Effetti e conseguenze per i coniugi (marito o moglie) separati di fatto
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Effetti e conseguenze della separazione di fatto
La separazione di fatto è una condizione scelta dai coniugi che decidono concordemente di terminare la convivenza matrimoniale vivendo separati. Tale scelta ha produce effetti sul rapporto personale della coppia ma non conseguenze giuridiche dato che marito e moglie restano a tutti gli effetti sposati.
Non qualsiasi allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare è considerato come una separazione di fatto: affinché questa si verifichi è necessario che nella coppia sussista la volontà di sciogliere il legame affettivo che sorregge l’unione matrimoniale.
A seguito della separazione di fatto, come detto, non sorgono conseguenze giuridiche quindi in qualsiasi momento i coniugi possono riconciliarsi riprendendo la convivenza.
Non è prevista alcuna ratificazione dinanzi al Tribunale o ad altra pubblica Autorità, per questo motivo le parti non sono obbligate a giungere ad una regolamentazione vincolante e formale dei rapporti economici e privati, neppure in relazione alla vita genitoriale ed al mantenimento dei figli.
Questa soluzione è stata, ed è, considerata uno strumento agevole per mettere fine alla convivenza senza dover affrontare onerose spese giudiziarie soprattutto nel caso in cui entrambi i coniugi sono economicamente autonomi e non avanzino pretese economiche né vi siano controversie sull’attribuzione di beni comuni.
La separazione di fatto rimane priva di qualsivoglia controllo di legittimità e giustizia, di conseguenza è preferibile non percorrere tale strada soprattutto se si hanno figli minori o questioni patrimoniali particolarmente complicate da definire. Sarebbe sempre auspicabile, infatti, ricorrere ad una soluzione che permetta di vedere tutelati i propri diritti di coniuge ed i diritti figli possibilmente con un ausilio legale ai fini della composizione delle controversie relative alle questioni economiche.
La separazione di fatto produce effetti giuridici?
Di per sé sola questa modalità di interruzione della vita coniugale non produce effetti giuridici ed è considerata come una reazione all’intollerabilità della convivenza.
Nel caso in cui i coniugi redigano una scrittura privata che regoli le questioni personali e patrimoniali questa produce gli stessi effetti di un contratto tra privati.
Solitamente due coniugi si trovano in questa situazione volontariamente, di conseguenza è difficile che possa essere considerata un motivo di addebito della separazione a carico di uno dei due anche nel caso in cui, a seguito della stessa, si sia intrapresa una relazione extraconiugale.
Diverso, ovviamente, è il caso in cui sia uno solo dei coniugi a subire la decisione dell’altro: in questo caso l’interruzione della coabitazione e, eventualmente, l’infedeltà o la mancata assistenza morale e materiale possono essere motivo di addebito qualora si dimostri che derivino dalla separazione di fatto e che la stessa sia stata la causa scatenante della crisi.
La separazione di fatto è motivo di divorzio?
La condizione di separazione di fatto che si protrae per il tempo necessario a chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio (6 mesi in caso di separazione consensuale e 1 anno in caso di giudiziale) non è in nessun caso una forma di separazione idonea a costituire causa di divorzio ad eccezione del caso, ormai decisamente residuale, in cui la separazione sia iniziata almeno due anni prima del 1970, anno di entrata in vigore della legge sul divorzio in Italia.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)