Divorzio: affidamento, mantenimento e collocazione dei figli
Avvocato divorzista | Studio Legale Marzorati
Divorzio e figli
Divorzio e figli: La Guida all’affidamento, mantenimento e collocazione
Divorzio e figli – Indice:
- Divorzio e figli minori o maggiorenni
- Divorzio congiunto consensuale e giudiziale
- Figli nella separazione e divorzio
- Figli minori
- Figli maggiorenni non economicamente indipendenti
- Figli maggiorenni economicamente indipendenti
- Affidamento condiviso ed esclusivo
- L’Affidamento condiviso
- L’Affidamento esclusivo
- Patria potestà, potestà genitoriale e responsabilità genitoriale
- La responsabilità genitoriale
- La responsabilità genitoriale e differenze
- Limitazione e decadenza responsabilità genitoriale
- Affidamento e collocazione, differenze
- Affidamento e collocazione alla madre
- Affidamento e collocazione al padre
- Affidamento ai nonni
- Collocazione alternata
- Affidamento e divorzio congiunto consensuale
- Affidamento e divorzio giudiziale
- Diritto di visita e vacanze
- Consulenza CTU per affidamento e collocazione
- Ascolto dei figli
- Effetti del divorzio sui figli
- Visita on line
- Trasferimento dei figli in Italia e all’estero
- Impedire il trasferimento
- Non rispetto dei provvedimenti
- Calcolo assegno mantenimento figli
- Tenore vita e mantenimento figli
- Assegno pagato al genitore o direttamente ai figli
- Obblighi di genitori e nonni
- Spese straordinarie e ordinarie – Quali sono
- Rimborso spese straordinarie
- Protocolli dei Tribunali per le spese
- Mantenimento diretto dei figli
- Rivalutazione ISTAT
- Quando finisce obbligo di mantenimento
- Assegno al figlio maggiorenne
- Se il padre non versa l’assegno per i figli, come agire per farsi pagare – diffida, precetto, pignoramento
- Se il padre non rimborsa le spese straordinarie per i figli – come agire per farsi pagare – recupero crediti
- Conseguenze penali per mancato pagamento
- Modifica assegno mantenimento figli
Il Divorzio con figli minori o maggiorenni
Il divorzio ha conseguenze anche sull’affidamento, il mantenimento e la collocazione dei figli. I figli minorenni, ma anche maggiorenni, hanno il diritto ad avere un rapporto equilibrato con la mamma ed il padre. Per l’affidamento, se non ci sono situazioni particolari, nel divorzio si cerca di mantenere l’affidamento deciso nella separazione. Generalmente si tratta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione dei figli presso la madre.
La collocazione dei figli minorenni (anche se nel frattempo divenuti maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti) determinerà l’assegnazione della casa, ossia a chi viene assegnata la casa coniugale.
Divorzio consensuale (divorzio congiunto) e divorzio giudiziale – decisioni sui figli
Le decisioni da prendere nell’interesse dei figli sono le stesse sia che ci si trovi in un divorzio consensuale o giudiziale. Tuttavia, nel caso di un divorzio consensuale (c.d. divorzio congiunto) saranno i genitori a decidere, mentre in una causa giudiziale sarà il Tribunale a decidere con la sentenza.
Nell’interesse dei figli, dovrà essere infatti stabilito, quantomeno:
- mantenimento dei figli (assegno di mantenimento che il genitore – generalmente il padre – deve versare alla madre quale contributo per le spese ordinarie, oltre al versamento delle spese straordinarie);
- l’affidamento (affidamento condiviso e affidamento esclusivo) dei figli minori;
- collocazione dei figli ossia il luogo in cui i figli dovranno vivere prevalentemente, con conseguente assegnazione della casa familiare (assegnazione casa coniugale);
- il diritto-dovere di visita del genitore non convivente (c.d. genitore non collocatario), ad esempio: fine settimana (week end alternati), eventuali giorni e pernotti infrasettimanali, vacanze estive e invernali, festività di Natale, Capodanno e Pasqua, settimana bianca ecc..
Decisioni sui figli tra separazione e divorzio
Quello che era stato deciso nella separazione resta, tendenzialmente, confermato nel divorzio: quindi, se i due genitori non illustrano particolari cambiamenti o necessità, il Tribunale tenderà a confermare i provvedimenti relativi alla prole anche nel successivo divorzio. Il divorzio può essere chiesto anche contestualmente alla separazione ed esaminato nella stessa causa: in questo caso la valutazione del Giudice avviene una volta grazie all’aiuto del c.d. piano genitoriale.
Se i genitori decidono per un divorzio consensuale, possono valutare eventuali aggiustamenti, spesso rivedendo l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti). Generalmente, infatti, man mano che i figli crescono, aumentano le loro esigenze e quindi i costi. È vero che l’assegno aumenta di anno in anno (adeguamento ISTAT), ma l’adeguamento potrebbe non essere sufficiente.
Divorzio insieme alla separazione con un solo atto con Avvocato familiarista
Le decisioni relative ai figli possono essere prese in due procedimenti distinti (prima la separazione e poi il divorzio) ma anche chiedendoli insieme con un solo atto davanti allo stesso Giudice con l’assistenza di un Avvocato familiarista, quindi specializzato. In tali casi è possibile fare una richiesta cumulativa in un unico ricorso con il quale si chiede, oltre alla separazione, il divorzio e anche l’affidamento e la collocazione dei figli, l’assegnazione della casa familiare, il contributo al mantenimento ecc..
Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario che l’avvocato inserisca subito in un unico atto tutte le domande relative alla separazione personale ed al successivo divorzio, il quale potrà essere pronunciato dallo stesso Giudice entro 90 giorni viene fissata l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice. I 90 giorni partono dal deposito del ricorso in Tribunale da parte dell’avvocato (entrambi 3 giorni generalmente il Tribunale emette un decreto di fissazione dell’udienza che concede termini per notificare l’atto alla controparte e per depositare ulteriori atti a definizione delle domande). Per, poi, ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale (quando si è fatto causa).
La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma si arriva dal Giudice alla prima udienza già con tutto in modo che sia più facile (e veloce) decidere. Quindi l’avvocato dovrà subito inserire negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.).
All’udienza il Giudice:
1) assume i provvedimenti provvisori ed urgenti (affidamento dei figli, collocazione dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.). I provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;
2) ammette le istanze istruttorie: quindi valuta le prove, e valuterà, ad esempio se sentire, o meno, dei testimoni, se far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo a stare con i figli o potrà decidere di nominare un Consulente per esaminare i redditi/guadagni dei coniugi o che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se far fare una indagine fiscale alla Polizia tributaria (Guardia di Finanza) ecc..
Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Il Giudice istruttore li ascolta direttamente (c.d. ascolto diretto), generalmente alla prima udienza, e può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito).
Divorzio e figli minori
Quando i coniugi che divorziano hanno dei figli minori o portatori di handicap (ed in questo caso anche se sono maggiorenni), il controllo e l’attenzione del Tribunale è molto particolareggiato.
Sia in caso di divorzio su domanda congiunta che giudiziale, infatti, il Giudice presterà molta attenzione a che venga rispettato, da un lato, il supremo interesse del minore (sia dal punto di vista personale che economico) e, dall’altro, il suo diritto alla bigenitorialità (ossia il diritto di ciascun figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuato con entrambi i genitori).
Questa forma di tutela da parte del Tribunale si manifesta con una valutazione più approfondita delle condizioni proposte dai genitori nel divorzio su domanda congiunta e con lo svolgimento di più indagini istruttorie nel caso di divorzio giudiziale (ad esempio ascoltando i bambini, ammettendo una Consulenza Tecnica d’Ufficio c.d. CTU o sentendo i testimoni).
