Danno da perdita del rapporto parentale | Pluralità di danneggiati | Sinistri in cui sono coinvolti veicoli immatricolati all’estero: ruolo dell’Ufficio Centrale Italiano e massimale applicabile
Assistenza Legale Incidenti Stradali | Studio Legale Marzorati
In caso di incidente stradale in cui sono coinvolti veicoli immatricolati all’estero, con pluralità di danneggiati ex art. 140 Codice delle Assicurazioni, vi sono degli aspetti da tenere presente in tema di ripartizione del massimale assicurativo e del ruolo dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano).
La questione è stata, ex multis, affrontata dalla sentenza n. 4379/2015 della Corte di Appello di Milano, IV Sezione Civile, Cons. Relatore dott.ssa Maria Caterina Chiulli, secondo cui:
Il danno da lesione del vincolo parentale costituisce danno risarcibile poiché provoca nei prossimi congiunti della vittima uno stato di profondo disagio, che si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con il congiunto, e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti con i congiunti.
In caso di più persone danneggiate nell’ambito dello stesso sinistro stradale con esito mortale, l’art. 140 del Codice delle Assicurazioni non consente l’esclusione di alcuni parenti del de cuius (nella fattispecie genitore e tre fratelli del de cuius) in favore dei congiunti più prossimi (nel caso di specie moglie e due figli) ma impone una ripartizione proporzionalmente ridotta del residuo massimale tra tutti gli appellanti.
Nel sinistro coinvolgente veicolo straniero, con citazione in giudizio dell’Ufficio Centrale Italiano, il massimale da tenersi in considerazione ai fini del risarcimento in favore degli Eredi del de cuius sarà quello, nella fattispecie superiore a quello di legge, previsto dalla polizza di assicurazione estera, ex art. 125 Codice delle Assicurazioni
Il fatto
Il sig. X, cittadino di nazionalità straniera, decedeva in data 20.6.2007, dopo essere stato investito, su un raccordo autostradale italiano, da un autoarticolato di nazionalità slovena.
I prossimi congiunti del sig. X (moglie, due figli minori, genitori e tre fratelli), tramite un procuratore speciale, proponevano azione risarcitoria nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano, del conducente del veicolo e della società proprietaria del mezzo.
In primo grado, il Tribunale di Milano, accertata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sloveno, accoglieva le domande, condannando UCI al pagamento del massimale di legge a favore unicamente della moglie e dei due figli del signor X.
Ricorrevano in appello sia il procuratore speciale degli Eredi sia UCI.
Il primo impugnava la sentenza sia nel capo relativo all’applicazione del massimale di legge di cui all’art.128 Codice delle Assicurazioni in luogo di quello, superiore, previsto dalla polizza; sia nel capo relativo al risarcimento riconosciuto in favore unicamente della moglie e dei due figli del de cuius e non anche in favore dei genitori e dei tre fratelli; sia nel capo in cui aveva rigettato la domanda di condanna ad una somma superiore al massimale assicurativo per “mala gestio impropria” consistita nel ritardo con il quale UCI aveva inteso risarcire, peraltro solo parzialmente, gli Eredi.
Anche UCI proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza sul punto esclusiva responsabilità del conducente sloveno nella causazione dell’incidente, oltre che sollevando una serie di eccezioni di natura formale relative al mandato conferito dagli Eredi al procuratore speciale; inoltre, UCI contestava l’ammontare della somma liquidata in primo grado, somma che avrebbe dovuto essere parametrata al potere di acquisto della nazione in cui gli Eredi vivevano.
Le questioni
In caso di pluralità di danneggiati, vanno risarciti, ex art. 140 Codice delle Assicurazioni, tutti i prossimi congiunti che agiscono per il danno da perdita parentale?
In caso di sinistro coinvolgente veicolo straniero, l’obbligazione di UCI è limitata al massimale sancito ex lege?
Le soluzioni giuridiche
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in commento, ha accolto le domande di riforma della sentenza di primo grado proposte dal procuratore speciale degli Eredi del sig. X; ha invece rigettato sia la domanda relativa alla condanna ultra massimale sia l’appello incidentale di UCI.
