La Corte di Cassazione pronuncia la sussistenza, nel periodo successivo alla domanda di divorzio, del diritto del coniuge divorziato ad una quota del T.F.R. dell’altro coniuge. Cass. 5553/1999
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DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO
A UNA QUOTA DEL T.F.R. DELL’ALTRO CONIUGE
Sussiste nel periodo successivo alla domanda di divorzio
Cassazione Sezione Prima Civile n. 5553 del 7 giugno 1999
Pres. ed Est. Finocchiaro, Rel. Losavio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfio FINOCCHIARO Est. Finocchiaro
Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere
Dott. Alessandro CRISCUORO Consigliere
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Aniello NAPPI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TESTA ORESTE, elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Friggeri n. 106, presso l’avvocato Michele Tamponi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Manetti, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
c o n t r o
PIERONI MARINA, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Sallustio 9, presso l’avvocato Bartolo Spallina, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Roberto Lombardi, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 965/97 della Corte d’Appello di FIRENZE, depositata il 20/6/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/1/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Manetti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l’Avvocato Spallina, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso o in subordine la rimessione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 ottobre 1993, Oreste Testa chiedeva che il Tribunale di Firenze dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Marina Pieroni il 14 agosto 1958.
Sul piano economico il ricorrente, premesso che in sede di separazione consensuale omologata il 23 dicembre 1988, era stato concordato il versamento, in favore della moglie, di un assegno mensile di £. 300.000, annualmente rivalutabili, chiedeva che venisse negato alla convenuta la somministrazione di un assegno divorzile atteso che, nelle more, esso Testa medico cardiologo presso la USL era andato in pensione, con conseguente diminuzione della sua capacità economica, mentre la Pieroni continuava a svolgere la sua attività di insegnante.
Nel costituirsi, la Pieroni, non contestava la domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva la corresponsione di assegno di divorzio nonché di percentuale dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
Il Tribunale, prima con sentenza non definitiva pronunziava il divorzio, e, poi, con sentenza definitiva del 5 dicembre 1995, rigettava la domanda riconvenzionale.
Tale ultima sentenza era riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 20 giugno 1997, con la quale poneva a carico del Testa un assegno mensile di £. 300.000, con clausola di adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza; dichiarava lo stesso Testa obbligato a corrispondere a Marina Pieroni una percentuale dell’indennità di fine rapporto da lui percepita pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; poneva a carico del Testa i tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno della pronuncia, per la parte che interessa l’odierno ricorso per cassazione, la Corte d’appello osservava:
– che, una volta accertato il diritto della Pieroni all’assegno di divorzio, sussistevano anche le altre condizioni per il riconoscimento di quota dell’indennità di fine rapporto, ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 (non avvenuto passaggio a nuove nozze della richiedente; avvenuta percezione da parte del Testa di indennità di fine rapporto di lavoro);
– che poiché ai sensi della norma da ultimo citata il diritto alla percentuale dell’indennità compete “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”, tale percentuale spetta pure nell’ipotesi in cui l’indennità sia maturata, come nella specie, prima della sentenza, nel concorso delle altre disposizioni di legge;
– che tale interpretazione era stata avvalorata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7249 del 1995.
Avverso questa decisione il Testa ha proposto ricorso per cassazione articolato su un unico motivo cui resiste con controricorso la Pieroni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970; omessa pronuncia su punto decisivo prospettato da esso ricorrente e cioè sul fatto che l’indennità era stata riscossa prima della separazione e, in subordine, si solleva questione di legittimità costituzionale dello stesso disposto dell’art. 12-bis.
Rileva il Testa che l’indennità era stata da lui maturata non solo prima dell’inizio del giudizio di divorzio, ma prima ancora dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale, allorché non esisteva alcun obbligo di non disporre liberamente della somma a quel titolo percepita.
L’interpretazione del disposto di cui all’art.12-bis che non pone alcun limite temporale a ritroso rispetto alla sentenza di divorzio esporrebbe la norma a un fondato dubbio di incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., giacché soltanto l’inizio del giudizio di divorzio o il momento del giudizio di separazione personale in cui siano stati dal presidente del tribunale pronunciati i provvedimenti interinali – fallito il tentativo di conciliazione – possono costituire il termine a quo che legittima il limite alla libera disponibilità dell’indennità successivamente maturata.
Il ricorso è fondato sulla base delle considerazioni che seguono.
L’art. 12-bis, comma 1, della legge n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge n. 74 del 1987, prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Non controverse le altre condizioni, questa Corte ha il compito dell’interpretazione della parte finale della disposizione in cui è previsto il diritto alla quota anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Si tratta cioè di accertare se la quota spetta qualora l’indennità sia venuta a maturare prima della sentenza di divorzio e addirittura, quando, come nella specie è pacifico, l’indennità sia maturata e sia stata percepita in pendenza del giudizio di separazione, o se invece la norma consente di fornire una interpretazione, temporalmente, limitativa del diritto alla quota.
