Ricongiungimento familiare in Italia: ammesso in caso di Kafala islamica
La kafala è un istituto previsto dalla religione islamica assimilabile all’affidamento temporaneo previsto in Italia. Il nostro ordinamento ha ammesso che questo istituto posse essere fonte di diritto per ottenere un ricongiungimento familiare.
Senza timori né ipocrisie è inevitabile che l’incontro ed il percorso di una coppia mista sia più complicato di quello vissuto da due concittadini appartenenti allo stesso credo religioso.
Conciliare le distanze e le diverse culture oltre che la diversa religione spesso risulta complicato a causa di obblighi o diritti che in un paese sono riconosciuti e, magari, nell’altro no.
Pensiamo ad una coppia, lei italiana e lui marocchino, che al di là di tutti gli ostacoli decide di sposarsi. Lui in Marocco è affidatario di un bambino, in base alla kafala islamica, e vuole portarlo in Italia e far si che sia parte della famiglia.
Raccordare le leggi di due ordinamenti significa riconoscere diversi istituti giuridici
La kafala è uno strumento di protezione tipico dell’Islam, ed è riconosciuto anche a livello internazionale dalla Convenzione di New York. Prevede che i minori rimasti soli, perché orfani o abbandonati, possano essere affidati a terzi (non necessariamente parenti), i quali hanno l’obbligo dovere educarli, curarli e mantenerli secondo i valori dell’Islam.
Questo istituto non crea rapporti di filiazione né ulteriori vincoli tra minore e affidatario: il bambino non assume il cognome dell’affidatario e non acquista diritti ereditari. Per questo motivo dimostrare una parificazione allo stato di figlio per beneficiare dei diritti e dei privilegi che gli Stati riservano al rapporto genitore-figlio potrebbe risultare complicato. La kafala, quindi, è un istituto che giuridicamente non ha similitudini nei paesi occidentali.
La Kafala nella giurisprudenza italiana
Proprio per l’assenza di legami di filiazione tra l’affidatario ed il minore, nel caso in cui l’affidatario si trasferisse in un altro paese potrebbero esserci problemi per riuscire ad ottenere il ricongiungimento di tipo familiare.
La giurisprudenza italiana in questi ultimi anni, però, ha fornito risposte spesso favorevoli alle richieste di ricongiungimento riconoscendo che la Kafala possa fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare, secondo i requisiti stabiliti dal Testo Unico sull’Immigrazione, consentendo agli affidatari in base a questo istituto, di poter far arrivare sul territorio italiano il minore.
Sulla base delle recenti decisioni dei Giudici, quindi, il marito affidatario del bambino e desideroso di portarlo in Italia, dovrebbe chiedere il visto per ricongiungimento al Consolato Italiano in Marocco e, in caso di rifiuto, potrebbe presentare ricorso al Tribunale italiano.