NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER INCAPACITÀ PSICHICA DERIVANTE DA OMOSESSUALITÀ
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
La sentenza del Tribunale ecclesiastico non contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento (Cassazione Sezione Prima Civile n. 4387 del 7 aprile 2000, Pres. Rocchi, Rel. Morelli) – Sintesi e testo integrale della decisione.
Il Tribunale Apostolico della Rota Romana ha dichiarato nel 1995 la nullità del matrimonio concordatario contratto fra il Signor e C.B. e la Signora C.M. nel 1965, divorziati dal 1990. La pronuncia è stata emessa per iniziativa di C.B., il quale ha sostenuto di essere stato affetto, al momento del matrimonio da incapacità psichica di assumere gli oneri del matrimonio, a cagione della sua omosessualità.
C.B. ha quindi chiesto alla Corte d’Appello di Firenze di dichiarare l’efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica. La domanda è stata accolta, nonostante l’opposizione dell’ex coniuge, in quanto la Corte di Firenze ha ritenuto che la sentenza ecclesiastica non contrastasse con alcun inderogabile diverso principio di ordine pubblico del nostro ordinamento.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 4387 del 7 aprile 2000, Pres. Rocchi, Rel. Morelli) ha rigettato il ricorso della ex moglie in quanto ha ritenuto che la nullità per incapacità psichica affermata dal Tribunale Ecclesiastico, discendendo da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli articoli 120 e 122 del nostro codice civile. Secondo l’art. 120 cod. civ. il matrimonio infatti, può essere impugnato da quello dei coniugi, che quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione. L’art. 122 cod. civ. prevede l’impugnabilità del matrimonio in caso, tra l’altro, di incapacità e di errore essenziale riguardante l’esistenza di una malattia psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
Legge e giustizia pubblica il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.
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