Andiamo con ordine.
Innanzitutto, la Corte di Appello ha ritenuto che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto escludere dal risarcimento dovuto i genitori ed i tre fratelli del sig. X.
L’art. 140 del Codice delle Assicurazioni prevede infatti che in caso di pluralità di danneggiati il risarcimento vada proporzionalmente (rispetto al massimale disponibile) ridotto tra tutti gli aventi diritto: pertanto anche i genitori ed i fratelli del sig. X avrebbero avuto diritto al risarcimento del danno da perdita parentale, inteso, come la Suprema Corte insegna, quale sofferenza che accompagna l’intera esistenza del soggetto sopravvissuto (Cass. Civ, n. 25351/2015).
Sul tema del risarcimento del danno in un caso di omicidio stradale con pluralità di danneggiati anche la Cassazione Penale individua quale condizione per la concessione dell’attenuante, il risarcimento integrale nei confronti di ciascuno dei congiunti della vittima in quanto “il diritto alla riparazione per la morte di una persona è acquisito jure proprio e a ciascuno deve essere liquidato il pregiudizio individualmente subito” (Cass. Pen. Sez. I sent. n. 20452/2015).
La Corte collega quindi la questione dell’individuazione degli aventi diritto al risarcimento alla quantificazione monetaria dello stesso, quantificazione che, correttamente, nella fattispecie non avrebbe dovuto essere limitato al massimale di legge (art.128 Codice delle Assicurazioni) ma, piuttosto, essere parametrato al massimale, superiore nel nostro caso, della polizza assicurativa della Compagnia slovena del mezzo, ex art. 125 Codice delle Assicurazioni.
Il massimale della polizza straniera, nel corso del giudizio di primo grado, aveva infatti costituito un dato certo, poiché acquisito in giudizio tramite la produzione del relativo contratto assicurativo da parte dell’UCI stesso. La Corte ha quindi richiamato l’unico precedente della Cassazione al momento disponibile sull’argomento massimale e ruolo dell’ UCI, vale a dire la sentenza n. 20667/2009 commentata da F. Martini su Diritto e Fiscalità dell’assicurazione, fasc. 4, 2009, pag.1449: “l’UCI risponde – in ipotesi di sussistenza delle condizioni di legge – sempre nei limiti di massimale previsto dalla legge al momento del sinistro, mentre incombe sul danneggiato (che invochi la maggiore garanzia patrimoniale) dimostrare che tale estensione è contrattualmente prevista dalla disciplina pattizia particolare, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato stesso. Va da sé che, a corollario di quanto esposto, in tutti i casi in cui non sia possibile recuperare la polizza straniera, ovvero vi siano delle condizioni e delle clausole non chiaramente e letteralmente orientate a riconoscere una più elevata garanzia patrimoniale dell’UCI nel contesto normativo vigente in Italia e, quindi, ancora una volta, nei massimali minimi obbligatori contenuti nella citata Tabella A allegata alla legge 990/1969” (oggi trasfusa nell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni).
La Corte dunque, ferma restando la ripartizione del residuo massimale di polizza (al netto di quanto già corrisposto da UCI e del danno patrimoniale) tra tutti gli Eredi, aveva dunque elencato, in tal senso riformando la sentenza del Tribunale, gli importi a ciascuno spettanti, nessuno escluso.
Altro argomento toccato dalla Corte, sempre in tema di massimale, è stato il rigetto della domanda formulata dagli Eredi di pagamento di somma superiore ex art. 1224 c.c. per cosiddetta “mala gestio impropria” consistente, secondo la prospettazione degli appellanti, nel ritardo con il quale UCI aveva inteso corrispondere un mero acconto in favore degli Eredi.
Al riguardo è utile segnalare il costante orientamento della Suprema Corte in tema di “mala gestio impropria” e criteri di quantificazione del correlativo risarcimento: “l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato (incorrendo così nell’ipotesi di cd. “mala gestio” impropria) è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale, ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità per “mala gestio” tuttavia può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile” Cass. Civ. n.4892/2016.
