938
b. Indennità Art. 939
2. Possessore di mala fede Art. 940
IV. Prescrizione acquisitiva Art. 941
1. In genere Art. 942
2. Intavolazione
a. Oggetto Art. 943
b. Eccezioni Art. 944
3. Registri
a. Libro mastro Art. 945
b. Foglio del mastro Art. 946
c. Foglio collettivi Art. 947
d. Libro giornale, documenti Art. 948
4. Regolamenti
a. In genere Art. 949
b. Tenuta informatizzata del registro fondiario Art. 949a
5. Misurazione ufficiale Art. 950
1. Circondari
a. Competenza Art. 951
b. Fondi i più circondari Art. 952
2. Uffici del registro Art. 953
3. Tariffe Art. 954
III. Responsabilità Art. 955
IV. Vigilanza amministrativa Art. 956
1. Diritto di ricorso Art. 956a
2. Procedura di ricorso Art. 956b
Art. 957
1. Proprietà e diritti reali Art. 958
2. Annotazioni
a. Diritti personali Art. 959
b. Restrizioni della facoltà di disporre Art. 960
c. Iscrizioni provvisorie Art. 961
d. Iscrizione di diritti di grado posteriore Art. 961a
1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà Art. 962
2. Di rappresentanti Art. 962a
1. Indicazioni
a. Per le iscrizioni Art. 963
b. Per le cancellazioni Art. 964
2. Legittimazione
a. Prova Art. 965
b. Complemento della prova Art. 966
1. In genere Art. 967
2. Servitù Art. 968
V. Comunicazione d’officio Art. 969
I. Comunicazione di informazioni e consultazione Art. 970
II. Pubblicazioni Art. 970a
I. Conseguenze della mancata iscrizione Art. 971
1. In genere Art. 972
2. Terzi di buona fede Art. 973
3. Terzi di mala fede Art. 974
1. In caso di divisione del fondo Art. 974a
2. In caso di riunione di fondi Art. 974b
II. In caso di iscrizione indebita Art. 975
1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti Art. 976
2. Di altre iscrizioni
a. In genere Art. 976a
b. In caso di opposizione Art. 976b
3. Procedura di aggiornamento pubblica Art. 976c
IV. Rettificazioni Art. 977
I. Regola della non retroattività Art. 1
1. Ordine pubblico e buoni costumi Art. 2
2. Rapporti regolati dalla legge Art. 3
3. Diritti non acquisiti Art. 4
I. Esercizio dei diritti civili Art. 5
II. Scomparsa Art. 6
IIa. Banca dati centrale dello stato civile Art. 6a
1. In genere Art. 6b
2. Contabilità e ufficio di revisione Art. 6c
I. Celebrazione del matrimonio Art. 7
1. Principio Art. 7a
2. Processi di divorzio pendenti Art. 7b
3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti Art. 7c
1. Principio Art. 8
2. Cognome Art. 8a
3. Cittadinanza Art. 8b
II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 Art. 9
1. In genere Art. 9a
2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti
a. Modificazione delle masse patrimoniali Art. 9b
b. Privilegio Art. 9c
c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova Art. 9d
3. Mantenimento dell’unione dei beni Art. 9e
4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale Art. 9f
5. Convenzioni matrimoniali
a. In genere Art. 10
b. Efficacia verso i terzi Art. 10a
c. Sottoposizione alla legge nuova Art. 10b
d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore Art. 10c
e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell’entrata in vigore della legge nuova Art. 10d
f. Registro dei beni matrimoniali Art. 10e
6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni Art. 11
7. Protezione dei creditori Art. 11a
III. Filiazione in genere Art. 12
1. Mantenimento del diritto anteriore Art. 12a
2. Soggezione al nuovo diritto Art. 12b
3. Adozione di maggiorenni o interdetti Art. 12c
4. Collocamento in vista d’adozione Art. 12cbis
IIIter. Contestazione della legittimazione Art. 12d
1. Azioni pendenti Art. 13
2. Nuove azioni Art. 13a
IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione Art. 13b
IVter. Alimenti Art. 13c
IVquater. Cognome del figlio Art. 13d
1. Misure sussistenti Art. 14
2. Procedimenti pendenti Art. 14a
I. Eredi e devoluzione Art. 15
II. Disposizioni a causa di morte Art. 16
I. In genere Art. 17
II. Azione per l’iscrizione nel registro Art. 18
III. Prescrizione acquisitiva Art. 19
1. Alberi nell’altrui fondo Art. 20
2. Proprietà per piani
a. Originaria Art. 20bis
b. Trasformata Art. 20ter
c. Epurazione dei registri fondiari Art. 20quater
V. Servitù Art. 21
1. Riconoscimento dei titoli preesistenti Art. 22
2. Costituzione di diritti nuovi Art. 23
