Separazione giudiziale
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Cos’è la separazione giudiziale
La separazione giudiziale è una tipologia separazione che prevede tempi variabili a seconda della conflittualità tra i coniugi e delle prove che sono chieste dal Giudice. La procedura è introdotta con un ricorso da depositare in Tribunale con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato ed è possibile chiedere l’addebito a carico dell’altro coniuge. Nello stesso atto può essere chiesto fin da subito anche il divorzio che verrà trattato dallo stesso Giudice durante la stessa causa, garantendo un’abbreviazione delle tempistiche delle cause.
Nella maggior parte dei casi si deve iniziare questa procedura quando marito e moglie non riescono a trovare l’intesa sulle questioni fondamentali che entrano in gioco quando il matrimonio va in crisi.
Essa si introduce quando moglie e marito sono in crisi ma:
- solo uno dei due vuole separarsi, per esempio perché è stato tradito;
- non trovano accordo sulle condizioni di separazione (per esempio sulle questioni patrimoniali o relative ai figli);
- uno dei due è irreperibile, ossia l’altro non sa dove abiti o non risponda ai tentativi di contatto.
Ricorso per la separazione giudiziale: primo atto introduttivo della separazione
Il coniuge che ha interesse a separarsi deve procedere con una causa dinanzi al Tribunale che in presenza di figli è quello della loro residenza. In mancanza di figli la competenza è del Tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi o di quella del coniuge convenuto (cioè quello che non inizia la causa). In questo caso si deve avere l’assistenza obbligatoria di un Avvocato e depositare un ricorso giudiziale.
Nel ricorso il coniuge deve inserire tutte le richieste che vorrebbe fossero accolte dal Giudice su aspetti patrimoniali, come l’assegno di mantenimento e la divisione delle proprietà, o più delicati come l’affidamento ed il collocamento dei figli. L’atto dovrebbe essere il più completo possibile e contenere fin da subito anche tutte le prove che si vorrebbe fossero assunte.
È anche importante inserire tutte le prove che vorrebbero dedursi per rafforzare la legittimità delle proprie domande.
Separazione e divorzio con un unico atto dallo stesso Giudice con Avvocato familiarista
Separazione e divorzio veloci: è possibile richiedere entrambi i provvedimenti insieme, accelerando i tempi e semplificando le procedure assistiti da un avvocato specializzato in materia.
Se si vuole richiedere la separazione e il divorzio insieme, si può presentare un’unica domanda cumulativa al Tribunale. In questo modo, non sarà più necessario fare un primo ricorso per chiedere la separazione e poi un secondo ricorso separato per domandare il divorzio. La separazione non viene cancellata, ma i tempi per ottenere prima la separazione e poi il divorzio si sono velocizzati.
Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, viene fissata l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice. Successivamente, per ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
Il divorzio può essere ottenuto anche durante la causa di separazione ed è trattato insieme alla separazione nello stesso procedimento e dallo stesso Giudice. Per richiederlo, è necessario che siano trascorsi 6 o 12 mesi, a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale. Inoltre, durante questo periodo i coniugi non devono essersi riconciliati.
Per richiedere la separazione e il divorzio insieme, è fondamentale rivolgersi ad un avvocato specializzato in materia, preferibilmente un avvocato divorzista. L’avvocato dovrà inserire subito in un unico atto tutte le domande e le prove relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dallo stesso Giudice. In questo modo, sarà possibile accelerare i tempi e semplificare le procedure, evitando di presentare due diversi ricorsi.
Una sola udienza entro 90 giorni
Se si decide di procedere con la separazione o il divorzio giudiziale, la prima udienza è uno dei momenti più importanti del processo. Entro 90 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. Grazie a questo nuovo sistema, le procedure sono state notevolmente accelerate, consentendo di avere un quadro completo della situazione in tempi rapidi.
Prima dell’udienza, le parti avranno la possibilità di depositare ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie, ovvero le prove da utilizzare durante il processo. In questo modo, sarà possibile fornire al Giudice un quadro completo della situazione.