Questa Corte, con la sentenza richiamata nella decisione impugnata, ha affermato il principio secondo in tema di divorzio, il diritto di un coniuge ad una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall’altro coniuge, ai sensi dell’art. 12-bis della L. 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall’art. 16 della L. 6 marzo 1987 n. 74, può essere attribuito con lo stesso provvedimento attributivo dell’assegno di divorzio, atteso che, se il diritto alla quota permane “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza” di divorzio, secondo il tenore letterale dell’art. 12-bis, tale diritto deve conseguentemente riconoscersi pure nel caso in cui l’indennità sia maturata prima di detta sentenza, quando ovviamente al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata giudicato) l’assegno divorzile (Cass. 27 giugno n. 7249).
Tale decisione è argomentata esclusivamente sul dato letterale costituito dalla congiunzione anche, da ciò traendosi – a contrario – la conclusione che il diritto alla quota spetta in ipotesi di indennità maturata prima della sentenza di divorzio, senza altro limite che non sia quello della maturazione in un momento anteriore all’entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 (così, oltre la sentenza da ultimo richiamata, anche Cass. 29 maggio 1993 n. 6047).
La tesi non può essere seguita nella sua assolutezza.
E’ bensì vero che l’art. 12 delle preleggi – enunciando il principio secondo cui nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse – sembra impedire una qualsiasi altra interpretazione, limitativa della portata letterale della disposizione, ma il dilemma non si pone in questi termini dovendosi tenere anche presente l’intenzione del legislatore, espressamente richiamata nella norma, nonché il principio secondo cui, quando di una norma sono possibili due interpretazioni, di cui una soltanto conforme alla Costituzione, l’alternativa è solamente apparente non essendoci per il giudice che l’unica opzione di seguire l’interpretazione non confliggente con la carta fondamentale.
L’intenzione del legislatore si ricava dalla disciplina in concreto attuata.
Tutte le disposizioni di carattere patrimoniale – non esclusa quella di cui all’art. 12-bis – contenute nella legge n. 898 del 1970 sono dirette a regolare i rapporti fra gli ex coniugi per il periodo successivo allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo in considerazione la situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio: è infatti in relazione a tale momento che vengono determinate le condizioni economiche dei coniugi e viene stabilito se il coniuge avente diritto all’assegno abbia o meno redditi adeguati o se non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Per il periodo di separazione operano le disposizioni contenute nell’art. 156 c.c., nonché, in caso di successione, quelle di cui all’art. 548 c.c., mentre, per il periodo di costanza di matrimonio, i rapporti sono regolati dalle disposizioni che regolano il regime del rapporto di coniugio.
E’ pacifico e non controverso che fra i coniugi separati, giudizialmente o consensualmente, nonché fra i coniugi prima della pronuncia di separazione, operano rispettivamente i regimi patrimoniali propri di tali istituti, che non prevedono in alcun modo la partecipazione di un coniuge all’indennità di fine rapporto percepito dall’altro.
Da ciò l’ulteriore, ineludibile, conseguenza e cioè che – in difetto di espresse disposizioni – colui il quale realizza un’entrata patrimoniale può disporne liberamente, nel rispetto dei limiti fissati dall’ordinamento, ma non è tenuto in alcun modo ad accantonarla in previsione di un evento futuro ed incerto, quale il sopravvenire di una pronuncia di divorzio, con previo riconoscimento dell’obbligo di corresponsione di un assegno a favore dell’altro coniuge gli incrementi patrimoniali, realizzati in precedenza, in tanto rilevano in quanto sussistano al momento della pronuncia: ciò, del resto, trova applicazione in tema di scioglimento della comunione legale – ove su questa base sia regolato il regime patrimoniale della famiglia – parlandosi in proposito di comunione de residuo.
Se, quindi, in materia di comunione legale, è pacifico che non rilevano le acquisizioni patrimoniali in precedenza realizzate, ma solo ciò che residua delle stesse al momento dello scioglimento della comunione, a maggior ragione tale irrilevanza deve affermarsi quando i coniugi hanno vissuto in regime di separazione dei beni.
Se questa è l’intenzione del legislatore, si porrebbe come eccentrica, rispetto a tale intenzione, una interpretazione della norma che, in relazione ad una particolare attribuzione patrimoniale, quale quella derivante dalla maturazione dell’indennità di fine rapporto, la consideri come rilevante autonomamente per affermare il diritto del coniuge, che si è visto riconoscere l’assegno di cui all’art. 5, ad una quota della stessa, a prescindere dal momento in cui l’indennità sia venuta a maturare prima della sentenza di divorzio.
