Separazione con figli minori
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Separazione e divorzio dei genitori: effetti e conseguenze sui figli
La separazione ed il divorzio dei genitori possono avere importanti conseguenze ed effetti sui figliche, comunque, mantengono il diritto alla bigenitorialità ossia ad avere un rapporto equilibrato con la mamma ed il padre
Le conseguenze e le condizioni da stabilire nell’interesse della prole sono regolate nello stesso mododalla legge italiana sia in caso di separazione che di divorzio della madre e del padre. La stessa disciplina è applicabile anche nel caso in cui i genitori non sono stati sposati ma conviventi.
Separazione, differenza tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo dei figli
La legge è particolarmente attenta al rapporto tra i figli ed i genitori anche durante la rottura del nucleo familiare. Nel 2006 è stata introdotta una legge speciale che ha modificato la concezione storica del significato della parola affidamento.
L’affidamento consiste, in linea generale, nell’individuazione ad opera del Tribunale del genitore che dovrà occuparsi della vita e della crescita della prole, prendendo le decisioni più importanti ed essenziali per la vita dei figli.
Nell’affidamento condivisoquesto compito è affidato equamente ad entrambii genitori, nell’affidamento esclusivoad uno solodi essi.
Affidamento condiviso dei figli minorenni (figli minori)
Con l’approvazione della legge del 2006 i Giudici devono privilegiare il diritto dei bambini alla bigenitorialità ossia ad avere un continuo, equilibrato e proficuo rapporto con ciascuno dei genitori anche quando questi si separano o divorziano, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo della famiglia.
Per questo motivo durante i procedimenti di separazione o divorzio, ma anche all’atto dello scioglimento della convivenza, se mamma e papà non sono sposati, viene preferito un affidamento condivisoad entrambi i genitori.
Con questa forma di affidamento ciascuno partecipa attivamente alla vita e alla crescitadella prole. In tal modo entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale sui figli (cioè quella che una volta si chiamava “patria potestà”) ed hanno il diritto di partecipare alle scelteessenziali della vita dei minori.
L’affidamento condiviso deve essere preferito indipendentemente dalla conflittualitàpresente tra i genitori, quindi non solo nel caso di accordo tra i coniugi ma anche durante un procedimento giudiziale e persino nei casi in cui si discuta per l’eventuale addebito della separazione.
Il Giudice deve sempre favorire la soluzione di affido condiviso, salvo casi eccezionali in cui possa esserci un pregiudizio per la salute psicofisica del minore ed il Tribunale riscontri la non idoneità educativa di uno dei genitori (ad esempio in casi di grave malattia del genitore, di maltrattamenti nei confronti dei figli, di stato di pericolosa tossicodipendenza).
Affidamento esclusivo dei figli minorenni (figli minori)
L’affidamento esclusivo si verifica quando il Tribunale sceglie un solo genitore cui far prendere le decisioni prevalenti per la vita dei figli minori.
È ormai considerato una scelta residualeperché viene opzionata solo in caso di gravissimi pregiudizi per la salute psicofisica del minore (ad esempio in casi di grave malattia del genitore, di maltrattamenti nei confronti dei figli, di stato di pericolosa tossicodipendenza).
Quando il Giudice opta per un affidamento esclusivo la scelta deve essere opportunamente motivata in base al caso concreto. Per questo motivo è impossibile stilare una “classifica” delle casistiche che possono portare alla pronuncia di affidamento esclusivo: ogni nucleo familiare è a sé stante e, come tale, dovrà essere esaminato in modo specifico per trovare la soluzione più adeguata al rispetto dell’interesse dei minori.
Separazione, affidamento dei figli, collocazione dei figli minori (minorenni) e assegnazione della casa coniugale (casa familiare)
Il genitore collocatario è quello presso cui i figli vivonoo stabiliscono la dimora abituale o prevalente. Per rispettare le abitudini di vita del minore e garantirgli la maggiore serenità possibile in un momento delicato come quello in cui i suoi genitori decidono di lasciarsi, anche quando il Giudice dispone l’affidamento condiviso, deve essere individuato uno dei genitori che vivrà prevalentemente con la prole.
Il genitore che ottiene la collocazione dei figli, solitamente, riceve l’assegnazionedella casa familiare. I minori, infatti, hanno diritto a continuare a vivere nella casa dove hanno sempre abitato quando il loro nucleo familiare era unito.
L’assegnazione dell’immobile, quindi, è un provvedimento che segue quello della collocazionee, difficilmente, potrà essere ottenuto in mancanza di figli o nel caso in cui i bambini siano costretti a trasferirsi (fatti salvi eventuali accordi tra i coniugi che verrebbero attentamente vagliati dal Tribunale).
Nello stesso momento in cui viene stabilita la collocazione dovranno essere organizzati tempi e modalità di visitadei bambini con l’altro genitore.
