Divorzio all’estero ha valore anche in Italia | Riconoscimento sentenze straniere
Anche se otteniamo il divorzio all’estero possiamo farne rilevare il valore anche in Italia con la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere.
Il mondo sempre più globalizzato garantisce rapporti economici, affettivi, commerciali o politici con diverse nazioni e comporta una velocizzazione dei legami personali e della burocrazia come della giustizia.
Per quanto riguarda quest’ultima, in particolar modo, è necessario che le decisioni dei Giudici siano, non solo più spedite, ma anche facilmente applicabili nei vari paesi.
Per rispondere a queste esigenze sono stati emanati dall’Unione Europea alcuni regolamenti che stabiliscono come ottenere il riconoscimento di una sentenza straniera.
Come ottenere il riconoscimento delle sentenze straniere
In linea generale in materia di separazione e di divorzio la sentenza straniera – opportunamente tradotta – viene trascritta immediatamente dagli ufficiali di Stato civile senza dover fare ulteriori passaggi.
Se, invece, c’è una contestazione sul riconoscimento è necessario attivare la procedura dinanzi alla Corte d’Appello competente in base al luogo di residenza. La stessa procedura deve essere azionata nel caso in cui la sentenza non abbia i requisiti formali previsti per il riconoscimento immediato.
Quando non è ammesso il riconoscimento automatico
Per capire in quali casi non viene permesso il riconoscimento immediato possiamo prendere l’esempio di una coppia mista, lei italiana e lui straniero, che dopo anni trascorsi in Italia decide di trasferirsi all’estero ma, poi, divorzia.
Se la moglie volesse tornare in Italia si troverebbe ancora ufficialmente “coniugata” quindi dovrebbe far trascrivere la sentenza straniera nei nostri registri di Stato civile.
Per il riconoscimento automatico è necessario che:
– la competenza del Giudice che ha pronunciato la sentenza fosse esatta;
– durante il giudizio si siano rispettati i diritti di difesa di ambo le parti;
– gli effetti della sentenza non siano contrari alle norme di ordine pubblico interno.
Quindi non potrà essere riconosciuta la sentenza di divorzio ottenuta all’estero dal cittadino che ha ripudiato la propria moglie, né la sentenza ottenuta da un coniuge senza che sia stato comunicato all’altro l’inizio del procedimento.