All’udienza, il Giudice prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti, come l’affidamento dei figli, la collocazione dei figli minori, l’assegnazione della casa coniugale, i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, l’assegno mensile per i figli, l’eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc. Tali provvedimenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili. Il deposito di un piano genitoriale sarà utile al Giudice per dettagliare l’organizzazione del minore e la suddivisione dei tempi con il genitore.
Inoltre, il Giudice deciderà sulle istanze istruttorie, ovvero sulle prove da utilizzare durante il processo. Ad esempio, valuterà se sentire dei testimoni, far fare ad uno psicologo una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo a stare con i figli, nominare un consulente per esaminare i redditi/guadagni dei coniugi o che si presume non siano stati dichiarati, far fare una indagine fiscale alla Polizia tributaria ecc.
Nella separazione e divorzio giudiziale, i figli vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore per i provvedimenti che li riguardano. Quando i figli hanno compiuto 12 anni, sono sempre ascoltati dal Giudice, ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Il Giudice istruttore li ascolta direttamente, generalmente alla prima udienza, e può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario.
Come si svolge e quanto dura la causa di una separazione giudiziale in Tribunale
Rispetto alla separazione consensuale che finisce nel giro di qualche mese dal deposito del ricorso (addirittura poche settimane in caso di negoziazione assistita), il procedimento di separazione giudiziale dura anche un paio di anni, come una normale causa civile. Questa tempistica varia anche in base al livello di conflittualità dei coniugi ed a quante prove devono essere valutate dal Giudice.
La possibilità di introdurre contestualmente la domanda di divorzio e di poterla decidere subito (appena decorrono le tempistiche previste dalla legge di 12 mesi dall’autorizzazione a vivere separati o dalla sentenza parziale sullo status) permette, però, di risparmiare il tempo complessivo per lo svolgimento separato delle due cause.
Notifica del ricorso (atto) per la separazione giudiziale e del decreto di fissazione dell’udienza
Dopo aver depositato il ricorso, il Tribunale emette un decreto con il quale: 1) fissa un termine entro cui il ricorso deve essere notificato all’altro coniuge nelle forme previste dalla legge (tendenzialmente presso la residenza anagrafica o presso il luogo di lavoro; 2) )concede alle parti ulteriori termini per il deposito di atti che permettono di precisare le domande e le istanze delle parti 3) fissa l’udienza alla quale dovranno essere presenti entrambi i coniugi con il loro rispettivi Avvocati.
La fase della notifica è importante e delicata, perché, nel caso in cui non si riesca ad effettuare si rischia di non poter procedere.
Separazione, cosa fare quando riceviamo la notifica di un ricorso di separazione giudiziale: comparsa di costituzione e risposta
Nel momento in cui si riceve un ricorso da parte del coniuge è opportuno rivolgersi ad un Avvocato divorzista specializzato in diritto di famiglia. Egli, nel caso sia impossibile trovare un accordo per consensualizzare il procedimento, avrà necessità delle vostre attente indicazioni e dovrà predisporre un atto (Comparsa di costituzione e risposta) con il quale “rispondere” a tutte le deduzioni svolte dal coniuge ricorrente e presentare le contro richieste al Tribunale e le istanze istruttorie.
È molto importante essere tempestivi e rispettare i termini che il Presidente del Tribunale indica nel decreto notificato, in mancanza si rischia di non poter dedurre tutte le domande in quanto si potrebbe incorrere in decadenze anche in relazione agli atti successivi da depositare prima dell’udienza.
Cosa succede quando il coniuge convenuto non si costituisce in giudizio (contumace)
Se il coniuge convenuto regolarmente non si costituisce, il giudizio continua in sua contumacia, ossia in sua assenza.
In questi casi l’assenza del coniuge impedisce l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti e, quindi, rende il procedimento un po’ più veloce anche se la causa deve svolgersi secondo il rito previsto dal Codice e, pertanto, mantiene una durata variabile a seconda delle prove da ammettere e del numero di cause trattate dal Tribunale.
Coniuge contumace: la dichiarazione di contumacia
Per procedere alla dichiarazione di contumacia il Giudice deve prima verificare la regolare notifica del ricorso e del decreto.
