Modifica dei provvedimenti provvisori | Separazione giudiziale prima udienza | Avvocato
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Modifica dei provvedimenti provvisori
La prima udienza del procedimento di separazione giudiziale prevede la comparizione personale della moglie e del marito dinanzi al Giudice istruttore, appositamente delegato dal Collegio del Tribunale. Il Giudice, dopo aver tentato di conciliare la coppia, emette un’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti che dovranno regolare alcune condizioni di separazione nell’interesse di moglie, marito e dei figli per la durata del processo. La modifica di queste disposizioni è sempre possibile.
La decisione, infatti, è temporanea, perché è destinata ad essere sostituita dalla sentenza, ed urgente, in quanto riguarda alcune questioni di primaria importanza che non possono attendere la fine del processo per essere definite, come il mantenimento dei figli o del coniuge più debole oppure l’assegnazione della casa familiare.
Modifica dei provvedimenti in caso di cambiamenti delle condizioni delle parti
Quando, prima della fine del processo, cambiano le condizioni in base alle quali il Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti è possibile ricorrere al Giudice istruttore o al Collegio per chiederne la modifica.
In particolare deve essere dimostrato che il cambiamento delle condizioni sia dipeso dalle risultanze delle prove acquisite nel corso del processo; oppure che siano sorti fatti nuovi rispetto a quelli esaminati durante l’udienza; o, in ultimo, che la parte sia venuta a conoscenza dopo l’emanazione dell’ordinanza di alcuni fatti rilevanti accaduti prima dell’udienza.
Il Giudice a questo punto potrà modificare le condizioni contenute nell’ordinanza di prima udienza, revocarla o respingere l’istanza di modifica ritenendo non importanti i fatti nuovi esposti dalla parte interessata.
In quest’ultimo caso il coniuge interessato potrà proporre reclamo alla Corte d’Appello competente per territorio entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento del Giudice istruttore.
La decisione della Corte d’Appello non sarà impugnabile in Cassazione perché le condizioni inserite nel provvedimento saranno oggetto di disposizione nella sentenza che definirà il processo di separazione giudiziale.
È opportuno precisare che il Giudice istruttore ha il potere di modificare l’ordinanza anche nel caso in cui non sia stata proposta apposita istanza nel caso in cui ritenga che le prove fornite dalle parti indirizzino una regolamentazione differente rispetto alle condizioni stabilite in prima udienza.
Come agire quando i provvedimenti si ritengono ingiusti
Nel caso in cui si ritiene che i provvedimenti del Giudice istruttore presi in prima udienza non siano frutto di una corretta valutazione dei dati esaminati in sede di prima udienza è possibile, entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio.
Il reclamo in questo caso è proponibile indipendentemente dal sorgere di fatti nuovi o condizioni modificate perché si chiede alla Corte d’Appello di decidere in modo più approfondito sullo stato degli atti identico a quello dell’udienza.
Il Giudice istruttore incaricato della causa, in ogni caso, potrà revisionare le condizioni dell’ordinanza di prima udienza anche a seguito della decisione della Corte d’Appello sia nel caso in cui questa abbia accolto il reclamo o che l’abbia rigettato.
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