Come la moglie può evitare di farsi ridurre l’assegno di divorzio che le paga il marito
Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati
Ultimamente la moglie che riceve l’assegno di divorzio dal marito potrebbe temere di vedersi ridurre l’importo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 che ha rivoluzionato l’interpretazione della legge sull’assegno di mantenimento da versare al coniuge dopo il divorzio. Precisando che le Sezioni Unite della Corte, in ogni caso, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287 hanno introdotto nuovamente il criterio del tenore di vita e del contributo fornito alla conduzione della vita familiare in una concezione “composita” dell’assegno di mantenimento, è – comunque – possibile evitare questo rischio come vedremo di seguito.
Quali presupposti dovrebbero verificarsi per vedersi ridurre l’assegno
Normalmente dopo la sentenza di divorzio è sempre possibile, per le parti, chiedere al Giudice un provvedimento che possa autorizzare la modifica delle precedenti condizioni economiche. La legge sul divorzio prevede che la richiesta possa essere avanzata quando sorgono fatti nuovi sopravvenuti rispetto al momento in cui si sono stabilite le condizioni in vigore.
È bene precisare che le sentenze della Cassazione non hanno modificato la legge sul divorzio ed i criteri dalla stessa dettati. Le sentenze costituiscono solo un precedente giurisprudenziale, seppur importante, che può essere indicato a supporto di una richiesta di modifica dell’assegno di divorzio da parte di un marito.
La maggior parte degli assegni divorzili emessi dal Tribunali sono basati sul criterio del tenore di vita. In pratica i giudici, nella disamina del diritto del coniuge economicamente debole a percepire un assegno di mantenimento, cercavano di mantenere per moglie e marito la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, invece, richiede una valutazione più armonica e comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali.
L’assegno di mantenimento, quindi, spetterà alla moglie non solo nel caso in cui non sia (o non sia possibile per ragioni oggettive) economicamente indipendente, quindi nel caso in cui non possa mantenersi da sola, ma anche nel caso in cui le condizioni generali della coppia siano sbilanciate ed il contributo della moglie nello svolgimento della vita familiare e del mantenimento del tenore di vita della famiglia sia stato determinante e rilevante per addivenire alle condizioni economiche attuali della moglie e del marito.
Quando si può configurare l’indipendenza economica
Per sostenere in un eventuale giudizio di riduzione dell’assegno, di non essere in grado di provvedere alle proprie esigenze, la moglie deve dimostrare per esempio:
- di non essere titolare di redditi (per esempio perché disoccupata, priva di una pensione o di una rendita finanziaria ecc.);
- se abile e in età lavorativa di non avere un lavoro nonostante si sia attivata per cercarlo (in questo caso sarebbe utile portare al Giudice le prove dei tentativi di inserimento nel mondo del lavoro)
- di non essere titolare di un patrimonio personale (per esempio immobili da affittare o da vendere, somme di denaro, gioielli, azioni, obbligazioni ecc.);
- di non avere la disponibilità di una casa in cui abitare:
- di aver deciso di abbandonare l’attività lavorativa per occuparsi della famiglia.
In linea generale se risultasse in causa che la moglie fosse titolare di un reddito di lavoro o di un patrimonio personale il Giudice potrebbe decidere per la riduzione dell’assegno di mantenimento, ma tale meccanismo non è in alcun modo automatico.
Come difendersi contro la richiesta di modifica
Nel caso in cui si ricevesse una lettera, o un atto, in cui il marito chiede la modifica delle condizioni di divorzio, la moglie dovrebbe rivolgersi celermente ad un Avvocato esperto in diritto di famiglia che possa approntare la migliore strategia processuale e possa contare su un team di Professionisti multidisciplinari, che operano su diversi livelli, anche all’estero nel caso in cui sia necessario, al fine di poter avviare indagini approfondite che chiariscano le condizioni economiche del marito.
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