Assegnazione della casa, cosa succede quando il figlio diventa maggiorenne
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Al raggiungimento della maggiore età del figlio, la madre non perde l’assegnazione della casa. Infatti, il genitore collocatario – che convive con il figlio divenuto maggiorenne – continua a mantenere il diritto all’assegnazione della casa coniugale/familiare. Tuttavia, in certi casi, il padre– proprietario della casa – potrà chiedere di riaverla indietro.
L’assegnazione della casa familiare è uno degli aspetti più delicatida affrontare durante la crisi matrimoniale. Come e quando il coniuge può ottenere il provvedimento non dipende dalla proprietà dell’immobile ma dalle esigenze del nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli. La disciplina che regola l’assegnazione della casa coniugale è la stessa sia in caso di separazione che di divorzio ma anche quando due conviventi si lasciano.
Natura del provvedimento di assegnazione
La natura del provvedimento di assegnazione risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a mantenere l’habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
L’assegnazione viene valutata a livello economiconella definizione delle condizioni patrimoniali dei coniugio, comunque, dei genitori e, quindi, può incidere sull’eventuale diritto al mantenimento perché consiste in un’utilità di cui gode il coniuge assegnatario.
L’assegnazione della casa “dipende” dalla collocazione dei figli
Va premesso che non si parla di diritto di assegnazione della casa coniugale alla moglie o al coniuge, né di diritto di assegnazione della casa familiare al convivente more uxorioo al partner, bensì di diritto di assegnazione al “genitore collocatario”, ossia alla madre (o al padre) che vive nella casa insieme ai figli.
Quindi – in linea generale – non vi è un diritto di assegnazione della casa alla moglie in quanto coniuge, ma in quanto genitore collocatario e, parimenti, non vi è un diritto di assegnazione al partner in quanto convivente more uxorio, ma in quanto genitore collocatario.
Per questo motivo, viene solitamente esclusa l’assegnazione della casaconiugale alla moglie in assenza di figli, salvo casi particolari, ad esempio, se nella separazione consensuale o nel divorzio consensuale (divorzio congiunto) i coniugi stabiliscono che la moglie ha un tale diritto.
Parimenti viene esclusa l’assegnazione della casa familiare al convivente more uxorio o al partner in assenza di figli, salvo casi particolari, ad esempio, se nell’accordodi convivenza viene consensualmente stabilito che il partner ha un tale diritto.
Come si tutela il provvedimento di assegnazione
L’assegnatario della casa familiare può tutelare tale dirittoche è indipendente dalla proprietà dell’immobile e, pertanto, è trascrivibile ed opponibile ai terziche comprano la casa successivamente alla data del provvedimento.
Il provvedimento di assegnazione è un atto che si definisce opponibile ai terzi perché nel caso in cui quest’ultimo abbia acquistato, dopo il provvedimento di assegnazione, un diritto sull’immobile (ossia l’abbia comprato o, per esempio, sia diventato usufruttuario), non potrà pretendere il rilascio della casala quale continuerà ad essere abitata dal coniuge assegnatario e dai figli.
Se l’acquisto è avvenuto prima del provvedimento di assegnazione, invece, esso non avrà pari efficacia. Ad esempio, il creditore che ha iscritto un’ipoteca primadell’assegnazione ha il diritto di procedere alla venditadell’immobile e potrà imporre al coniuge affidatario ed alla prole di lasciare libera la casa.
Per questi motivi è importante trascrivere il provvedimentodi assegnazione, ossia annotare sul registro degli immobili, detenuto dalla conservatoria, che vi è stata una pronuncia del Tribunale che ha stabilito che quella abitazione è stata assegnata alla data persona.
Quando si trascrive il provvedimento di assegnazione della casa (permesso anche in caso di separazione o divorzio con negoziazione assistita) esso conserva la sua efficacia finché le condizioni della sua emissione rimangono tali, ossia fino alla maggiore età dei figli oppure al momento in cui diventano economicamente autosufficienti. Fino a questo momento il provvedimento sarà opponibile ai terzi.
Nel caso in cui il provvedimento non venga trascritto, invece, è opponibile ai terzi solo per nove anni.
La trascrizionenon è obbligatoria ma deve avvenire entro un mese dall’emissionedel provvedimento pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo (circa 13 Euro giornaliere).