Le decisioni da prendere in caso di divorzio con figli minori o portatori di handicap riguardano solitamente:
- la modalità del mantenimento di ciascun genitore;
- l’affidamento della prole;
- il luogo in cui i figli dovranno vivere prevalentemente (c.d. collocazione) con conseguente assegnazione della casa familiare;
- il diritto-dovere di visita del genitore non convivente.
Ovviamente per quanto riguarda la disabilità il controllo del Tribunale potrà essere più o meno profondo in base alla gravità della condizione di salute del figlio.
Divorzio e figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
Se la coppia che divorzia ha dei figli grandi che, però, non sono economicamente autosufficienti si dovrà decidere sul:
- loro mantenimento;
- luogo in cui dovranno convivere (con la conseguente assegnazione dell’abitazione familiare, anche se spesso siamo in presenza di figli che vivono già fuori casa);
- alla definizione di questioni patrimoniali a favore dei figli, per esempio la cessione di proprietà immobiliari o di denaro.
In caso di figlio maggiorenne, infatti, non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocazione né di diritto di visita del genitore non convivente che viene lasciato, generalmente, al libero accordo tra genitori e figlio maggiorenne.
In base all’età del figlio, nel caso in cui i genitori descrivono al Tribunale una situazione di conflittualità tra uno dei genitori (o entrambi) ed i figli, anche se maggiorenni, potrà esserci un intervento del Giudice che favorisca l’inizio di un percorso di mediazione o di riavvicinamento tra le parti.
Divorzio e figli maggiorenni economicamente autosufficienti
Il divorzio di due coniugi che hanno figli maggiorenni economicamente autosufficienti è equiparabile – in linea generale – ad un procedimento in cui le parti non hanno figli.
Il mantenimento da parte dei genitori non è più dovuto ed il Tribunale lascia al libero accordo tra genitori e figli la decisione di come continuare a frequentarsi.
Gli aspetti residuali su cui, eventualmente, i genitori potranno discutere durante la causa riguardano:
- l’assegnazione della casa familiare, nel caso in cui la prole continui a viverci;
- la definizione di questioni patrimoniali a favore dei figli, per esempio la cessione di proprietà immobiliari o di denaro.
In base all’età della prole, nel caso in cui i coniugi descrivono al Tribunale una situazione di conflittualità tra uno dei genitori (o entrambi) ed i figli, anche se maggiorenni, potrà esserci un intervento del Giudice che favorisca l’inizio di un percorso di mediazione o di riavvicinamento tra le parti.
Divorzio: differenza tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo dei figli
L’affidamento consiste nell’individuare il genitore che dovrà occuparsi dell’educazione e della crescita della prole, prendendo le decisioni più importanti ed essenziali per la vita dei figli.
Nel procedimento di divorzio il Tribunale può individuare due forme di affidamento: condiviso ed esclusivo.
Nell’affidamento condiviso il compito di occuparsi della cura e della realizzazione delle esigenze dei figli è affidato equamente ad entrambi i genitori, nell’affidamento esclusivo ad uno solo di essi.
Nel nostro paese l’affidamento scelto con prevalenza dai Giudici è quello condiviso, ad eccezione di casistiche estreme in cui esiste una fortissima conflittualità tra il figlio ed uno dei genitori, o entrambi, dove sarà più opportuno decidere un affidamento esclusivo o a terzi (parenti, autorità o istituzioni comunali).
Divorzio e affidamento condiviso dei figli minorenni (figli minori)
La legge italiana prevede che i Tribunali stiano attenti a favorire il diritto dei bambini alla bigenitorialità quando i loro genitori divorziano.
Bigenitorialità significa che i figli, soprattutto se minorenni, devono avere un continuo, equilibrato e proficuo rapporto con ciascuno dei genitori anche quando questi divorziano.
Questo comporta che sia la madre che il padre, anche se non più insieme come nucleo familiare, dovranno dare alla prole cura, educazione ed istruzione e dovranno attivarsi per far conservare ai bambini legami significativi con i parenti di ciascun ramo della famiglia.
Con questa forma di affidamento ciascun genitore partecipa attivamente alla vita e alla crescita della prole. In tal modo entrambi gli ex coniugi mantengono la responsabilità genitoriale sui figli (cioè quella che una volta si chiamava “patria potestà”) ed hanno il diritto di partecipare alle scelte essenziali della vita dei minori.
L’affidamento condiviso deve essere preferito indipendentemente dalla conflittualità presente tra i genitori, quindi non solo nel caso di accordo tra gli ex coniugi ma anche alla fine di un procedimento giudiziale.
Il Giudice deve sempre favorire la soluzione di affido condiviso, salvo casi eccezionali in cui possa esserci un pregiudizio per la salute psicofisica del minore o il Tribunale riscontri la non idoneità educativa di uno dei genitori (ad esempio in casi di grave malattia del genitore, di maltrattamenti nei confronti dei figli, di stato di pericolosa tossicodipendenza).
Divorzio e affidamento esclusivo dei figli minorenni (figli minori)
Quando durante un procedimento di divorzio, consensuale o giudiziale, il Tribunale sceglie un solo genitore cui far prendere le decisioni prevalenti per la vita dei figli minori, si verifica una situazione di affidamento esclusivo.
L’affidamento esclusivo è considerato residuale perché viene scelto dai Giudici solo in caso di gravissimi pregiudizi per la salute psicofisica del minore (ad esempio in casi di grave malattia del genitore, di maltrattamenti nei confronti dei figli, di stato di pericolosa tossicodipendenza).
Quando il Giudice decide di pronunciare un affidamento esclusivo la scelta deve essere opportunamente motivata in base al caso concreto. Per questo motivo non possiamo elencare le casistiche che possono portare ad un affidamento esclusivo: ogni rapporto tra genitori e figli ha una propria peculiarità e, come tale, deve essere esaminato in modo singolare e specifico per trovare la soluzione più adeguata al rispetto dell’interesse dei minori.
La stessa valutazione molto approfondita deve essere svolta in caso di accordo tra gli ex coniugi in un divorzio consensuale. Il Tribunale dovrà andare a verificare perché le parti optano per un affidamento così limitante nel rapporto genitoriale e valutare se davvero rispetti l’interesse del minore.
In caso contrario potrà rigettare le relative domande e chiedere ai genitori una modifica degli accordi.
Divorzio e significato di patria potestà, potestà genitoriale e responsabilità genitoriale
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La patria potestà
Nel corso degli anni nel diritto di famiglia sono state approvate molte riforme, che hanno adeguato il concetto di nucleo familiare alle modifiche culturali avvenute in Italia.
La patria potestà è un concetto del diritto romano (patria potestas) che aveva caratterizzato il concetto di famiglia come nucleo concentrato figura dell’uomo “padre-padrone” che aveva letteralmente il potere (potestà) di decidere esclusivamente delle sorti dei propri figli.
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La potestà genitoriale
Nella seconda metà del Novecento, la madre ha acquistato più rilevanza, affiancandosi al padre come soggetto referente per l’indirizzo di vita della prole: questo cambiamento è contraddistinto dal riconoscimento alle madri della patria potestà che, infatti, ha assunto il nome di “potestà genitoriale”.
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La responsabilità genitoriale
Il percorso di parificazione genitoriale è stato concluso dalla legge italiana con l’introduzione della disciplina della “responsabilità genitoriale”.
Questa modifica può sembrare un semplice – ennesimo – cambiamento di nome ma in realtà consente di dare vita ad un concetto che elimina una visione eccessivamente potestativa del rapporto genitoriale, prevaricante nei confronti del figlio.
Quando parliamo di responsabilità genitoriale, quindi, consideriamo l’esistenza di due soggetti parimenti responsabili della crescita psicofisica dei figli, della loro cura, del loro mantenimento e dell’educazione, ma nel rispetto delle loro caratteristiche, dei loro interessi e delle loro inclinazioni.
