UTILIZZABILI COME PROVA LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TRA UN AVVOCATO E I SUOI CLIENTI IN MERITO ALL’ACQUISTO DI UN APPARTAMENTO DA DESTINARE A SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
Non sono coperte dal segreto professionale (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 21206 del 24 maggio 2001, Pres. Trojano, Rel. Ambrosini).
L’avvocato Roberto G. è stato sottoposto ad indagini da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena per avere curato l’acquisto di un appartamento per conto di due clienti che intendevano utilizzarlo a fini di sfruttamento della prostituzione. A suo carico è stato ipotizzato il reato di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nel corso delle indagini sono state disposte intercettazioni telefoniche sull’utenza dei suoi clienti. Il GIP del Tribunale di Modena ha ritenuto che dal contenuto delle conversazioni telefoniche tra l’avvocato e i suoi clienti, siano emersi elementi comprovanti l’ipotizzato concorso e pertanto ha disposto a carico del legale la misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche tra un avvocato e i suoi clienti in base all’art. 271 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni degli avvocati, quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione della loro professione.
La Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 21206 del 24 maggio 2001, Pres. Trojano, Rel. Ambrosini) ha rigettato il ricorso, rilevando che le conversazioni intercettate nnon avevano ad oggetto una normale operazione di compravendita, in quanto il contratto era finalizzato ad attività illecite. Utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze tecniche per consentire, per far commettere o commettere in concorso un reato – ha affermato la Corte – rientra in una sfera che esula dall’attività tipicamente professionale, onde le relative conversazioni non appaiono suscettibili di essere assorbite sotto la tutela del segreto professionale.
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