Dobbiamo precisare che il diritto di visita del genitore non collocatario è anche un dovere, ed è impossibile rinunciarvi. Ciò significa che potrà essere sanzionatosia il genitore che impedisce o ostacola l’esercizio delle visite all’altro, sia colui che non adempie saltando gli incontri con i propri figli.
Cos’è l’affidamento alternato (collocazione alternata)
Deve precisarsi che non si possa parlare di affidamento alternato perché questo può essere o condiviso o esclusivo come già illustrato. Ciò che può essere alternato è la collocazione.
In talune situazioni, se i genitori sono d’accordo e riescono a garantire una “facilità di gestione” delle esigenze primarie dei minori è possibile stabilire che i figli vivano in modo alternatocon la mamma o con il papà.
Questo significa che i genitori potranno alternarsi nella casa familiareoppure che i bambini si trasferirannoperiodicamente nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Queste modalità di affidamento sono particolari, però, e devono essere perseguite solo se si ha la certezza che i minori non ne traggano pregiudizio.
Separazione: diritto-dovere di visita, vacanze e festività del genitore non collocatario, come dividere tempi e modalità di permanenza dei figli da ciascun genitore
A seguito della separazione dei genitori, il Tribunale generalmente individua quale dei due deve restare a vivere con loro nella casa familiare. Per l’altro genitore, invece, dovranno essere garantiti i cosiddetti diritti di visita(ovvero dei giorni durante i quali i bambini dovranno stare insieme al genitore che non vive prevalentemente con loro).
Al fine di rispettare il principio di bigenitorialità e far continuare un rapporto equilibratosia con la mamma che con il papà il Tribunale deve verificare, sia in caso di separazione consensuale che di separazione giudiziale, che il minore stia un tempo sufficiente con il genitore non collocatario.
La regolamentazione utilizzata più frequentementeprevede un weekend alternato con ciascuno dei genitori oltre uno o due pernotti durante la settimana.
Questa suddivisione non è standardin quanto varia a seconda dell’accordo tra i genitori (dove c’è) ma anche dell’età dei bambini o delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.
Negli ultimi anni, però, i Tribunali stanno cercando di aumentare il più possibilele modalità di godimento del diritto di visita del genitore non collocatario, garantendogli pernottamenti anche in caso di bambini molto piccoli.
In quest’ottica il Giudice si accerterà che i figli trascorrano adeguati periodi di vacanzacon ciascun genitore e, parimenti, che i minori passino le festività principalialternativamente sia con la mamma che con il papà.
Separazione, affidamento (collocazione) dei figli alla madre
Ferma restando la differenza che è stata esplicitata tra affidamento e collocazione deve considerarsi che, ormai, nel nostro Paese sono davvero residuali i provvedimenti che dispongono l’affido esclusivo in capo ad un genitore.
Anche in casi di estrema conflittualità tra i genitori, infatti, deve essere preferito un affidamento condiviso.
Per quanto attiene la collocazione, statisticamente, in Italia, il genitore collocatario è individuato quasi sempre nella madre, anche in base all’età dei bambini.
Separazione, affidamento dei figli al padre
Ferma restando la differenza che è stata esplicitata tra affidamento e collocazione deve considerarsi che, ormai, nel nostro Paese sono davvero residuali i provvedimenti che dispongono l’affido esclusivo in capo ad un genitore.
Anche in casi di estrema conflittualità tra i genitori, infatti, deve essere preferito un affidamento condiviso.
Statisticamente, in Italia è più difficileper un padre ottenere la collocazione dei figli minori, soprattutto se questi sono in tenera età.
Separazione, affidamento dei figli ai nonni
Nell’ambito di un procedimento di separazione, è molto difficileche i figli minori vengano affidati ai nonni.
Solo nel caso in cui sia verificata, in entrambi i genitori, una grave incapacità di dare cura alla prole questa verrebbe tolta alla mamma o al papà.
Ci si riferisce a casi limite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di grave disabilità intellettiva dei genitori, di gravi stati di tossicodipendenza, di serie vicissitudini di natura penalistica o di precedenti maltrattamenti.
In questi casi, solitamente, dopo lunghe perizie psicologiche su padre e madre per attestare l’incapacità genitoriale, i minori potrebbero essere affidati ai nonni, o ad altri parenti se reperibili, al fine di garantire la salvaguardia dello sviluppo psicofisico dei bambini nel loro supremo interesse.
Separazione, diritto di visita ai figli online
Per i genitori separati che vivono distanti dai figli è possibile rispettare il diritto di visita con modalità alternative come quella online attraverso l’uso di smartphone e computer.
La distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, infatti, non impedisce di mantenere l’affidamento condiviso, perché la lontananza non incide sulla capacità di un genitore di crescere, istruire ed educare il proprio figlio, né di stargli vicino o fargli sentire un riferimento nella propria figura.
