Casa familiare venduta dopo l’assegnazione: conseguenze
Ottenere l’assegnazione della casa familiare può essere un traguardo importante in sede di separazione, divorzio o al termine di una convivenza. Se la casa viene venduta dopo il provvedimento, però, l’assegnatario potrebbe temere delle conseguenze.
Prendiamo il caso in cui, in sede di separazione, un Giudice assegna la casa familiare, di proprietà del marito, alla moglie che ci vivrà con il figlio minore. Il marito, all’insaputa della moglie, vuoi per ripicca, vuoi per reali bisogni economici, mette in vendita l’appartamento e, pochi mesi dopo, lo vende.
Davanti ad una simile rivelazione, soprattutto per i non addetti ai lavori, è facile entrare in allarme. La moglie potrebbe temere il peggio per il suo futuro più immediato. Si potrebbe far prendere dal panico all’idea che, da un giorno all’altro, possa essere costretta a cambiare abitazione con il bambino.
Possibile restare a vivere nella casa familiare anche se venduta a terzi
In questi casi è necessario informarsi ed essere lucidi. L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento che deve essere rispettato dall’eventuale acquirente dell’abitazione. Si parla in questi casi di opponibilità al terzo proprietario, ossia alla persona che ha comprato la casa.
La vendita sarà opponibile all’acquirente per nove anni dalla data di assegnazione, ed anche oltre in caso di trascrizione del provvedimento di assegnazione presso i pubblici registri.
Questo significa che l’assegnatario potrà continuare ad abitare nell’immobile familiare anche se ne è cambiato il proprietario.
Ovviamente è sempre consigliabile rendere il prima possibile pubblica l’assegnazione, procedendo alla trascrizione del provvedimento nei registri della conservatoria dato che, in questo caso, il diritto sarebbe opponibile a tempo indeterminato e non per “soli” nove anni. In questo modo renderemmo più difficile ogni “speculazione” sulla casa a noi assegnata e ci metteremmo al sicuro da tentativi di espropriazione.