Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, diritto di filiazione, obbligo di assistenza fra parenti, asili di famiglia, tutela, mediazione matrimoniale)
Modifica del 26 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 19951,
decreta:
I
1.nIl titolo primo del Codice civile2 è modificato come segue:
A. Registri I. In genere
Titolo primo: Delle persone fisiche
Capo secondo: Degli atti dello stato civile
Art. 39
1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri.
1 2
2 Lo 1.
2.
3. 4. 5.
stato civile comprende in particolare i dati seguenti:
i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte;
lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale;
i nomi;
i diritti di attinenza cantonali e comunali;
la cittadinanza nazionale.
Art. 40
1 Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notifica- re i dati necessari alla documentazione dello stato civile.
2 Esso può prescrivere che per le infrazioni all’obbligo di notificazione sia comminata una multa.
3 Esso provvede nell’ambito degli atti dello stato civile alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono og- getto di elaborazione.
FF 1996 I 1 RS 210
II. Obbligo di notificazione e protezione dei dati
1118 1998-0247
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III. Prova di dati non controversi
Art. 41
1 L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati re- lativi allo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l’accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.
2 L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbli- go di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
Art. 42
1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domanda- re al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.
2 Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.
Art. 43
Le autorità dello stato civile rettificano d’ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.
Art. 44
1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:
1. tengono i registri;
2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;
3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedo- no alla celebrazione del matrimonio;
4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.
2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresen- tante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.
Art. 45
1 Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.
2 Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:
1. vigila sugli uffici dello stato civile;
2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile;
3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del
matrimonio;
IV. Rettifica- zione
1. Da parte del giudice
2. Da parte delle autorità dello stato civile
B. Organizza- zione
I. Autorità dello stato civile
1. Ufficiali dello stato civile
2. Autorità di vigilanza
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II. Responsa- bilità
4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concer- nenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni re- lative allo stato civile prese da autorità estere;
5. assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.
3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza.
Art. 46
1 Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell’ambito dello stato civile nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell’offesa la giustifichi, la riparazione morale.
2 Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave ne- gligenza.
3 Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge sulla responsabilità3.
Art. 47
1 L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgres- sioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.m
3 È fatta salva l’azione penale.
Art. 48
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Esso disciplina in particolare:
1. i registri da tenere e i dati da registrare;
2. la tenuta dei registri;
3. la vigilanza.
3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio fede- rale può stabilire esigenze minime per la formazione e il perfeziona- mento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.
4 Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
III. Misure disci- plinari
C. Disposizioni d’esecuzione
I. Diritto federale
3
RS 170.32
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II. Diritto canto- nale
Art. 49
1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.
2 Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione.
3 Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere appro- vate dalla Confederazione.
Art. 50 e 51 Abrogati
2.nIl titolo terzo del Codice civile4 è modificato come segue: Titolo terzo: Del matrimonio
A. Promessa nuziale
B. Scioglimento del fidanzamento
I. Regali
II. Partecipazio- ne finanziaria
III. Prescrizione
Capo primo: Del fidanzamento
Art. 90
1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.
2 I minorenni e gli interdetti non sono vincolati da una promessa nu- ziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.
3 Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.
Art. 91
1 Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.
2 Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell’indebito arricchimento.
Art. 92
Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del ma- trimonio può pretendere dall’altro una partecipazione adeguata purché, visto l’insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi ini- qua.
Art. 93
Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla rottura del medesimo.
4
RS 210
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A. Capacità al matrimonio
B. Impedimenti al matrimonio
I. Parentela e affinità in linea discendente
Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio
Art. 94
1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciotte- simo anno d’età ed essere capaci di discernimento.
2 Gli interdetti non possono contrarre matrimonio senza il consenso del rappresentante legale. Contro il diniego del consenso è dato il ricorso al giudice.
Art. 95
1 È proibito contrarre matrimonio:
1. tra parenti in linea retta nonché tra i fratelli o le sorelle germani,
consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discen-
denza o adozione;
2. tra patrigno o matrigna e i rispettivi figliastri; questo impedimento
vale ancorché il matrimonio da cui deriva sia stato dichiarato nullo o sia stato sciolto.