In sostanza deve essere controllato che la notifica sia stata ricevuta dal coniuge assente (o da un soggetto che la legge ritiene autorizzato) oppure che non ci sia stata una ricezione effettiva dell’atto ma che si siano verificate le condizioni per ritenere la notifica come perfezionata (esempio: notifica presso la Casa Comunale del Comune dell’ultima residenza conosciuta, notifica per irreperibilità ecc.)
Cosa succede se il coniuge ha un indirizzo sconosciuto (coniuge irreperibile) o se è trasferito all’estero
Come anticipato nel precedente paragrafo, il nostro Ordinamento prevede delle modalità di notifica c.d. “legali”, ossia che prevedono una serie di formalità che devono essere svolte dagli Ufficiali Giudiziari nel caso in cui sia sconosciuto l’indirizzo della persona cui si deve notificare l’atto, oppure nel caso in cui l’indirizzo sia conosciuto ma non si riesca a trovare nessuno che ritiri i documenti.
In questi casi, anche se il destinatario fisicamente non ritira l’atto, si ritiene ugualmente che la notifica sia andata a buon fine e si può procedere con il giudizio.
Se, invece, il convenuto si è trasferito all’estero, bisognerà seguire le apposite procedure per le notifiche internazionali che differiscono a seconda del paese di destinazione.
Molti stati hanno stipulato delle convenzioni internazionali con l’Italia la quale, in ogni caso, deve rispettare i criteri previsti dai Regolamenti Europei.
Separazione giudiziale e prima udienza (ex udienza presidenziale)
La prima udienza fissata dal Tribunale dinanzi al Giudice istruttore viene svolta alla presenza personale di entrambi i coniugi con i loro Avvocati. Quando il procedimento era svolto secondo la procedura “bifasica” questa prima fase era tenuta dal Presidente del Tribunale. Con il rito unificato in unica fase il Collegio nominato per decidere la causa nomina un Giudice istruttore che gestisca tutta la fase iniziale del processo.
Il Giudice istruttore ha il compito di tentare la conciliazione dei coniugi e, se moglie e marito rispondono negativamente, adotta menti necessari ed urgenti a tutela del coniuge più debole e dei figli. Successivamente il procedimento continua con l’ammissione dei mezzi di prova e si conclude con una sentenza.
Provvedimenti provvisori e urgenti sul mantenimento del coniuge, sull’affidamento, collocazione e mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa
Il Giudice istruttore, dopo aver tentato di conciliare la coppia, emette un’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti che dovranno regolare alcune condizioni di separazione nell’interesse di moglie, marito e dei figli per la durata del processo.
I provvedimenti solitamente presi sulla base delle risultanze documentali che sono risultate dagli atti depositati, riguardano gli aspetti solitamente più importanti nella separazione: il mantenimento sia del coniuge più debole che dei figli, la collocazione e l’affidamento di quest’ultimi e l’assegnazione della casa.
Dato che il Giudice istruttore decide sulla base dei documenti già in atti perché non ha ancora potuto svolgere le indagini istruttorie, ben si comprende come sia necessario che fin dal primo atto si articolino le proprie richieste o le proprie contestazioni in modo compiuto ed il più possibile approfondito.
In casi di estrema urgenza e pregiudizio dei minori o di pericolo per un membro del nucleo familiare (ad esempio in caso di estrema carenza dei mezzi necessari per la sussistenza o di violenza in famiglia) il Presidente del Tribunale all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa (cioè dopo il deposito del ricorso) può emettere alcuni provvedimenti urgenti anche non in contraddittorio tra le parti, ossia senza che l’altra parte che non è ancora nel giudizio possa conoscerli e contestarli. Questa è una misura estremamente emergenziale e, in ogni caso, il Giudice istruttore potrà successivamente modificarli dopo il deposito delle difese del convenuto.
Reclamo contro i provvedimenti provvisori (modifica ordinanza del Giudice istruttore)
Quando cambiano le condizioni in base alle quali il Giudice istruttore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti è possibile chiederne la modifica al Collegio o allo stesso giudice istruttore.
In particolare, deve essere dimostrato che il cambiamento delle condizioni sia dipeso dalle risultanze delle prove acquisite nel corso del processo; oppure che siano sorti fatti nuovi rispetto a quelli esaminati durante l’udienza; o, in ultimo, che la parte sia venuta a conoscenza dopo l’emanazione dell’ordinanza di alcuni fatti rilevanti accaduti prima dell’udienza.