Naturalmente quella online non potrà essere l’unica forma di contatto e comunicazione con i propri figli.
Se infatti la videochiamata rappresenta indubbiamente un mezzo più coinvolgente rispetto alla telefonata, perché consente maggiore interazione, grazie alla possibilità di cogliere anche gli aspetti non verbali della comunicazione, essa non può in alcun modo essere considerata sostitutiva della relazione fisica.
Una soluzione potrebbe, per esempio, rinvenirsi nel riparametrare i tempida trascorrere con il genitore distante durante le vacanze estive o le festività.
Separazione consensuale e affido esclusivo e affido condiviso dei figli
Le questioni relative all’affidamento dei figli non si modificano in modo sostanziale in base alla procedura di separazione intrapresa dai coniugi.
Nella separazione consensuale, data la distensione dei rapporti che dovrebbe contraddistinguere i coniugi, è molto probabile che ci si accordi per un affidamento condiviso dei figli. In ogni caso anche dinanzi alla proposta di un affidamento esclusivo il Tribunale potrebbe non opporsi laddove madre e padre riuscissero ad illustrare compiutamente le motivazioni che li spingono a tale scelta estrema.
Nella separazione giudiziale si giungerà ad un affidamento esclusivo solo in casi di rapporti genitori-figli estremamente problematici.
Viceversa, anche se i coniugi vivono un rapporto molto conflittuale, il Giudice opterà per un affidamento condiviso.
Separazione giudiziale con richiesta di affidamento esclusivo o condiviso dei figli
Le questioni relative all’affidamento dei figli non si modificano in modo sostanziale in base alla procedura di separazione intrapresa dai coniugi. Per praticità si rimanda al paragrafo precedente.
Un aspetto che può assumere rilevanza è la procedura che si deve percorrere per ottenere un affidamento esclusivo in sede giudiziale.
Se l’altro genitore si oppone alla richiesta, infatti, il Tribunale non potrà limitarsi a “vagliare” le motivazioni che spingono i coniugi in tal senso come durante una consensuale. Dovrà essere disposta, invece, una perizia psicologica sul genitore cui non si vuole affidare il figlio e, spesso, sul minore stesso: il Giudice deve approfonditamente esaminare con l’aiuto di un esperto il rapporto genitoriale per giungere ad una decisione.
Separazione giudiziale con richiesta contestuale di divorzio: unico atto con avvocato divorzista per decisioni sui figli
Talvolta le decisioni relative ai figli possono essere particolarmente complesse e il Tribunale può dover svolgere approfondite indagini per comprendere quale sia il genitore più adatto a vivere prevalentemente con i figli e, di conseguenza il regime di affidamento. Queste valutazioni solitamente sono fatte da uno psicologo di fiducia del Giudice (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU).
Le decisioni sui bambini devono essere prese dal Giudice della separazione e, successivamente, dal Giudice del divorzio durante un processo distinto. Questo si verifica a meno che le parti non chiedano contestualmente la domanda di separazione e divorzio in un unico atto: in questo modo lo stesso Giudice ha il compito di esaminare tutte le prove, anche eventualmente ammettendo la consulenza di uno psicologo, una sola volta.
La decisione del Giudice, quindi, è unica sia per la separazione che per il divorzio e ciò permette di ottenere un responso definitivo in maniera più veloce.
Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che:
1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa
2) siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale. Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si devono essere riconciliati.
La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma si arriva dal Giudice alla prima udienza già con tutto in modo che sia più facile (e veloce) decidere anche in relazione alle decisioni relative ai figli. Quindi l’avvocato dovrà subito inserire negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.).
Entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
Dopo la notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie (prove). Quindi prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e prove, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo.
I genitori dovranno depositare il “piano genitoriale” con gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore: il Giudice potrà sanzionare il genitore che non rispetti quanto stabilito nel piano genitoriale, una volta accolto. Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori. In questo modo il Giudice vedrà effettivamente l’organizzazione familiare, e dei genitori, per ciascun minore, ben potendo anche comprendere l’effettivo apporto che singolarmente il genitore da all’accudimento, istruzione ed educazione del figlio.
All’udienza il Giudice:
1) prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti (in particolare modo relativi all’affidamento dei figli, alla loro collocazione e all’assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.). I provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;
2) deciderà sulle istanze istruttorie: quindi valuta le prove dettagliando il calendario del processo per poi giungere alla definizione con sentenza che decida immediatamente sulla separazione e sul futuro divorzio.
Separazione, impedire o ammettere il trasferimento di residenza o all’estero con i figli?
Il trasferimentoin un’altra città, anche se all’estero, non determina l’automatica modificadel collocamento del figlio in caso di genitori separati.
Se i due genitori sono d’accordo, e non trovano ostacolo nella diversa volontà della prole, è tendenzialmente escluso ogni impedimentoal trasferimento.