Le tre locuzioni, quindi, significano sostanzialmente la stessa cosa, ossia il diritto-dovere che spetta ad i genitori di vigilare sulla crescita di ciascun figlio, che non cambia né con la separazione né con il divorzio. I diversi termini usati, però, sono il segno di importanti cambiamenti socioculturali in ambito familiare e legale avvenuti nel nostro paese.
Cos’è la responsabilità genitoriale
La responsabilità genitoriale è l’obbligo che hanno entrambi i genitori di occuparsi in modo equo e paritetico della crescita psicofisica dei figli, della loro cura, del loro mantenimento e dell’educazione, nel rispetto delle loro caratteristiche, dei loro interessi e delle loro inclinazioni.
Responsabilità genitoriale, potestà genitoriale e patria potestà – differenze
La “responsabilità genitoriale” dei genitori sui figli ha sostituito la “potestà genitoriale” che, a sua volta, aveva sostituito la “patria potestà”.
A seguito delle varie riforme del diritto di famiglia, si è infatti:
- parificato il ruolo del padre e della madre, che hanno paritetici diritti/doveri. Viene tutelato il diritto alla bigenitorialità, a che le scelte siano condivise in un rapporto di massima collaborazione;
- equilibrato il rapporto genitori e figli, passando da una posizione gerarchica ad una posizione di equilibrio tra i diritti/doveri reciproci, a tutela soprattutto dei figli. Il rapporto genitori/figli tende dunque ad una maggior parificazione, in cui i genitori devono anche tenere sempre più conto delle decisioni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
Limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale
Quando un genitore non rispetta i propri doveri nei confronti dei figli e crea loro un grave pregiudizio, il Giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ed anche ordinare l’allontanamento del genitore dal minore (esempio in caso di maltrattamenti o abusi, anche morali).
In sostanza il genitore cui viene tolta la responsabilità genitoriale non potrà partecipare attivamente alle scelte rilevanti della vita del figlio: egli potrà solo vigilare sull’operato dell’altro genitore, cui spetterà il diritto di decidere in autonomia.
Se il comportamento del genitore non è di gravità tale da comportare la decadenza ma può comunque recare un danno al bambino, il Tribunale può ordinare limitazioni nello svolgimento del ruolo di genitore (ad esempio limitando il diritto di visita o sospendendolo per determinato un periodo).
Divorzio: differenza tra affidamento dei figli e collocazione dei figli
L’affidamento consiste nell’individuare il genitore che dovrà occuparsi dell’educazione e della crescita della prole, prendendo le decisioni più importanti ed essenziali per la vita dei figli.
Nel procedimento di divorzio il Tribunale può individuare due forme di affidamento: condiviso ed esclusivo in base al livello di conflittualità nel rapporto tra genitori e figli ed al loro supremo interesse.
La collocazione, invece, è la decisione che riguarda il luogo in cui i figli dovranno vivere prevalentemente dopo la fine del matrimonio dei genitori e che stabilisce quale dei due genitori potrà abitare stabilmente con loro.
I genitori dovranno depositare il “piano genitoriale” con gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore: il Giudice potrà sanzionare il genitore che non rispetti quanto stabilito nel piano genitoriale, una volta accolto. Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività, la scuola, la gestione del tempo libero o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori. In questo modo il Giudice vedrà effettivamente l’organizzazione familiare, e dei genitori, per ciascun minore, ben potendo anche comprendere l’effettivo apporto che singolarmente il genitore da all’accudimento, istruzione ed educazione del figlio per decidere come regolamentare affidamento e collocazione.
Nella maggior parte dei casi quando il Tribunale stabilisce dove la prole verrà collocata dopo il divorzio, e con quale dei due genitori dovrà vivere, provvede anche ad assegnare la casa familiare a quest’ultimo.
Salvo il caso in cui sopravvengano novità, accordi, cambiamenti o giustificati motivi (ad esempio l’intervenuta maggiore età dei figli) la collocazione della prole così come la conseguente assegnazione della casa familiare sono due provvedimenti che, nella maggior parte dei casi, vengono confermati nella sentenza di divorzio così come erano stati decisi nella separazione.
Divorzio: qual è il rapporto tra affidamento (collocazione) dei figli e assegnazione della casa coniugale (casa familiare)?
La collocazione è quella condizione del divorzio che stabilisce dove i figli dovranno vivere o stabiliranno la dimora abituale o prevalente.
Anche se il Giudice dispone l’affidamento condiviso, deve essere individuato il genitore che vivrà prevalentemente con la prole per rispettare le abitudini di vita dei bambini e garantire loro maggiore serenità in un momento delicato come quello in cui i genitori decidono definitivamente di lasciarsi.
Nel caso in cui il Tribunale disponga un affidamento esclusivo, invece, è obbligatorio che i minori vengano collocati presso il genitore affidatario.
L’ex coniuge che ottiene la collocazione dei figli, solitamente, riceve l’assegnazione della casa familiare. I minori, infatti, hanno diritto di continuare a vivere nella casa dove hanno sempre abitato.
L’assegnazione dell’immobile, quindi, è un provvedimento che segue quello della collocazione e, difficilmente, potrà essere ottenuto in mancanza di figli o nel caso in cui i bambini siano costretti a trasferirsi (fatti salvi eventuali accordi tra i coniugi che verrebbero attentamente vagliati dal Tribunale).
Nello stesso momento in cui il Tribunale stabilisce la collocazione dovrà determinare tempi e modalità di visita dei bambini con l’altro genitore, oppure ratificare le condizioni concordate dalle parti sul punto.
Dobbiamo precisare che il diritto di visita del genitore non collocatario è anche un dovere, ed è impossibile rinunciarvi. Ciò significa che il genitore che impedisce o ostacola l’esercizio delle visite all’altro potrà essere sanzionato allo stesso modo dell’ex coniuge che non rispetta gli obblighi saltando gli incontri con i propri figli.
Salvo il caso in cui sopravvengano novità, accordi, cambiamenti o giustificati motivi (ad esempio l’intervenuta maggiore età dei figli) la collocazione della prole così come la conseguente assegnazione della casa familiare sono due provvedimenti che, nella maggior parte dei casi, vengono confermati nella sentenza di divorzio così come erano stati decisi nella separazione.
Affidamento (collocazione) dei figli alla madre nel divorzio
In Italia sono davvero pochissime le sentenze di divorzio che dispongono l’affido esclusivo alla madre.
Il Giudice dovrà svolgere una valutazione molto approfondita anche in caso di accordo tra gli ex coniugi in un divorzio consensuale. Il Tribunale dovrà andare a verificare perché le parti optano per un affidamento così limitante nel rapporto padre-figlio e valutare se davvero rispetti l’interesse del minore.
In caso contrario potrà rigettare le relative domande e chiedere ai genitori una modifica degli accordi.
Anche in casi di estrema conflittualità tra i genitori, infatti, il Tribunale deve preferire un affidamento condiviso.
Per quanto attiene la collocazione, statisticamente, in Italia, il genitore collocatario è individuato quasi sempre nella madre, anche in base all’età dei bambini.
Affidamento (collocazione) dei figli al padre nel divorzio
In Italia sono davvero poche le sentenze di divorzio che dispongono l’affido esclusivo al padre. C’è però da dire vi è una sempre maggior apertura.
Il Giudice dovrà svolgere una valutazione molto approfondita anche in caso di accordo tra gli ex coniugi in un divorzio consensuale. Il Tribunale dovrà andare a verificare perché le parti optano per un affidamento così limitante nel rapporto madre-figlio e valutare se davvero rispetti l’interesse del minore.
In caso contrario potrà rigettare le relative domande e chiedere ai genitori una modifica degli accordi.
Anche in casi di estrema conflittualità tra i genitori, infatti, il Tribunale deve preferire un affidamento condiviso.
