Risarcimento dei danni del singolo coniuge: cosa succede in regime di comunione legale?
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
In regime di comunione legale quando un coniuge riceve un risarcimento per dei danni subiti la regolamentazione è differente rispetto agli acquisti ordinari. Generalmente in caso di comunione sia gli acquisti che i debiti contratti dai coniugi devono essere considerati di entrambi.
In altre parole, ogni bene acquistato dal singolo coniuge dopo il matrimonio dovrà essere considerato di proprietà anche dell’altro e per ogni debito contratto da uno dei coniugi sarà responsabile anche l’altro coniuge.
Quanto sopra detto è sempre valido tranne che in alcuni casi previsti dalla legge: i coniugi infatti possono anche possedere beni esclusivamente personali (come ad esempio gli indumenti di biancheria intima o in generale i beni non necessari alla famiglia) così come possono contrarre debiti personali per i quali risponde solo il singolo coniuge.
La regola generale, come anticipato, non è applicabile in caso di risarcimento dei danni subiti dal singolo coniuge.
I danni extracontrattuali
Sono detti extracontrattuali tutti quei danni che, appunto, non derivano da un contratto ma da lesioni provocate sulla persona o sulle cose della persona. Così, ad esempio, se il marito riceve una somma di denaro come risarcimento a seguito di un incidente stradale tale somma di denaro sarà considerata unicamente di proprietà del marito e la moglie non potrà utilizzare il denaro.
I danni contrattuali
Per danni contrattuali si intendono tutti quei danni derivanti dal mancato rispetto di un contratto. In questo caso dovrà distinguersi il caso in cui la prestazione del contratto non rispettata ricadesse o meno in comunione. Se il contratto prevedeva una prestazione a favore del singolo coniuge, sarà proprietario della somma corrispondente al risarcimento del danno solo il singolo coniuge.
Nel caso in cui, invece, il contratto prevedesse una prestazione a favore della comunione e quindi di entrambi i coniugi, la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno sarà di proprietà di entrambi i coniugi.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)