Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Cos’è la separazione con addebito per abbandono del tetto coniugale
Quando il marito, o la moglie, abbandona l’altro coniuge senza giustificato motivo, e quindi va ad abitare definitivamente da un’altra parte (c.d. abbandono del tetto coniugale), questo potrebbe essere considerato – dal Giudice – come un comportamento contrario ai doveri matrimoniali. Chi è sposato, infatti, ha dei precisi obblighi, tra cui, il dovere di coabitazione e di assistenza morale verso l’altro coniuge.
Se quindi il matrimonio finisce esclusivamente per colpa di un coniuge, l’altro ossia la moglie o il marito abbandonato, potrebbe chiedere al Giudice di emettere una sentenza di separazione con addebito.
Chi svolge la domanda di addebito deve dare la prova che il comportamento “incriminato” è l’unica e principale causa che ha provocato l’intollerabilità della convivenza.
Cause di addebito della separazione giudiziale
Le principali cause di addebito della separazione giudiziale sono:
- domanda di addebito per abbandono del tetto coniugale;
- domanda di addebito per tradimento ossia per violazione dell’obbligo di fedeltà;
- domanda di addebito per non collaborazione nell’interesse della famiglia;
- domanda di addebito per violenza in famiglia, maltrattamenti, violenza fisica e/o violenza psichica (psicologica) del marito contro la moglie (o in alcuni casi della moglie contro il marito) oppure del padre contro i figli minorenni o maggiorenni (o in alcuni casi della madre contro i figli);
- domanda di addebito per rifiuto di rapporti sessuali o mancanza di rapporti affettivi.
Effetti dell’addebito della separazione giudiziale
I principali effetti della domanda di addebito della separazione giudiziale sono:
- “sanzionare” il comportamento contrario ai doveri del matrimonio: infatti, il coniuge a cui viene addebitata la separazione non potrà chiedere un assegno di mantenimento, non potrà ereditare e spesso viene pure condannato a pagare le spese legali della causa;
- mettere “nero su bianco” in una sentenza che – la colpa ed il perché ci si è separati – è dovuto al comportamento dell’altro coniuge. La sentenza, ricordiamo, è un documento ufficiale, emesso da un Tribunale dopo una causa nella quale vengono date le prove. Può dunque avere – anche – un valore morale o sociale – nel provare a parenti ed amici di chi è realmente la colpa della separazione, oppure serve per ribattere eventuali versioni dei fatti del tutto travisate e fantasiose che spesso l’altro coniuge tende a raccontare in giro.
Presupposti dell’addebito della separazione giudiziale
I principali presupposti della domanda di addebito della separazione giudiziale sono:
- che sia proposta un’apposita domanda di addebito da parte del coniuge. È quindi necessario che venga fatta – nel primo atto (ricorso o comparsa di costituzione e risposta o memoria difensiva) – una domanda specifica con cui si chiede al Giudice di accertare che la responsabilità della separazione (e quindi il fallimento del matrimonio) è addebitabile all’altro coniuge;
- che vi sia un comportamento (omissivo o commissivo, almeno colposo) da parte dell’altro coniuge, contrario ai doveri del matrimonio (abbandono del tetto coniugale, tradimento o non collaborazione nell’interesse della famiglia, violenza fisica o psicologica ecc.);
- che tale comportamento sia di una certa gravità, e che comunque sia la causa principale (e non l’effetto) della rottura del matrimonio ossia dell’intollerabilità della convivenza;
- che vi sia una correlazione, c.d. nesso di causalità, tra il comportamento dell’altro coniuge e la separazione (intollerabilità della convivenza);
- che in causa sia data la prova dei fatti che attestano la responsabilità/colpa;
- che non vi siano motivi che giustifichino il comportamento (ad esempio, allontanamento dall’abitazione per difendere sé e/o i figli da comportamenti violenti).
Per ottenere una sentenza di addebito, bisogna fare un’apposita domanda o il Tribunale può dichiarala d’ufficio?
È necessario che sia fatta un’apposita domanda di addebito della separazione da parte del coniuge che vuole addossare all’altro la responsabilità del fallimento del matrimonio. Il Giudice, infatti, non può dichiarare l’addebito in assenza di una specifica domanda.
In mancanza di una specifica domanda, il Tribunale potrà tuttalpiù evidenziare nel testo della sentenza che alcuni comportamenti sono contrari agli obblighi nascenti dal matrimonio, ma non potrà pronunciare una sentenza di “addebito” con i conseguenti effetti “sanzionatori” sopra indicati.