Una tale conclusione porta infatti a conseguenze sconcertanti perché quella sola attribuzione patrimoniale, a prescindere dal momento in cui si realizza, verrebbe ad assumere una duplice valenza.
Se, infatti, è maturata in costanza di matrimonio, la stessa è già stata utilizzata per i bisogni della famiglia e, nella parte in cui residua al momento della separazione, la stessa ha concorso a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato e, quindi, ad incidere sulla quantificazione dell’assegno di cui all’art. 156 c.c.
Se, poi, è maturata in costanza di giudizio di separazione – in difetto dell’espresso riconoscimento di un diritto alla quota da parte del coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento – colui il quale la riceve può ugualmente liberamente disporne, salva la necessità della sua valutazione al fine della determinazione delle condizioni economiche dello stesso.
Se, infine, è maturata dopo la pronuncia di separazione e la determinazione dell’assegno, può solo incidere sulle condizioni economiche del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione, ai sensi dell’art. 710 c.p.c.
Ciò malgrado, secondo la tesi qui contestata, qualora sopravvenga il divorzio, sorgerebbe un obbligo, per chi ha ricevuto l’indennità, a prescindere dal momento in cui la stessa è maturata, di corrisponderne una quota all’ex coniuge, con la conseguenza, da un lato, che quest’ultimo verrebbe a beneficiare due volte della stessa (prima, con il godimento della stessa e con l’attribuzione di un più elevato assegno di mantenimento, e, poi, con la percezione della quota legalmente fissata) e, dall’altro, si imporrebbe un obbligo di accantonamento in funzione di un evento futuro ed incerto quale la pronuncia di divorzio, in contrasto con gli enunciati principi.
Dimostrata la contrarietà della soluzione contrastata ai principi regolatori di altri istituti – senza escludere una sua non manifestamente infondata censura di costituzionalità in riferimento all’art. 3 cost. – si tratta di accertare se, sulla base della dizione letterale della norma, sia possibile fornire una interpretazione che salvi tali principi.
Ritiene il Collegio che sia necessario prendere le mosse dalla natura costitutiva, pacificamente ammessa, della sentenza di divorzio, nonché dal principio enunciato dalla legge n. 74 del 1987, secondo cui, malgrado tale natura, il tribunale può disporre, a norma dell’art. 4, comma 10, legge n. 898 del 1970 (nuovo testo), che l’obbligo di corrispondere l’assegno produca effetti fin dal momento della domanda.
Il legislatore della riforma del 1987 consente una anticipazione degli effetti del divorzio al momento della domanda, con riguardo agli effetti patrimoniali.
Ciò consente di interpretare il più volte citato art. 12-bis nel senso che il diritto alla quota dell’indennità di fine lavoro sorge anche se l’indennità matura prima della sentenza di divorzio, ma la maturazione deve avvenire in un momento in cui tale sentenza può produrre i suoi effetti e cioè, al più presto, al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che se l’indennità è maturata anteriormente a tale momento la stessa non dà diritto ad alcuna quota, perché vengono in rilievo i diversi principi che regolano la situazione.
Questa interpretazione consente, da un lato, di rispettare il dato letterale e, dall’altro, l’intenzione del legislatore, che è nel senso di anticipare gli effetti della sentenza costitutiva dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al più presto alla data della proposizione della domanda, in quanto, per il periodo precedente, opera il principio della piena disponibilità, nel rispetto dei principi fissati dall’ordinamento, delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario delle stesse.
Concludendo, si deve, quindi ritenere che il disposto dell’art. 12-bis della L. 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall’art. 16 della L. 6 marzo 1987 n. 74 – nella parte in cui attribuisce al coniuge al quale è stato riconosciuto l’assegno ex art. 5 della stessa legge e non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto, anche nel caso in cui tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio – deve essere interpretato, nel rispetto delle intenzioni del legislatore, nel senso che il diritto alla quota sorge solo qualora l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda e quindi anche prima della sentenza di divorzio.
La sentenza che non ha applicato tali principi va cassata in relazione al motivo di ricorso.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 384, comma 1, c.p.c., questa Corte, decidendo, nel merito, rigetta la domanda proposta da Marina Pieroni e tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, la quota dell’indennità di fine rapporto percepita da Oreste Testa.
L’intervenuto mutamento di giurisprudenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa, sul punto, la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, a norma dell’art. 384, comma 1, c.p.c., rigetta la domanda proposta da Marina Pieroni tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, una quota dell’indennità di fine rapporto percepita da Oreste Testa. Compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione il 12 gennaio 1999.
F.to Il Presidente Estensore
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 1999
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