Statisticamente, in Italia è più difficile per un padre ottenere la collocazione dei figli minori, soprattutto se questi sono in tenera età.
Divorzio: affidamento dei figli ai nonni (affidamento dei nipoti ai nonni)
Nell’ambito di un procedimento di divorzio, è molto difficile che i figli minori vengano affidati ai nonni (affidamento del nipote ai nonni, o alla nonna o al nonno).
Solo quando il Tribunale attesta che entrambi i genitori hanno una grave (se non addirittura assoluta) incapacità di dare cura ai figli questi possono rischiare di essere tolti alla mamma o al papà.
Dobbiamo precisare che ci stiamo riferendo a casi limite e davvero irreparabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- grave disabilità dei genitori;
- gravi stati di tossicodipendenza o gravi problemi di alcolismo;
- precedenti di natura penalistica ai danni dei genitori;
- precedenti maltrattamenti contro i figli.
In questi casi, di solito dopo lunghe perizie psicologiche su padre e madre per attestare l’incapacità genitoriale, i minori potrebbero essere affidati ai nonni, o ad altri parenti (zii, cugini ecc.) se reperibili, al fine di garantire la salvaguardia dello sviluppo psicofisico dei bambini nel loro supremo interesse.
Cos’è collocazione alternata
Dobbiamo precisare che non è corretto parlare di affidamento alternato: l’affidamento può essere o condiviso o esclusivo in base al fatto che la sentenza di divorzio individui entrambi i genitori per occuparsi delle scelte essenziali della vita dei figli, oppure solo uno dei due.
Si deve quindi parlare di collocazione alternata. Con la collocazione si stabilisce dove, e con quale genitore, i bambini dovranno vivere dopo il divorzio, e può (eccezionalmente) avere natura alternata.
Con la collocazione alternata i figli continueranno a vivere nella casa familiare mentre i genitori si alterneranno tra loro oppure i bambini si trasferiranno periodicamente nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Se i genitori sono d’accordo e riescono a garantire una “facilità di gestione”, è possibile che il Tribunale disponga la collocazione alternata. È importante che tale modalità di continuo spostamento, che generalmente è disagevole, non crei però eccessivo pregiudizio per i minori.
Divorzio consensuale (congiunto): affido condiviso ed affido esclusivo dei figli
Le regole da seguire per l’affidamento dei figli non si modificano in modo sostanziale in base alla procedura di divorzio iniziata dai coniugi, né tra la separazione ed il divorzio.
Nel divorzio consensuale (o su domanda congiunta), dato l’accordo tra i genitori che caratterizza il procedimento, è molto frequente la scelta dell’affidamento condiviso dei figli.
La decisione comune di moglie e marito, però, a volte facilita l’accoglimento da parte del Giudice di un affidamento esclusivo. Il Tribunale può ratificare le condizioni se la madre ed il padre riescono ad illustrare compiutamente le motivazioni che li spingono a tale scelta “estrema” e gli avvocati propongono soluzioni che garantiscono il diritto-dovere di visita del genitore non affidatario.
Richiesta di affidamento condiviso o esclusivo dei figli nel divorzio giudiziale (contenzioso)
Le questioni relative all’affidamento dei figli non si modificano in modo sostanziale in base alla procedura di divorzio iniziata dai coniugi, né tra la separazione ed il divorzio.
L’affidamento condiviso è la scelta statisticamente preferita dai Giudici, anche in caso di conflitto molto acceso tra le parti.
Più complicato è il percorso per ottenere l’accoglimento di una richiesta di affidamento esclusivo in sede di divorzio giudiziale.
Se l’altro genitore si oppone, infatti, il Tribunale non potrà limitarsi a “valutare” le motivazioni dei genitori, come avviene durante un consensuale. Il Giudice deve ammettere una perizia psicologica sulle parti, compresi i figli, così da a esaminare in modo approfondito – con l’aiuto di un esperto – i rapporti esistenti nel nucleo familiare.
Nel caso in cui fosse necessario il Tribunale potrà ammettere anche altre prove come l’ascolto diretto di testimoni o dei minori.
Divorzio: come si regola il diritto-dovere di visita (vacanze e festività) del genitore non collocatario o non affidatario
Fin dalla separazione dei coniugi, e quindi anche durante il divorzio, il Tribunale decide se i figli debbano restare a vivere nella casa familiare e con quale genitore (nel divorzio consensuale ratificando le condizioni proposte dalle parti, nel divorzio giudiziale emettendo la sentenza dopo aver valutato le prove presentate).
Al genitore che non convive prevalentemente con i figli il Giudice deve garantire il diritto-dovere di visita. In sostanza la sentenza di divorzio deve indicare:
- i giorni durante i quali i bambini dovranno stare insieme al genitore non collocatario;
- le modalità e gli orari per la gestione degli impegni dei bambini in rapporto al diritto di visita;
- i periodi di vacanza da dividere tra i genitori, ad esempio nel periodo estivo, nelle vacanze natalizie, durante ponti e sospensione scolastica ecc;
- i modi ed i tempi di comunicazione tra i genitori nello svolgimento del diritto di visita.
Il Tribunale deve verificare, sia in caso di divorzio consensuale che giudiziale, che il minore stia un tempo sufficiente con il genitore non collocatario per rispettare il principio di bigenitorialità e far continuare al bambino un rapporto equilibrato sia con la mamma che con il papà.
La regolamentazione utilizzata più frequentemente nei Tribunali italiani prevede:
- un weekend alternato con ciascuno dei genitori;
- uno o due pernotti durante la settimana a casa del genitore non collocatario;
- divisione del periodo di vacanza estivo tra i genitori (di solito riconoscendo almeno due/tre settimane al genitore non collocatario, anche non consecutive);
- alternanza tra i due genitori per le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua), i ponti e la settimana bianca.
Questa suddivisione non è standard in quanto varia a seconda dell’accordo tra i genitori (dove c’è) ma anche dell’età dei bambini o delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.
Negli ultimi anni, però, i Tribunali stanno cercando di aumentare il più possibile le modalità di godimento del diritto di visita del genitore non collocatario, permettendo di trascorrere pernottamenti anche in caso di bambini molto piccoli.
CTU Consulenza Tecnica d’Ufficio nel divorzio per l’affidamento e la collocazione dei figli
Se i coniugi che divorziano giudizialmente non sono d’accordo neppure sulle questioni principali relative all’affidamento ed alla collocazione dei figli, il Tribunale dispone solitamente una Consulenza tecnica d’ufficio (CTU), con lo scopo di individuare la soluzione più idonea per la prole (la consulenza può essere disposta in modo autonomo dal Giudice o chiesta da una o entrambe le parti).
Il Giudice nomina un Consulente (Consulente Tecnico d’Ufficio: il CTU) che sia esperto in psicologia infantile (uno psicologo infantile, uno psichiatra o neuropsichiatra infantile ecc. a seconda anche della presenza di eventuali problematiche più o meno gravi) con il compito di rispondere ad alcuni quesiti che serviranno ad individuare qual è il genitore che possa garantire maggiormente il rispetto delle esigenze e della personalità del minore.
Queste consulenze possono durare anche molti mesi e prevedono molti incontri tra il Professionista, i genitori ed il bambino.
Sia la madre che il padre possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) che partecipi alle operazioni peritali e svolga proprie note (perizie di parte: consulenze di parte) per dare al Consulente del Giudice, ed al Giudice stesso, una visione della situazione dal punto di vista del genitore che assiste insieme all’avvocato.
Il Consulente di parte deve confrontarsi costantemente con la parte ma anche con il suo avvocato, al fine di capire come sta procedendo la consulenza. In questi casi diventa essenziale scegliere uno Studio legale che si avvalga di un team di professionisti di comprovata esperienza, ma anche dotato della giusta sensibilità, per essere sicuri di essersi affidati alle persone che meglio gestiranno un momento così delicato per la vita del nucleo familiare.