Per poter chiedere l’addebito della separazione, bisogna partire per primi nella causa, depositando subito il ricorso?
No, per domandare l’addebito non bisogna necessariamente incominciare la causa di separazione per primi: infatti – anche – il coniuge convenuto può proporre la domanda di addebito.
La richiesta di addebito deve – tuttavia – essere svolta nel primo atto del giudizio di separazione giudiziale, quindi:
- nelle conclusioni del ricorso: se la richiesta è fatta dal coniuge che ha iniziato la causa di separazione;
- nelle conclusioni della comparsa o della memoria difensiva: se la richiesta proviene dal coniuge convenuto (ossia dal coniuge che ha ricevuto la notifica del ricorso).
Se ricevo la notifica del ricorso di separazione da parte di mia moglie o di mio marito, sono ancora in tempo per fare una domanda di addebito della separazione?
Si, il coniuge convenuto può proporre la domanda riconvenzionale di addebito, l’importante è che venga fatta nel primo atto utile ossia nella comparsa di costituzione e risposta o nella memoria difensiva. Deve essere inserita, nelle conclusioni dell’atto, una specifica domanda di addebito in via riconvenzionale.
Sono possibili domande reciproche di addebito?
Si, ed infatti, i coniugi potrebbero entrambi ritenere che il fallimento del matrimonio sia dovuto al comportamento dell’altro, e quindi è loro diritto poter – reciprocamente – proporre una domande di addebito dell’uno nei confronti dell’altro. Pertanto, se nel ricorso viene fatta da un coniuge una richiesta di addebito, anche il coniuge convenuto potrà, a sua volta, fare una domanda di addebito contro l’altro.
È possibile fare una domanda di addebito indicando più ipotesi?
Si, il coniuge che incomincia la causa con il ricorso (ma anche quello convenuto), può domandare l’addebito indicando al Tribunale più presupposti. Si immagini, ad esempio, un coniuge infedele che tradisce e che decida di abbandonare la casa per andare a convivere con l’amante.
In tal caso, si potrebbe ipotizzare, di fare una domanda di addebito basato sui – concorrenti o alternativi – presupposti (infedeltà e tradimento + abbandono del tetto coniugale), nei confronti del coniuge fedigrafo.
È possibile chiedere l’addebito con la separazione consensuale?
No, non è possibile domandare l’addebito con la separazione consensuale. L’addebito può essere chiesto solo ed esclusivamente con la separazione giudiziale. Se quindi si vuole ottenere una sentenza di addebito, è necessario fare una causa. È una decisione molto importante, da ben valutare.
Se, ad esempio, un marito dovesse venire tradito dalla moglie – circostanza che potrebbe probabilmente consentirgli di non versare l’assegno di mantenimento alla moglie – ma accettasse di fare una separazione consensuale, deve essere consapevole che la moglie, con il successivo divorzio, potrebbe – a determinate condizioni – chiedergli un assegno divorzile di mantenimento.
È possibile chiedere l’addebito con il divorzio giudiziale o con il divorzio consensuale?
No, non è possibile domandare l’addebito con il divorzio giudiziale o con il divorzio consensuale. L’addebito può essere chiesto solo ed esclusivamente con la separazione giudiziale.
Pertanto – in caso di tradimento, di abbandono del tetto coniugale o di non collaborazione nell’interesse della famiglia – se si vuole che venga pronunciato l’addebito è necessario farlo dichiarare subito, ossia durante la causa di separazione.
Se quindi di decide di fare:
- una separazione consensuale, oppure
- una separazione giudiziale in cui tuttavia non si propone la domanda di addebito
bisogna sapere che non sarà più possibile chiederla, neppure in futuro. Ciò che non viene fatto subito, “sana” – almeno sul piano processuale – il comportamento dell’altro coniuge.
Ciò non vuol dire, in assoluto, che se un marito avesse tradito la moglie o avesse abbandonato la moglie (o viceversa), il Giudice, ad esempio, del successivo divorzio (giudiziale) non valuta questo comportamento, tuttavia non potrà pronunciare l’addebito.
È possibile chiedere una separazione giudiziale con addebito senza un avvocato?
No. Con la separazione giudiziale inizia una causa, ed è necessario farsi assistere da un Avvocato, preferibilmente esperto in diritto di famiglia (molti tendono ad indicarlo come: avvocato divorzista, avvocato matrimonialista, avvocato familiarista).