Quando non c’è l’accordotra padre e madre, il genitore che vuole cambiare residenza deve chiedere l’intervento del Tribunale, il quale deve valutare se il cambio possa impattare sul diritto di visitadell’altro genitore, ma soprattutto sulla vita dei figli stessi.
il Giudice dovrà valutare se tale spostamento possa turbare o creare disagio ai minori, all’idea di cambiare l’ambiente in cui sono cresciuti e con esso i parenti, gli amici, la scuola. Il Giudice potrebbe ascoltare i minoriproprio per prendere in considerazione le loro posizioni e le loro reazioni rispetto all’idea di un trasferimento.
Si dovrà anche valutare come il cambio di residenza o il trasferimento all’estero possano compromettere il rapporto dei figli con l’altro genitore, che potrebbe avere maggiori difficoltàa passare del tempo con i bambini e partecipare alla loro vita giornaliera.
Se un genitore vuole impedire il trasferimento all’estero del figlio con il genitore collocatario, quindi, deve dare la prova che tale cambiamento inficerebbe negativamente sulla vita del minore e che nuocerebbe al suo supremo interesse.
Potrebbe anche essere valutata significativamente dal Giudice una prospettazione finalizzata a dimostrare come il rapporto genitore-figlio rimarrebbe estremamente compromessoa seguito dello spostamento in una città molto lontana.
È sbagliato pensare, comunque, che un trasferimento verrebbe sicuramente bocciato dal Tribunale anche se, soprattutto in relazione all’eventuale tenera età dei minori coinvolti, potrebbe essere difficileda ottenere.
Separazione, cosa fare se il genitore non rispetta i provvedimenti del Tribunale: esecuzione dei provvedimenti su figli minori e sanzioni
Se uno dei due genitori non rispetta i provvedimenti del Tribunale relativi ai figli minori (in questo non si parla di assegno di mantenimento ma di diritto di visita e, più in generale, di responsabilità genitoriale), l’altro può adire il Giudice per imporre il rispettodelle decisioni prese in sede di separazione o di modifica delle condizioni di separazione.
Il Giudice può anche erogare sanzioni pecuniarieai danni del genitore inadempiente, fino ad arrivare ad ammonizioni o provvedimenti limitativi della responsabilitàgenitoriale.
Il Tribunale dovrà accertare la violazionedegli accordi stabiliti per l’affidamento e la gestione della prole. Naturalmente, perché il risarcimento o la sanzione vengano riconosciuti è necessario dimostrare che non siano stati rispettati gli accordi, in particolare che sia stato commesso un grave inadempimento, ripetutoin modo sistematico e consapevole dall’altro genitore.
In linea di massima, quindi, non sarà rilevante se in qualche occasione venisse spostato il giorno di visita o annullato, perché dovrà essere provata una situazione di una certa serietà e gravità, e che non sia altrimenti giustificabile.
È bene precisare che rischiano la sanzione non solo i genitori che non svolgono il loro diritto di visita ma anche quelli che ostacolano volontariamentelo svolgimento del diritto dell’altro genitore.
Separazione, dalla patria potestà, alla potestà genitoriale sino alla responsabilità genitoriale
Nel corso degli anni il diritto di famiglia si è riparametrato al comune sentire, e sono state approvate un notevole numero di riforme, che hanno adeguato il concetto di nucleo familiare alle modifiche culturali avvenute in Italia.
La patria potestà era un concetto che, fin dall’Ottocento, accompagnava il concetto di una famiglia fortemente orientata sulla figura dell’uomo “padre-padrone” che aveva letteralmente il potere (potestà) di decidere esclusivamente delle sorti dei propri figli e delle decisioni che meglio si addicevano agli stessi.
Con il tempo, soprattutto nella seconda metà del Novecento, la madre è stata sempre più considerataal pari del padre come soggetto referente per l’indirizzo di vita del figlio, diventando titolare anch’essa della potestà sui figli.
Questo percorso di parificazione genitorialeha portato alla modifica della terminologia usata nel Codice Civile ed all’individuazione del concetto di potestà genitoriale.
L’ultima modifica verso la responsabilità genitoriale, invece, mantenendo la parificazione genitoriale ha voluto togliere l’attenzione da una visione eccessivamente potestativadel rapporto genitoriale che risultava essere eccessivamente prevaricante nei confronti del figlio.
Quando l’Ordinamento introduce il concetto di responsabilità genitoriale, quindi, vuole che entrambi i genitori siano individuati come soggetti responsabilidella crescita psicofisica dei figli, della loro cura ed educazione, ma nel rispetto dell’esplicazione delle loro caratteristiche, dei loro interessi e delle loro inclinazioni, in un’ottica meno restrittivadelle stesse.
