Violenze, maltrattamenti e abusi
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Violenze, maltrattamenti e abusi spesso riempiono la cronaca quotidiana.
Spesso le vittime non presentano denuncia, per vergogna, paura o per semplice ignoranza. E così spesso le violenze non vengono punite. Una persona può essere vittima di maltrattamenti, violenze e abusi sia nel contesto familiare sia in quello dei rapporti sociali.
Questo capitolo contiene anche le norme sulla prostituzione.
Nel 1996 sono state totalmente innovate, dopo diciannove anni di discussioni parlamentari, le norme contro la violenza sessuale. Ora questo grave reato è considerato un delitto contro la persona e non più contro la morale e il buon costume.
Che cosa succede a chi rende la vita penosa a una persona di famiglia con ripetute violenze fisiche o morali?
È il reato di maltrattamenti. Chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Se dai maltrattamenti deriva una lesione personale grave la pena prevista è da 4 a 8 anni, se la lesione è gravissima la reclusione è da 7 a 15 anni, se ne deriva la morte, la pena sale da 12 a 20 anni.
Che cosa succede a chi commette atti di violenza isolati, o comunque non continuativi, nei confronti di una persona di famiglia?
Chiunque picchia una persona commette il reato di percosse, punito a querela della vittima con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 300 Euro circa. Se dal comportamento violento deriva una malattia del corpo o della mente, il reato previsto è quello di lesioni personali punito più gravemente, soprattutto se le lesioni hanno una durata superiore ai 20 giorni e se si tratta di lesioni gravi o gravissime.
Se si fa ricorso alle cure mediche nel caso di percosse o lesioni, il medico è obbligato a riferire all’autorità giudiziaria l’accaduto?
Il medico è tenuto a riferire soltanto nelle ipotesi di delitti perseguibili di ufficio; quindi anche nel caso che sospetti il reato di lesioni superiori a 20 giorni di guarigione.
In che cosa sussiste la violenza sessuale
Nel costringere una persona a compiere o subire atti sessuali, usando violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. Per questo delitto la pena è della reclusione da 5 a 10 anni.
I reati di violenza carnale e quello di atti di libidine violenti sono stati unificati sotto la denominazione «violenza sessuale». Poiché tra i vari comportamenti violenti può sussistere una diversa gravità, è stata prevista la possibilità di diminuire la pena in misura non superiore ai due terzi per i casi di minore gravità.
Vi sono ipotesi di violenza sessuale puniti con pena più grave?
È prevista la pena da 6 a 12 anni se la vittima non ha ancora compiuto gli anni 14, se lo strupatore usa le armi o sostanze alcoliche o stupefacenti; se il reato è commesso da persona travisata o se la vittima è sottoposta a limitazioni della libertà personale. La pena, poi, è aumentata da 7 a 14 anni se la vittima ha meno di 10 anni.
Ci sono casi in cui esiste il reato di violenza anche se il rapporto sessuale è consensuale
Sì, quando il consenso viene considerato non legalmente valido: in particolare quando il rapporto avviene con persona minore di anni 14 ovvero minore di anni 16, se il colpevole è l’ascendente, il genitore adottivo, il tutore o altra persona a cui il minore è stato affidato e che sia convivente con lo stesso.
È prevista la non punibilità per il minorenne che compie atti sessuali consensuali con altro minorenne che abbia compiuto 13 anni, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai 3 anni.
Quando la violenza sessuale è commessa da un gruppo di persone come viene punita?
La violenza sessuale di gruppo viene punita con la reclusione da 6 a 12 anni.
In che cosa consiste il reato di corruzione di minorenne e quali sono le pene?
Commette il reato chi compie volontariamente atti sessuali alla presenza di persona minore di anni 14. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Come sono punibili i reati sessuali?
La persona offesa deve presentare querela (vedi capitolo «Accesso alla giustizia e assistenza legale»).
Per i fatti più gravi, però, si procede d’ufficio: la procedibilità d’ufficio è prevista se la vittima è minore degli anni 14; se il reato è commesso dal genitore anche adottivo, dal convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore è stato affidato per ragioni di educazione, istruzione o custodia; se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; se la vittima non ha compiuto gli anni 10.
E se la persona offesa muore prima che la querela sia proposta?
Il diritto di querela passa ai genitori e al coniuge, a meno che la persona offesa abbia rinunciato espressamente o tacitamente a tale diritto.
Sono previste pene accessorie per chi commette questi gravi reati?
Quando il responsabile è il genitore che commette il reato in danno dei figli è prevista la perdita della responsabilità genitoriale; è prevista anche l’interdizione perpetua dall’ufficio di tutore o curatore, nonché la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.
Sono previste norme a tutela della salute della vittima?
L’imputato può essere sottoposto ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, in particolare per accertare se lo stupratore può aver trasmesso l’AIDS.
Sono previste norme particolari, anche procedurali per la tutela della vittima, in particolare se è minorenne?
È vietato divulgare le generalità o l’immagine della persona offesa: la pena è dell’arresto da 3 a 6 mesi. Sono vietate le domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.
La vittima può chiudere che si proceda a porte chiuse, e questo è previsto sempre quando la vittima è minorenne. In questa ipotesi il procuratore della Repubblica deve dare avviso al Tribunale per i Minorenni perché prenda i provvedimenti ritenuti più opportuni a tutela del minore.
Infine, quando la persona ha meno di 16 anni, può essere chiesto che la sua testimonianza venga resa di fronte al GIP con incidente probatorio. L’interrogatorio deve avvenire con particolari cautele e anche in luogo diverso dal Tribunale.