Per fare causa è necessario, tra l’altro, che si possano fornire al Giudice le prove. Le prove possono essere già presenti al momento del deposito dell’atto (fotografie, filmati, email ecc.) oppure possono essere acquisire nel corso del processo (si chiede di sentire dei testimoni, di fare una CTU ossia una Consulenza Tecnica d’Ufficio nominando un Consulente Tecnico d’Ufficio di fiducia del Giudice ecc.).
Uno Studio legale specializzato in separazioni, divorzi e diritto di famiglia, sarà sicuramente affiancato da un consolidato network di propri consulenti tecnici (detective privati e agenzie di investigazione, consulenti informatici, psicologi, neuropsichiatri infantili, commercialisti tributaristi ecc.) che potrebbero rivelarsi utili ai fini di fornire la prova, o quali CTP (Consulente Tecnico di Parte) in caso il Giudice disponga una CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio).
Abbandono del tetto coniugale e addebito
Nel giudizio di separazione giudiziale è possibile – anche se non sempre è agevole – far pronunciare l’addebito nei confronti del marito o della moglie in caso di abbandono del tetto coniugale da parte dell’altro coniuge.
La coabitazione tra i coniugi è uno dei doveri principali nel matrimonio. Abbandonare senza motivo la casa coniugale, sebbene non sia più considerato reato a sé stante, può essere motivo di addebito della separazione se si fornisce la prova che esso abbia costituito la causa scatenante della crisi ed il motivo originario che ha portato i coniugi a separarsi per l’intollerabilità della convivenza.
Deve quindi essere data la prova che l’abbandono definitivo della casa non sia stato un effetto di un matrimonio ormai decotto (per svariate ragioni), bensì la causa della dissoluzione.
Quando l’abbandono della casa è giustificato
Se il coniuge che ha lasciato la casa familiare riesce a provare che la decisione è stata maturata a causa di un rapporto già logoro o che la convivenza fosse diventata intollerabile prima dell’interruzione della coabitazione, molto difficilmente si potrà ottenere una sentenza di addebito della separazione perché mancherebbe il nesso di causalità (ossia una correlazione) tra la violazione del dovere matrimoniale e la separazione stessa.
Esistono anche situazioni in cui il coniuge può lasciare temporaneamente la casa senza incorrere nell’addebito. Si immagini, ad esempio, il caso di un marito violento nei confronti della moglie o di un padre violento verso i figli. Per violenza non si intende solo quella fisica ma anche quella psicologica (violenza verbale, stalker, mobbing familiare, continue umiliazioni con litigi e recriminazioni per qualsivoglia pretesto ecc.). La madre potrebbe dunque decidere, per proteggere sé stessa e/o i figli minori – ma anche maggiorenni – di andare a vivere temporaneamente in un appartamento preso in affitto, o da amici o dai propri genitori, in attesa che l’Avvocato depositi il ricorso di separazione e che poi il Presidente del Tribunale, con i provvedimenti urgenti e provvisori, dichiari che i coniugi possano vivere separati, e magari – in presenza di figli – le assegni la casa coniugale.
Vi è poi la possibilità di lasciare temporaneamente la casa coniugale – senza incorrere nell’addebito – in caso vi siano fondati motivi per prendere una c.d. “pausa di riflessione“. In questi casi, è opportuno formalizzare la decisione, spesso quindi l’Avvocato invia una lettera in cui spiega che si è rivolto alla Studio legale il coniuge e che, a causa di dissidi, ha deciso di andare temporaneamente a stare dai genitori o da amici.
Quando il coniuge deve vivere, per motivi principalmente di lavoro, in un’altra città o in un’altro Paesi – anche per lunghi periodi – ciò, ovviamente, non costituisce un caso di abbandono, in quanto costituisce una situazione temporanea e non definitia e, soprattutto, perché necessitato (da esigenze lavorative) e giustificato (da una pregressa decisione comune).
La domanda di addebito – che deve essere esplicitamente avanzata dal coniuge nel ricorso di separazione con l’assistenza di un Avvocato (preferibilmente da un avvocato divorzista ossia esperto in diritto di famiglia), o dal coniuge convenuto nella comparsa o memoria difensiva, sempre con l’assistenza di uno Studio legale – impone al Giudice una valutazione anche sul:
- comportamento del coniuge che ha violato i doveri matrimoniali;
- comportamento del coniuge richiedente;
- situazione generale della coppia durante il matrimonio.