Il Giudice a questo punto potrà modificare le condizioni contenute nell’ordinanza, revocarla o respingere l’istanza di modifica ritenendo non importanti i fatti nuovi esposti dalla parte interessata.
In quest’ultimo caso il coniuge interessato potrà proporre reclamo alla Corte d’Appello competente per territorio entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento del Giudice istruttore.
La decisione della Corte d’Appello non sarà impugnabile in Cassazione perché le condizioni inserite nel provvedimento saranno oggetto di disposizione nella sentenza che definirà il processo di separazione giudiziale.
È opportuno precisare che il Giudice istruttore ha il potere di modificare l’ordinanza anche nel caso in cui non sia stata proposta apposita istanza nel caso in cui ritenga che le prove fornite dalle parti indirizzino una regolamentazione differente rispetto alle condizioni stabilite inizialmente.
Nel caso, invece, in cui si ritiene che i provvedimenti del Giudice istruttore assunti in prima udienza non siano frutto di una corretta valutazione dei dati esaminati è possibile, entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio.
Il reclamo in questo caso è proponibile indipendentemente dal sorgere di fatti nuovi o condizioni modificate perché si chiede alla Corte d’Appello di decidere in modo più approfondito sullo stato degli atti identico a quello dell’udienza.
Il Giudice istruttore incaricato della causa, in ogni caso, potrà revisionare le condizioni dell’ordinanza anche a seguito della decisione della Corte d’Appello sia nel caso in cui questa abbia accolto il reclamo o che l’abbia rigettato.
Le prove nella separazione: sì anche ad indagini di polizia tributaria
Durante una separazione giudiziale diventa essenziale individuare gli aspetti principali e le istanze istruttorie da allegare al fine di provare gli stessi.
In molti casi, infatti, può essere necessario non solo citare testimoni ma anche svolgere indagini di polizia tributaria o perizie contabili per approfondire l’effettivo stato patrimoniale di moglie e marito, soprattutto in caso di richiesta di assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli.
Sebbene le parti siano obbligate a depositare tutta la documentazione che accerta la loro condizione patrimoniale (non solo le dichiarazioni dei redditi ma anche estratti conto, conto titoli, attestazione di investimenti, azioni e obbligazioni, partecipazioni societarie, proprietà immobiliari ecc.) talvolta marito o moglie potrebbero essere “reticenti” e non dichiarare né depositare tutto.
In questi casi sia la parte interessata che, in presenza dei figli, anche il Giudice d’ufficio hanno la facoltà di chiedere altri accertamenti con la possibilità di indagare approfonditamente dal punto di vista patrimoniale, anche procedendo ad accessi presso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, rogatorie internazionali, ispezioni e ordini di deposito anche presso terze parti.
E’ estremamente importante, quindi, essere precisi e tempestivi nelle deduzioni delle prove. Diventa, pertanto, essenziale avere l’assistenza legale di uno Studio che possa non solo consigliare la parte dal punto di vista giuridico ma che possa contare su un team di Professionisti multidisciplinari, che operano su diversi livelli, anche all’estero.
In questo modo, per esempio, con l’appoggio di commercialisti e investigatori privati si potranno avviare indagini approfondite che chiariscano le condizioni economiche delle parti.
In caso di domanda di divorzio contestuale alla domanda di separazione queste indagini possono essere fatte una volta sola risultando valevoli per entrambe le fasi. Questo risparmio di tempo va ad incidere sulla durata complessiva della causa che quindi permette di ottenere il divorzio più rapidamente.
CTU consulenza tecnica d’ufficio per l’affidamento dei figli e per l’assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge (moglie o marito)
Uno degli strumenti ancora oggi più utilizzati dai Tribunali sono le Consulenze tecniche d’ufficio, ovvero lo svolgimento di perizie da parte di Professionisti terzi scelti dal Giudice che debbano indagare per suo conto al fine di aiutarlo nella decisione finale relativa all’affidamento ed alla collocazione dei figli e alla determinazione del contributo al mantenimento.
Questi, infatti, sono i principali motivi per cui viene disposta una consulenza durante un giudizio di separazione giudiziale.