Le tre locuzioni, quindi, significano sostanzialmente la stessa cosa, ossia il diritto-dovere che spetta ad i genitoridi vigilaresulla crescita di ciascun figlio, ma le diverse modifiche terminologiche sono il segno importanti cambiamenti socioculturaliin ambito familiare, ripresi e seguiti anche a livello legale.
Limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale
Quando un genitore viola o trascurai propri doveri nei confronti dei figli con grave pregiudiziosugli stessi il Giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ed anche ordinare l’allontanamento del genitore dal minore (esempio in caso di maltrattamenti o abusi, anche morali).
Se il comportamento del genitore non è di gravitàtale da comportare la decadenza ma può comunque recare un dannoal bambino, il Tribunale può ordinare limitazioni nello svolgimento del ruolo di genitore (ad esempio limitando il diritto di visita o sospendendolo per un periodo) e può nominare un Curatore Speciale del minore che tuteli i suoi diritti sia durante eventuali processi che in modo sostanziale.
Cos’è la CTU: consulenza tecnica d’ufficio per l’affidamento e la collocazione dei figli
Durante la separazione giudiziale, se non c’è accordo sulle questioni principali relative all’affidamento ed alla collocazione dei figli, il Tribunale dispone solitamente una Consulenza tecnica d’ufficio, con lo scopo di individuare la soluzione più idonea per la prole.
Nella maggioranza dei casi il Giudice nomina un consulente che sia esperto in psicologia infantileed ha il compito di rispondere ad alcuni quesiti utili per capire con quale genitore il bambino possa esplicare meglio la propria personalità e chi possa garantire maggiormente il rispetto delle sue esigenze.
Queste consulenze possono durare anche molti mesie prevedono svariati incontri tra il Professionista, i genitori ed il minore. Sia la madre che il padre possono nominare un proprio consulente di parteche partecipi alle operazioni peritali e svolga proprie note personaliper dare al Consulente del Giudice, ed al Giudice stesso, una visione della situazione dal punto di vista del proprio Assistito.
In questi casi diventa essenziale scegliere un team di professionisti di comprovata esperienza, ma anche dotato della giusta sensibilità, per essere sicuri di essersi affidati alle persone che meglio gestiranno questo delicato momentoper la vita del nucleo familiare.
Ascolto dei figli
Durante il procedimento di separazione dei genitori i figli devono essere ascoltati dal Giudice.
La Legge italiana riconosce il diritto del minore ad essere sentito in tutti i procedimenti che lo riguardano se ha almeno anni 12, o anche di età inferiore se capace di discernimento.
L’ascolto del figlio avviene se i genitori non hanno trovato un accordo, e quindi sono in causa (quando si è in causa è il Giudice che decide l’affidamento, la collocazione dei figli presso un genitore e i tempi da trascorrere con l’altro genitore).
Il Giudice li ascolta direttamente (c.d. ascolto diretto) appena possibile nell’ambito del calendario del processo (l’ascolto è anticipato alla prima udienza utile in caso di violenza o di rifiuto di frequentare uno dei genitori e/o elevata conflittualità tra figli e genitore) e può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito).
Se dall’ascolto con il minore il Giudice si rende conto della necessità di apportare modifiche alle decisioni già emesse (nella maggior parte dei casi ai provvedimenti provvisori ed urgenti o ad altre ordinanze), questi le può immediatamente modificare per dare attuazione ai correttivi nell’interesse dei bambini.
Il colloquio tra Giudice e il bambino deve svolgersi in modo da garantire riservatezza e serenità al minorenne (il Giudice farà domande con estrema sensibilità, non si tratta di un interrogatorio ma di un colloquio, dove i genitori generalmente non sono presenti così da consentire ai bambini di esprimersi liberamente). Le opinioni espresse dal figlio minore devono essere tenute in considerazione dal Giudice (ovviamente il Giudice dovrà capire, anche in relazione all’età dei bambini, se sono state date risposte sincere e genuine, oppure se il bambino è stato condizionato o ha paura di un genitore che gli ha fatto il “lavaggio del cervello”).
Il colloquio dovrebbe essere videoregistrato o deve essere fatto un verbale, anche con i comportamenti del minore (se aveva disagio, paura, tristezza, comportamenti violenti, rancorosi ecc.). Il minore deve essere informato, quindi il Giudice deve spiegare il perché viene ascoltato (dovrà utilizzare un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile, accertandosi che il bambino abbia effettivamente capito).
L’ascolto dei figli non può però essere fatto dal Giudice se è pregiudizievole per i minori, tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche degli stessi o appare del tutto privo di utilità (non si può ascoltare il minorequando è troppo piccolo) o se il minore dichiara di non essere ascoltato, dovendo essere rispettata la volontà dei figli a non essere coinvolti nella vicenda giudiziaria.
