Le centrali rischi o sistema di informazione creditizie: lo strumento di valutazione delle banche e delle finanziarie per erogare un prestito – Avvocato consumatori
Le banche e le finanziarie nel momento in cui avviene la richiesta da parte di un cliente per l’erogazione di un prestito hanno la possibilità di effettuare una valutazione sull’attendibilità del soggetto che lo richiede tramite le centrali rischi, dove vengono immagazzinati i dati dei clienti che richiedono un prestito o quelli dei clienti che risultano cattivi pagatori.
Chi inserisce i dati dei soggetti che richiedono un prestito
Per i clienti che richiedono un prestito le banche procedono ad inserire i loro dati e il tipo di finanziamento richiesto anche per permettere ad altre finanziarie o banche di verificare se il soggetto nel medesimo periodo stia richiedendo più prestiti ed evitare situazioni incresciose. Questi dati, relativi esclusivamente ai soggetti che richiedono un prestito, possono essere visibili al massimo per 180 giorni. All’interno della banca dati comunque verrà poi inserito il buon esito del prestito o se il finanziamento non è andato a buon fine con la motivazione per cui si è giunti a tale situazione. In caso di annullamento, sia per decisione della banca che del cliente, i dati dovranno essere eliminati dalla centrale rischi entro 30 giorni. Il soggetto richiedente deve comunque sempre essere informato dalla banca o finanziaria in merito a quale centrale rischi verranno inseriti i suoi dati, ai motivi per i quali vengono inseriti ed ai tempi entro i quali verranno eliminati. Lo si ripete, in questo caso non si tratta di cattivi pagatori, ma di soggetti che richiedono un finanziamento e pertanto anche le informazioni sono idonee esclusivamente ad avere una forma di pubblicità ed evitare che un soggetto moltiplichi richieste di piccoli crediti a più banche.
Chi inserisce i dati dei soggetti che non pagano
Differente è invece il caso di chi non ottempera al pagamento delle rate del prestito. In questo caso i dati verranno inseriti nella centrale rischi e permetteranno ad ulteriori finanziarie e banche di decidere, se erogare oppure no gli importi richiesti. In questo caso al verificarsi del mancato pagamento, la banca invierà una lettera di messa in mora con la specificazione che si procederà all’iscrizione dei dati nella centrale rischi. Ovviamente essere iscritto nella centrale rischi come cattivo pagatore comporta gravi ripercussioni sul soggetto che con ogni probabilità, finché risulterà iscritto, difficilmente otterrà ulteriori presti ed allo stesso tempo potrebbe subire ulteriori difficoltà in ambito lavorativo, pensiamo ad una ditta individuale che per ottenere un incarico deve consegnare determinati dati tra cui anche la certificazione di non essere iscritta alla centrale rischi.
Per quanto tempo si rimane iscritti
Ovviamente anche in questo caso non si rimane iscritti per sempre, soprattutto se si ottempera al pagamento, più precisamente in caso di pagamenti ritardati che riguardano una singola rata il termine massimo di iscrizione sarà di 6 mesi, mentre in caso di pagamenti ritardati che oltrepassano i due mesi il termine massimo di iscrizione sarà di 24 mesi, invece in caso di pagamenti non effettuati definitivamente il termine massimo di iscrizione sarà di 36 mesi. Le banche e le finanziarie comunque devono continuamente aggiornare i dati contenuti nella centrale rischi, generalmente ogni 30 giorni. Come è logico, la banca entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento deve comunicare lo stesso alla centrale rischi che lo annoterà con i dati del soggetto. I dati del cliente che vengono inseriti nella centrale rischi sono i dati identificativi, il tipo di contratto di finanziamento, l’importo dello stesso, la situazione attuale del debito, eventuali situazioni che incidono sul patrimonio del cliente ed anche situazioni personali del cliente che possono incidere sulla possibilità di ottemperare al pagamento.
Il cliente ha sempre la possibilità di verificare i propri dati e cosa sia iscritto all’interno della centrale rischi
Generalmente viene effettuata una richiesta alla banca o finanziaria o anche alla centrale rischi che entro 30 giorni dovranno comunicare le informazioni richieste come ad esempio quali dati sono contenuti, quale istituto bancario ha comunicato i dati (nel caso la richiesta si avanzata alla centrale rischi), quale centrale rischi detiene i dati (nel caso la richiesta si avanzata alla banca o finanziaria), la modifica o la correzione dei dati ed eventualmente l’eliminazione degli stessi.
Il cliente non ottiene risposta o la stessa non risulta esaustiva
In tali ipotesi è possibile procedere all’invio di un reclamo al garante della privacy chiedendo la risoluzione della problematica specificando in modo chiaro e preciso i dati, i soggetti coinvolti e la lesione subita. In tale ipotesi il garante della privacy può invitare la centrale rischi o la banca ad adeguarsi alla normativa in tema di diritti della privacy.
In caso di rigetto del reclamo o comunque di mancato adeguamento da parte della banca o della centrale rischi
Il cliente potrà procedere all’invio del ricorso al garante della privacy che è un atto più ufficiale e deve contenere tutti i dati sia del richiedente che della banca o della centrale rischi accompagnati con il deposito di tutti i documenti necessari, al fine di ottenere la cessazione del diritto leso a causa dell’immissione dei propri dati nella centrale rischi. In questo caso il garante della privacy ha potere più decisionale e può inizialmente invitare, di nuovo, la centrale rischi o la finanziaria ad ottemperare in maniera automatica alle richieste formulate e in caso negativo può procedere ad un’istruttoria, ascoltando anche le differenti ragioni delle parti e poi decidere sul merito della questione ed anche ordinare la cancellazione dei dati del soggetto. In questo caso poi il garante può anche decidere sul pagamento delle spese del procedimento per la parte che è risultata soccombente.
Il rigetto del ricorso
Se però il garante della privacy non decide la questione entro 60 giorni, il ricorso si considera rigettato e l’unica strada percorribile sarà quella dell’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla mancata risposta o dalla decisione sfavorevole. Per queste situazioni è sempre competente il tribunale e mai il giudice di pace, mentre per quanto riguarda il luogo, sarà quello della sede della banca o della centrale rischi che ha immagazzinato i dati.
Il soggetto agendo giudizialmente potrà, oltre che richiedere la cancellazione, la modifica dei datti, anche il risarcimento del danno che è derivato dall’iscrizione illegittima nella centrale rischi, compreso il lucro cessante, la perdita di chance e anche il danno all’immagine. Infatti la problematica di essere inseriti nella centrale rischi risulta ancor più evidente se si considera che qualsiasi attività che implichi la richiesta di prestiti viene negata con il rischio di compromettere l’attività lavorativa, ma anche quella della propria vita sociale, considerato che oggigiorno vengono erogati finanziamenti per gli acquisti di qualsiasi bene e anche di qualsiasi servizio come ad esempio frullatori, frigoriferi, auto, moto, oppure viaggi e palestra.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!