Come tutelare il diritto di abitazione nella casa familiare assegnata
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Se c’è il rischio che la casa familiare assegnata, in sede di separazione o divorzio, venga venduta o pignorata è possibile tutelare il diritto di abitazione del coniuge e dei figli, per esempio, procedendo alla trascrizione del provvedimento del Giudice
Quando durante il procedimento di separazione o divorzio viene assegnata la casa familiare, il coniuge collocatario dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, ha diritto di continuare ad abitare nell’immobile. L’interessato può tutelare tale diritto che è indipendente dalla proprietà dell’immobile e, pertanto, è trascrivibile ed opponibile ai terzi che comprano la casa successivamente alla data del provvedimento. La stessa disciplina è applicabile in caso di genitore non sposato ma collocatario dei figli ed assegnatario della casa familiare.
Diritto di abitazione : Cosa vuole dire che il provvedimento è opponibile ai terzi
Il provvedimento di assegnazione è un atto che si definisce opponibile ai terzi perché nel caso in cui quest’ultimo abbia acquistato, dopo il provvedimento di assegnazione, un diritto sull’immobile (ossia l’abbia comprato o, per esempio, sia diventato usufruttuario), non potrà pretendere il rilascio della casa la quale continuerà ad essere abitata dal coniuge assegnatario e dai figli.
Se l’acquisto è avvenuto prima del provvedimento di assegnazione, invece, esso non avrà pari efficacia. Ad esempio, il creditore che ha iscritto un’ipoteca prima dell’assegnazione ha il diritto di procedere alla vendita dell’immobile e potrà imporre al coniuge affidatario ed alla prole di lasciare libera la casa.
Diritto di abitazione: Cosa vuole dire trascrivere il provvedimento di assegnazione
Trascrivere il provvedimento di assegnazione significa annotare sul registro degli immobili, detenuto dalla conservatoria, che vi è stata una pronuncia del Tribunale che ha stabilito che quella abitazione è stata assegnata al coniuge.
Quando si trascrive il provvedimento di assegnazione della casa (permesso anche in caso di separazione o divorzio con negoziazione assistita) esso conserva la sua efficacia finché le condizioni della sua emissione rimangono tali, ossia fino alla maggiore età dei figli oppure al momento in cui diventano economicamente autosufficienti. Fino a questo momento il provvedimento sarà opponibile ai terzi.
Nel caso in cui il provvedimento non veng trascritto, invece, è opponibile ai terzi solo per nove anni.
La trascrizione non è obbligatoria ma deve avvenire entro un mese dall’emissione del provvedimento pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo (circa 13 Euro giornaliere).
Quali documenti occorrono per la trascrizione
Per procedere con la trascrizione in conservatoria occorrono:
– la copia conforme all’originale (anche detta copia autentica) del provvedimento che prevede l’assegnazione della casa (di solito la sentenza di separazione o divorzio, oppure il verbale di separazione consensuale omologato o il decreto di assegnazione emesso dal Giudice o l’accordo di negoziazione assistita)
– l’atto di acquisto dell’immobile riportante i dati catastali della casa assegnata.
Dopo aver presentato i documenti in conservatoria la trascrizione è immediata e viene rilasciato il c.d. duplo ossia la nota di trascrizione da detenere a prova dell’avvenuto procedimento.
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