Inoltre, se i genitori si accordano sull’affidamento dei figli, il Giudice procede all’ascolto solo se necessario: quindi, in una separazione consensuale o in un divorzio congiunto (consensuale), dove i genitori sono d’accordo sull’affidamento, sulla collocazione, sui tempi di permanenza, i figli generalmente non vengono ascoltati. Allo stesso modo, se durante una causa di separazione o di divorzio i genitori trovano un accordo, i figli non vengono ascoltati.
Separazione con figli maggiorenni economicamente autosufficienti ed economicamente non autosufficienti
La procedura di separazione non cambiain base all’età dei figli. Di solito nel caso di figli già maggiorenni o ancora più grandi, c’è meno difficoltà perché non deve essere deciso nulla in punto affidamento e tutt’al più può essere oggetto di discussione la collocazione, ossia la scelta del luogo in cui vivere.
Basterà l’ascolto del figlio da parte del Giudice per risolvere questa ipotetica problematica.
Per quanto attiene il mantenimento, esso è un dovere dei genitori fino a quando i figli non sono economicamente autosufficienti, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età.
Separazione, mantenimento dei figli – assegno di mantenimento dei figli
Entrambi i genitori hanno il dovere di provvedere al mantenimento dei figliin misura proporzionale al proprio reddito, inteso non solo come reddito da lavoro ma come patrimonio.
Quindi nel caso in cui una mamma o un papà non lavorino ma abbiano un patrimonioingente e siano abbienti devono comunque corrispondere il mantenimento per la prole.
Il mantenimento può essere diretto o versato attraverso un assegno periodico. Questa seconda opzione si realizza generalmente con il versamento del genitore che nonconvive con il minore al collocatario, anche in un’ottica di praticità.
Padre, madre, nonni: obbligo di mantenimento dei figli (nipoti) minori
Come detto genitori hanno il dovere di provvedere al mantenimento dei figliin misura proporzionale al proprio reddito. L’obbligo principale, quindi, cade in capo alla madre ed al padrein maniera concorrente.
Nel caso in cui entrambi genitori, o uno di essi, non siano in grado di svolgere detto compito, è possibile chiedere l’intervento dei nonniper sopperire ai bisogni dei minori.
L’ausilio dei nonnipuò essere chiesto in caso di impossibilità oggettiva da parte dei genitori di provvedere al mantenimento della prole, ed è sussidiario.
L’inadempimento della madre o del padre, quindi, deve dipendere dalla mancanza di disponibilità finanziaria causata, per esempio, dalla disoccupazione, dall’assenza di redditi ma anche da un rifiuto opposto da entrambi i genitori.
Mantenimento diretto dei figli
È una forma di contribuzione con la quale il genitore provvede fisicamente al pagamentodelle occorrenze del bambino (esigenze alimentari o scolastiche o sportive, esigenze di vestiario, bisogni sanitari ecc.).
Di solito questa forma di mantenimento viene effettuata dal genitore che vive prevalentemente con la prole, ma non è escluso che possa essere realizzata anche dal non collocatario, soprattutto in caso di figli grandi.
Calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli minorenni – figli minori
Oltre ai redditi dei genitori, i criteri che devono essere considerati ai fini del calcolo del contributo al mantenimento sono i bisogni effettivi del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori e i tempi di permanenzacon ciascuno dei genitori, anche nell’ottica della valenza economica dei compiti di cura e accudimento.
Non esistono dei calcoli standard o prestabiliti perché tutto dipende dal caso di specie e da ogni nucleo familiare.
In caso di una separazione giudizialeil Tribunale dovrà assumere le prove contabilial fine di individuare l’entità del patrimonio dei genitori (anche attraverso consulenze tecniche o accessi all’agenzia delle entrate).
Spesso il Giudice svolge un primo calcolo al fine di emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti a seguito della prima udienza, per poi giungere ad una determinazione definitiva a seguito dell’istruttoria.
A tal fine è necessario che il Tribunale non si limiti ad esaminare le dichiarazioni dei redditi che, soprattutto se contrastano con il tenore di vita della famiglia o di ciascuna parte, non sono indicative dell’effettivo stato patrimoniale. In questi casi dovranno essere svolte indagini più approfonditesia dal punto di vista documentale (estratti conti corrente, estratti conti titoli, partecipazioni societarie ecc.) ma anche attraverso accertamenti di polizia tributaria, tramite rogatoria internazionale se ci sono profili internazionali, e ricerca di beni con modalità telematiche con accesso alle banche dati, come detto, dell’Agenzia delle entrate. In presenza dei figli il Giudice può ammettere anche mezzi di prova d’ufficio.
Per questi motivi appare utile rivolgersi ad uno Studio legale che sappia guidare il cliente nella disamina della documentazione propria e dell’ex al fine di intavolare una strategia istruttoria idonea a produrre in giudizio tutti gli elementi che servono al Giudice per la decisione.