Gli Studi Legali che si occupano di diritto di famiglia hanno già un proprio Team di Professionisti con cui collaborano (psicologi, neuropsichiatri infantili ecc.), e che viene messo a disposizione dei Clienti.
Dobbiamo precisare che se non intervengono novità significative, modifiche o aspetti ulteriori da valutare, la consulenza tecnica può non essere ripetuta nel divorzio se è già stata svolta in fase di separazione. I Giudici del divorzio solitamente optano per questa scelta per evitare che i minori possano subire ulteriori traumi e scompensi che con molta probabilità vivono sentendosi esaminati da “dottori” ed estranei.
Ascolto dei figli nel procedimento di divorzio
Durante il divorzio dei genitori i figli devono essere ascoltati dal Giudice istruttore per capire, per esempio, quale sarebbe la soluzione da loro preferita sul posto dove vivere e con quale genitore.
Il minore ha il diritto di essere sentito in tutti i procedimenti che lo riguardano se ha anni 12, o anche di età inferiore se capace di discernimento, cioè se ha un’età che gli consente di capire e rispondere alle domande che gli vengono poste.
L’ascolto è obbligatorio a meno che il Giudice non lo ritenga eccessivamente destabilizzante per il bambino.
L’audizione, a seconda dell’età, viene ordinata in un ambiente protetto così da non turbarli: in pratica vengono scelti luoghi del Tribunale arredati in modo diverso rispetto alle canoniche aule oppure addirittura spazi esterni. L’ascolto dovrebbe garantire il contraddittorio tra le parti, se la presenza dei genitori potrebbe essere esclusa sarebbe opportuno ci fossero i difensori o consulenti di parte.
Effetti del divorzio sui figli
Il divorzio, così come la separazione, non provoca nessun effetto giuridico nei confronti dei figli: continuano a mantenere il proprio status di figlio nato in costanza di matrimonio di entrambi i genitori.
Non vogliamo in questa Sede parlare di effetti personali ed emotivi: l’impatto che la fine del matrimonio dei genitori provoca su un bambino non è prevedibile né può essere riducibile in poche righe.
Rimanendo nella sfera del diritto, possiamo dire, però, che per i figli di genitori divorziati (o separati) ci sono alcuni diritti che si manifestano in modo diverso rispetto ai minori che vivono nella famiglia ordinaria.
Tutti i genitori, infatti, hanno il dovere-diritto di mantenere i propri figli, educarli, curarli, trascorrere del tempo con loro: quando due genitori non sono divorziati, però, nessuno “controlla” fattivamente come si svolga questo diritto-dovere (salvo casi gravi di serie problematiche familiari).
A seguito del divorzio di una coppia, invece, il Tribunale ha il compito di vigilare a che i comportamenti dei genitori siano orientati al rispetto dei loro diritti e doveri nei confronti della prole, specie se minorenne, e nel suo esclusivo interesse. In particolar modo l’Autorità a causa del divorzio dei genitori dispone a loro carico:
- l’obbligo del mantenimento nei confronti dei figli;
- l’obbligo di vedere frequentemente i figli;
- l’obbligo di adoperarsi per realizzare un rapporto continuato e collaborativo con i figli;
- l’obbligo di collaborare con l’altro genitore per la realizzazione delle esigenze dei figli.
In caso di mancato rispetto di questi obblighi il genitore può essere immediatamente redarguito e subire importanti provvedimenti ad opera del Tribunale così da intervenire tempestivamente per evitare il turbamento dei bambini.
Divorzio e diritto di visita ai figli online
In alcuni casi può accadere che dopo il divorzio i genitori si trovino a vivere geograficamente distanti dai figli.
La lontananza tra i luoghi di residenza dei genitori, però, non ostacola l’affidamento condiviso, perché la capacità di un genitore di crescere, istruire ed educare il proprio figlio non dipende in modo esclusivo dalla vicinanza fisica, ma dalla possibilità di essere un riferimento nella sua vita.
Per i genitori divorziati che vivono distanti dai figli è possibile rispettare il diritto di visita con modalità alternative come quella online attraverso l’uso del telefono cellulare e del computer (videochiamate con Skype®, WhatsApp®, Zoom®, Facebook Messenger e Messenger Room®, Microsoft Teams®, con iPhone, Mac, iPad e FaceTime® ecc).
Naturalmente quella online non potrà essere l’unica forma di contatto e comunicazione con i figli.
Le videochiamate sono un mezzo più coinvolgente rispetto alla telefonata, perché permettono maggiore interazione, grazie alla possibilità di cogliere gli aspetti non verbali della comunicazione, però non può in alcun modo essere considerata sostitutiva della relazione fisica.
Una soluzione potrebbe essere, per esempio, aumentare i tempi da trascorrere con il genitore distante durante le vacanze estive o le festività.
È possibile il trasferimento di residenza o all’estero con i figli dopo il divorzio?
Dopo il divorzio, il trasferimento in un’altra città, anche all’estero, non modifica automaticamente il collocamento del figlio.
Lo scenario che si prospetta è generalmente duplice:
- se i due ex coniugi sono d’accordo sul trasferimento e anche la prole non si oppone, il Tribunale ammetterà il trasferimento, dopo aver verificato che il rapporto dei figli con il genitore che vive lontano sia comunque garantito;
- quando non c’è l’accordo tra padre e madre, il genitore che vuole trasferirsi deve chiedere l’intervento del Tribunale, il quale deve valutare quanto il cambio possa impattare sul diritto di visita dell’altro genitore, ma soprattutto sulla vita dei figli Se il Giudice dovesse ritenere che lo spostamento potrebbe turbare o creare disagio ai minori, con ogni probabilità respingerebbe la domanda.
Spesso i Giudici decidono di ascoltare i minori per prendere in considerazione le loro posizioni e le loro reazioni rispetto all’idea di un trasferimento, di cambiare l’ambiente in cui sono cresciuti e con esso i parenti, gli amici, la scuola ecc..
Dobbiamo precisare, comunque, che è sbagliato pensare che un trasferimento verrebbe sicuramente bocciato dal Tribunale anche se, soprattutto davanti a bambini molto piccoli, potrebbe essere difficile da ottenere.
Come impedire il trasferimento di residenza o all’estero dei figli dopo il divorzio
La prospettiva che, dopo il divorzio, il figlio che vive con l’ex coniuge debba cambiare città o trasferirsi addirittura all’estero, è sentita come un incubo da qualsiasi genitore.
Con ogni probabilità se dovessimo venire a conoscenza di questa intenzione, cercheremmo di pensare a come impedirla.
Il genitore che vuole trasferirsi, in assenza di accordo, deve iniziare una causa in Tribunale durante la quale il Giudice dovrà valutare se il cambio di residenza, o di nazione, può compromettere il rapporto del minore con l’altro genitore, che potrebbe avere maggiori difficoltà a passare del tempo con i bambini e partecipare alla loro vita giornaliera.
Se volessimo impedire il trasferimento all’estero del figlio con il genitore collocatario, quindi, dovremmo dare la prova che tale cambiamento influirebbe negativamente sulla vita del minore e che nuocerebbe al suo supremo interesse.
Potrebbe essere utile illustrare al Giudice che il rapporto genitore-figlio rimarrebbe estremamente compromesso a seguito dello spostamento in una città molto lontana (ad esempio dimostrando che per motivi di lavoro, o denaro, faremmo molta fatica a viaggiare o prospettando le difficoltà di trasferimento per il bambino magari per motivi di età o scolastici).
Infine, essenziale risulterebbe l’ascolto del minore (nel caso in cui il figlio fosse contrario a spostarsi dalla sua casa abituale) o lo svolgimento di una Consulenza tecnica d’ufficio.