3. Estinzione di titoli Art. 24
4. Estensione della garanzia Art. 25
5. Diritti ed obblighi delle parti
a. In genere Art. 26
b. Provvedimenti conservativi Art. 27
c. Disdetta e trasmissione Art. 28
6. Grado Art. 29
7. Posto di pegno Art. 30
8. … Art. 31 e 32
9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove Art. 33
10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste Art. 33a
11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria Art. 33b
1. Formalità Art. 34
2. Effetti Art. 35
VIII. Diritto di ritenzione Art. 36
IX. Possesso Art. 37
1. Impianto del registro Art. 38
2. Misurazione ufficiale a. … Art. 39
b. Relazione col registro fondiario Art. 40
c. Epoca dell’esecuzione Art. 41
Art. 42
3. Iscrizione dei diritti reali
a. Procedura Art. 43
b. Conseguenza della non iscrizione Art. 44
4. Diritti reali soppressi Art. 45
5. Introduzione del registro differita Art. 46
6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario Art. 47
7. Effetti delle forme del diritto cantonale Art. 48
F. Prescrizione Art. 49
G. Forme dei contratti Art. 50
A. Abrogazione del diritto civile cantonale Art. 51
I. Diritti e doveri dei Cantoni Art. 52
II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni Art. 53
C. Designazione delle autorità competenti Art. 54
I. In genere Art. 55
II. Copie e certificazioni elettroniche Art. 55a
E. Concessioni idrauliche Art. 56
F. a H. … Art. 57
J. Modificazioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento Art. 58
K. Applicazione del diritto svizzero e straniero Art. 59
L. Abrogazione di leggi federali Art. 60
M. Disposizioni finali Art. 61
A. Regime comune Art. 178
I. Scelta del regime Art. 179
II. Capacità di contrattare Art. 180
III. Forma del contratto Art. 181
I. Separazione legale Art. 182
1. Ad istanza della moglie Art. 183
2. Ad istanza del marito Art. 184
3. Ad istanza dei creditori Art. 185
III. Data della separazione Art. 186
IV. Cessazione della separazione Art. 187
I. Garanzie dei creditori Art. 188
II. Liquidazione a seguito della separazione Art. 189
1. In genere Art. 190
2. Per legge Art. 191
II. Effetti Art. 192
III. Onere della prova Art. 193
I. Sostanza coniugale Art. 194
II. Proprietà del marito e della moglie Art. 195
III. Prova Art. 196
1. Compilazione e valore probatorio Art. 197
2. Effetti della stima Art. 198
V. Proprietà del marito sull’apporto della moglie Art. 199
I. Amministrazione Art. 200
II. Godimento Art. 201
1. Da parte del marito Art. 202
2. Da parte della moglie
a. In genere Art. 203
b. Rinuncia di eredità Art. 204
C. Garanzia degli apporti della moglie Art. 205
I. Del marito Art. 206
1. Con tutta la sostanza Art. 207
2. Col valore dei beni riservati Art. 208
I. Scadenza Art. 209
1. Credito della moglie Art. 210
2. Privilegio Art. 211
I. Premorienza della moglie Art. 212
II. Premorienza del marito Art. 213
III. Aumenti e diminuzioni Art. 214
I. Beni matrimoniali Art. 215
1. Ordinaria Art. 216
2. Facoltà di disporre
a. Sui beni della comunione Art. 217
b. Rinuncia di eredità Art. 218
1. Debiti del marito Art. 219
2. Debiti della moglie
a. Della moglie e della comunione Art. 220
b. Debiti della sostanza riservata della moglie Art. 221
3. Procedura esecutiva Art. 222
1. In genere Art. 223
2. Pei crediti della mogli Art. 224
1. Divisione
a. Per legge Art. 225
b. Per contratto Art. 226
2. Responsabilità del superstite Art. 227
3. Attribuzione degli apporti Art. 228
I. Condizioni Art. 229
II. Oggetto Art. 230
III. Amministrazione e rappresentanza Art. 231
1. Per volontà delle parti Art. 232
2. Per legge Art. 233
3. Per sentenza Art. 234
4. Per matrimonio o per morte di un figlio Art. 235
5. Modo della divisione Art. 236
I. Con separazione di beni Art. 237
II. Comunione dei beni Art. 238
1. Concetto Art. 239
2. Aumenti e diminuzioni Art. 240
A. In genere Art. 241
B. Proprietà, amministrazione e godimento Art. 242
I. In genere Art. 243
II. Fallimento del marito o pignoramento Art. 244
D. Rendite e guadagni Art. 245
E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni Art. 246
F. Dote Art. 247
A. Effetti Art. 248
I. Oggetto Art. 249
II. Luogo della iscrizione Art. 250
C. Tenuta dei registri Art. 251
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