Separazione, pagamento delle spese straordinarie per i figli | Percentuale, spese concordate e non concordate, urgenti
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Mantenimento del figlio: quali spese sono straordinarie e devono essere rimborsate extra assegno
L’assegno di mantenimento che viene versato per il figlio non comprende tutte le spese che devono essere sostenute per le sue esigenze perché alcune di queste sono da rimborsare extra.
Come noto in caso di genitori separati (sia a seguito di una crisi matrimoniale o della fine di una convivenza) o divorziati, l’obbligo di mantenere i figli permane indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino a quando non sono economicamente autosufficienti.
Generalmente l’obbligo viene rispettato in via diretta dal genitore che convive prevalentemente con il figlio e con il versamento di un assegno periodico dall’altro.
I genitori devono cercare di assicurare il rispetto di tutte le esigenze dei figli: questo significa che non devono occuparsi solo delle spese per il cibo o l’alloggio dei minori ma anche dei costi per l’istruzione, le attività sportive, le necessità sociali e sanitarie e la predisposizione di un’organizzazione che possa garantire la realizzazione di tutti i bisogni che contribuiscono al loro sviluppo psicofisico.
Da questo consegue che alcune spese possono essere subito previste e preventivate e, pertanto, sono ricomprese nella somma versata mensilmente, mentre altre no e, quindi, devono essere rimborsate extra assegno.
Quali sono le spese non comprese nell’assegno di mantenimento
Non esiste un’elencazione tassativa (ossia certa ed esclusiva) delle spese che possono essere ricomprese nell’assegno mensile e di quelle extra, anche dette straordinarie.
Negli ultimi anni, però, i Tribunali e gli Ordini degli Avvocati hanno raggiunto dei protocolli di intesa per aiutare i Giudici ed i genitori a stabilire quali tipologie di spese non possono essere ricomprese nell’assegno.
Il protocollo emesso dalla Corte d’Appello e dal Tribunale di Milano, di concerto con l’Ordine degli Avvocati, ha stabilito un’elencazione esemplificativa di spese straordinarie distinguendo tra quelle che devono essere previamente concordate da i genitori e quelle che, invece, possono essere decise in autonomia da ciascun genitore che condivide l’affidamento del figlio.
Esempi di spese straordinarie da non concordare preventivamente
Tra le spese straordinarie da non concordare possono essere ricomprese:
- spese mediche prescritte dal pediatra
- spese per gli occhiali
- spese mediche relative a prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale
- tasse scolastiche relative a strutture pubbliche
- spese per il materiale di corredo scolastico
- spese di trasporto
- spese di pre scuola e dopo scuola
- spese per centri estivi e/o ricreativi estivi
Esempi di spese straordinarie da concordare preventivamente
Tra le spese straordinarie da concordare possono essere ricomprese:
- spese mediche e dentistiche presso strutture private
- spese mediche relative a prestazioni non erogate dal servizio sanitario nazionale
- farmaci omeopatici
- tasse scolastiche relative a strutture private
- spese per gite scolastiche con pernotto
- spese per corsi di recupero e lezioni private
- spese per corsi di specializzazione universitaria o master
- spese per alloggio presso sede universitarie fuori dal distretto di residenza
- spese per corsi di lingua o di musica
- spese per attività sportive e relativa attrezzatura
- spese per attività ludiche (teatro, boy scout, pittura ecc.)
- spese per baby sitter
Come viene predisposto il rimborso delle spese straordinarie e con quale percentuale
Normalmente le spese straordinarie vengono sostenute al 50% da ciascun genitore in alcuni casi, però, il Tribunale può sovvertire questa regola stabilendo proporzioni differenti o addirittura dedicandole in modo esclusivo ad uno dei due nel caso in cui un genitore abbia una situazione reddituale sproporzionata rispetto all’altro.
Il genitore che ha sostenuto la spesa deve inoltrare la relativa documentazione giustificativa all’altro il quale deve provvedere al rimborso della sua quota entro un termine generalmente di 15 giorni.
Dobbiamo precisare che i genitori possono concordare diversamente ed in modo autonomo sia le modalità di rimborso che le tempistiche. I genitori possono anche decidere quali spese ricomprendere nell’assegno indipendentemente da ogni elencazione giurisprudenziale.
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