In caso di una separazione consensuale, invece, tendenzialmente il Giudice omologherà l’accordo raggiunto tra i coniugi purché non sia illegittimo in modo manifesto (esempio: assegni di importi del tutto simbolici e non in linea con le esigenze del minore).
Calcolo rivalutazione ISTAT assegno di mantenimento ai figli
L’assegno di mantenimento per i figli deve prevedere una forma automatica di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ciò permette di adeguare la somma al costo della vita senza dove ricorrere costantemente all’ausilio del Tribunale.
Tale adeguamento è obbligatorio.
In caso di accordo tra i genitori, o richiesta al Tribunale, è possibile stabilire nelle condizioni di separazione un adeguamento secondo percentuali difformi rispetto all’ISTAT (per esempio inflazione di un paese estero in caso di trasferimento in quel luogo oppure adeguamento al cambio monetario estero).
Mentre l’adeguamento in base agli indici ISTAT è previsto dalla legge gli altri tipi di adeguamento devono essere specificati nelle condizioni di separazione così come nella sentenza perché, in mancanza, si rischia di non avere i necessari strumenti per eseguire il provvedimento in caso di inadempimento del genitore.
Separazione, come incide il tenore di vita della famiglia sull’assegno per i figli
Il tenore di vita della famiglia è un parametroper il calcolo dell’assegno di mantenimento per i figli.
Ovviamente non è l’unico criterio da considerare perché risultano importanti da valutare sia lo stato patrimoniale dei genitori che le effettive esigenze dei figli.
In ogni caso lo stile di vita goduto quando la famiglia non si era ancora disgregata deve essere tenuto in considerazione anche per evitare che i minori possano trarre nocumentomaggiore dalla perdita di abitudini, hobbies o frequentazioni che caratterizzavano la loro vita prima della separazione dei genitori.
Separazione, quando cessa obbligo di mantenimento per i figli?
L’obbligo al mantenimento è un dovere dei genitori fino a quando i figli non sono economicamente autosufficienti, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età.
Separazione, a chi va pagato assegno per figlio maggiorenne?
L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne può essere pagato ancora al coniuge con esso convivente oppure anche direttamente al figlio, qualora ne faccia richiesta.
Cosa e quali sono le spese straordinarie e le spese ordinarie
L’assegno di mantenimento che viene versato per il figlio non comprende tutte le speseche devono essere sostenute per le sue esigenze perché alcune di queste sono da rimborsare extra.
I genitori devono cercare di assicurare il rispetto di tutte le esigenze dei figli: questo significa che non devono occuparsi solo delle spese per il cibo o l’alloggiodei minori ma anche dei costi per l’istruzione, le attività sportive, le necessità sociali e sanitarie e la predisposizione di un’organizzazione che possa garantire la realizzazione di tutti i bisogniche contribuiscono al loro sviluppo psicofisico.
Le spese ordinariesono solitamente quelle relative ai bisogni primaridel figlio: cibo, alloggio, vestiario, piccole spese giornaliere.
Le spese straordinarienon sono tassativamente elencate dalla legge ma possono definirsi come le spese extrache vengono affrontate dai genitori nel mantenimento della prole, laddove per extra si intende tutto quello che non attiene i bisogni primari ed essenziali di sostentamento.
Per fare un esempio possono essere ricomprese in questa categoria: le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (tasse, iscrizione, libri, mensa), le spese per le attività ricreative ed extrascolastiche (corsi pomeridiani, sport, attività ludiche), le spese per viaggi e vacanze.
Separazione, pagamento delle spese ordinarie per i figli – assegno di mantenimento
Le spese ordinarie tendenzialmente si pagano in forma direttaoppure attraverso il versamento dell’assegnodi mantenimento.
Separazione, pagamento delle spese straordinarie per i figli – percentuale, spese concordate e non concordate, urgenti
Normalmente le spese straordinarie vengono sostenute al 50% da ciascun genitoree, come detto, non sono calcolate nell’assegno di mantenimento periodico andando ad aggiungersi ad esso, in quanto non preventivamente determinabili, purché siano concordate.
Proprio questa loro forma indeterminabilefa si che di solito vengano pagate integralmente dal genitore che deve effettuarle e rimborsate pro quotadall’altro genitore. Diciamo che è lasciata molta libertà ai genitori sulle modalità di versamento.
In alcuni casi, comunque, il Tribunale può sovvertire questa prassi stabilendo modalità precise o percentuali di quota differenti, anche ascrivendole in modo esclusivo ad uno dei due coniugi nel caso in cui un genitore abbia una situazione reddituale sproporzionata rispetto all’altro.
Spese straordinarie dei figli e preventivo accordo
Le spese straordinarie devono essere concordatepreventivamente tra i genitori, salvo i casi in cui siano urgenti. In mancanza di accordo è possibile anche rifiutare il rimborso.