2 L’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’ altro.
Art. 96
Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.
Capo terzo:
Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
Art. 97
1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la pro- cedura preparatoria.
2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
Art. 98
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
II. Matrimonio antecedente
A. Principi
B. Procedura preparatoria
I. Domanda
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II. Esecuzione e chiusura della procedura prepa- ratoria
2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichia- rano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
Art. 99
1 L’ufficio dello stato civile esamina se:
1. la domanda sia stata depositata regolarmente; 2. l’identità dei fidanzati sia accertata;
3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio.
2 Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.
3 L’ufficio dello stato civile fissa d’intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matri- monio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.
Art. 100
1 Il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.
2 Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che l’osservanza del termine di dieci giorni non sia più possibile, l’ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, ab- breviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.
Art. 101
1 Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.
2 Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebrare il matrimonio.
3 Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati di- mostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.
Art. 102
1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.
III. Termini
C. Celebrazione del matrimonio
I. Luogo
II. Forma
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D. Disposizioni d’esecuzione
A. Principio
B. Nullità assoluta
I. Cause
2 L’ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la do- manda se vogliono unirsi in matrimonio.
3 Ricevute le risposte affermative, l’ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.
Art. 103
Il Consiglio federale e, nell’ambito della loro competenza, i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie.
Capo quarto: Della nullità del matrimonio
Art. 104
Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere an- nullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.
Art. 105
È data una causa di nullità se:
1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e
il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o
morte del coniuge;
2. al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di
discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discer-
nimento;
3. la celebrazione era vietata per parentela o per affinità in linea di-
scendente.
Art. 106
1 L’azione è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato.
2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3 L’azione è proponibile in ogni tempo.
Art. 107
Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:
1. al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa tran-
sitoria, incapace di discernimento;
2. aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia
che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un’altra persona;
II. Azione
C. Nullità relativa
I. Cause
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II. Azione
3. aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell’altro;
4. aveva contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e immi- nente pericolo per la vita, la salute o l’onore propri o di una per- sona a lui strettamente legata.
Art. 108
1 L’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli ef- fetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebra- zione del matrimonio.
2 L’azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un ere- de può tuttavia proseguire l’azione già promossa al momento del de- cesso.
Art. 109
1 La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.
2 Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli ef- fetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.
Art. 110
La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni del diritto sul divorzio.
D. Effetti della sentenza
E. Competenza e procedura
3.nIl titolo quarto del Codice civile5 è modificato come segue:
Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale
A. Divorzio su richiesta comune
I. Accordo completo
Capo primo: Delle condizioni del divorzio
Art. 111
1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e pro- ducono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme; egli si assicura che entrambi, dopo matura riflessione e per libera scelta, hanno inoltrato la richiesta e stipulato una convenzione omologabile.
5
RS 210
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II. Accordo parziale
2 Se, dopo un periodo di riflessione di due mesi, i coniugi confermano per scritto la loro volontà di divorziare e la loro convenzione, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
3 Il giudice può ordinare una seconda audizione.
Art. 112
1 I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.
2 I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono per- venuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.
3 Ogni coniuge inoltra le proprie conclusioni in merito alle conseguen- ze del divorzio sulle quali sussiste disaccordo; su tali conclusioni il giudice decide nella sentenza di divorzio.
Art. 113
Ove risulti che le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice impartisce un termine a ogni coniuge affinché la richiesta sia sostituita con un’azione unilaterale.
Art. 114
Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispen- denza o il giorno della sostituzione della richiesta con un’azione uni- laterale i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni.
Art. 115
Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termi- ne di quattro anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.
Art. 116
Quando un coniuge domanda il divorzio dopo sospensione della vita in comune o per rottura del vincolo coniugale e l’altro coniuge vi accon- sente esplicitamente o inoltra una domanda riconvenzionale, sono ap- plicabili per analogia le disposizioni relative al divorzio su richiesta comune.
