Lesioni micropermanenti non connesse a circolazione stradale. Non applicabilità dei criteri di cui all’art. 139 Cod. Ass., applicabilità delle cosiddette Tabelle milanesi
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Lesioni micropermanenti non connesse alla circolazione stradale: criteri di liquidazione.
Secondo la Corte di Appello di Milano, Sezione II Civile, sentenza n. 1034/2016 del 15 marzo 2016, al di fuori delle sole due ipotesi legislativamente previste (vale a dire in materia di circolazione stradale e di responsabilità sanitaria) non vi alcuna ragione di operare un’applicazione analogica delle tabelle ministeriali di cui all’art. 139 Cod. Ass. in caso di lesioni micropermanenti non connesse a circolazione stradale. In tale fattispecie andranno invece applicate le cosiddette Tabelle milanesi, salvo che sussistano circostanze particolari che ne giustifichino l’abbandono
Il fatto
Il Tribunale di Milano aveva condannato in primo grado il signor X per le lesioni dal medesimo inferte (consistenti nella perforazione del timpano) al signor Y in occasione di un litigio per futili motivi all’interno di un noto supermercato milanese.
Nella quantificazione del risarcimento del danno il Tribunale aveva utilizzato, trattandosi di lesione di natura micropermanente, i criteri di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
Sia il signor X che il sig. Y avevano impugnato la sentenza di primo grado; il signor X ritenendo che fosse da ritenersi eccessiva la misura di personalizzazione indicata dal Giudice di primo grado ed esaustiva dunque la somma già corrisposta, il sig. Y, in via incidentale, riproponeva la domanda di una maggiore somma da versarsi a titolo di risarcimento del danno rispetto a quella liquidata dal Giudice.
La questione
In caso di lesioni di natura micropermanente non connesse alla circolazione stradale sono applicabili i criteri di cui all’art. 139 Cod. Ass.?
Le soluzioni giuridiche
La Corte di Appello di Milano, riformando sul punto la sentenza di primo grado, esclude l’applicabilità dei criteri dettati dall’art. 139 Cod. Ass. nella liquidazione dei danni di natura micropermanente non connessi a circolazione stradale e ritiene invece applicabili i criteri riportati dalle cosiddette Tabelle Milanesi.
Interessante la motivazione, che ricalca la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (in particolare la nota sentenza n. 12408/2011), laddove esclude l’applicazione analogica dell’art. 139 Cod. Ass., norma specificamente prevista per i soli danni derivanti da circolazione stradale e per quelli connessi all’attività sanitaria (medical malpratice), privilegiando le tabelle milanesi poiché prevedenti parametri maggiormente articolati.
Si tratta del cosiddetto sistema del doppio binario.
In pratica, il legislatore, avvertendo l’esigenza di contenere il costo delle polizze RCA, ha introdotto tabelle prestabilite indicando altresì una misura massima di personalizzazione. Si tratta di norma di natura evidentemente eccezionale che ha come necessario controbilanciamento la certezza per il danneggiato di ottenere un risarcimento tutto sommato soddisfacente in tempi ragionevoli.
Altra questione, non affrontabile in questa sede se non per sommi capi, attiene invece la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, cui pure sono stati estesi, per legge (famigerato Decreto Balduzzi) i criteri di cui all’art. 139 Cod. Ass. al fine di contenere i costi connessi al fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, vale a dire la proliferazione di esami diagnostici spesso non necessari al paziente ma utili eventualmente al medico per potersi difendere da accuse di malpratica professionale.
Da un lato, dunque il legislatore si è preoccupato di “calmierare” i costi delle polizze RCA e quelli sociali legati alla medicina difensiva introducendo, per legge, tabelle risarcitorie contenenti valori di risarcimento certi legati all’età del danneggiato ed al tipo di lesione subita nell’ambito di quelle lievi (micropermanenti); dall’altro lato, per quel che concerne invece i danni non connessi alla circolazione stradale, i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale restano quelli delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, come la sentenza in commento conferma.
Osservazioni e suggerimenti pratici
Personalmente ritengo che il rischio di un sistema risarcitorio di doppio binario, ex lege e da tabella giurisprudenziale, come sopra ho affermato, consista, inevitabilmente, sia nella disparità di trattamento economico dei danneggiati a fronte di lesioni di identica natura ed entità, sia nel conseguente contrasto giurisprudenziale tra Giudici soprattutto di merito che la pensano in maniera diversa sul punto.
Concordo pertanto con le perplessità espresse nell’interessante commento di Monica Stocco ove, appunto, si segnalavano i rischi connessi alla pluralità di parametri risarcitori per la liquidazione del danno da lesioni micropermanenti (Monica Stocco “La liquidazione equitativa del danno derivante da lesioni micropermanenti e il rischio di pluralità dei parametri risarcitori”, in Ridare, Giurisprudenza Commentata dell’11.9.2015).
Per un approfondimento giurisprudenziale e normativo
Commento alla sentenza della Suprema Corte n. 12408/2011 in Giustizia Civile, 2013, 02, 01, 0454
Giampaolo Di Marco “Risarcimento Danni: tabelle milanesi erga omnes” in Diritto & Giustizia, fasc. 0, 2011, pag. 204
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