Autocertificazione
COME FARE PER DRIBBLARE I TANTI “NO”
La resistenza alle novità è sempre forte e il mancato riconoscimento del diritto all’autocertificazione è frequente. Ma quali norme tutelano l’utente se l’impiegato nega l’autocertificazione?
Il rifiuto dell’impiegato comporta la violazione dei doveri d’ufficio previsti da:
art. 3 comma 4 della L. 127/97, quando non si accetta l’autocertificazione nei casi consentiti;
art. 3 comma 3 del dpr 403/98, quando non si accetta la dichiarazione sostitutiva, se consentita al posto di atti notori;
art. 7 comma 5 del dpr 403/98, quando si rifiuta l’uso di documenti di riconoscimento.
Se l’impiegato pubblico rifiuta l’autocertificazione rischia sanzioni (come richiamo, trattenuta sullo stipendio o il licenziamento), ma se il cittadino dichiara il falso rischia la galera.
Per il reato di atto falso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 489 e 483 del Cp) è prevista la reclusione fino a un anno a 4 mesi.
Per falsa attestazione o dichiarazione su qualità personali proprie e altrui e sull’identità (art. 495 Cp) è prevista la reclusione fino a 3 anni. Per falsità ideologica (art. 483 Cp) è prevista la reclusione fino a 2 anni.
QUANDO LA SI PUO’ UTILIZZARE
I principali certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice sono: nascita, residenza, cittadinanza; godimento diritti politici; stato civile e stato di famiglia; esistenza in vita e decessi; obblighi militari; iscrizioni in albi; titoli di studio e specializzazione; situazione di reddito o economica; codice fiscale, partita Iva; Stato di disoccupazione; Qualità di rappresentante penale, assenza di condanne penali.
A CHI BISOGNA RIVOLGERSI SE…
Con la graduale assimilazione dell’autocertificazione da parte di tutti, dovrebbero diminuire le controversie. Ma nel frattempo gli utenti possono far valere i propri diritti in diverso modo.
Per i Comuni è stata istituita la figura del Garante dell’imparzialità e del buon andamento dei servizi alla cittadinanza. Il garante interviene su richiesta dei cittadini per risolvere problemi di pratiche o di negligenze. Il servizio è gratuito.
Altra strada è quella di rivolgersi ad un legale o inviare un fax al ministero Funzione pubblica: 06 85982075.
Si veda la normativa del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 pubbl G.U. del 20 febbraio 2001
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