III. Sostituzione con azione uni- laterale
B. Divorzio su azione di un coniuge
I. Dopo la so- spensione della vita comune
II. Rottura del vincolo coniu- gale
III. Consenso
al divorzio, do- manda riconven- zionale
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A. Condizioni e procedura
B. Effetti della separazione
Capo secondo: Della separazione coniugale
Art. 117
1 Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la se- parazione.
2 La procedura del divorzio si applica per analogia.
3 Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di se- parazione.
Art. 118
1 Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.
2 Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
Capo terzo: Degli effetti del divorzio
Art. 119
1 Il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all’ufficiale dello stato civile di volere riprendere il cognome originario o il cognome che portava pri- ma del matrimonio.
2 Il divorzio non ha effetti sul diritto d’attinenza cantonale e comunale.
Art. 120
1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del di- ritto sul regime dei beni matrimoniali.
2 I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte alle- stite prima della litispendenza della procedura di divorzio.
Art. 121
1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge.
2 Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può com-
A. Situazione dei coniugi di- vorziati
B. Regime ma- trimoniale e diritto succes- sorio
C. Abitazione familiare
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D. Previdenza professionale
I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza
1. Divisione delle prestazioni d’uscita
2. Rinuncia ed esclusione
II. Dopo il so- praggiungere di un caso di previ- denza o d’im- possibilità della divisione
E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio I. Condizioni
pensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.
3 Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d’abitazione è limitato o sop- presso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.
Art. 122
1 Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di pre- videnza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicu- razione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizio- ni della legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio.
2 Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.
Art. 123
1 Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vec- chiaia e d’invalidità sia garantita in altro modo.
2 Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia ma- nifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
Art. 124
1 Un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il ma- trimonio non possono essere divise per altri motivi.
2 Il giudice può obbligare il debitore a garantire l’indennità, se le circo- stanze lo giustificano.
Art. 125
1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2 Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
6
RS 831.42
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II. Modalità del contributo di mantenimento
III. Rendita
1. Disposizioni speciali
2. Adeguamento al rincaro
3. Modifica mediante sen- tenza
1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2. durata del matrimonio;
3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4. età e salute dei coniugi;
5. reddito e patrimonio dei coniugi;
6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi non-
ché presumibile costo del reinserimento professionale del benefi-
ciario del mantenimento;
8. aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della
previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle pre- stazioni d’uscita.
3 Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l’avente diritto:
1. ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al
mantenimento della famiglia;
2. ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale
versa;
3. ha commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a
lui intimamente legata.
Art. 126
1 Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento.
2 Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.
3 Può subordinare a determinate condizioni il contributo di manteni- mento.
Art. 127
I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
Art. 128
Il giudice può decidere che il contributo di mantenimento sia aumen- tato o ridotto automaticamente in funzione di determinati cambiamenti del costo della vita.
Art. 129
1 Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un migliora- mento della situazione dell’avente diritto deve essere preso in conside-
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4. Estinzione per legge
IV. Esecuzione 1. Aiuto all’in- casso e anticipi
razione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.
2 L’avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell’obbligato aumentino in maniera impre- vista dopo il divorzio.
3 Entro un termine di cinque anni dal divorzio l’avente diritto può esi- gere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situa- zione economica dell’obbligato sia nel frattempo migliorata.
Art. 130
1 L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.
2 Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.
Art. 131
1 Se l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, l’autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l’avente diritto che ne faccia richiesta a otte- nere l’esecuzione del contributo di mantenimento.
2 È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l’erogazione di anticipi allorché l’obbligato non adempia l’obbligo di mantenimento.
3 La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all’ente pubblico nella misura in cui quest’ultimo assuma il manteni- mento dell’avente diritto.
Art. 132
1 Quando l’obbligato trascura l’obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all’avente diritto.
2 Se persiste nel negligere l’obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudi- ce può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di man- tenimento futuri.
Art. 133
1 Il giudice attribuisce l’autorità parentale a uno dei genitori e discipli- na, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento
2. Avvisi ai debitori e ga- ranzia
F. Figli
I. Diritti e doveri dei genitori
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II. Modificazione delle circostanze
dell’altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.
