Diritti del coniuge (moglie o marito) separato | Separazione dei coniugi con Avvocato
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Il coniuge separato ha gli stessi diritti di marito e moglie non separati ad eccezione del caso in cui gli sia stata addebitata la separazione giudiziale dei coniugi.
L’addebito può essere chiesto a carico di chi ha assunto comportamenti contrari ai doveri che nascono dal matrimonio, come la fedeltà, ma ogni caso deve essere valutato autonomamente perché deve essere provata l’incidenza del fatto sull’intollerabilità della convivenza.
Quando una coppia si separa consensualmente, invece, i diritti dei coniugi rimangono sempre i medesimi di quelli acquisiti dopo la celebrazione del matrimonio.
Coniugi in comunione dei beni
Se al momento del matrimonio i coniugi hanno scelto la comunione dei benigli acquisti successivi alla celebrazione, come case, macchine, quote societarie, azioni o titoli, sono di proprietà di entrambi, anche nel caso in cui l’acquisto sia stato pagato con i guadagni dell’attività lavorativa di uno solo dei due.
In caso di separazioneal coniuge spetta il 50% del corrispettivo valore dato che la comunione si scioglie.
Sono da escludere solo i beni personali di ciascuna parte così come i beni acquisiti per una donazione, per successione o a seguito di un risarcimento danni.
Coniugi Separazione dei beni
Nel caso in cui i coniugi siano in separazione dei beni non c’è alcun atto formaleche debba essere esperito al momento della separazione.
Marito e moglie potranno solo eventualmente valutare se dividere i beni in comproprietà (spesso, per esempio, anche coniugi in separazione dei beni hanno acquistato la casa familiare in comune) oppure lasciarlidi proprietà comune.
Assegno di mantenimento
Il coniuge economicamente più debole ha diritto a percepire un assegno di mantenimentoda determinarsi in base ai redditi ed allo stato del patrimonio di ciascuna delle parti, alla durata del matrimonio, alla capacità lavorativa del richiedente ed al tenore di vita goduto dalla coppia durante l’unione.
Per poter ricevere l’assegno di mantenimento, salvo diversi accordi raggiunti dalla coppia, il coniuge deve svolgere espressa domandain sede di separazione giudiziale.
Il Giudice deve accertare che il coniuge che chiede l’assegno non abbia redditi propri che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o, quantomeno, che non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il Tribunale deve riscontrare la disparità economica tra i due coniugi, non favorendo – tuttavia – situazioni parassitarie.
Diversamente durante una separazione consensuale basta l’accordotra i coniugi sul versamento e, generalmente, il Tribunale non opera alcuna indagine in relazione all’equità dell’importo.
Le parti al momento di decidere le modalità del versamento dell’assegno di mantenimento possono decidere (o chiedere al Tribunale) di trasferire da uno all’altro beni di particolare valore(ad esempio stabilire il passaggio di proprietà di un immobile) oppure sul mantenimento in forma specifica.
In particolare, quest’ultima forma può prevedere il pagamento da parte di un coniuge dell’affitto o del mutuo per l’abitazione dell’altro o, ancora, il provvedere ad alcune spese predeterminate (utenze, spese condominiali, costi dell’auto, ecc.).
Se al coniuge in difficoltà economica è stata addebitata la separazione avrà diritto unicamente ad un assegno alimentare. L’assegno alimentare copre le spese necessarie al sostentamento dei bisogni primari e, quindi, ha natura esclusivamente assistenziale.
Il coniuge che ottiene il collocamento dei figli (nella maggioranza dei casi la madre) ha diritto a ricevere un contributo al mantenimento per i figli minorenni, o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Anche in questo caso la determinazione dipende dalla condizione economica dei genitori, ma anche dallo stile di vita e dal tenore goduto dalla famiglia durante il matrimonio che si cerca di mantenere il più possibile uguale al fine di evitare che i bambini, oltre al trauma della rottura del nucleo familiare, subiscano anche lo sconvolgimento delle loro abitudini.
Assegnazione casa familiare coppia senza figli
Non esisteun diritto proprio del coniuge a rimanere a vivere nella casa coniugale una volta separato.
