Concause, nesso di causalità, danno non patrimoniale, quantificazione risarcitoria
Avvocato per risarcimento danni| Studio Legale Marzorati
Il concetto di concausalità: evento traumatico quale fattore scatenante di una patologia psichiatrica latente.
Sua valutazione e quantificazione secondo la Corte di Appello di Milano, IV Sezione Civile, sent., n. 2032 del 12.5.2015.
“Il trauma cranico conseguente a sinistro stradale va considerato quale concausa dei disturbi psichiatrici attualmente patiti dall’appellante seppure preesistenti al momento dell’incidente a livello latente e non manifesto. In considerazione della predetta patologia psichica, va riconosciuto dunque il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità fisica non solo mediante adeguata personalizzazione, come statuito dal Tribunale, ma a titolo unitario, con corrispondente aumento dei punti percentuali di invalidità permanente secondo le “tabelle” del Tribunale di Milano”
Il fatto
In primo grado, Tizio aveva richiesto al Tribunale di Milano il riconoscimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un incidente stradale causato da esclusiva responsabilità di Caio.
In particolare, Tizio aveva dedotto di avere subito un trauma cranico che, non solo, gli aveva causato il conseguente danno da invalidità permanente, ma che aveva comportato, secondo le consulenze di parte prodotte, lo scatenarsi di una vera e propria patologia psichiatrica, tale da configurare vero e proprio danno esso stesso con conseguente complessiva invalidità permanente quantificabile nella misura del 10/15%.
Il Tribunale di Milano, dopo avere espletato una CTU medico legale redatta da un medico legale con ausilio di uno specialista psichiatra, aveva riconosciuto il danno non patrimoniale nella minore misura del 6%, condannando Caio e la propria compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni a favore di Tizio.
Il Tribunale aveva di fatto aderito alle conclusioni del medico legale, il quale, pur avendo accertato che il trauma cranico avesse effettivamente slatentizzato la patologia psichiatrica preesistente, aveva tuttavia escluso il nesso causale tra la medesima e l’evento traumatico.
Il Tribunale aveva comunque apprezzato, in motivazione, le considerazioni svolte dall’ausiliario specialista psichiatra, applicando un grado di personalizzazione della invalidità permanente dell’attore nella misura del 30%.
Tizio impugnava la sentenza, osservando come il Tribunale avesse ommesso di valutare il danno psichico nonostante la consulenza dello specialista psichiatra e chiedendone la riforma in punto riconoscimento del danno psichico e conseguente rideterminazione del grado di invalidità permanente riportata in conseguenza dell’incidente stradale.
In motivazione
La Corte di Appello di Milano, nel premettere di considerare corretta la scelta del Giudice di primo grado, di applicare una personalizzazione del 30%, ha però ritenuto, nella specie, errata la decisione del Tribunale di determinare il danno nella misura del 6% senza tenere conto del fatto che Tizio risultasse “ormai affetto da una patologia psichiatrica, conseguita, quanto meno nella sua insorgenza esteriore, dal trauma cranico subito nell’incidente….OMISSIS….Questo Collegio condivide le osservazioni della difesa di Tizio che, rifacendosi a varia dottrina, ha messo in risalto che se è sì vero che i disturbi psicotici non possono essere causati da un evento traumatico, è anche vero che è possibile che un eventuale trauma possa rappresentare il fattore di disequilibrio di uno stato precario preesistente, e che di conseguenza possa agire da fattore scatenante dei disturbi. La patologia di cui è affetto Tizio si è manifestata come tale a seguito del trauma cranico da lui subito, così che questo come fattore eziologico della malattia stessa non è escluso dal fatto che la personalità di Tizio era predisposta per tale patologia, perché senza trauma egli avrebbe continuato la sua vita nelle medesime condizioni di non malattia. Il trauma cranico se non ha costituito la causa esclusiva dei disturbi di natura psichiatrica, in quanto questi erano presenti allo stato latente, ne è stata certamente una concausa perché ha determinato la manifestazione di tali disturbi, in altri termini ha determinato lo stato patologico limitativo delle condizioni di vita di Tizio”.