Separazione, spese straordinarie per i figli e protocolli dei Tribunali
Negli ultimi anni i Tribunali e gli Ordini degli Avvocati hanno raggiunto dei protocolli di intesaper aiutare i Giudici ed i genitori a stabilire quali tipologie di spese non possono essere ricompresenell’assegno.
Il protocollo emesso dalla Corte d’Appello e dal Tribunale di Milano, di concerto con l’Ordine degli Avvocati, per esempio, ha stabilito un’elencazione esemplificativadi spese straordinarie distinguendo tra quelle che devono essere previamente concordate da i genitori e quelle che, invece, possono essere decise in autonomia da ciascun genitore che condivide l’affidamento del figlio.
Esempi di spese straordinarie da non concordare preventivamente
Tra le spese straordinarie da non concordare possono essere ricomprese:
- spese mediche prescritte dal pediatra
- spese per gli occhiali
- spese mediche relative a prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale
- tasse scolastiche relative a strutture pubbliche
- spese per il materiale di corredo scolastico
- spese di trasporto
- spese di pre scuola e dopo scuola
- spese per centri estivi e/o ricreativi estivi
Esempi di spese straordinarie da concordare preventivamente
Tra le spese straordinarie da concordare possono essere ricomprese:
- spese mediche e dentistiche presso strutture private
- spese mediche relative a prestazioni nonerogate dal servizio sanitario nazionale
- farmaci omeopatici
- tasse scolastiche relative a strutture private
- spese per gite scolastiche con pernotto
- spese per corsi di recupero e lezioni private
- spese per corsi di specializzazione universitaria o master
- spese per alloggio presso sede universitarie fuori dal distretto di residenza
- spese per corsi di lingua o di musica
- spese per attività sportive e relativa attrezzatura
- spese per attività ludiche (teatro, boy scout, pittura ecc.)
- spese per baby sitter
Separazione, spese scolastiche, extrascolastiche e scuola privata
Come esplicitato negli elenchi del paragrafo precedente, le spese scolastiche solo generalmente considerate straordinarie come, a maggior ragione, quelle extrascolastiche.
La differenza principale sta nel fatto che le spese scolastiche relative a scuole pubblichepossono anche non essere preventivamente concordate(salvo diverso accordo tra i genitori): la maggioranza dei Giudici, infatti, ritiene che esse siano spese necessarieper la vita dei minori che, come tali, devono essere per forza sostenute dai genitori.
Viceversa, le spese scolastiche relative a scuole private(salvo diverso accordo tra i genitori) devono essere preventivamente concordatein quanto attengono ad una scelta non obbligatada parte dei genitori.
Le spese extrascolastiche, invece, devono essere generalmente preventivamente concordate, sempre salvo il diverso accordo tra le parti.
Separazione, recupero assegno per i figli non pagato: cosa succede se un genitore non versa l’assegno di mantenimento
Nel caso in cui un genitore non provveda al versamento dell’assegno di mantenimento rischia conseguenze sul campo civile e penale.
Civilmente il genitore potrà subire un procedimento esecutivoda parte dell’altro che potrebbe ottenere il pignoramentodel conto corrente, della casa o del quinto dello stipendio fino all’occorrenza del debito accumulato.
Le cifre indicate nel verbale di separazione o nella sentenza di separazione, sono immediatamente esigibili tramite un precetto, quindi senza la necessità di effettuare un’altra causa di accertamento.
Penalmente, il genitore inadempiente potrebbe essere incriminato per violazione degli obblighi familiarie rischiare fino ad un anno di reclusione.
Come agire per il recupero delle spese straordinarie per i figli
Il recupero delle spese straordinarie può non essere così “facilitato” come quello dell’assegno.
Come è stato illustrato, infatti, le spese straordinarie non sono determinate nel verbale di separazione o nella sentenza, quindi potrebbe essere necessario intentare una causa ordinariaper l’accertamento dell’effettivo credito.
In ogni caso, seppur con un procedimento più lungo, se si conservano ricevute e scontrinila causa dovrebbe essere di spedita e pronta soluzione ed il Giudice, solitamente, provvede ad accogliere la domanda di accertamento disponendo la relativa condannaal pagamento del dovuto a titolo di rimborso.
Separazione, modifica dell’assegno di mantenimento per i figli
Tutte le condizioni stabilite nella sentenza di separazione giudiziale possono subire una modifica nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi. Il procedimento per modificare le condizioni ha una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra moglie e marito e dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre.
In termini giuridici questa caratteristica si identifica con la clausola rebus sic stantibus che letteralmente significa “finché le cose stanno così” e permette di comprendere come in ambito familiare nessuna decisione possa ritenersi definitiva laddove ci siano dei cambiamenti rispetto alla situazione presente al momento della separazione.
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