Ddl Senato 15.12.99
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITA’ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Articolo 1.
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:
a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all’azione di apposizione di termini ed all’azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonchè quelli relativi alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Articolo 2.
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il pretore trasmette il fascicolo di ufficio al giudice di pace che fissa con decreto l’udienza di prosecuzione.
1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell’articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.
2. I fascicoli d’ufficio dei giudizi indicati nell’articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell’ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d’ufficio all’iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell’udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell’udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell’articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n.353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell’articolo 38 del codice di procedura civile.
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell’articolo 185 del codice di procedura civile.
Articolo 3.
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l’attività conseguente all’applicazione del comma 2. E’ abrogato l’articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n.374.
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell’articolo 2.
Articolo 4.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n.276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell’articolo 1, nonché dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell’articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.
Articolo 5.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, è inserito il seguente:
“3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, è sostituito dal seguente:
“4. L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell’articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n.374, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Al coordinatore spetta un’indennità di presenza mensile per l’effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici”.
4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 6.
1. L’articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 13. – (Notificazione degli atti) – 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai Identico.
procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, e successive modificazioni”.
2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n.122, sono abrogati.
3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.
Articolo 7.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali:
1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista dall’articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall’articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell’articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.
Articolo 8.
1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall’articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n.27.
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Articolo 9.
1. Dopo il sesto comma dell’articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
“In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita “.
Titolo III
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
Modifica alle disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale in composizione collegiale o in composizione monocratica
Articolo 10.
1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
“Articolo 33-bis. – (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). – 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 430, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall’articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.
Articolo 33-ter. – (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). – 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge”.
Capo II
Modifica alle disposizioni sull’incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Articolo 11.
1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
“2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n.354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n.354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n.354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all’articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell’articolo 296”.
Capo III
Controllo della competenza nel corso delle indagini
Articolo 12.
1. Dopo l’articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“Articolo 54-quater. – (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero) – 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54-ter.
4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge”.
Capo IV
Difensore
Articolo 13.
1. Al comma 1 dell’articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: “dal difensore o da altra persona abilitata”.
2. Il comma 3 dell’articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile”.
3. Al comma 1 dell’articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo”.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Capo V
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
Articolo 14.
1. La rubrica dell’articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“6-bis. E’ vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.
Capo VI
Riparazione per l’ingiusta detenzione
Articolo 15.
1. All’articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell’articolo 314”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo”.
2. Al comma 1 dell’articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare”.
Capo VII
Indagini preliminari
Articolo 16
1. L’articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 415. – (Reato commesso da persone ignote) – 1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto”.
Articolo 17.
1. All’articolo 405, comma 2, ed all’articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis,”.
2. Dopo l’articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“Articolo 415-bis. – (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari) – 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione”.
3. All’articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: “dall’invito” alla fine sono sostituite dalle seguenti: “dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3”.
Capo VIII
Udienza preliminare
Articolo 18.
1. Al comma 1 dell’articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;”.
2. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: “l’enunciazione” sono inserite le seguenti: “,in forma chiara e precisa,”.
Articolo 19.
1. Al comma 1 dell’articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “cinque”.
2. L’articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
“Articolo 420. – (Costituzione delle parti) – 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
Articolo 420-bis. – (Rinnovazione dell’avviso) – 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l’avviso dell’udienza preliminare a norma dell’articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza dell’avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.
Articolo 420-ter. – (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore) – 1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.
3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.
4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
Articolo 420-quater. – (Contumacia dell’imputato) – 1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
3. Se l’imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 424, il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
4. L’ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l’assenza dell’imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma degli articoli 420-bis e 420-ter.
4. L’ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza dell’avviso a norma dell’articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
5. Se la prova dell’assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 del’articolo 424, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, rinvia anche d’ufficio l’udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 424.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
7. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l’imputato è contumace o assente.
Articolo 420-quinquies. – (Assenza e allontanamento volontario dell’imputato) – 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che l’udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore”.
Articolo 20.
1. Al comma 2 dell’articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65”.
Articolo 21.
1. Dopo l’articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“Articolo 421-bis. – (Ordinanza per l’integrazione delle indagini). – 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 412, comma 1”.
Articolo 22.
1. L’articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 422. – (Attività di integrazione probatoria del giudice) – 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, ovvero a norma dell’articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle persone indicate nell’articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio.
3. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499”.
Articolo 23.
1. L’articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 425. – (Sentenza di non luogo a procedere) – 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza.
5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537”.
2. All’articolo 579, comma 1, e all’articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: “, di proscioglimento o di non luogo a procedere” sono sostituite dalle seguenti: “o di proscioglimento”.
Articolo 24.
1. Il comma 4 dell’articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“4. Il decreto è notificato all’imputato contumace all’udienza preliminare”.
Articolo 25.
1. Dopo l’articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“Articolo 430-bis. (Divieto di assumere informazioni). – 1. E’ vietata al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell’articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altra parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa con l’assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo”.
Articolo 26.
1. L’articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 431. – (Fascicolo per il dibattimento) 1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva”.
Capo IX
Procedimenti speciali
Articolo 27.
1. L’articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 438 – (Presupposti del giudizio abbreviato). – 1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2”.
Articolo 28.
1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
Articolo 29.
1. L’articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 441. – (Svolgimento del giudizio abbreviato) – 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tal caso l’applicabilità dell’articolo 423.
6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4”.