In Giudice, in caso di rischio di espatrio senza autorizzazione potrebbe anche allertare la Polizia di frontiera (Polfer ossia la Polizia ferroviaria, Polterra ossia la Polizia operante sul territorio nazionale, Polaria ossia la Polizia presente negli Aeroporti, Polmare ossia la Polizia Marittima nei Porti ecc.). In caso di assoluta emergenza e di fondato timore, il genitore potrà anche valutare di allertare direttamente la Polizia (Polfer, Polterra, Polaria, Polmare ecc) o i Carabinieri.
Cosa fare se il genitore non rispetta i provvedimenti del Tribunale dopo il divorzio: esecuzione dei provvedimenti su figli minori e sanzioni
Se uno dei due ex coniugi, dopo il divorzio, non rispetta i provvedimenti del Tribunale sul diritto di visita verso i figli e, più in generale, sulla responsabilità genitoriale, l’altro può fargli causa per imporre il rispetto delle decisioni indicate nella sentenza di divorzio.
Il Tribunale, dopo aver valutato le motivazioni delle parti, può anche erogare sanzioni pecuniarie ai danni del genitore che non rispetta i suoi obblighi, fino ad arrivare ad ammonizioni o provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Il Giudice dovrà accertare:
- la violazione delle condizioni di affidamento, collocazione e gestione della prole;
- la gravità dell’inadempimento degli obblighi genitoriali, che deve essere ripetuto in modo sistematico e consapevole.
Possiamo affermare, quindi, che non sarebbe rilevante che in qualche occasione venisse spostato o annullato il giorno di visita, ma che dovremo dare la prova di una situazione di una certa serietà e gravità, che non sia altrimenti giustificabile (ad esempio perché l’ex coniuge per mesi non vede i figli, oppure perché rinuncia alle vacanze con loro).
È bene precisare che rischiano la sanzione non solo i genitori che non svolgono il loro diritto di visita ma anche quelli che ostacolano volontariamente lo svolgimento del diritto dell’altro genitore.
Calcolo del mantenimento dei figli (assegno di mantenimento) in fase di divorzio
Entrambi i genitori hanno il dovere di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, inteso non solo come reddito da lavoro ma come patrimonio. Quindi nel caso in cui una mamma o un papà non lavorino ma abbiano un patrimonio ingente devono comunque corrispondere il mantenimento per la prole.
L’obbligo di mantenere i figli sussiste per i genitori fino al raggiungimento della loro indipendenza economica e, quindi, anche dopo la maggiore età.
Il mantenimento può essere:
- diretto, che si realizza con il pagamento da parte di ciascun genitore della singola voce di spesa (ad esempio l’acquisto di vestiario, di cibo di un gioco o di un libro);
- versato attraverso un assegno periodico. Questa seconda opzione si realizza generalmente con il pagamento della somma al genitore collocatario.
In caso di un divorzio consensuale il Giudice tende a ratificare l’accordo economico raggiunto tra le parti verificando che non sia evidentemente illegittimo (per esempio che non si tratti di un assegno di importo del tutto simbolico che non permetta di soddisfare le esigenze del minore).
In caso di un divorzio giudiziale il Tribunale, invece, dovrà assumere le prove contabili al fine di individuare l’entità del patrimonio di ciascun genitore (anche attraverso consulenze tecniche o accessi all’agenzia delle entrate).
Dobbiamo tenere presente che il Giudice, oltre ai redditi dei genitori, dovrà esaminare altri criteri ai fini del calcolo del contributo al mantenimento, quali a titolo esemplificativo:
- i bisogni effettivi del figlio;
- il tenore di vita (ossia lo stile di vita) goduto dalla famiglia durante il matrimonio;
- i tempi di permanenza con ciascuno dei genitori, anche nell’ottica della valenza economica dei compiti di cura e accudimento.
Consideriamo, in ogni caso, che non esistono dei modelli di calcolo standard o prestabiliti perché tutto dipende dal caso di specie e da ogni nucleo familiare.
Spesso il Presidente del Tribunale svolge un primo calcolo sulla base della documentazione depositata con i primi atti di divorzio o della separazione (se c’è domanda contestuale) al fine di emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti a seguito dell’udienza di prima comparizione.
Successivamente al termine dell’istruttoria e della valutazione delle prove verrà emessa la decisione definitiva.
Per questi motivi è necessario che il Tribunale non si limiti ad esaminare le dichiarazioni dei redditi che, soprattutto se contrastano con il tenore di vita della famiglia o di ciascuna genitore, non sono indicative dell’effettivo stato patrimoniale.
In questi casi dovranno essere svolte indagini più approfondite sia dal punto di vista documentale (estratti conti corrente, estratti conti titoli, partecipazioni societarie ecc.) ma anche attraverso accertamenti di polizia tributaria, tramite rogatoria internazionale se ci sono profili internazionali, e ricerca di beni con modalità telematiche con accesso alle banche dati, come detto, dell’Agenzia delle entrate. Il Giudice ha ampi poteri istruttori esercitabili anche d’ufficio se necessita di maggiori chiarimenti.
Appare opportuno, quindi, che il genitore che si appresta ad affrontare un divorzio giudiziale si rivolga ad uno Studio legale che sappia guidarlo nella disamina della documentazione propria e dell’ex al fine di intavolare una strategia istruttoria idonea a produrre in giudizio tutti gli elementi che servono al Giudice per la decisione.
Come incide il tenore di vita della famiglia sull’assegno per i figli nel divorzio
Il tenore di vita della famiglia è un parametro che è rimasto valido per il calcolo dell’assegno di mantenimento a favore dei figli.
La giurisprudenza ritiene che quando il Tribunale calcola l’assegno di mantenimento per la prole deve tenere in considerazione lo stile di vita goduto quando i genitori stavano insieme, per evitare che i minori possano subire un turbamento maggiore a causa della rinuncia alle abitudini, agli hobbies o alle frequentazioni che caratterizzavano la loro vita prima del divorzio.
Ovviamente non è l’unico criterio da considerare perché risultano importanti da valutare la condizione economica di ciascun genitore e le effettive esigenze dei figli oltre che il loro collocamento.
Divorzio: obbligo per il padre, la madre ed i nonni di mantenere i figli (nipoti)
I genitori, anche dopo il divorzio, hanno il dovere di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in maniera concorrente.
Quando la madre, il padre o entrambi, non siano in grado di svolgere detto compito, è possibile chiedere l’intervento dei nonni per sopperire ai bisogni dei minori.
L’aiuto dei nonni può essere chiesto in caso di impossibilità oggettiva da parte dei genitori di provvedere al mantenimento della prole, ed è sussidiario.
Se i genitori, quindi, non hanno disponibilità di denaro perché, per esempio sono disoccupati, hanno problemi di salute o si rifiutano di provvedere, possono – e devono – essere coinvolti i nonni. Madre e padre, comunque, potrebbero rischiare conseguenze sia dal punto civile che penale qualora si sottraggano volontariamente dal loro dovere nei confronti della prole.
Come si pagano le spese ordinarie per i figli (assegno di mantenimento) in caso di divorzio
Le spese ordinarie tendenzialmente vengono pagate dai genitori in forma diretta (ossia con il pagamento immediato della spesa, per questo motivo è l’opzione standard per il genitore collocatario e più rara in caso di genitore non collocatario) oppure attraverso il versamento periodico dell’assegno di mantenimento.
Divorzio: differenza tra spese ordinarie e le spese straordinarie per i figli (assegno di mantenimento)
L’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario paga per il figlio non comprende tutte le spese che devono essere sostenute per le sue esigenze: alcune di queste, non essendo preventivamente quantificabili, devono essere rimborsate o pagate come extra, rispetto alla somma mensile.