2 Per l’attribuzione dell’autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.
3 A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale, purché ciò sia compa- tibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologa- zione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.
Art. 134
1 A istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, il giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.
2 Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.
3 Se i genitori sono d’accordo oppure se uno di loro è deceduto, l’au- torità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale e per l’approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.
4 Se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale o del contri- buto di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l’autorità tutoria deci- de della modifica delle relazioni personali.
Capo quarto: Della procedura di divorzio
Art. 135
1 Il giudice del domicilio di uno dei coniugi è competente a pronuncia- re e a modificare la sentenza di divorzio, nonché a decidere dell’avviso ai debitori e della prestazione di garanzie per il contributo di manteni- mento.
2 Se è chiesta una modifica del contributo di mantenimento per un fi- glio maggiorenne, la competenza è retta dalle disposizioni sull’obbligo di mantenimento dei genitori.
Art. 136
1 La richiesta comune di divorzio è deferita direttamente al giudice, senza preventiva procedura di conciliazione.
A. Competenza
B. Litispendenza
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C. Misure prov- visionali durante la procedura di divorzio
D. Nuove con- clusioni
E. Accertamento dei fatti
2 La domanda di divorzio o di modifica della sentenza di divorzio da parte di un coniuge è pendente con l’introduzione dell’azione.
Art. 137
1 Pendente la lite, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata del processo.
2 Il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Può decretarle anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse terminato. Sono applicabili per analogia le di- sposizioni a tutela dell’unione coniugale. I contributi di mantenimento possono essere chiesti per il futuro e per l’anno che precede la presen- tazione dell’istanza.
Art. 138
1 Fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti al- l’istanza cantonale superiore; sono ammesse nuove conclusioni, purché siano fondate su fatti o mezzi di prova nuovi.
2 L’azione di divorzio può essere tramutata in ogni tempo in azione di separazione.
Art. 139
1 Il giudice valuta le prove secondo libero convincimento.
2 Può ritenere provate le circostanze allegate a sostegno di un’azione di divorzio solo quando sia convinto del loro fondamento.
3 Non possono essere sentiti come testimoni né come persone chiamate a fornire informazioni coloro che hanno operato in veste di consulenti in materia matrimoniale o familiare oppure in veste di mediatori in materia familiare.
Art. 140
1 La convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente valida sol- tanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della sentenza.
2 Prima di omologare la convenzione, il giudice si assicura che i coniu- gi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadegua- ta.
Art. 141
1 Allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle relative modalità d’esecuzione e producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità della regolamentazione adottata e l’importo degli averi
F. Omologazione della convenzio- ne
G. Previdenza professionale; divisione delle prestazioni d’uscita
I. Accordo
1132
Codice civile svizzero RU 1999
II. Mancata intesa
determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la convenzione omologata dal giudice vincola pure gli istituti di previ- denza professionale.
2 Il giudice comunica agli istituti di previdenza professionale le dispo- sizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata.
3 Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d’ufficio se una corri- spondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità sia altrimenti garantita.
Art. 142
1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudi- cato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secon- do la legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi pro-
babilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.
Art. 143
La convenzione o la sentenza che fissa contributi di mantenimento de- ve menzionare:
1. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge so-
no stati presi in considerazione per il calcolo;
2. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
3. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del co-
niuge avente diritto, se è fatto salvo un successivo aumento della
rendita;
4. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni
del costo della vita.
Art. 144
1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente per- sonalmente i genitori.
2 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si op- pongano.
H. Contributi di mantenimento
J. Figli
I. Audizione
7
RS 831.42
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Codice civile svizzero RU 1999
II. Accertamento dei fatti
III. Rappresen- tanza del figlio
1. Requisiti
Art. 145
1 Il giudice accerta d’ufficio i fatti e valuta le prove secondo libero convincimento.
2 Se necessario fa capo a periti e si informa presso l’autorità tutoria o presso un servizio di assistenza della gioventù.
