Azienda e matrimonio: quando l’azienda e i suoi guadagni entrano nella comunione di moglie e marito
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Se moglie e marito scelgono il regime di comunione legale, la legge prevede che siano entrambi proprietari dei beni acquistati e delle somme incassate durante il matrimonio.
Ci sono tuttavia delle eccezioni, come nel caso dell’azienda: se ad esempio tutte o parte delle entrate della famiglia provengono da un’azienda la legge distingue i casi in cui i guadagni e i beni che ne fanno parte ricadano nella comunione immediata, nella comunione residuale o siano di esclusiva proprietà del singolo coniuge.
L’azienda fondata o acquistata prima del matrimonio
Nel caso in cui uno dei coniugi abbia fondato o acquistato un’azienda prima del matrimonio i beni che ne fanno parte e i guadagni sono considerati beni personali del singolo coniuge. Vi sono però alcune eccezioni a seconda che l’azienda sia gestita da uno solo o da entrambi i coniugi:
- azienda gestita da uno solo dei coniugi: fino allo scioglimento del matrimonio l’azienda è di proprietà esclusiva del singolo coniuge mentre dopo lo scioglimento l’altro coniuge ha diritto alla metà dei guadagni dell’azienda. In altre parole, l’azienda rimane di esclusiva proprietà del singolo coniuge anche allo scioglimento del matrimonio, mentre tutti i guadagni che rimangono dopo aver pagato i debiti aziendali entrano a far parte della comunione residuale;
- azienda gestita da entrambi i coniugi, l’azienda in sé (comprensiva dei beni che ne fanno parte) rimane sempre di proprietà del singolo coniuge che l’ha fondata o acquistata, mentre entrano a far parte della comunione immediata tutti i guadagni. Entrambi i coniugi possono dunque utilizzare liberamente sin da subito tutti i guadagni dell’azienda.
L’azienda fondata o acquistata dopo il matrimonio
In tutti i casi in cui uno dei coniugi dopo il matrimonio decida di fondare o acquistare un’azienda, i beni che ne fanno parte e i guadagni cadranno all’interno della comunione immediata o residuale a seconda di come l’azienda stessa venga gestita.
- azienda gestita da uno solo dei coniugi, l’intera azienda comprensiva dei beni che ne fanno parte e dei guadagni entrano a far parte della comunione residuale. Ciò significa che durante il matrimonio il singolo coniuge sarà l’esclusivo proprietario, mentre allo scioglimento della comunione i beni e i guadagni dell’azienda non consumati dovranno essere divisi tra i coniugi in parti uguali;
- azienda gestita da entrambi i coniugi, l’intera azienda comprensiva dei beni che ne fanno parte e dei guadagni entrano a far parte della comunione immediata. Entrambi i coniugi dunque hanno diritto di prendere decisioni in merito ai beni o di spenderne i guadagni in uguale misura.
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