Questa procedura è stata prevista per evitare ai minori il trauma del dibattimento pur garantendo all’imputato i diritti di difesa.
Costituiscono reato le molestie sessuali?
Attualmente non è previsto il reato di molestie sessuali anche se vi sono proposte di legge che prevedono sanzioni penali per questi comportamenti, soprattutto quando il fatto si svolge sul posto di lavoro (v. sopra, cap. Lavoro).
Talvolta questi comportamenti possono essere considerati atti osceni, atti contrari alla pubblica decenza, molestie in luogo pubblico o per mezzo del telefono, oppure qualificare atti persecutori e quindi vengono considerati reati
È certo, però, che è necessaria al più presto una nuova legge.
È reato sedurre una donna promettendole il matrimonio?
Questo reato è stato abrogato dalla legge contro la violenza sessuale. È considerato però tuttora reato il fatto di contrarre matrimonio avendo indotto il coniuge a farlo con mezzi fraudolenti. La pena è della reclusione fino ad 1 anno.
Che cosa succede a chi rapisce una donna a scopo di matrimonio o di libidine?
La nuova legge ha abrogato il reato di «ratto a fine di libidine». Attualmente chi sequestra una persona viene punito con la reclusione da 6 mesi a 8 anni. Le pene sono aumentate nei casi più gravi.
La prostituzione costituisce reato?
No. Alle autorità di pubblica sicurezza e sanitarie non è consentito schedare le persone che esercitano la prostituzione. Quando però l’adescamento della clientela in luogo pubblico o aperto al pubblico viene esercitato in maniera scandalosa o molesta, è prevista la sanzione dell’arresto fino a 8 giorni o una multa.
La prevista una sanzione per chi favorisce o sfrutta la prostituzione?
La cosiddetta legge «Merlin» del 1958 è finalizzata all’abolizione della regolamentazione della prostituzione e alla lotta contro la sfruttamento della prostituzione altrui.
Chiunque, quindi, tragga profitto dallo sfruttamento della prostituzione; chiunque la favorisce in particolare concedendo in affitto immobili; chiunque tolleri nei locali pubblici di proprietà o da lui gestiti, che all’interno del locale venga esercitata la prostituzione; chiunque recluti persone per farle prostituire o induca persone all’esercizio di tale attività, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa.
La pena è raddoppiata se il reato è commesso in danno di persona minore degli anni 21 o in stato di infermità psichica o fisica.
I locali dove viene esercitata la prostituzione vengono sequestrati.
In questi ultimi anni si è andato diffondendo il gravissimo reato di «tratta di donne e minori» da un Paese all’altro per farli prostituire.
Sono allo studio in tutti i Paesi dell’Unione Europea norme adeguate per stroncare questo grave fenomeno e punire severamente lo sfruttamento di minori e donne, anche se ciò avviene in territorio estero.
Legge 6 febbraio 2006 n. 38 contro la pedofilia
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
Art. 1.
1.All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti dì persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.
Art. 2
1. All’articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228”;
b) al terzo comma, dopo la parola: “divulga” è inserita la seguente: “, diffonde”;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”;
d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
“Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.
Art. 3.
1. L’articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 600-quater. – (Detenzione dì materiale pornografico). – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.
Art. 4.
1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
Art. 5
1. All’articolo 600-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
Art. 6.
1. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni”.
Art. 7.
1. All’articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: “quattordici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza”.
Art. 8.
1. All’articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea, dopo le parole: “La condanna” sono inserite le seguenti: “o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”;
b) al numero 1), dopo le parole: “elemento costitutivo” sono inserite le seguenti: “o circostanza aggravante”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
Art. 9.
1. All’articolo 734-bis del codice penale le parole: “600-ter, 600-quater” sono sostituite dalle seguenti: “600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
Art. 10.
1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: “600-ter, primo e secondo comma,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-qua-ter.1,”;
b) alla lettera e), dopo le parole: “e 600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
Art. 11.
1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater. 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,”.
Art. 12.
1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: “delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
“l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1 del medesimo codice;”.
Art. 13.
1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: “del codice penale” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice”.
Art. 14.
1. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter, 600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater 1,”.
2. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’ articolo 600-quater. 1, “.
3. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “600-ter,” sono inserite le seguenti: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
Art. 15.
1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: “articoli 575,” sono inserite le seguenti: “600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,” e dopo le parole: “dagli articoli 609-bis,” sono inserite le seguenti: “609-ter,”.
Art. 16.
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”.
2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: “600-quater” sono inserite le seguenti: “, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. 1,”
3. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all’articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
Art. 17.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l’obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo….. della legge n….. – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.
Art. 18.
1. All’articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: “600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,” sono inserite le seguenti: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 dello stesso codice,”.
CAPO II
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET
Art. 19.
1. Dopo l’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
“Art. 14-bis. – (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET)
1. Presso l’organo del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato “Centro”, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall’istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all’articolo 17, comma 1.
Art. 14-ter. – (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell’informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)
1.I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
2. I fornitori dei servizi per l’effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quater. – (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)
1.I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 15-quinquies. – (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico).
1. Il Centro trasmette all’Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all’articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 14-bis l’UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all’accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l’acquisto di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all’istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all’intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l’autorizzazione all’utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell’ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’UIC l’applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L’UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
8. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l’innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d’Italia e l’UIC, sentito l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
9. La Banca d’Italia e l’UIC verificano l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All’irrogazione della sanzione provvede la Banca d’Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell’economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d’Italia o dell’UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
10. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET”.
2. Il decreto di cui all’articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
1. All’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’istituzione e l’avvio delle attività dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
2. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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