Reati informatici
Studio Legale Marzorati | Avvocato Milano
ARTICOLI TRATTI DAL CODICE PENALE
420. (Attentato a impianti di pubblica utilità)(1). Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità (433), è punito, salvo il fatto costituisca più grave reato, con reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell’ impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’ interruzione anche parziale del funzionamento dell’ impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.
(1) Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall’ art. 2 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, non consentito (384 c.c.p.)
Misure cautelari personali: consentite (280. 287 c.c.p.)
Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Tribunale ( 7 c.p.p.); terzo comma. Tribunale (6 c.p.p.)
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
491. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena)(1). Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (602 c.c.), ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (2003, 2008-2015, 2023 c.c), in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell’ articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’ articolo 476 e nell’ articolo 482 (1126 c.n.).
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso (110) nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’ articolo 489 per l’ uso di atto pubblico falso (492)
(1) L’ art. 1 della L. 31 luglio 1984, n. 400, recante nuove norme sulla competenza penale e sull’ appello contro le sentenze del Tribunale, prevede che la competenza per i reati previsti da questo articolo appartenga al Tribunale (7 c.p.p.).
491 bis. (Documenti informatici)(1). Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
(1) Questo articolo è stato aggiunto all’ articolo 3 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
CAPO III.
DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI.
392. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (120 ss.; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a lire un milione (l).
Agli effetti della legge penale, si ha ” violenza sulle cose ” allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (2).
(l) La multa originaria fino a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall’ art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall’ art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’ art. 1 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (7 c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte (336 ss. c.p.p.).
CAPO III.
DELLA FALSITA’ IN ATTI.
476. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). Il pubblico ufficiale (357), che, nell’ esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero (491), è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso (2699 ss. c.c.), la reclusione è da tre a dieci anni (482, 490, 492, 493).
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
478. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Il pubblico ufficiale (357), che, nell’ esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (492) diversa dall’ originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso (2699 ss. c.c.), la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale (357) in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (482, 493).
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo e secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); terzo comma, non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: primo e terzo comma, non consentito: secondo comma, consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: primo e secondo comma, consentite (280, 287c.p.p.); terzo comma non consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo e terzo comma, Tribunale (7 c.p.p.); seconda comma. Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
479. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).(1) Il pubblico ufficiale (357), che, ricevendo o formando un atto nell’ esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’ atto è destinato a provare la verità soggiace alle pene stabilite nell’ articolo 476 (487. 493; 1127 c.n.).
(1) L’ art. 90 del D.L. 30 marzo 1990, n. 76, recante il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici, prevede una particolare aggravante qualora il reato previsto da questo articolo sia commesso per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito nell’ ipotesi riferibile all’ art. 476 2 c.p.-(384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280. 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 C.p.p.).
482. (Falsità materiale commessa dal privato). Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476. 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (357) fuori dell’ esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (490) (l).
(l) Le pene detentive massime che risultano applicabili alle varie ipotesi sono le seguenti:
a) ipotesi riferibile all’ art. 476. primo comma: 4 anni;
b) ipotesi riferibile all’ art. 476. secondo comma: 6 anni e 8 mesi;
c) ipotesi riferibile all’ art. 477: 2 anni;
d) ipotesi riferibile all’ art. 478, primo comma: 2 annie 8 mesi;
e) ipotesi riferibile all’ art. 478. secondo comma: 5 anni e 4 mesi;
f) ipotesi riferibile all’ art. 478 terzo comma: 2 anni.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: ipotesi a), b). e), facoltativo in flagranza (381c.p.p.); ipotesi c), d), f), non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: ipotesi b). consentito (384 c.p.p.); ipotesi a), c), d), e). f), non consentito
Misure cautelari personali: ipotesi a), b), e), consentite (280, 287 c.p.p.); ipotesi c), d), f), non consentite.
Autorità giudiziaria competente: ipotesi c), d), f), Tribunale (7 c.p.p.)
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
489. (Uso di atto falso). Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti. ridotte di un terzo (1).
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (491, 492, 493 bis).