Per quanto riguarda l’affidamento e la collocazione dei figli solitamente viene nominato uno psicologo, specializzato in trattamento dei minori, al fine di esaminare il rapporto genitoriale e, più in generale, la situazione personale della famiglia e il modo in cui i bambini si stanno rapportando alla fine dell’unione tra i genitori.
In merito all’assegno di mantenimento solitamente vengono nominati commercialisti o, comunque, Professionisti che siano in grado di dare una visione d’insieme dal punto di vista contabile al fine di individuare la situazione patrimoniale dei coniugi/genitori.
Le parti hanno la facoltà di nominare un proprio Consulente di parte che assista alle operazioni peritali e rediga note a sostegno delle deduzioni del Consulente d’ufficio oppure contrarie.
In caso di domanda di divorzio contestuale alla domanda di separazione la CTU può essere effettuata una volta sola risultando valevole per entrambe le fasi. Questo risparmio di tempo va ad incidere sulla durata complessiva della causa che quindi permette di ottenere il divorzio più rapidamente.
L’ascolto dei testimoni e dei figli minori
Ovviamente durante il giudizio potranno essere accolte dal Giudice anche istanze istruttorie di natura testimoniale.
In questo caso sarà necessario dedurre dei capitoli di prova molto circostanziati e privi di valutazioni così da rendere ammissibile la prova.
Per quanto riguarda i figli minori essi devono essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano se hanno compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento.
L’audizione è condotta possibilmente in modo diretto dal giudice, cercando di evitare di concedere deleghe ad esperti o di altri ausiliari. L’ascolto non rappresenta solo un preciso onere in ambito giudiziario. In caso di contrasto tra i genitori sul loro affidamento o la loro collocazione è un dovere primario dei genitori stessi quello di ascoltarli prendendo atto delle loro volontà.
In presenza di forti conflitti o di situazioni pregiudizievoli il Giudice potrebbe anche nominare un curatore speciale del minore che ha il compito di tutelarlo sia dal punto di vista processuale (facendo valere i suoi specifici diritti che sono difformi da quelli dei genitori) che dal punto di vista sostanziale (se fosse necessario garantire rappresentanza effettiva al minore in determinate situazioni ad esempio in cado di limitazioni della responsabilità genitoriale).
La sentenza di separazione giudiziale non definitiva e la decorrenza termini per il divorzio
Per evitare che i coniugi debbano “sopportare” le conseguenze delle lungaggini delle cause civili, è possibile chiedere la pronuncia di una sentenza non definitivache fin della prima udienza presidenziale dichiari la separazione della coppia e si pronunci sulle questioni non controverse, se ci sono, per poi continuare il procedimento sulle questioni controverse.
Questo permette di poter chiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva di separazione perché la decorrenza dei termini per chiedere il divorzio inizia dal momento in cui il Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Nel caso in cui la domanda di divorzio sia stata avanzata contestualmente il Giudice sarà immediatamente in grado di emettere sentenza parziale sul divorzio trattandone anche le questioni sostanziali chieste dalle parti.
Separazione giudiziale : Addebito
La norma italiana prevede che si possa chiedere al giudice di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito nei confronti di quello che ha avuto comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio come la fedeltà, l’assistenza morale e materiale (ossia il mantenimento di coniuge o figli), la fedeltà, l’obbligo di coabitazione. Questa decisione comporta alcune conseguenze come l’esclusione del diritto al mantenimento e dei diritti successori.
Il richiedente deve dare la prova che permetta al Giudice di accertare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento “incriminato” e l’intollerabilità della convivenza. Ciò significa che la violazione deve essere la causa originaria della crisi e non un effetto derivante da una relazione già logora.
In questa fase, soprattutto se c’è stato un tradimento, potrebbe essere importante predisporre indagini, anche con l’aiuto di apposite agenzie investigative, al fine di ottenere le prove necessarie in causa. Per questo motivo è fondamentale rivolgersi ad uno Studio legale che formulare con il cliente la strategia processuale da svolgere in Tribunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
I casi in cui si può chiedere l’addebito sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando un coniuge tradisce l’altro, quando moglie o marito abbandonano il tetto coniugale, quando non viene rispettato il dovere di assistenza morale o materiale, quando si attuano comportamenti aggressivi assimilabili al mobbing finanche allo stalking.
