PER LA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI IL CONSIGLIO FORENSE HA, COME GIUDICE, I REQUISITI DI IMPARZIALITA’ E DI TERZIETA’ VOLUTI DALL’ART. 111 COST.
Anche se i suoi componenti sono di nomina elettiva (Cassazione Sezione Unite Civili n. 10688 del 22 luglio 2002, Pres. Vessia, Rel. Criscuolo).
L’avvocato Piero G. è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di mancato rispetto dell’obbligo di lealtà verso un collega, avendo trattato direttamente con una persona da quest’ultimo assistita. Egli è stato ritenuto colpevole dal Consiglio dell’Ordine territoriale, la cui decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense. P. G. ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte, sollevando, tra l’altro, la questione di legittimità delle norme che attribuiscono al Consiglio Nazionale Forense una funzione giurisdizionale in materia disciplinare (articoli 38 – 51 del R.D.L. 27 novembre 1953 n. 1578 articoli 42 – 58 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37). Egli ha sostenuto che il sistema disciplinare istituito per la categoria degli avvocati si pone in contrasto con l’art. 111 della Costituzione (nuovo testo), secondo cui ogni processo deve svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale, osservando tra l’altro che i componenti del Consiglio Nazionale sono avvocati che esercitano la stessa attività economica dell’incolpato, in concorrenza tra loro e, in quanto membri del Consiglio territoriale, sono eletti dagli iscritti.
La Suprema Corte (Sezioni Unite n. 10688 del 22 luglio 2002) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata, richiamando l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 284 del 1986, concernente il Consiglio Nazionale dei Geometri. Anche dopo la modifica dell’art. 111 Cost. – ha affermato la Cassazione – la tesi secondo cui, in sede disciplinare, i componenti del CNF non sarebbero giudici terzi e imparziali, deve ritenersi priva di fondamento; infatti, fermo il punto che l’indipendenza del giudice consiste nell’autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza (Corte Cost. n. 284 del 1986), non è certo sostenibile che il criterio elettivo per la scelta dei componenti del C.N.F. incida su tale canone costituzionale. In proposito – ha osservato la Corte – è sufficiente osservare che la stessa Costituzione, nell’art. 106 (comma 2°), stabilisce che la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, così riconoscendo che detto criterio ben si concilia con il requisito dell’indipendenza; né a diverse conclusioni potrebbe giungersi per la possibilità di rielezione, perché essa, per la modalità di scelta che consente una composizione articolata sull’intero territorio nazionale, non appare suscettibile di creare condizionamenti nel momento giurisdizionale.
La posizione d’indipendenza in cui l’organo ed i suoi componenti si trovano – ha concluso la Corte – ne garantisce anche l’imparzialità; con l’ulteriore notazione che, qualora sul punto possano sorgere dubbi in relazione a situazioni concrete, soccorrono gli istituti dell’astensione e della ricusazione previsti in materia dall’art. 49 del R.D.L. 1933, n. 1578.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!