(1) Le pene detentive massime che risultano applicabili alle varie ipotesi sono le seguenti:
a) ipotesi riferibile all’ art. 476. primo comma: 4 anni;
b) ipotesi riferibile all’ art. 476. secondo comma: 6 anni e 8 mesi;
c) ipotesi riferibile all’ art. 477 ;2 anni;
d) ipotesi riferibile all’ art. 478 primo comma: 2 anni e 8mesi;
e) ipotesi riferibile all’ art. 478 secondo comma: 5 anni e 4 mesi;
f) ipotesi riferibile all’ art. 478. terzo comma: 2 anni;
g) ipotesi riferibile all” art.479. rapportato al 476, primo comma: 4 anni;
h) ipotesi riferibile all’ art. 479. rapportato al 476. secondo comma: 6 anni e 8 mesi;
i) ipotesi riferibile all’ art. 480: 1 anno e 4 mesi;
l) ipotesi riferibile all’ art. 481: otto mesi;
m) ipotesi riferibile all’ art. 482 rapportato primo comma: 2 anni e 8 mesi;
n) ipotesi riferibile all’ art. 482. rapportato al 476. secondo comma: 4 anni e 5 mesi e 10 giorni;
o) ipotesi riferibile all’ art. 482 rapportato al 477: 1 anno e 4 mesi;
p) ipotesi riferibile all’ art.482, rapportato al 478, primo comma: 1 anno 9 mesi e 10 giorni;
q) ipotesi riferibile all’ art.482, rapportato al 478. secondo comma: 3 anni 6 mesi e 20 giorni;
r) ipotesi riferibile all’ art. 482, rapportato al 478. terzo comma: 1 anno e 4 mesi;
s) ipotesi riferibile all’ art. 483: 1 anno e 4 mesi;
t) ipotesi riferibile all’ art. 484: 4 mesi;
u) ipotesi riferibile all’ art. 486; 2 anni.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: ipotesi a, b, e, g, h, n, q, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); altre ipotesi non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: ipotesi b, h. consentito (384 c.p.p.); altre ipotesi non consentite.
Misure cautelari personali: ipotesi a. b. e, g, h. n. q. consentite (280. 287 c.p.p.); altre ipotesi non consentite.
Autorità giudiziaria competente: b, e, g, h. n. Tribunale (6 c.p.p.); altre ipotesi Tribunale (7 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.) se si tratta di testamento olografo; a querela di parte (336 c.p.p.) negli altri casi di scrittura privata.
615 ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) (1). Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
l) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
615 quater. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) (1). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’ accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri l) e 2) del quarto comma dell’ articolo 617 quater.
(1). Questo articolo è stato aggiunto dall’ art.41 della L. 23 dicembre 1993. n. 547 recante modifiche e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (7 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
615 quinquies. (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico)(l). Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto. avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’ interruzione totale o parziale, o l’ alterazione del suo funzionamento. è punito con la reclusione sino a 2 due anni e con la multa sino a lire venti milioni.
(l). Questo articolo è stato aggiunto dall’ art. 41 della L. 23 dicembre 1993. n. 547 recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (7 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
SEZIONE V.
DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA’ DEI SEGRETI.
616. (violazione. sottrazione e soppressione di corrispondenza). Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte. la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione (15 Cost.; 619) (1).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni (618).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (2).
(l) La multa originaria da L. 300 a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall’ art. 3 della L. 12 luglio 1961. n. 603 e successivamente quintuplicata dall’ art. 113 della L. 24 novembre 1981, nº 689 in tema di depenalizzazione.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’ art. 5 della L. 23 dicembre 1993, n. 547. recante modifiche e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (7 c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.).
617 (Cognizione. interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)(1). Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (623 bis, 266 ss. c.p.p.).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa (120, 336 c.p.p.); tuttavia si procede d’ ufficio (50 c.p.p.) e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale (357) o di un incaricato di un pubblico servizio (358) nell’ esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (2).