Art. 146
1 Per motivi gravi, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato al processo da un curatore.
2 Esamina se debba essere istituita una curatela in particolare nei se- guenti casi:
1. i genitori propongono conclusioni differenti in merito all’attribu-
zione dell’autorità parentale o a questioni importanti concernenti
le relazioni personali;
2. l’autorità tutoria lo richiede;
3. l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi fanno sor-
gere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l’attribuzione dell’autorità parentale o circa le rela- zioni personali oppure danno motivo di prospettare misure di protezione del figlio.
3 La curatela va ordinata su richiesta del figlio capace di discernimento.
Art. 147
1 L’autorità tutoria designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche.
2 Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici ove si tratti dell’attribuzione dell’autorità parentale, di questioni fonda- mentali inerenti alle relazioni personali o di misure di protezione del figlio.
3 Non si devono mettere a carico del figlio spese giudiziarie o ripetibili.
Art. 148
1 Il deposito di un rimedio giuridico sospende il passaggio in giudicato della sentenza soltanto nella misura delle conclusioni; se è però impu- gnato il contributo di mantenimento per il coniuge, possono essere og- getto di nuovo giudizio anche i contributi di mantenimento per i figli.
2 La convenzione sugli effetti patrimoniali del divorzio passata in giu- dicato può essere impugnata mediante domanda di revisione per vizi nella conclusione del contratto.
Art. 149
1 In caso di divorzio su richiesta comune, lo scioglimento del matrimo- nio può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario soltanto
2. Designazione e compiti
K. Rimedi di diritto
I. In genere
II. In caso di divorzio su ri- chiesta comune
1134
Codice civile svizzero RU 1999
per vizi della volontà o violazione delle prescrizioni federali di proce- dura relative al divorzio su richiesta comune.
2 Qualora una delle parti interponga un rimedio giuridico ordinario contro il disciplinamento consensuale degli effetti del divorzio, l’altra parte può dichiarare entro un termine fissato dal giudice che revoca il suo accordo al divorzio su richiesta comune, se la corrispondente parte della sentenza fosse modificata.
Art. 150-158 Abrogati
4.nLe seguenti altre disposizioni del Codice civile8 sono modificate come segue: Art. 38 cpv. 3
6. Modificazione delle circostanze
3 La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.
Art. 179
1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circo- stanze e se non sono più giustificate le revoca; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di tutela.
2 Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita sepa- rata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.
Art. 255
1 Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimo- nio.
2 Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l’anteriorità del concepimento rispetto alla morte.
3 Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
Art. 256a cpv. 2
2 Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre tre- cento giorni dallo scioglimento di quest’ultimo per causa di morte.
A. Presunzione
8
RS 210
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Codice civile svizzero RU 1999
D. Relazioni personali
I. Genitori e figlio
1. Principio
Art. 257 cpv. 1
1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.
Art. 264a cpv. 3
3 Un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.
Art. 273
1 I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custo- dia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di con- servare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pre- giudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.
Art. 274 cpv. 1
Concerne solo il testo tedesco
Art. 275
1 L’autorità tutoria del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l’autorità tutoria del luogo di dimora del figlio se quest’ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.
2 Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l’autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, oppure se modifica tale attri- buzione o il contributo di mantenimento.
3 Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l’autorità parentale o la custodia.
Art. 275a
1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli av- venimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.
III. Competenza
E. Informazione e schiarimenti
1136
Codice civile svizzero RU 1999
II. Genitori co- niugati
2 Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chie- dere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai do- centi e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.
3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.
Art. 285 cpv. 1 e 2bis
1 Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.
2bis L’obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, ri- ceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il pre- cedente contributo di mantenimento va diminuito per legge del- l’importo di tali nuove prestazioni.
Art. 286 cpv. 3
3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.
Art. 289 cpv. 1
1 I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detento- re della custodia.
Titolo prima dell’art. 296 Concerne solo il testo tedesco
Art. 296
Concerne solo il testo tedesco
Art. 297
1 Concerne solo il testo tedesco 2 Concerne solo il testo tedesco
3 Dopo la morte di uno dei coniugi, l’autorità parentale compete al su- perstite; in caso di divorzio, il giudice l’attribuisce secondo le disposi- zioni sul divorzio.