Per fare alcuni esempi sono state respinte le domanda di addebito a carico del un coniuge: che aveva abbandonato la casa familiare a causa dei maltrattamenti subiti, per colpa della scarsa intesa sessuale, della sopravvenuta incomunicabilità o, ancora, per la presenza troppo invadente della suocera.
In questi casi il Giudice ha ritenuto che l’abbandono della casa comune fosse giustificato da una situazione intollerabile per il coniuge e da una crisi dell’unione matrimoniale già in atto.
Violazione degli obblighi di assistenza
Quando il coniuge, oltre che lasciare l’abitazione familiare senza motivo, diventa anche irrintracciabile ed interrompe ogni rapporto con il partner e con i figli, lasciandoli privi del necessario sostentamento e di quanto occorre per soddisfare i loro bisogni primari, può rendersi responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punibile fino ad un anno di reclusione.
In questo caso, quindi, è possibile intentare, da un lato, la causa di separazione con richiesta di addebito e, dall’altro, dare corso ad un procedimento penale ai danni del coniuge inadempiente.
Correlazione tra abbandono del tetto coniugale e tradimento
Queste due situazioni generalmente possono configurare due distinte motivazioni che portano alla richiesta di addebito.
Se uno dei coniugi è stato tradito e, in conseguenza, l’altro ha abbandonato l’abitazione familiare, solo uno dei due comportamenti può essere individuabile come la causa scatenante dell’intollerabilità della convivenza.
L’altro comportamento risulterà, evidentemente, una conseguenza.
Sicuramente in una simile situazione il coniuge che avanza la domanda di addebito potrà avere un’agevolazione nel fornire la prova del fatto che l’interruzione della comunione matrimoniale è ascrivibile in via esclusiva al comportamento intollerabile dell’altro, però la valutazione del giudice non è automatica.
Quali sono le conseguenze dell’addebito
Gli effetti della separazione con addebito sono:
- perdita dell’assegno di mantenimento (il coniuge che ha lasciato la casa o ha tradito non potrà chiedere il mantenimento all’altro coniuge);
- perdita dei diritti successori (il coniuge che ha abbandonato la casa o ha tradito non erediterà in caso di morte dell’altro coniuge);
- probabile condanna alle spese legali del giudizio (il Giudice potrebbe condannare, chi ha abbandonato il tetto coniugale o ha tradito, a pagare – in tutto o in parte – le spese legali della causa).
In particolare gli effetti dell’addebito riguardano l’aspetto patrimoniale della separazione. Il coniuge cui viene addebitata la separazione, infatti, perde il diritto all’assegno di mantenimento, tuttalpiù potrebbe ottenere un modestissimo assegno alimentare nel caso in cui non sia in grado di far fronte ai propri bisogni primari.
Nelle successioni, in linea generale, il coniuge separato – al pari di quello sposato – è considerato “erede legittimo” e quindi eredita e gli spetta la legittima (in caso di lesione della quota legittima, può rivendicare la quota di legittima, può impugnare il testamento, può chiedere la collazione dei beni del de cuius ecc.).
Infatti, al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato (ossia spostato). Tuttavia, se al coniuge viene addebitata la separazione non potrà ereditare i beni dell’altro coniuge. Potrà eventualmente chiedere un assegno vitalizio se, finché l’ex era in vita, ha ricevuto un assegno alimentare.
Sempre in tema di successioni, anche il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione (ed è la stragrande maggioranza dei casi) potrebbe – in futuro – rischiare di non poter ereditare. Infatti, se dovesse poi divorziarsi, il coniuge divorziato non è più considerato “erede legittimo”.
Pertanto, in caso di divorzio, il coniuge perde i suoi diritti sulla successione. Potrà tuttalpiù chiedere un assegno periodico. L’assegno periodico viene calcolato tenendo conto del valore del patrimonio dell’eredità, del numero di eredi, delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) degli eredi legittimi, e dello stato di reale bisogno dell’ex coniuge divorziato.
Il coniuge divorziato potrebbe inoltre perdere anche l’assegno periodico, ad esempio, in caso si risposasse o se iniziasse una stabile convivenza more uxorio con un nuovo compagno/compagna.
Rimane vigente il diritto di ricevere la pensione di reversibilità, la pensione indiretta o l’indennità per morte.
Risarcimento dei danni
Se il comportamento del coniuge è talmente grave da configurare un illecito che possa provocare un danno ingiusto di cui all’art. 2043 c.c., è possibile che questi sia condannato al risarcimento del danno in favore del richiedente.
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