(l) Questo articolo è stato cosi sostituito dall’ art. 2 della L. 8 aprile 1974. n. 98 recante norme per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) Per l’ individuazione di apparecchi e strumenti idonei ad intercettare le comunicazioni telefoniche o telegrafiche si veda l’ art. 9 della L. 8 aprile 1974, n. 98 recante norme per la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p ).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Tribunale (7 c.p.p.); terzo comma. Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.); d’ ufficio (50 c.p.p.). qualora ricorrano le circostanze previste al terzo comma.
617 quater. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche(1). Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con l’abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(1) Questo articolo è stato aggiunto all’ art. 6 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: consentito in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.)
Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Tribunale (7 c.p.p.) quarto comma, Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: primo e secondo comma, a querela di, parte (336 c.p.p.); quarto comma, d’ ufficio (50 c.p.p.).
617 quinquies. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)(1). Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’ articolo 617 quater.
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’ art. 6 della L. 23 dicembre 1993 n. 547 recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI :
Arresto:facoltativo in flagranza (381 c.p.p ).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale (7 c.p.p.); secondo comma. Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
617 sexies. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)(1). Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno. forma falsamente ovvero altera o sopprime. in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’ articolo 617 quater.
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’ art. 6 della L. 23 dicembre 1993 n. 547 recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI :
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p ).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale (7 c.p.p.); secondo comma. Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
621. (Rivelazione del contenuto di documenti segreti). Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni (262) (1).
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (2). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336c.p.p.)
(1) La multa originaria da L.1.000 a L.10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall’ art. 3 della L.12 Luglio 1961, n.603 e successivamente quintuplicata dall’ art. 113 della L.24 Novembre 1981 n.689 in tema di depenalizzazione.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’ art. 7 della L. 23 dicembre 1993 n. 547 recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI :
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (7 c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.).
635 bis. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici) (l). Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’ articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
(l) Questo articolo è stato aggiunto dall’ art. 9 della L. 23 dicembre 1993 n. 547 recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comm, . non consentite; secondo comma, consentite (28O. 287 c p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale (7 c.p.p.).
Procedibilità: d’ ufficio (50 c.p.p.).
640 ter. (Frode informatica) (l). Chiunque. alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero l) del secondo comma dell’ articolo 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’ altra circostanza aggravante.
(l) Questo articolo è stato aggiunto dall’ art. 10 della L. 23 dicembre 1993 n. 547 recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite (280. 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale (7 c.p.p.); secondo comma, Tribunale (6 c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.) salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’ altra circostanza aggravante.
REATI INFORMATICI LEGGI D’ ITALIA
testo vigente
Aggiornamento alla GU 06/05/96
Norme generali sul diritto d’ autore.
L. 22 aprile 1941, n 633 (l) . Sezione II – difesa e sanzioni penali.
171. Salvo quanto previsto dall’ art. 171-bis, punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (48) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (48/a):
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti esemplari prodotti all’ estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od a una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’ opera cinematografica, l’ esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni di cose fatte all’ estero(48/b)
f) in violazione dell’ art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (48/c) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’ opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’ opera medesima, qualora ne risulti offesa all’ onore od alla reputazione dell’ autore.
(l) Pubblicata nella GU 16 luglio 1941, n 166.
(48) La misura della multa è stata così elevata dall’ art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall’ art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’ art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(48/a) Alinea è così modificato dall’ art. 9, D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (GU 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.)
(48/b) Lettera così sostituita dell’ art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404, riportata al n C/VI e poi abrogata dall’ art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406, riportata alla voce Fonograia.
(48/c) La misura della multa è stata così elevata dall’ art. 3, L. 12 luglio 1961, n 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall’ art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell’ art. 24 C.P.P. l’ entità della sanzione non può superare lire 10.000.000. La sanzione esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’ art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
171 – bis. 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 (48/d). Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’ esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena, non inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 3.000.0000 (48/d) se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n.1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati (49).
(l) Pubblicata nella GU 16 luglio 1941, n 166.
(48/d) Gli importi sono stati così modificati dall’ art. 4, D. Lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (G.U. 24 aprile 1996, n 36).
(49) Aggiunto all’ art. 10, D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 306, S.O.).
Ultimo aggiornamento: 21 Luglio 1997
Tratto da Ce.S.I.T. – Politecnico di Torino
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