Articolo 30.
1. All’articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta”.
Articolo 31.
1. All’articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula”;
b) il comma 2 è abrogato.
Articolo 32.
1. Il comma 2 dell’articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3”.
Articolo 33.
1. All’articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato”.
Articolo 34.
1. comma 1 dell’articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nell’udienza prevista dall’articolo 458 e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta”.
Articolo 35.
1. Il comma 2 dell’articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443”.
Articolo 36.
1. All’articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 l’ultimo periodo è soppresso;
1. Al comma 2 dell’articolo 458 del codice di procedura penale, le parole: “e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso” sono soppresse.
b) al comma 2 le parole: “e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso” sono soppresse e dopo le parole: “previste dagli articoli” sono inserite le seguenti: “438, commi 3 e 5,”.
Articolo 37.
1. L’articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 459. – (Casi di procedimento per decreto). – 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale”.
2. All’articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privat. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria”;
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l’applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
3. Al comma 1 dell’articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente”.
4. Il comma 3 dell’articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna”.
5. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: “su richiesta dell’imputato” sono aggiunte le seguenti: “nonchè dei decreti penali”.
Capo X
Modifiche alle disposizioni sul giudizio
Articolo 38.
1. Al comma 1 dell’articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: “consulenti tecnici” sono inserite le seguenti: “nonché delle persone indicate nell’articolo 210”.
2. Il comma 2 dell’articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495”.
Articolo 39.
1. All’articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies”.
2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
Articolo 40.
1. L’articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 493. – (Richieste di prova) – 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove.
2. E’ ammessa l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari”.
Articolo 41.
1. Il comma 2 dell’articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2”.
Articolo 42.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3”.
Articolo 43.
1. L’articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Articolo 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero). 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale”.
Capo IX
Disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Articolo 44.
1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“LIBRO OTTAVO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Titolo I
DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo 549. – (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
Titolo II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Articolo 550. – (Casi di citazione diretta a giudizio) – 1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Articolo 551. – (Procedimenti connessi) – 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’articolo 416.
Articolo 552. – (Decreto di citazione a giudizio) – 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.
Articolo 553. – (Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento) – 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Articolo 554. – (Atti urgenti) – 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1.
Articolo 555. – (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) – 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
Titolo III
PROCEDIMENTI SPECIALI
Articolo 556. – (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) – 1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
Articolo 557. – (Procedimento per decreto) – 1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.
Articolo 558. – (Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo) – 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’articolo 386, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili.
5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall’articolo 449, commi 4 e 5.
Titolo IV
DIBATTIMENTO
Articolo 559. – (Dibattimento) – 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L’esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione”.
Capo XII
Disposizioni in materia di opposizione al decreto penale di condanna e di
impugnazioni
Articolo 45.
1. All’articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: “o del giudice di pace”.
2. All’articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: “o del giudice di pace”.
Capo XIII
Disposizioni abrogative, di attuazione e di coordinamento
Articolo 47.
1. L’articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, è sostituito dal seguente:
“Articolo 33-sexies. – (Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare) – 1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554”.
2. L’articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, è sostituito dal seguente:
“Articolo 33-septies. – (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) – 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero”.
3. Si applica la disposizione dell’articolo 420-ter, comma 4″.
3. Al comma 1 dell’articolo 60 del codice di procedura penale le parole: “nel
decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell’articolo 555” sono sostituite dalle seguenti: “nel decreto di citazione diretta a giudizio”.
4. All’articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, è aggiunto il seguente comma:
“1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis”.
5. Il comma 1-bis dell’articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, è sostituito dal seguente:
“1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 516, commi 1-bis e 1-ter”.
6. Al comma 1 dell’articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, sono aggiunte, in fine, le parole: “,ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia tenuta”.
7. Il comma 1 dell’articolo 521-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, è sostituito dal seguente:
“1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero”.
Articolo 48.
1. Dopo l’articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:
“Articolo 4-bis. – (Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero) – 1. La richiesta al procuratore generale di cui all’articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero”.
2. Ai fini della determinazione dell’ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento”.
Articolo 49.
1. Al comma 1 dell’articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: “a norma dell’articolo 420 comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “a norma degli articoli 420-bis e 420-ter”.
2. Al comma 1 dell’articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: “dall’articolo 420, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 420-bis e 420-ter”.
Articolo 50.
1. Dopo l’articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:
“Articolo 107-bis. – (Denunce a carico di ignoti) – 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili”.
Articolo 51.
1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, la parola: “566” è sostituita dalla seguente: “558”.
2. All’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, la parola: “566” è sostituita dalla seguente: “558”.
Articolo 52.
1. L’articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è sostituito dal seguente:
“Articolo 135. – (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) – 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero”.
Articolo 53.
1. All’articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “ovvero a norma dell’articolo 557 del codice” sono soppresse;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice”;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. In caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato”.
Articolo 54.
1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono abrogati.
Articolo 55.
1. Il comma 2 dell’articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è sostituito dal seguente:
“2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all’applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall’articolo 444, comma 1, del codice”.
Articolo 56.
1. Al comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, le parole: “, acquisito il consenso del pubblico ministero,” sono soppresse.
Titolo IV
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Articolo 57.
1. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell’attività medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”.
2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorso ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l’ordine di anzianità nell’esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 58.
1. Al terzo comma dell’articolo 72 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, le parole: “reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall’articolo 550 del codice di procedura penale”.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 59.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l’anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall’anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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