Assegno di divorzio per il coniuge economicamente indipendente o autosufficiente | Ritorna la valutazione del tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio
La sentenza n. 11504/17 della Cassazione aveva cambiato la rotta del divorzio in Italia perché aveva negato l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente autosufficiente o indipendente. In particolare aveva eliminato la valutazione del tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio.
A seguito della pronuncia della Suprema Corte, infatti, il parametro sul quale i Giudici dovevano basare le proprie valutazioni in merito all’assegno di mantenimento per il c.d. “coniuge economicamente debole” non poteva più essere il tenore di vita avuto durante il matrimonio bensì la situazione in cui si trovava effettivamente il richiedente al momento della domanda di divorzio.
La pronuncia è scaturita dal ricorso presentato dall’imprenditrice Lisa Lowenstein nei confronti dell’ex marito, ed ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli, contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che le aveva negato l’assegno di mantenimento divorzile.
Anche la Cassazione aveva negato l’assegno di divorzio all’ex moglie facendo tuttavia una diversa valutazione e introducendo innovativi criteri che, per molti, apparivano del tutto in linea con l’evolversi dei tempi, andando quindi a cambiare, in parte, la concezione del matrimonio.
Criterio applicato dalla Corte di Cassazione
Secondo la Cassazione infatti era necessario “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” in quanto “è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve dunque ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.
A cambiare, quindi, era stato proprio il punto di vista su cui doveva incentrarsi la valutazione del Giudice in Sede di divorzio: come criterio principale non contava più, dunque, lo stile di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio ma la valutazione dell’autosufficienza o dell’indipendenza economica dell’ex coniuge che chiede l’assegno. Ad esempio, se in Sede di divorzio la moglie avesse domandato al Tribunale di condannare il marito al pagamento di un assegno mensile di mantenimento, bisognava che il Giudice prima accertasse che la moglie non fosse in possesso di redditi idonei, o di un patrimonio mobiliare e immobiliare che le garantisse una rendita o che avesse “la stabile disponibilità” di un’abitazione. Allo stesso modo, nel caso in cui la moglie richiedente fosse stata senza lavoro, il Giudice avrebbe dovuto anche accertare se avesse le “capacità e possibilità effettive” di farlo e se quindi, si stesse eventualmente sottraendo dal cercarsi una occupazione, senza alcun giustificato motivo. Ne conseguiva in merito all’assegno divorzile “se è accertato che il richiedente è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.
Conseguenze della decisione sui divorzi già pronunciati
Una svolta epocale dunque, capace di abbattere un principio che aveva retto granitico per oltre trent’anni e che vedeva come un dogma intoccabile il diritto del coniuge economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio e che, bisogna ammettere, ha regalato una certa sicurezza a tutti quei divorziandi che hanno sempre e solo contato sulle risorse economiche dell’altro coniuge.
Questi nuovi criteri di calcolo valevano non solo per chi doveva divorziarsi, o per chi aveva in corso un divorzio, ma anche per chi il divorzio – consensuale o giudiziale – lo aveva già affrontato. Per questo motivo anche chi stava pagando un assegno di mantenimento all’ex moglie, poteva – in caso vi fossero i presupposti – presentare un ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo al Tribunale di poter ridurre l’importo versato o, in certi casi, di eliminarlo completamente.
Nuova pronuncia della Corte a Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Corte, in ogni caso, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287 hanno introdotto nuovamente il criterio del tenore di vita e del contributo fornito alla conduzione della vita familiare in una concezione “composita” dell’assegno di mantenimento per la determinazione del quale deve essere fatta una valutazione più armonica e comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali.