Separazione di fatto: quali accordi validi | scrittura privata tra moglie e marito | avvocato
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Separazione di fatto e accordi
La separazione di fatto è la volontaria interruzione della convivenza matrimoniale dei due coniugi. Moglie e marito possono raggiungere alcuni accordi di natura personale e patrimoniali che sarebbero validi anche se trascritti in una scrittura privata.
Dobbiamo precisare che quando parliamo di separazione di fatto ci riferiamo al caso in cui i due coniugi scelgono di non separarsi legalmente ossia di non andare davanti al Giudice o all’Ufficiale di stato Civile e neppure di procedere con una convenzione di negoziazione assistita.
Per questo motivo la separazione di fatto non fa iniziare la decorrenza del termine per chiedere il divorzio e non produce alcun effetto giuridico tipico della separazione legale, non causando neppure lo scioglimento della comunione. In sostanza potremmo definirla come un contratto privato tra due parti.
Tipologie di accordi validi
I coniugi potranno regolare i reciproci rapporti e le questioni relative ai figli secondo la loro discrezionalità, a titolo esemplificativo potranno:
- decidere sul diritto di visita ai figli e sul loro collocamento mentre non potranno decidere sul loro affidamento o sulla limitazione dei diritti e doveri dei genitori
- prevedere il versamento di un assegno periodico a favore del coniuge più debole e dei figli;
- decidere una somma da pagare in unica soluzione a titolo di mantenimento;
- trasferire la proprietà di immobili o beni che non saranno considerate come donazioni.
In sostanza i coniugi potranno accordarsi su molteplici aspetti sia personali che patrimoniali ma senza poter derogare ai diritti indisponibili di ciascun coniuge e dei figli (per esempio non potranno rinunciare al diritto agli alimenti e neppure alla responsabilità genitoriale).
Deve essere posta l’attenzione sul fatto che in caso di mancato rispetto degli accordi ci potrebbero essere difficoltà per ottenere tutela giudiziaria. Il coniuge che avesse interesse dovrebbe intentare un procedimento di separazione giudiziale e provare la sussistenza delle pattuizioni in vigore.
Per questo motivo è consigliabile ricorrere ad una soluzione che garantisca la protezione dei diritti del coniuge e dei diritti dei figli, possibilmente con un ausilio legale ai fini della composizione delle controversie relative alle questioni economiche.
Separazione di fatto e casa familiare
Quando i coniugi attuano una separazione di fatto possono decidere liberamente a chi venga lasciata la casa familiare. Tale accordo, come anticipato, non è protetto in caso di cambi di idea da parte dell’effettivo proprietario né gode delle tutele previste in caso di assegnazione della casa familiare nei confronti dei terzi acquirenti o aventi diritto.
Nel caso in cui l’immobile sia tratto in locazione, però, il coniuge che concordemente rimane a vivere nell’immobile subentra di diritto quale intestatario del contratto, nel caso in cui non avesse già la qualità.
Separazione di fatto e addebito
Nel caso in cui i coniugi redigano una scrittura privata nella quale riportano la comune volontà si separarsi e vivere separati, con le relative condizioni, è generalmente improbabile l’accoglimento della domanda di addebito della separazione in un eventuale successiva causa giudiziale, salvo il caso che non sopraggiungano ulteriori motivi successivamente alla sottoscrizione dell’accordo.
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