Se la coppia non ha avuto figlimolto difficilmente il Tribunale provvederà ad assegnare l’immobile al coniuge che non sia proprietario.
Diverso è il caso della separazione consensuale in quanto, laddove la coppia trovi un accordo, è possibile che anche chi non è proprietario ottengal’assegnazione.
Nel caso in cui l’assegnatario contragga un nuovo matrimonio, o una convivenza, può rischiare una revoca dell’assegnazione soprattutto nel caso in cui non ci abitino più stabilmente.
Se una delle parti non dovesse avere i mezzi sufficienti per garantirsi un alloggio adeguato la valutazione rientrerà nella disamina collegata all’assegnodi mantenimento oppure si potrà ottenere che l’altro coniuge versi una somma utile ai fini abitativi.
Se la casa è di proprietà di entrambi, invece, è auspicabile che le parti ed il loro Avvocati trovino la soluzione migliore per il caso concreto, per esempio vendere l’immobileper dividere la somma in base alle quote di proprietà, oppure liquidare la quota all’altro coniuge o ancora optare per un’assegnazione al comproprietario che ha meno possibilità economiche.
Assegnazione casa familiare coppia con figli
Le valutazioni cambiano nel caso in cui la coppia che si separa ha avuto dei figliche siano ancora minorenni o non autosufficienti al momento della separazione.
Il diritto ad abitarenella casa familiare spetta ai figlie, di riflesso, al genitore collocatario, ossia al genitore che verrà designato per convivere prevalentemente con la prole, o affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il coniuge rimarrà assegnatario della casa e di tutto l’arredamento della stessa fino a quando i figli non vi vivranno piùo saranno economicamente autosufficienti, quindi, indipendentemente dalla maggiore età raggiunta dagli stessi.
L’assegnatario della casa, salvo diverso accordo, avrà l’onere di pagare sia le eventuali spese condominialidell’immobile che le utenze.
L’assegnatario può tutelare il diritto ottenuto, che come detto, è indipendente dalla proprietà dell’immobile e, pertanto, è trascrivibileed opponibileai terzi che comprano la casa successivamente alla data del provvedimento.
Nel caso in cui un terzo abbia acquistato, dopo il provvedimento di assegnazione, un diritto sull’immobile (ossia l’abbia comprato o, per esempio, sia diventato usufruttuario), infatti, non potrà pretendere il rilascio della casa la quale continuerà ad essere abitata dal coniuge assegnatario e dai figli.
Per trascrivere il provvedimento di assegnazione bisogna chiedere un’apposita annotazionesul registro degli immobili, detenuto dalla conservatoriacompetente per territorio.
Trattamento di fine rapporto
Il coniuge separato non ha dirittoad ottenere una quota del TFR percepito dal lavoratore.
La riscossione da parte del coniuge di una somma di denaro a titolo di TFR, o di buona uscita, versata dal datore di lavoro può, eventualmente, essere fatta valere per dimostrare un miglioramento della situazione economicae, quindi, incidere sulla valutazione dell’entità dell’assegno di mantenimento.
Diritti successori
Nel caso in cui il coniuge separato muoia, il superstite a cui non è stata addebitata la separazione, mantiene tutti i diritti successori del coniuge non separato: egli, in sostanza, è a tutti gli effetti erede del defunto.
Oltre ad avere diritto all’eredità, anche a titolo di legittimario nel caso in cui fosse stato escluso da un testamento a suo sfavore, il coniuge separato ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità.
Al coniuge separato spetta il 60% della pensione percepita dal pensionato. Nel caso in cui vi siano uno o più figli minorenni la percentuale aumenta rispettivamente all’80% ed al 100%.
Nel caso in cui la persona deceduta non avesse ancora raggiunto i requisiti per andare in pensione al superstite spetterebbe la pensione indiretta o l’indennità per morte.
Malgrado la separazione, il coniuge superstite ha diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto liquidato dal datore di lavoro dell’ex defunto.
Al coniuge superstite, cui è stata addebitata la separazione, spetta il diritto ad ottenere un assegno vitalizioa carico dell’eredità, solo nel caso in cui fosse titolare di assegno alimentare mentre la Corte di Cassazione ha sancito la possibilità di godere del diritto a percepire la reversibilità.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)