Nella sentenza in commento, la Corte ritiene in realtà non configurare mala gestio il comportamento di UCI, poiché, ritenendo sussistere un concorso di colpa della vittima, aveva legittimamente atteso l’esito dell’accertamento giudiziale sul punto specifico.
La Corte ha infine rigettato sia la domanda di UCI relativa alla rideterminazione dell’ammontare risarcitorio sulla base del potere di acquisto reale del paese di origine degli Eredi, sia alcune eccezioni di natura formale, su cui riteniamo di non soffermarci rimandando alla lettura della parte motiva
Osservazioni e suggerimenti pratici
La sentenza è interessante sotto un duplice profilo.
In primo luogo, conferma che tutti prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale con colpa acclarata di terzi abbiano diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
L’unico appunto che possiamo muovere al Collegio consiste forse nel mancato approfondimento dell’effettivo legame affettivo tra il de cuius e i prossimi congiunti, con particolare riferimento ai fratelli maggiorenni non conviventi residenti in diversa nazione. Ma bisogna anche considerare che in quale modo il Collegio era vincolato in tal senso dalla questione di un massimale tutto sommato no elevato (€ 1.000.000,00) da ripartire, con il criterio di cui all’art. 140 c.p.c., tra sette Eredi per il danno non patrimoniale e tra tre Eredi (moglie e due figli minorenni) per il danno patrimoniale (voce quest’ultima assorbente da sola circa un terzo della somma disponibile).
Il secondo profilo attiene invece alla questione del massimale erogabile a titolo di risarcimento dei danni da UCI – soggetto che, com’è noto, non è un assicuratore, ma un rappresentante legale di altro soggetto (la compagnia di assicurazioni estera) delegato alla gestione del sinistro ed al pagamento in favore dei terzi danneggiati, un vero e proprio garante ex lege, come scrive F. Martini, nella nota di commento richiamata al punto precedente – massimale che può essere reso disponibile in misura superiore a quella stabilita ex lege dall’art. 128 del Codice delle Assicurazioni, solo laddove la circostanza risulti effettivamente dalla polizza straniera, polizza che andrà prodotta in giudizio dal danneggiato senza alcun onere in questo senso a carico di UCI, come la Cassazione insegna nella sentenza già citata n. 20667/2009.
I suggerimenti pratici in relazione alle due questioni principali trattate nella sentenza in commento possono essere essenzialmente due.
Per le azioni volte ad ottenere il riconoscimento del danno da lesione del vincolo familiare, è necessario, a nostro avviso, che il legale deduca capitoli di prova orale, possibilmente ben circostanziati, volti a dimostrare l’intensità e l’effettività del vincolo (oltre, naturalmente, alla produzione in giudizio dei documenti attestanti il grado di parentela, lo stato di famiglia, la convivenza, la situazione reddituale e patrimoniale con riferimento specifico all’apporto economico del de cuius ecc. ecc.).
Per le azioni nei confronti di UCI, laddove non disponibile la polizza straniera, chiederne comunque l’esibizione a carico di UCI e/o della compagnia estera ai fini della eventuale applicazione (e ripartizione) del massimale superiore ex art. 125 Codice delle assicurazioni.
Per un approfondimento giurisprudenziale e normativo
Per un commento critico (ma, in parte, condivisibile) alla sopracitata sentenza della Cass. Civ. n. 20667/2009 si veda Giustizia Civile 2010, 05, 01, 1148;
Sul concetto di danno da perdita parentale: nota di commento alla sentenza n. 25351/2015 della Cass. Civile, pubblicata su Resp. Civile e Previdenza 2016, 02, 00, 0623
“L’onere della prova nel caso di danno derivante dalla morte del congiunto” in Diritto & Giustizia, fasc.18, 2016, pag. 87
Paragrafi n. 3 – 4 – 4.1 e 4.2 dell’articolo “Interpretazione del massimale nell’assicurazione volontaria e prossimi congiunti: metodo e criticità” di M. Giusti, in Resp. Civile e Previdenza, fasc. 3, 2013, pag. 828
“Sinistri coinvolgenti veicoli immatricolati all’estero”, F. Martini su Ridare.it, pubblic. 11/12/2014
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)