Assegno di mantenimento rivalutabile anche su accordo di moglie e marito | Rivalutazione annuale Istat
L’assegno di mantenimento (ma anche l’assegno divorzile) riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole prevede per legge la rivalutazione annuale in base agli indici Istat ma è rivalutabile anche sulla scorta di un accordo differente raggiunto da moglie e marito, per esempio in funzione del variare delle condizioni economiche delle parti.
Cos’è la rivalutazione dell’assegno di mantenimento
L’ammontare dell’assegno di mantenimento che il giudice riconosce in sede di separazione, o divorzio, viene calcolato in funzione a un determinato potere d’acquisto. Col passare del tempo, però, la svalutazione della moneta potrebbe determinare una consistente perdita di tale potere. È per questa ragione che è previsto dalla legge un aggiornamento annuale dell’assegno di mantenimento sulla base di indici Istat, di solito il FOI.
Tale rivalutazione è obbligatoria e si applica anche se il Giudice non l’ha espressamente indicata nella sentenza di separazione o divorzio. Di conseguenza, essa è sempre dovuta e sempre esigibile, entro un termine di prescrizione quinquennale.
All’atto pratico chi deve pagare l’assegno ogni anno deve calcolare, e versare, la cifra “aggiornata” rispetto a quella determinata dal Giudice.
La rivalutazione su diverso accordo delle parti
Marito e moglie, però, possono anche accordarsi per un adeguamento personalizzato. È il caso frequente, per esempio, del beneficiario che si trasferisce all’estero, in un paese dove la moneta soffre di un’inflazione più gravosa che in Italia.
In questo caso esiste una regola inderogabile: la somma adeguata secondo l’indice concordato non potrà mai essere inferiore a quella disposta dal Giudice che, quindi, rimane il limite minimo da versare. Pensiamo ai casi in cui l’inflazione sia negativa ed un aggiornamento in tal senso potrebbe portare ad ottenere un importo inferiore a quello originario.
L’obbligato non potrà versare l’importo adeguato ma dovrà pagare, almeno, la somma decisa dal Giudice in sede di separazione.
In questi casi dovremo stare attenti ad un ulteriore aspetto relativo al recupero delle somme eventualmente non versate.
L’adeguamento Istat è automatico e, in caso di mancato versamento, permette di procedere con il diretto recupero del credito (precetto) anche se nella sentenza o nel verbale di separazione o nella sentenza di divorzio non è espressamente previsto.
Un adeguamento personalizzato, invece, deve essere chiaramente ratificato altrimenti l’eventuale recupero, in caso di inadempimento dell’obbligato, non è possibile in via diretta. La parte interessata dovrà incardinare un apposito giudizio per far riconoscere dal Tribunale la diversa pattuizione intervenuta in sede di separazione o divorzio o in un momento successivo tra i coniugi.