IL DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO NELLE CAUSE DI LAVORO SI FONDA SULLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL‘UOMO E SULLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
Le norme europee sono direttamente applicabili (Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro ordinanza dell’11 aprile 2002, Pres. Sorace, Rel. Cannella).
Luigina F. , con reddito annuo di 14 milioni, in una causa davanti alla Corte d’Appello di Roma concernente il pagamento di spettanze per lavoro da lei prestato come portiera, ha chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 533 del 1973 secondo cui nelle cause di lavoro il diritto al gratuito patrocinio può essere riconosciuto solo a coloro che hanno un reddito inferiore a 2 milioni l’anno. La difesa di Luigina F. ha sostenuto che la legge avrebbe dovuto prevedere la rivalutazione di tale limite al fine di assicurare l’effettiva applicazione del beneficio ai non abbienti.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro (ordinanza del 11 aprile 2002, Pres. Sorace, Rel. Cannella) ha ritenuto superfluo investire della questione la Corte Costituzionale, in quanto ha ravvisato l’immediata e diretta applicabilità dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, secondo cui le persone non abbienti hanno diritto all’assistenza legale gratuita. Pertanto la Corte ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio.
Pubblichiamo nella sezione Documenti il testo integrale dell’ordinanza, rinvenibile anche nel sito della Consulta per la Giustizia Europea per i Diritti dell’Uomo http://www.dirittiuomo.it/
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