Per approfondire si consiglia di andare ad “Addebito della separazione: presupposti ed effetti per i coniugi (marito moglie)”.
Separazione giudiziale casa coniugale – casa familiare
Uno dei provvedimenti più delicati durante una separazione giudiziale riguarda l’assegnazione della casa familiare, ossia quella dove moglie, marito vivevano soli o con la prole.
In caso di coppia con figli, il coniuge collocatario, ossia il genitore che verrà designato per convivere prevalentemente con la prole, o affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale, sarà assegnatario della casa familiare e diritto di abitarvi fino a quando i figli non vi vivranno più o saranno economicamente autosufficienti, quindi, indipendentemente dalla maggiore età raggiunta dagli stessi. Il diritto di abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore quindi.
In caso di coppia senza figli, sarà molto difficile ottenere un provvedimento di assegnazione, salvo in casi di accordo consensuale tra i due coniugi.
Tendenzialmente, dopo un primo periodo di assestamento, l’immobile sarà riconsegnato nelle mani del proprietario e, se la proprietà era comune, il Tribunale inviterà i coniugi a vendere la casa, spartendo il ricavato.
Separazione, richiesta di differimento dell’udienza per trattative tra i coniugi
La separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale anche dopo l’inizio della causa, nel caso in cui le parti trovino un accordo. In mancanza la causa procederà come un normale processo civile.
Se le parti stanno svolgendo trattative possono chiedere anche un differimento dell’udienza al fine di sondare la possibilità di consensualizzare la causa.
In qualsiasi momento può essere avanzata questa richiesta al Tribunale e ciò non impone necessariamente di trovare un accordo: laddove le trattative non andassero a buon fine la causa potrà continuare.
Separazione giudiziale e riconciliazione dei coniugi: cosa succede
Se il procedimento di separazione giudiziale non è ancora finito, dovrà essere abbandonato ed il Tribunale non procederà ulteriormente.
Se il procedimento di separazione è giunto al termine i coniugi possono decidere di ricominciare la loro relazione affettiva e la coabitazione che già, di per sé, impedisce il sorgere dei requisiti per chiedere il divorzio, oppure far trascrivere la riconciliazione sull’atto di matrimonio dall’Ufficiale di Stato civile.
Quale documentazione serve per la separazione giudiziale
– Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da richiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al comune di residenza all’epoca del matrimonio;
– Certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche contestuali in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
– Copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;
– Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
– Eventuale estratti conti correnti italiani o esteri, Estratti conto titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari;
– Documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero o di altri beni fruibili (automobili, barche ecc).
A seconda delle questioni che si dovranno trattare nel giudizio potrebbero essere necessari ulteriori documenti per provare lo stato patrimoniale delle parti. A titolo esemplificativo possiamo citare:
– Resoconti spese;
– Polizze assicurative sulla vita o a capitalizzazione;
– Contratto di lavoro, buste paghe, benefits percepiti dall’azienda.
I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.
La sentenza di separazione è sempre modificabile e, comunque, impugnabile in appello ed in Cassazione
Tutte le condizioni stabilite con la separazione, sia consensuale che giudiziale, possono essere modificate nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi. Il procedimento per modificare le condizioni ha una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra moglie e marito e dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre.
Se, invece, la sentenza vuole essere contestata immediatamente perché non si è d’accordo sui provvedimenti presi dal Tribunale deve essere impugnata tempestivamente in Corte d’Appello.
Anche la sentenza della Corte può essere impugnata per motivi di legittimità in Corte di Cassazione: in questo caso, però, i rilievi da effettuare devono essere maggiori perché non in tutti i casi si può adire la Corte di Cassazione e bisogna valutare con l’aiuto dell’Avvocato se un eventuale ricorso potrebbe rischiare di essere dichiarato inammissibile.
Separazione Giudiziale, possibile uso del cognome del marito?
Si, tendenzialmente la moglie può ancora usare il cognome del marito a meno che ciò non reca pregiudizio a quest’ultimo. Queste valutazioni vengono generalmente fatte dal Giudice durante la causa.
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