Quali sono i diritti del coniuge (moglie o marito) divorziato | Scioglimento del matrimonio e divorzio
Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati
Il coniuge (moglie o marito) divorziato mantiene alcuni importanti diritti, per di più di natura economica, anche dopo lo scioglimento del matrimonio. Il divorzio, infatti, pone fine all’unione matrimoniale ma non cancella completamente il legame che ha unito moglie e marito facendo persistere un dovere reciproco di solidarietà.
Effetti personali del divorzio
Dal punto di vista personale il divorzio scioglie definitivamente il matrimonio della coppia. Nel caso di matrimonio concordatario o celebrato secondo il rito di una delle religioni riconosciute dallo Stato italiano, il divorzio fa cessare gli effetti civili del matrimonio.
Con il divorzio i coniugi riacquistano lo stato libero e possono, quindi, celebrare nuove nozze.
Per l’ex marito e l’ex moglie si interrompono i doveri matrimoniali quali l’assistenza morale e materiale o la collaborazione tra coniugi.
La moglie, inoltre, perde il diritto di utilizzare il cognome del marito salvo esplicita autorizzazione del Tribunale.
Assegno divorzile
L’obbligo di solidarietà nei confronti dell’ex coniuge si traduce nel versamento a favore dell’ex economicamente più debole di contributo al mantenimento. Questo pagamento si determina in base ai redditi ed allo stato del patrimonio di ciascuna delle parti, alla durata del matrimonio ed alla capacità lavorativa del richiedente. Secondo gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione il riconoscimento di una somma a titolo di mantenimento spetta al coniuge in base, tra l’altro, al criterio del tenore di vita e del contributo fornito alla conduzione della vita familiare in una concezione “composita” dell’assegno di mantenimento per la determinazione del quale deve essere fatta una valutazione più armonica e comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali.
Il pagamento può avvenire in forma periodica (c.d. assegno di mantenimento o assegno divorzile solitamente mensile) oppure in unica soluzione (c.d. una tantum). Quest’ultimo caso può essere concordato dai coniugi durante un divorzio su domanda congiunta e non durante il procedimento giudiziale. L’assegno in unica soluzione risolve tutte le pretese economiche del coniuge economicamente più debole che non potrà avanzare richieste ulteriori in punto contributo al mantenimento. L’una tantum, infatti, non sarà più modificabile.
Il coniuge che ottiene il collocamento dei figli (nella maggioranza dei casi la madre) ha diritto a ricevere un contributo al mantenimento per i figli minorenni, o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. In questo caso la determinazione dipende dalla condizione economica dei genitori, ma anche dallo stile di vita goduto dalla famiglia durante il matrimonio che si cerca di mantenere il più possibile uguale al fine di evitare che i bambini, oltre al trauma della rottura del nucleo familiare, subiscano anche lo sconvolgimento delle loro abitudini.
Assegnazione casa familiare coppia senza figli
Non esiste un diritto proprio del coniuge divorziato a rimanere a vivere nella casa familiare una. Se la coppia non ha avuto figli molto difficilmente il Tribunale provvederà ad assegnare l’immobile al coniuge che non sia proprietario. Nel caso in cui la coppia trovi un accordo, invece, è possibile che anche chi non è proprietario della casa ottenga l’assegnazione.
Se una delle parti non dovesse avere i mezzi sufficienti per garantirsi un alloggio adeguato la valutazione rientrerà nella disamina collegata all’assegno di mantenimento oppure si potrà ottenere che l’altro coniuge versi una somma utile ai fini abitativi.
Se la casa è di proprietà di entrambi, invece, è auspicabile che le parti ed il loro Avvocati trovino la soluzione migliore per il caso concreto, per esempio vendere l’immobile per dividere la somma in base alle quote di proprietà, oppure liquidare la quota all’altro coniuge o ancora optare per un’assegnazione al comproprietario che ha meno possibilità economiche.
Assegnazione casa familiare coppia con figli
Le valutazioni cambiano nel caso in cui la coppia che si divorzia ha avuto dei figli che siano ancora minorenni o non autosufficienti al momento del divorzio.
Il diritto ad abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore collocatario, ossia al genitore che verrà designato per convivere prevalentemente con la prole, o affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale. Il coniuge rimarrà assegnatario della casa e di tutto l’arredamento della stessa fino a quando i figli non vi vivranno più o saranno economicamente autosufficienti, quindi, indipendentemente dalla maggiore età raggiunta dagli stessi.
L’assegnatario della casa, salvo diverso accordo, avrà l’onere di pagare sia le eventuali spese condominiali dell’immobile che le utenze.
Diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell’ex
Se uno dei coniugi riscuote il trattamento di fine rapporto (TFR) dal proprio datore di lavoro (ad esempio per licenziamento, dimissioni o pensionamento) dopo l’introduzione della domanda di divorzio, l’ex potrebbe avere diritto al 40% della somma. Il calcolo della quota deve avere come riferimento gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, comprensivi di quelli della separazione.
Per ottenere la quota del TFR il coniuge deve essere titolare di un assegno di mantenimento periodico e non deve essersi risposato.
Nessuna somma spetta all’ex coniuge che ha ricevuto l’assegno di mantenimento in unica soluzione, salvo eventuali disposizioni testamentarie.
Diritti successori in caso di morte dell’ex coniuge
Quando uno dei due ex coniugi muore l’altro non acquisisce la qualità di erede come durante il periodo di separazione. Tuttavia esistono alcuni diritti di natura successoria che restano in vigore anche dopo il divorzio quali:
- la pensione di reversibilità (o indiretta o indennità per morte)
- l’assegno a carico dell’eredità
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità essa spetta integralmente (nella quota di circa il 60% che aumenta fino all’80%-100% in caso di figli minori o non autosufficienti) all’ex coniuge titolare di assegno di mantenimento che non si sia risposato.
Nel caso in cui l’ex deceduto si fosse risposato, il divorziato titolare di assegno di mantenimento dovrebbe suddividere la quota di reversibilità con il nuovo coniuge superstite.
La stessa regolamentazione si applica nel caso in cui la persona deceduta non abbia ancora raggiunto i requisiti per andare in pensione: il coniuge divorziato godrebbe della pensione indiretta o l’indennità per morte dividendola, eventualmente, con il nuovo coniuge dell’ex morto.
L’assegno a carico dell’eredità, invece, può essere chiesto dal coniuge divorziato agli eredi dell’ex defunto. Questa forma assistenziale viene concessa solo se il richiedente, titolare di assegno di divorzio e non risposato, dimostri di versare in stato di bisogno cioè non abbia le risorse economiche sufficienti a soddisfare le proprie esigenze primarie. L’assegno è quantificato in proporzione alla quantità degli eredi, alle loro condizioni economiche ed al valore dell’eredità.
Nessun diritto spetta all’ex coniuge che ha ricevuto l’assegno di mantenimento in unica soluzione, salvo eventuali disposizioni testamentarie.
Conseguenze sul fondo patrimoniale e sull’impresa familiare
Con il divorzio si scioglie il fondo patrimoniale costituito dai coniugi ad eccezione del caso in cui la coppia abbia figli ancora minorenni oppure per casi di utilità ritenuti dal Giudice.
Il coniuge divorziato, inoltre, cessa di partecipare all’impresa familiare.
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