Differenza tra separazione legale, separazione di fatto e divorzio | Avvocato divorzista
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Differenza tra separazione legale, di fatto e divorzio
La crisi coniugale può portare alla rottura della coppia e, di conseguenza, del matrimonio. Esiste una differenza tra i rimedi che possono essere presi dai coniugi. Prima di sciogliere il vincolo in modo definitivo con il divorzio, infatti, marito e moglie devono chiedere la separazione legale, mentre la separazione di fatto non ha effetti giuridici. I procedimenti possono anche essere uniti in un unico giudizio contestuale, così da rendere più breve il processo.
Separazione dei coniugi
La legge italiana impone ai coniugi che vogliono porre fine al matrimonio di chiedere la separazione personale. La separazione non pone fine al matrimonio ma ne sospende gli effetti in attesa di una riconciliazione oppure di un procedimento di divorzio.
La separazione può essere di due tipi: legale o di fatto.
La separazione legale (che può essere consensuale o giudiziale) è sancita da un provvedimento del Tribunale il quale autorizza i coniugi a vivere separati e regola le loro questioni patrimoniali e personali oltre che gli aspetti relativi ai figli, compreso il diritto al mantenimento sia della prole che del coniuge più debole.
La separazione di fatto, invece, è una condizione scelta dai coniugi che decidono concordemente di terminare la convivenza matrimoniale, in genere prevedendo il trasferimento di uno dei due in un’abitazione diversa da quella familiare, senza ottenere alcuna autorizzazione dal Tribunale.
Non essendo prevista alcuna ratificazione le parti non sono obbligate a giungere ad una regolamentazione vincolante e formale dei rapporti economici e privati, neppure per quanto riguarda i figli. La separazione di fatto non ha effetti giuridici.
La separazione di fatto rimane priva di qualsivoglia controllo di legittimità e giustizia, di conseguenza è preferibile non percorrere tale strada soprattutto se si hanno figli minori o questioni patrimoniali particolarmente complicate da definire. Sarebbe sempre auspicabile, infatti, ricorrere ad una soluzione che permetta di vedere tutelati i propri diritti di coniuge ed i diritti della prole possibilmente con un ausilio legale ai fini della composizione delle controversie relative alle questioni economiche.
Un’ulteriore differenza essenziale tra le due tipologie di separazione consiste nel fatto che quella legale può fungere da causa per ottenere lo scioglimento del matrimonio (possibile chiedere il divorzio anche nello stesso atto) mentre la separazione di fatto no (con l’unica eccezione delle separazioni di fatto iniziate due anni prima il dicembre 1970, anno dell’approvazione della legge sul divorzio).
Divorzio o scioglimento del matrimonio
Il divorzio causa lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, nel caso in cui è stato celebrato un matrimonio concordatario o con rito di una religione diversa da quella cattolica ma riconosciuta dallo Stato italiano).
Solo con il divorzio i coniugi cessano di avere reciproci diritti e doveri sia dal punto di vista personale che patrimoniale con l’unica eccezione di un dovere di assistenza materiale nei confronti dell’ex coniuge economicamente più debole.
Anche dopo il divorzio permangono alcuni diritti economici in capo al coniuge divorziato che non si sia risposato, quali il diritto di recepire il 40% del TFR dell’ex e la possibilità di ottenere un assegno a carico dell’eredità dell’ex coniuge defunto.
Solo dopo il divorzio è possibile sposarsi di nuovo. Non è necessario attendere la fine della causa. Basta Aspettare la pronuncia della sentenza parziale sullo status che è emessa dal Tribunale fin subito alla prima udienza.
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