Cosa succede quando il figlio diventa maggiorenne
Come detto sia nella separazioneche nel divorzio, ma anche in presenza di famiglia di fatto, la casa viene assegnata al genitore collocatario, generalmente alla madre che continuerà a vive insieme al figlio minorenne.
Quando il figlio raggiunge la maggiore età, il genitore collocatario non perde automaticamente il diritto all’assegnazione della casa, a condizione che il figlio maggiorenne non sia economicamente autosufficiente: ad esempio perché sta ancora studiando o non ha ancora trovato un lavoro che gli consenta di essere indipendente.
Presupposto quindi per ottenere, ma anche per continuare a mantenere, l’assegnazione della casa è la presenza di figli minorenni oppure di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In presenza di figli, ricordiamo brevemente quale sia la funzione principale dell’assegnazion edella casa: casa coniugale (se sposati) o casa familiare (se coppia di fatto).
Quando due genitori si separano, indifferentemente che essi siano sposati o semplicemente conviventi more uxorio, è fondamentale che i figli minorenni vengano tutelati. Si cerca, ad esempio, di mantenere intatto il loro ambiente dove vivono: la loro cameretta, gli arredi, le foto, i giochi, ma – più in generale – l’intera casa costituisce per i bambini un luogo che conferisce stabilità e sicurezza, mentre un trasferimento potrebbe costituire un trauma, e per questo si dovrebbe evitare.
Anche se poi i bambini crescono, e raggiungono i 18 anni, si ritiene comunque necessario mantenere tale stabilità abitativa: è quindi importante che essi continuino a vivere in quella casa. Ovviamente, tra un bambino, ad esempio, di 5 o 8 anni e un ragazzo di 18 o 21 anni, i motivi e le ragioni di tale scelta sono diverse, tuttavia in entrambi i casi sussiste una esigenza comune, che deve pertanto essere garantita e tutelata.
Quando, quindi, i due genitori si separano – legalmente (se sposati, con la separazione e poi il divorzio) o si separano di fatto (conviventi more uxorio) – il criterio per assegnare la casa rimane sempre legato all’interesse primario dei figli.
Come influisce il diritto di proprietà sull’assegnazione della casa?
Il criterio in base al quale la casa viene assegnata è indipendente dalla proprietàdell’immobile. Non rileva di chi sia la proprietà della casa perché la casa viene assegnata al genitore collocatario, ossia al genitore che vive insieme ai figli.
Pertanto, può spesso capitare che la casa sia di esclusiva proprietà del padre e che venga assegnata alla madre non proprietaria. Lo stesso dicasi qualora entrambi i coniugi(o conviventi) siano proprietarial 50% dell’immobile, in quanto il criterio rimane sempre lo stesso, ossia che la casa sia assegnata al genitore collocatario.
È inoltre irrilevante, ai fini dell’assegnazione, la presenza di un mutuo: pertanto il padre che sia proprietario esclusivo della casa coniugale (o familiare) dovrà continuare a pagare per intero le rate del mutuo nonostante nella casa viva la madre insieme ai figli.
È però altrettanto vero che, non solo – e soprattutto – ciò andrà a beneficio dei figli (in quanto collocati presso il genitore ritenuto per loro più idoneo), ma comunque il pagamento di un mutuo costituisce pur sempre una forma di accumulo patrimoniale: quando il padre venderà in futuro la casa di sua esclusiva proprietà otterrà l’intero prezzo, ossia riotterrà i soldi versati.
Discorso un po’ più complesso riguarda, invece, il caso in cui vi sia un mutuoe l’immobile sia in comproprietà al 50% tra i coniugi(o conviventi). Occorre qui fare una distinzione: se, infatti, agevole risulta il calcolo patrimoniale quando entrambi pagano a metà la rata del mutuo, discorso differente si ha quando il mutuo viene pagato solo da uno (e non anche dall’altro), in tal caso sarà infatti necessario adottare delle azioni correttive.
Esistono dei casi in cui può venire meno il diritto della madre all’assegnazione, e quindi il padre, che sia proprietario,può chiedere di tornare in possesso dell’immobile. I provvedimenti che assegnano la casa non sono infatti definitivi, e – se sussistano determinate condizioni – possono sempre essere modificati. Essi tuttavia non si modificano in automatico, ma è necessario che il padre faccia una specifica domanda.