Quando diciamo che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, ci riferiamo alla realizzazione di tutte le esigenze della prole: questo significa che gli ex coniugi non devono far fronte solo alle spese per il cibo o per l’alloggio dei figli ma anche dei costi per:
- l’istruzione;
- le attività sportive;
- le necessità sociali (attività extrascolastiche, ludiche, vacanze, ecc.)
- i bisogni medici;
- l’organizzazione a livello generale del modo più idonea alla realizzazione di tutti i bisogni che contribuiscono allo sviluppo psicofisico della prole.
Una volta aver chiarito questo aspetto essenziale della disciplina che regola il mantenimento dei figli, possiamo definire le spese ordinarie come quelle relative ai bisogni primari del figlio, e cioè a titolo esemplificativo: cibo, alloggio e spese ad esso connesse, vestiario, piccole spese giornaliere. Queste spese sono ricomprese nell’assegno periodico.
Le spese straordinarie, invece, possono definirsi come le spese extra che vengono affrontate dai genitori per il mantenimento della prole, laddove per extra si intende tutto quello che non attiene ai bisogni primari ed essenziali di sostentamento.
Le spese straordinarie non sono tassativamente elencate dalla legge e possono essere diverse da caso a caso a seconda delle necessità, degli hobbies e delle abitudini di ciascun nucleo familiare.
Per questi motivi queste spese non sono ricomprese nell’assegno periodico ma suddivise tra i genitori. In particolar modo la suddivisione può avvenire con il pagamento pro quota di ciascun costo oppure con il rimborso successivo a favore dell’ex coniuge che ha sostenuto la spesa.
In base alla condizione economica di ciascun genitore la sentenza di divorzio può disporre che le spese straordinarie siano in parti uguali a carico di entrambi oppure con quote differenziate.
A differenza delle spese ordinarie, la cui determinazione è lasciata al genitore collocatario, le spese straordinarie si dividono tra quelle che devono essere previamente concordate tra i genitori e quelle che possono essere sostenute senza il preventivo assenso dell’altro (eccetto per i casi di urgenza).
Dobbiamo precisare che l’assenso alla spesa straordinaria da parte di entrambi i genitori è essenziale per evitare discussioni e per fare in modo che il pagamento (o il rimborso) della quota avvenga senza conflitti. Se un ex coniuge sostiene una spesa da concordare preventivamente senza chiedere l’assenso all’altro genitore, infatti, quest’ultimo può opporsi al rimborso della sua quota.
Negli ultimi anni molti Tribunali hanno stabilito dei protocolli in cui sono indicate le spese ordinarie e straordinaria. Di seguito alcuni esempi di costi straordinari che nella maggioranza dei casi sono considerati tra quelli da concordare e non.
Tra le spese straordinarie da non concordare possono essere ricomprese:
- spese mediche prescritte dal pediatra;
- spese per gli occhiali;
- spese mediche relative a prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- tasse scolastiche relative a strutture pubbliche;
- spese per il materiale scolastico (libri) e di corredo scolastico;
- spese di trasporto;
- spese di pre-scuola e dopo scuola;
- spese mensa scolastica;
- gite scolastiche.
Tra le spese straordinarie da concordare possono essere ricomprese:
- spese mediche e dentistiche presso strutture private;
- spese mediche relative a prestazioni non erogate dal servizio sanitario nazionale;
- farmaci omeopatici;
- tasse scolastiche relative a strutture private;
- spese per centri estivi e/o ricreativi estivi;
- spese per corsi di recupero e lezioni private;
- spese per corsi di specializzazione universitaria o master;
- spese per alloggio presso sede universitarie fuori dal distretto di residenza;
- spese per corsi di lingua o di musica;
- spese per attività sportive e relativa attrezzatura;
- spese per attività ludiche (teatro, boy-scout, pittura ecc.);
- spese per baby sitter.
Pagamento delle spese straordinarie per i figli in fase di divorzio | Percentuale, spese concordate e non concordate, urgenti per i figli
Normalmente le spese straordinarie vengono sostenute al 50% da ciascun genitore e non sono calcolate nell’assegno di mantenimento periodico andando ad aggiungersi ad esso, in quanto non preventivamente determinabili e quantificabili.
Per questo motivo di solito le spese straordinarie vengano pagate integralmente da un genitore e rimborsate pro quota dall’altro. Possiamo dire che i Giudici lasciano molta libertà alle parti sulle modalità di versamento.
In alcuni casi, comunque, il Tribunale può sovvertire questa prassi stabilendo modalità precise o percentuali di quota differenti, nel caso in cui un genitore abbia una situazione reddituale sproporzionata rispetto all’altro (arrivando anche a stabilire che i costi straordinari siano a carico esclusivo di uno dei due genitori, e quindi siano poste a carico al 100% su un solo genitore).
La maggioranza delle spese straordinarie deve essere concordata preventivamente tra i genitori, salvo l’urgenza. Negli ultimi anni molti Tribunali hanno emanato protocolli che aiutino gli avvocati e le parti a dettagliare la tipologia di spesa straordinaria, ed i casi in cui la spesa è da considerare da concordare oppure no.
Protocolli dei Tribunali nel divorzio per le spese dei figli
Negli ultimi anni i Tribunali e gli Ordini degli avvocati hanno raggiunto dei protocolli di intesa per stabilire quali tipologie di spese non possono essere ricomprese nell’assegno di mantenimento dei figli che si determina con il divorzio.
Il protocollo emesso dalla Corte d’Appello e dal Tribunale di Milano, di concerto con l’Ordine degli avvocati, per esempio, ha stabilito un’elencazione esemplificativa di spese straordinarie distinguendo tra quelle che devono essere previamente concordate da i genitori e quelle che, invece, possono essere decise in autonomia da ciascun genitore che condivide l’affidamento del figlio.
Tra le spese straordinarie da non concordare possono essere ricomprese, per esempio, spese mediche prescritte dal pediatra; spese per gli occhiali; tasse scolastiche relative a strutture pubbliche; spese di pre-scuola e dopo scuola; spese per centri estivi e/o ricreativi estivi.
Tra le spese straordinarie da concordare possono essere ricomprese, per esempio, spese mediche e dentistiche presso strutture private, tasse scolastiche relative a strutture private, spese per gite scolastiche con pernotto, spese per corsi di recupero e lezioni private, spese per attività sportive e relativa attrezzatura, spese per baby sitter.
Mantenimento diretto dei figli nel divorzio
Il mantenimento diretto è una forma di contribuzione con la quale il genitore provvede fisicamente al pagamento delle spese ordinarie o straordinarie che servono al figlio (fa la spesa, paga le tasse scolastiche, paga le iscrizioni ai corsi sportivi, compra i vestiti o le medicine ecc.).
Di solito questa forma di mantenimento viene effettuata dal genitore che vive prevalentemente con la prole, ma non è escluso che possa essere realizzata anche dal genitore non collocatario, soprattutto in caso di figli grandi.
Divorzio: calcolo rivalutazione ISTAT assegno di mantenimento ai figli
L’assegno di mantenimento per i figli stabilito in fase di divorzio deve prevedere una forma automatica di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). In questo modo la somma viene adeguata al costo della vita senza che i genitori debbano chiedere costantemente l’intervento del Tribunale.
Tale adeguamento è obbligatorio.
In caso di accordo tra i genitori, o se il Giudice accoglie una specifica domanda di parte, è possibile che la sentenza di divorzio stabilisca un adeguamento secondo percentuali difformi rispetto all’ISTAT (per esempio inflazione di un paese estero in caso di trasferimento in quel luogo oppure adeguamento al cambio monetario estero).
Mentre l’adeguamento in base agli indici ISTAT è previsto dalla legge, gli altri tipi di adeguamento devono essere ratificati nella sentenza di divorzio perché, in mancanza, non è possibile eseguire direttamente il provvedimento in caso di inadempimento del genitore, ma si deve fare una causa di accertamento ordinaria.