1137
Codice civile svizzero
RU 1999
III. Genitori non coniugati
1. In genere
2. Autorità pa- rentale in comu- ne
Art. 298
1 Concerne solo il testo tedesco
2 Concerne solo i testi tedesco e francese
Art. 298a
1 A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.
2 A richiesta di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, l’autorità di vigilanza sulle tutele modifica l’attribuzione dell’autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.
Art. 304 cpv. 1 e 2
1 Concerne solo il testo tedesco
2 Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il con- senso dell’altro.
Art. 306 cpv. 1
Concerne solo il testo tedesco
Art. 314 n. 1
La procedura è stabilita dal diritto cantonale, riservate le seguenti nor- me:
1. prima di ordinare una misura a protezione del figlio, l’autorità
tutoria o il terzo incaricato lo sentono personalmente e in modo appropriato, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppon- gano;
Art. 315 Titolo marginale
Art. 315a
1 Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le disposizioni sul divorzio o a tutela dell’unione coniugale, prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione alle autorità di tutela.
VII. Competenza 1. In genere
2. Nella procedu- ra matrimoniale
a. Competenza del giudice
1138
Codice civile svizzero RU 1999
b. Modifica di misure giu- diziarie
2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
3 Le autorità di tutela restano tuttavia competenti a:
1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima
della procedura giudiziaria;
2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del
figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.
Art. 315b
1 Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio:
1. durante la procedura di divorzio;
2. nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le
norme disciplinanti il divorzio;
3. nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione co-
niugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.
2 Negli altri casi sono competenti le autorità di tutela.
Art. 326
Concerne solo il testo tedesco
Art. 328
1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel biso- gno.
2 È fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge.
Art. 349-358 Abrogati
Art. 382 cpv. 1
1 Sono obbligati ad accettare l’ufficio di tutore i parenti e il coniuge del tutelando, nonché tutte le persone abitanti nella giurisdizione in cui la tutela è costituita.
Art. 422 n. 6 Abrogato
Art. 477 n. 1
Concerne solo i testi tedesco e francese
A. Persone obbligate
1139
Codice civile svizzero RU 1999
3. Misure disciplinari
Art. 957 Titolo marginale, cpv. 1 e 2
1 Le trasgressioni dei doveri d’ufficio da parte dei funzionari ed impie- gati del registro sono punite dalle autorità cantonali di vigilanza con sanzioni disciplinari.
2 Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione, la multa fino a mille franchi e, nei casi gravi, la destituzione.
Art. 960 cpv. 1 n. 3
1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi:
3. in virtù di un negozio giuridico per il quale l’annotazione è previ-
sta dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.
Titolo finale:
Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Capo primo:
Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto
Art. 6a
Testo dell’ex art. 7
Art. 7
1 Il matrimonio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19989.
2 Dall’entrata in vigore della legge nuova, i matrimoni per cui il diritto anteriore prevede una causa di nullità possono essere annullati solo secondo le disposizioni della nuova legge, computando tuttavia nei termini il tempo decorso anteriormente.
Art. 7a
1 Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 199810.
2 I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull’esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.
RS 210; RU 1999 1118 RS 210; RU 1999 1118
C. Diritto di famiglia
I. Celebrazione del matrimonio
Ibis. Divorzio 1. Principio
9 10
1140
Codice civile svizzero RU 1999
2. Processi di divorzio pen- denti
3 La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.
Art. 7b
1 Ai processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 199811 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale, si applica la legge nuova.
2 Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giu- stificarsi una decisione complessiva.
3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modi- fica del presente Codice del 26 giugno 1998; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.
Art. 8
Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
Adattamenti terminologici Concerne solo il testo tedesco
Iter. Effetti del matrimonio in generale
1. Principio
II
Diritto transitorio, referendum ed entrata in vigore
1 Laddove la presente legge modifica altre leggi oltre al Codice civile, sono appli- cabili le disposizioni transitorie delle leggi modificate.
