Modifica dei provvedimenti provvisori del Presidente | Divorzio giudiziale prima udienza
Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati
Modifica dei provvedimenti del Presidente
La prima udienza del procedimento di divorzio giudiziale prevede la comparizione personale della moglie e del marito dinanzi al Presidente del Tribunale. Il Presidente, dopo aver tentato di conciliare la coppia, emette un’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti che dovranno regolare alcune condizioni di divorzio nell’interesse di moglie, marito e dei figli per la durata del processo. La modifica di queste disposizioni è sempre possibile.
La decisione del Presidente, infatti, è temporanea, perché è destinata ad essere sostituita dalla sentenza, ed urgente, in quanto riguarda alcune questioni di primaria importanza che non possono attendere la fine del processo per essere definite, come il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa familiare o l’assegno divorzile.
Modifica dei provvedimenti in caso di cambiamenti delle condizioni delle parti
Quando, prima della fine del processo, cambiano le condizioni in base alle quali il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti è possibile ricorrere al Giudice istruttore per chiederne la modifica.
In particolare deve essere dimostrato che il cambiamento delle condizioni sia dipeso dalle risultanze delle prove acquisite nel corso del processo; oppure che siano sorti fatti nuovi rispetto a quelli esaminati durante l’udienza presidenziale; o, in ultimo, che la parte sia venuta a conoscenza dopo l’emanazione dell’ordinanza presidenziale di alcuni fatti rilevanti accaduti prima dell’udienza.
Il Giudice a questo punto potrà modificare le condizioni contenute nell’ordinanza presidenziale, revocarla o respingere l’istanza di modifica ritenendo non importanti i fatti nuovi esposti dalla parte interessata.
In quest’ultimo caso il coniuge potrà proporre reclamo alla Corte d’Appello competente per territorio entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento del Giudice istruttore.
La decisione della Corte d’Appello non sarà impugnabile in Cassazione perché le condizioni inserite nel provvedimento saranno oggetto di disposizione nella sentenza che definirà il processo di scioglimento del matrimonio.
È opportuno precisare che il Giudice istruttore ha il potere di modificare l’ordinanza presidenziale anche nel caso in cui non sia stata proposta apposita istanza nel caso in cui ritenga che le prove fornite dalle parti indirizzino una regolamentazione differente rispetto alle condizioni stabilite dal Presidente.
Come agire quando i provvedimenti si ritengono ingiusti
Nel caso in cui si ritiene che i provvedimenti del Presidente non sono frutto di una corretta valutazione dei dati esaminati in sede di prima udienza è possibile, entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza presidenziale, il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio.
Il reclamo in questo caso è proponibile indipendentemente dal sorgere di fatti nuovi o condizioni modificate perché si chiede alla Corte d’Appello di decidere in modo più approfondito sullo stato degli atti identico a quello dell’udienza presidenziale.
Il Giudice istruttore incaricato della causa, in ogni caso, potrà revisionare le condizioni dell’ordinanza presidenziale anche a seguito della decisione della Corte d’Appello sia nel caso in cui questa abbia accolto il reclamo o che l’abbia rigettato.
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