Ci si potrà eventualmente rivolgere ad un avvocato che valuti la situazione specifica al fine di procedere con la modifica delle condizioni di separazione, o con la modifica delle condizioni di divorzio oppure con la modifica delle regolamentazioni in caso di figli nati da genitori non sposati.
Quando la madre perde l’assegnazione della casa coniugale o familiare
Come ricordato sopra, il genitore può perdere il diritto all’assegnazione della casa, quando il figlio maggiorenne è diventato economicamente autosufficiente.
Inoltre, il genitore può perdere il diritto all’assegnazione, qualora il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, non continui gli studie non cerchi un lavoro oppure, terminati gli studi non si attivi per trovare un lavoro.
Non è necessario che subito lo trovi effettivamente, si sa quale sia in Italia la difficoltà per i giovani soprattutto a causa dell’alto tasso di disoccupazione, ma quantomeno si pretende che il figlio si attivi fattivamente: iscrivendosi, ad esempio, alle liste di collocamento, rivolgendosi alle agenzie interinali, inserendo annunci di lavoro nei siti internet specializzati e rispondendo alle offerte di lavoro, inviando curricula vitae ed andando ai colloqui di lavoro.
In caso contrario, l’altro genitore – generalmente il padre – potrà domandare al Tribunale di accertare tale atteggiamento disinteressato del figlio, e come tale non meritevole di tutela, chiedendo al Tribunale non solo il venir meno del diritto all’assegnazione della casa ma, in certi casi, anche del diritto di mantenimento.
Cosa succede se il figlio si trasferisce fuori dalla casa
Il genitore può perdere il diritto all’assegnazione anche quando il figlio,che ha raggiunto la maggiore età, ma non sia ancora economicamente autosufficiente, decida di non abitare più in quella casa.
Ad esempio, perché va a studiare all’Università di un’altra città o all’estero, andando quindi a vivere in un’altra casa, cessando la convivenza con il genitore collocatario.
Occorre tuttavia fare una precisazione, soprattutto quando si tratti di andare a studiare in un’altra città. Può infatti accadere che, per questioni logistiche, il figlio si fermi solo temporaneamente a dormire nell’altra città sede di Università, magari affittando una stanza, ma poi ritorni durante il weekend a casa dal genitore, rimanendovi anche a dormire.
In tal caso, si potrebbe sostenere che non sia cessata la convivenzacon il genitore rimanendo la casa, per il figlio, il centro principale dei legami affettivi e, a certe condizioni, anche il centro delle proprie relazioni sociali (frequenta gli amici più stretti), delle relazioni sentimentali (ha il/la fidanzato/a) e la stessa città sia rimasta il centro dei suoi interessi (frequenta dei corsi, un club, la palestra ecc.).
Cosa succede se il genitore assegnatario si risposa o ha un nuovo compagno
Il genitore assegnatario può perdere il diritto all’assegnazione della casa familiare se si risposa, o se inizia una stabile convivenza more uxorio, o se cessa di abitare stabilmente nella casa perché, ad esempio, per motivi di lavoro si trasferisce definitivamente in un’altra città.
Sarà comunque opportuno fare degli accertamenti, ad esempio, per verificare che la relazione abbia carattere di stabilità e serietà, o che la residenza non sia solo anagrafica ma anche effettiva, tenendo poi conto dell’esistenza di eventuali altri concorrenti aspetti.
Cosa succede dopo la perdita del diritto all’assegnazione
Quando un genitore collocatario perde il diritto all’assegnazione della casa, bisogna distinguereil caso in cui l’immobile sia di esclusiva proprietà di un solo coniuge(o convivente), da quello in cui sia in comproprietà, generalmente al 50% con l’altro.
Nel primo caso, infatti, il coniuge (o convivente) tornerà nel pieno possesso della casa di cui potrà disporne liberamente, anche qualora il figlio continui a vivere nella casa.
Nel secondo caso, ossia qualora la casa sia in comproprietà, i coniugi (o conviventi) dovranno trovare un accordo sul bene in comproprietà, ad esempio, uno potrà acquistare la quota dell’altro oppure potranno decidere di mettere in vendita l’appartamento dividendo a metà il ricavato.
Se tuttavia non si dovesse trovare un accordo sarà necessario valutare una separazione giudiziaria, attraverso un’apposita domanda al Tribunale.
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