2 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998
Il presidente: Zimmerli Il segretario: Lanz
Consiglio nazionale, 26 giugno 1998
Il presidente: Leuenberger Il segretario: Anliker
11
RS 210; RU 1999 1118
1141
Codice civile svizzero RU 1999
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 199812.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.
14 dicembre 1998
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0598
12
FF 1998 2742
1142
Codice civile svizzero RU 1999
Modifica di altre leggi
1. La legge federale sull’organizzazione giudiziaria13 è modificata come segue:
Art. 44 lett. b, bbis e d-f
Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di ca- rattere non pecuniario, come pure nei seguenti casi:
b. rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio del-
l’interdetto (art. 94 CC);
bbis. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111,
112 e 149 CC);
d. regolamentazione delle relazioni personali (art. 273 cpv. 3, 274
cpv. 2, 274a e 275 cpv. 1 e 2 CC), istituzione o revoca di una cu- ratela, privazione o ripristino della custodia o dell’autorità paren- tale (art. 298a, 308-313, 314a, 315, 315a e 325 CC);
e. interdizione e istituzione di una curatela (art. 369-372 e 392-395 CC) nonché revoca di questa misura;
f. privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 397a-397f, 405a e 406 cpv. 2 CC).
2. Il Codice delle obbligazioni14 è modificato come segue:
13 14 15 16
Art. 134cpv.1n.1
1 La prescrizione non comincia o, se cominciata, resta sospesa:
1. per i crediti dei figli contro i genitori durante l’esercizio dell’au-
torità parentale;
Art. 249 n. 1
Concerne solo i testi tedesco e francese
Art. 331e cpv. 6
6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile15 e l’articolo 22 della legge del 17 dicembre 199316 sul libero passaggio.
RS 173.110 RS 220
RS 210
RS 831.42
Allegato
1143
Codice civile svizzero RU 1999
A. Definizione e diritto appli- cabile
B. Mediazione di o per persone all’estero
I. Spese del viag- gio di ritorno
Titolo tredicesimo: Del mandato
Capo primobis:
Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner
Art. 406a
1 Con l’accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro rimunerazione, a pre- sentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.
2 Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di part- ner.
Art. 406b
1 Se la persona da presentare al mandante arriva dall’estero o si reca all’estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall’arrivo.
2 La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del mandatario passa all’ente pubblico con tutti i diritti, se quest’ultimo ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno.
3 Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese per il viaggio di ritorno solo fino all’importo massimo previsto nel con- tratto.
Art. 406c
1 L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottostà all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:
a. le condizioni e la durata dell’autorizzazione;
b. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;
c. l’obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.
Art. 406d
Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve con- tenere i seguenti dati:
II. Autorizza- zione
C. Forma e contenuto
1144
Codice civile svizzero RU 1999
D. Entrata in vigore, recesso
1. il nome e il domicilio delle parti;
2. il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga
a fornire, nonché l’importo della retribuzione e delle spese risul-
tanti da ogni prestazione, in particolare le spese d’iscrizione;
3. l’importo massimo del risarcimento che il mandante deve al man- datario qualora quest’ultimo, nell’ambito di una mediazione di o per persone all’estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritor-
no (art. 406b);
4. le modalità di pagamento;
5. il diritto del mandante di recedere dal contratto, per scritto e senza
indennità, entro sette giorni dalla stipulazione;
6. il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della
scadenza del termine di sette giorni;
7. il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità
il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inop- portuno.
Art. 406e
1 Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto sette giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Entro questo termine il mandante può dichiarare per scritto al mandatario di recedere dal con- tratto. È nulla la rinuncia anticipata a questo diritto. Il termine è ri- spettato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il settimo giorno.
2 Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza del termine di sette giorni.
3 Se il mandante recede dal contratto, non gli può essere chiesto alcun risarcimento.
Art. 406f
La dichiarazione di recesso e la disdetta del contratto devono avvenire in forma scritta.