Quando finisce obbligo di mantenimento per i figli dopo il divorzio
L’obbligo al mantenimento è un dovere dei genitori fino a quando i figli non sono economicamente autosufficienti, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età.
Divorzio: a chi va pagato assegno per figlio maggiorenne
L’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne può essere pagato:
- all’ex coniuge, soprattutto nel caso in cui vive ancora con il figlio;
- direttamente al figlio, qualora ne faccia richiesta. Sul punto è importante precisare che il genitore obbligato non può decidere in autonomia di pagare l’assegno di mantenimento al figlio solo per il fatto che ha compiuto 18 anni. Se la sentenza di divorzio ordina il versamento all’ex, salvo esplicito accordo tra le parti, il genitore deve continuare in questo senso.
Per modificare il provvedimento che ordina il pagamento dell’assegno all’ex coniuge deve intervenire direttamente il figlio, facendo apposita richiesta al Tribunale, a meno che i genitori non siano d’accordo e vogliano optare per una modifica consensuale delle condizioni di divorzio.
Se il padre non versa l’assegno per i figli, come agire per farsi pagare I Prescrizione, diffida, precetto, pignoramento con avvocato
Se il genitore non paga l’assegno di mantenimento per i figli l’ex deve rivolgersi ad un avvocato che deve inviare una diffida (o lettera di messa in mora) per poi, in caso di mancato pagamento, notificare un precetto che intimi di pagare entro dieci giorni.
Se l’ex non paga, l’avvocato del genitore beneficiario può procedere con il pignoramento.
Il pignoramento può riguardare:
- le somme sul conto corrente, sul conto titoli quali azioni, obbligazioni, prodotti finanziari ecc. (pignoramento presso terzi alla banca);
- stipendio (pignoramento presso terzi al datore di lavoro);
- in caso di liberi professionisti, si può fare sempre un pignoramento presso terzi;
- in caso di imprenditori, si può fare sia un pignoramento delle azioni/quote e sia un pignoramento presso terzi;
- della pensione;
- beni presenti “presso terzi”;
- beni immobili, con la vendita all’asta della casa di proprietà dell’ex;
- beni mobili ad esempio la vendita di oggetti di valore di proprietà dell’ex.
La procedura in questi casi è molto veloce perché non è necessario il preventivo intervento del Giudice per accertare l’effettivo credito, tuttavia dobbiamo tenere presente che il procedimento deve essere iniziare con la diffida almeno entro 5 anni dall’ultimo pagamento effettuato. In caso contrario, e in mancanza di atti di interruttivi (o di riconoscimenti di debito), il diritto si prescrive.
Bisogna fare quindi attenzione perché il diritto di chiedere le spese, e gli interessi, si prescrive in 5 anni. Tuttavia, essendo l’assegno un pagamento mensile, può accadere che alcune somme si siano già prescritte, mentre altre sia possano ancora chiedere.
Infine il recupero del credito risulta decisamente molto più difficile, e non sempre si riesce, in caso si vogliano aggredire alcune tipi di polizze, oppure in presenza Trust, Società finanziarie o intestazione a soggetti terzi.
Se il padre non rimborsa le spese straordinarie per i figli I Come agire per farsi pagare – recupero crediti
La madre che anticipa le spese straordinarie per i figli dovrà chiedere il rimborso al padre per la parte di sua spettanza. Se il padre non restituisce l’importo, ossia non paga le spese straordinarie per il mantenimento, nonostante la richiesta di restituzione, sarà necessario procedere per il recupero con una azione legale.
Nella maggioranza dei casi se il genitore che ha sostenuto la spesa vuole ottenere il rimborso deve fare una causa per l’accertamento dell’effettivo credito o, eventualmente, procedere con un decreto ingiuntivo (se è in possesso di fattura o documentazione che accerti il costo effettuato).
In ogni caso, seppur con un procedimento più lungo, conservando ricevute e scontrini la causa può essere abbastanza veloce.
Escludendo il caso in cui la spesa sia sostenuta per motivi di urgenza, dobbiamo assicurarci, comunque, di aver avuto il preventivo assenso da parte dell’altro genitore se la spesa straordinaria doveva essere preventivamente concordata: in caso contrario si potrebbe rischiare il rigetto della domanda di rimborso da parte del Giudice.
Infine, come già indicato, il diritto di chiedere le spese, e gli interessi, si prescrive in 5 anni, salvo interruzione della prescrizione.
Affidandosi ad un avvocato, si potrà quindi procedere prima con una lettera di richiesta, dando un termine per il pagamento, e in caso di mancato versamento spontaneo, si deciderà se procedere con un decreto ingiuntivo oppure con una causa di accertamento del credito.
Divorzio: conseguenze penali del mancato pagamento dell’assegno per i figli
Il mancato pagamento – anche parziale – dell’assegno divorzile per i figli può configurare un reato nel caso in cui vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza. La pena prevede la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro.
Il Tribunale deve verificare se il mancato pagamento dell’assegno fa venir meno i mezzi di sopravvivenza o ai figli. La valutazione riguarderà anche la durata dei mancati pagamenti, o se si tratta di lievi ritardi e riduzioni parziali.
Dall’altra parte il Giudice dovrà considerare anche la situazione della famiglia nel suo complesso. Se i figli, per esempio, sono aiutati da altri familiari o riescono a vivere grazie all’intervento di un solo genitore, potrebbero non esserci gli estremi penali per procedere contro il mancato versamento.
Modifica dell’assegno di mantenimento per i figli dopo il divorzio
Tutte le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio possono essere modificate se è provato che sopraggiungano giustificati motivi relativi alla situazione personale o patrimoniale di uno degli ex coniugi o della prole.
La riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio può essere chiesta, per esempio:
- in caso di peggioramento della condizione economica del genitore che paga l’assegno (perdita del lavoro, pensionamento, diminuzione dei redditi, cessazione aiuti da parte di familiari, nuova famiglia o nascita di un figlio);
- miglioramento della condizione economica del figlio (smette di studiare e trova un lavoretto, viene aiutato economicamente da altri familiari).
L’aumento dell’assegno di mantenimento per il figlio può essere chiesto, per esempio:
- peggioramento della condizione economica del genitore collocatario (perdita del lavoro, diminuzione dei redditi, cessazione aiuti da parte di familiari, aumento documentato delle spese, perdita della casa, sopraggiungere di una malattia);
- miglioramento della condizione economica del genitore obbligato (aumento di stipendio, ricevimento aiuti da parte di familiari, godimento di una rendita vitalizia, nomina di erede);
- peggioramento della condizione economica del figlio (perde il lavoro, forma una nuova famiglia senza essere economicamente autosufficiente, va a studiare fuori città)
La cessazione di mantenimento per il figlio può essere chiesta, per esempio:
- drastico peggioramento delle condizioni economiche del genitore che lo porta a non poter fronteggiare al pagamento;
- autosufficienza economica del figlio.
La parte che ha interesse modificare l’assegno deve dimostrare al Giudice il cambiamento dello stato dei fatti. In mancanza di questa prova la domanda è tendenzialmente rigettata dal Tribunale.
Il procedimento per modificare le condizioni di divorzio sull’assegno di mantenimento del figlio si introduce con ricorso al Tribunale competente (solitamente quello che ha pronunciato il divorzio stesso) e può essere giudiziale, se presentato solo da un ex coniuge, o consensuale, se presentato da entrambi.
La causa può avere una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra le aprti, dalle prove che devono essere ammesse o dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre. Il procedimento può essere svolto anche con le modalità alternative della negoziazione assistita o dinanzi all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi.
Se il figlio è maggiorenne può decidere di agire autonomamente per chiedere che l’importo venga pagato a lui direttamente, così chiedendo una modifica delle modalità di versamento.
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