La Corte, qualificato l’evento lesivo quale concausa dei disturbi psichici che affliggevano Tizio, ha quindi rideterminato, in via equitativa ma sempre assumendo quale parametro di riferimento le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, l’ammontare del danno da invalidità permanente nella misura del 10%, accogliendo, seppure parzialmente l’appello proposto.
Le questioni
Le questioni trattate dalla sentenza in esame sono le seguenti: può un evento traumatico essere considerato e costituire concausa del manifestarsi di una patologia (nella fattispecie di natura psichiatrica) preesistente nel danneggiato seppure allo stato di latenza? Quali i criteri di sua valutazione e corretta quantificazione?
Le soluzioni giuridiche
Due gli aspetti interessanti della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2032/2015.
a) Il primo aspetto: la decisione in esame si inserisce nell’ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale in tema di concorso tra cause naturali e cause imputabili alla responsabilità umana nella produzione dell’evento dannoso (concause).
Tale dibattito prende le mosse dall’interpretazione ed applicazione dei principi in tema di nesso di causalità e concorso di cause di cui agli artt. 40 e 41 c.p. anche in ambito di illecito civile.
In particolare, l’art. 40 c.p. propugna la tesi dell’equivalenza delle cause: va considerata causa di un determinato evento ogni antecedente senza il quale il medesimo non si sarebbe verificato.
Più complessa la lettura dell’art. 41 c.p.: il primo comma recita “ il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento”, vale a dire che più cause possono concorrere a cagionare l’evento costituendone dunque gli antecedenti causali; il secondo comma prevede invece che “ le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento ”, in tal caso tra più cause solo una può ritenersi antecedente non solo necessario, ma anche sufficiente, a determinare l’evento.
In forza dei suddetti principi, la Suprema Corte ha elaborato due diversi livelli di causalità.
Il primo, cosiddetto della causalità “materiale”, individua il nesso di causa tra la condotta illecita e la concreta lesione dell’interesse; il secondo, cosiddetto della causalità “giuridica” ritiene sussistente nesso di causa tra la lesione e i danni che concretamente ne sono derivati, intendendosi per “causa” ogni antecedente in mancanza del quale il danno non si sarebbe verificato.
In altri termini, il Giudice dovrà accertare, quale primo step e sotto il profilo della causalità materiale, l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento in applicazione dell’art. 41 c.p. in modo da attribuire l’intero danno all’autore della condotta; in seconda battuta, dovrà invece procedere, eventualmente anche utilizzando criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, stavolta secondo il principio di causalità giuridica.
I due diversi piani concorreranno dunque insieme a formare il convincimento del Giudice, ad evitare che possa essere attribuita all’agente la responsabilità anche per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e che si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti, mentre dovranno invece essere imputati al medesimo “ i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente per l’intero danno differenziale” (cfr. in argomento Cass. 2448/2011; Cass. n. 9528/2012).
Interessante, sempre in tema di fattori concausali e loro valutazione, un recentissimo precedente della Suprema Corte che ha affermato “in tema di responsabilità aquiliana, la prova del nesso eziologico tra condotta ed evento di danno grava sul danneggiato, e ciò tanto che, dell’evento, si lamenti la mancata riconduzione alla condotta sub specie di unica causa determinante, sia che, della stessa, si predichi la pur ridotta, ma pur sempre rilevante ex art. 41 c.p. efficienza concausale (nella specie la Corte ha accolto solo parzialmente le richieste dei genitori, del fratello e della sorella di un giovane, il quale era rimasto vittima di un bruttissimo incidente stradale e poi, a distanza di un anno, si era suicidato, atteso che manca la prova provata del nesso tra il sinistro e la scelta di togliersi la vita, anche considerando i problemi subiti dal giovane, a livello psichico, già prima dell’incidente)” Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 10244/2015.
b) Il secondo profilo da segnalarsi attiene invece ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
Ora, dando per acquisito che la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire sulla base degli elementi di prova, anche in via presuntiva, offerti dalla parte lesa (nella fattispecie in esame la consulenza tecnica di parte) e fermo restando come sia da escludersi il ricorso a schemi rigidi e predeterminati che non tenga debitamente conto della infinità di casi nonché delle variabili soggettive possibili, si tratta di individuare dei criteri che possano consentire al Giudice di orientarsi per determinare una quantificazione che effettivamente corrisponda a giustizia ed equità.