Art. 406g
1 Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l’esecuzione del medesimo, delle particolari diffi- coltà che potrebbero sorgere nell’adempimento del mandato, in consi- derazione delle circostanze personali del mandante.
2 Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è te- nuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge fede- rale sulla protezione dei dati17.
E. Dichiarazione di recesso e disdetta
F. Informazione e protezione dei dati
17
RS 235.1
1145
Codice civile svizzero RU 1999
Art. 406h
G. Riduzione Se sono state stipulate rimunerazioni o spese sproporzionate, il man- dante può chiedere al giudice di ridurle nella giusta misura.
Art. 416 Abrogato
3.nLa legge federale del 18 dicembre 198718 sul diritto internazionale privato è modificata come segue:
Art. 45 cpv. 2
2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.
4. La legge federale del 14 dicembre 199019 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3 lett. b
3 L’imposizione è differita in caso di:
b. trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale,
nonché d’indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC20) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d’accordo;
5. La legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti21 è modi- ficata come segue:
18 19 20 21
RS 291 RS 642.14 RS 210 RS 831.10
1146
Art. 29sexies cpv. 1 nonché lett. a e d
1 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in parti- colare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:
Codice civile svizzero RU 1999
a. Concerne solo il testo tedesco
d. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità
parentale.
6.nLa legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 30c cpv. 6
6 Allorché i coniugi divorziano prima dell’insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile23 e all’articolo 22 della legge del 17 dicembre 199324 sul libero passaggio.
7.nLa legge del 17 dicembre 199325 sul libero passaggio è modificata come segue: Art. 22 Divorzio
a. Principio
1 In caso di divorzio, le prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile26; gli ar- ticoli 3-5 sono applicabili per analogia all’importo da trasferire.
2 Per ciascun coniuge la prestazione d’uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al mo- mento del divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d’uscita e all’avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al mo- mento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
3 Le parti di un versamento unico finanziato durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere.
Art. 22a b. Matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995
1 In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno. Allorché un coniuge, fra la data del
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matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l’importo accertato della sua prestazione d’uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all’articolo 22 capoverso 2.
2 Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l’importo della prima prestazione d’uscita comunicata d’ufficio
conformemente all’articolo 24; allorché una prestazione d’uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazio- ne della prestazione d’uscita, determinanti per il calcolo sono l’importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l’importo dell’ultima prestazione d’entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell’inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d’entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell’intervallo, compreso l’inte- resse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell’importo così calcolato vale quale prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All’importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d’entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l’interesse fino a questa data.
3 La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d’entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d’uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.
Art. 22b c. Indennità
1 Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un’indennità adeguata ai sensi del- l’articolo 124 del Codice civile27, la sentenza di divorzio può prescrivere che una parte della prestazione d’uscita sia imputata sulla medesima.
2 Il giudice notifica d’ufficio all’istituto di previdenza l’importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie alla continuazione della previdenza; per il trasferi- mento sono applicabili per analogia gli articoli 3-5.
Art. 22c d. Riacquisto
In caso di divorzio, l’istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d’uscita trasferita. Le disposizioni sull’affi- liazione a un nuovo istituto di previdenza sono applicabili per analogia.
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Titolo prima dell’art. 24
Sezione 6:
Informazione dell’assicurato e documentazione in vista di un divorzio
Art. 24 cpv. 2 e 3
2 L’istituto di previdenza deve informare l’assicurato nubendo sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio. L’istituto di previdenza deve conser- vare questo dato e, in caso di uscita dell’assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.
3 In caso di divorzio, l’istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l’assicurato o il giudice del divorzio degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d’uscita da dividere.
Art. 25 Titolo
Applicazione della LPP
Art. 25a Procedura in caso di divorzio
1 In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC28), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198229 sulla pre- videnza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
2 I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.
Art. 26 cpv. 3
3 Per il calcolo delle prestazioni d’uscita da dividere conformemente all’articolo 22, il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni d’uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.
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