Cause di divorzio oltre la separazione dei coniugi (moglie e marito)
Avvocato Divorzista | Studio Legale Marzorati
Cause di divorzio? Non solo la separazione. Esistono altre cause che permettono a moglie e marito di sciogliere il vincolo matrimoniale. La separazione dei coniugi, infatti, seppur il più frequente, non è l’unico presupposto per poter chiedere il divorzio.
La legge che regolamenta il divorzio (n. 898/1970) elenca tassativamente le cause che permettono ai coniugi di divorziare.
Come detto la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi, che deve durare sei mesi, che diventano dodici in caso di separazione giudiziale. Il periodo decorre a partire dal giorno in cui il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Non ha valore la separazione di fatto, ossia il periodo che marito e moglie hanno trascorso separati senza che fosse stato emesso un provvedimento dal Tribunale, ad eccezione del caso in cui la separazione di fatto sia iniziata due anni prima il 18 dicembre del 1970.
Quali sono le altre cause di divorzio?
Le prime cause di divorzio che la legge prende in considerazione hanno rilevanza sul piano penale.
È possibile sciogliere il matrimonio quando uno dei due coniugi è stato condannato con sentenza definitiva (il termine esatto è sentenza passata in giudicato) per fatti di particolare gravità, commessi anche prima della celebrazione, quali:
- delitti non colposi per i quali ha subito una condanna all’ergastolo o superiore a 15 anni, fanno eccezione i reati di natura politica e quelli commessi per motivi degni di valore morale e sociale;
- incesto e violenza sessuale indipendentemente dalla pena detentiva ricevuta;
- omicidio di un figlio o tentato omicidio del coniuge o del figlio indipendentemente dalla pena detentiva ricevuta;
- lesioni personali gravissime, violazione obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia o verso minori, circonvenzione di incapace ai danni del coniuge o di un figlio indipendentemente dalla pena detentiva ricevuta, ad eccezione dei casi in cui anche l’altro coniuge sia condannato in concorso o sia ripresa la convivenza coniugale.
Attenzione, però, perché in taluni casi, che la legge ritiene di estrema gravità per le vicende della famiglia, i reati appena elencati possono essere causa di divorzio anche se il procedimento penale non ha portato ad una condanna del coniuge ma, ad esempio, il Giudice del divorzio abbia valutato comunque la sussistenza delle condizioni di punibilità, o vi sia stata un’assoluzione per vizio di mente oppure sia intervenuta l’estinzione del reato.
Cause di divorzio non di natura penale
Oltre alle ipotesi cosiddette penalistiche ed alla separazione personale dei coniugi costituiscono causa di divorzio l’annullamento, lo scioglimento o la celebrazione di un nuovo matrimonio avvenuti all’estero; la non consumazione del matrimonio ed il cambiamento di sesso di uno dei due coniugi che sia stato rettificato da apposita sentenza.
Come si ottiene il divorzio in questi casi?
Solitamente, nei casi illustrati, la coppia vive un momento di grande difficoltà, che esula e va oltre la mera crisi coniugale.
Queste sono situazioni che non consentono l’avvio di una procedura congiunta, pertanto il coniuge interessato iniziare un divorzio giudiziale depositando il ricorso al Tribunale di competenza, solitamente quello dell’ultima residenza comune. È necessaria l’assistenza di un Avvocato esperto in diritto di famiglia.
I coniugi, quindi, divorzieranno direttamente senza attraversare il passaggio intermedio della separazione.
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