Certamente soccorreranno le indicazioni normative per le lesioni micropermanenti sino alla misura del 9% così come le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Ma dovrà essere parimenti soddisfatta quella esigenza di “personalizzazione” che tenga conto di tutti i profili di danno alla persona e ciò non solo quale aumento percentuale tra un range minimo e massimo del punto base stabilito dalle Tabelle, ma quale vera e propria traduzione in termini numerici delle concreta condizione del soggetto danneggiato.
Osservazioni e suggerimenti pratici
La sentenza ha correttamente applicato le linee delineate dalla Suprema Corte in tema di concausalità come sopra sintetizzate; banalmente semplificando, il ragionamento dei Giudici di Appello è stato infatti il seguente: accertata la responsabilità di Caio nella causazione dell’incidente; accertato il nesso di causa tra incidente stradale e trauma cranico subito da Tizio; accertato il nesso di causa tra incidente stradale, trauma cranico e l’attuale patologia psichiatrica di cui Tizio soffre, condanna Caio al risarcimento dei danni subiti da Tizio ricollegabili sia al trauma cranico in sé che alla patologia psichiatrica, rideterminando, in misura ritenuta congrua, il complessivo risarcimento.
La Corte di Appello ha quindi, in via equitativa (in mancanza infatti di una precisa indicazione numerica della percentuale di invalidità permanente ricollegabile alla patologia psichiatrica da parte dell’ausiliario medico psichiatra specialista del CTU nominato in primo grado, ma consulenza di parte alla mano) ritenuto maggiormente aderente alla realtà del soggetto leso da un trauma cranico, in conseguenza del quale aveva sviluppato una patologia psichiatrica prima del sinistro stradale del tutto asintomatica, una più elevata misura del danno biologico da invalidità permanente, fermo l’aumento percentuale per la “personalizzazione” già stabilito in primo grado.
La domanda – una volta che sia stata accertata la responsabilità del danneggiante – che dunque si deve costantemente porre l’operatore del diritto (che sia il Giudicante ovvero il difensore) affrontando giudizi di responsabilità e risarcimento dei danni è la seguente: come e quanto ha inciso l’evento dannoso sulla persona e sulla vita del soggetto leso?
Il suggerimento pratico che invece se ne trae in particolare per il difensore della parte lesa consiste nella necessità di offrire al Giudice maggiori elementi possibili di prova (anche solo presuntiva) in ordine a tutte le conseguenze negative subite dal proprio assistito.
Infatti, come la sentenza commentata insegna, anche una consulenza di parte ben argomentata e scientificamente inoppugnabile può offrire al Giudice utili elementi per la decisione.
Inoltre, circostanze che potrebbero sembrare a prima vista del tutto irrilevanti o non strettamente correlate all’evento dannoso (quali ad esempio la rinuncia ad attività ludiche, sportive, ricreative, l’isolamento relazionale, disturbi psichiatrici ecc. ecc.), potrebbero invece “pesare” sulla quantificazione complessiva dei danni non patrimoniali, sempre che, naturalmente, sussista nesso causale con l’evento dannoso.
Per un approfondimento giurisprudenziale e normativo
Corte di Appello di Milano, IV Sezione Civile, sent., n. 2032 del 12.5.2015, Cass. Civ. n. 10244/2015; Cass. n.13400/2007; Trib. Milano sez I, sentenza 30.10.2013 su www.ilcaso.it; in senso parzialmente difforme Cass. Civ. n. 24408/2011; Cass. Civ. n.15991/2011; Cass. Civ. n.9528/2012; Cass. Civ. n.975/2009
Artt. 40 e 41 c.p.; artt. 1226, 1227, 2043, 2054, 2055 c.c.; art. 32 Cost.
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