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Iniziare una causa davanti a Giudici diversi: regole per decidere la competenza

Quando due parti decidono di iniziare una causa davanti a due Giudici diversi devono applicarsi specifiche regole per decidere la competenza. Non è possibile, infatti, che uno stesso giudizio si svolga dinanzi a due Tribunali diversi in quanto le due sentenze creerebbero un conflitto di giudicati.

Quando si verifica una litispendenza

Nel mondo del diritto di famiglia questa problematica può avverarsi, per esempio, quando si sposa una coppia mista. Al momento della separazione o del divorzio, infatti, entrambi potrebbero voler svolgere il giudizio nel proprio paese d’origine. Questa volontà potrebbe creare una duplicazione di processi.

Per questo motivo esistono delle regole di raccordo tra le giurisdizioni delle diverse nazioni, così che si possa individuare un solo Giudice competente.

Facciamo l’esempio di due ragazzi – lui italiano e lei francese – che si sposano e vanno a vivere insieme in una città italiana. Dopo i primi anni tutti rose e fiori, i due entrano in crisi e la ragazza decide di fare ritorno in Francia e lasciare il marito.

A questo punto il marito potrebbe rischiare di subire il processo per il divorzio in Francia, senza conoscere la leggi né capire bene la lingua né, tantomeno, avere i soldi per difendersi adeguatamente. L’unica possibilità per evitare questa prospettiva sarebbe quella di iniziare una causa in Italia.

Se i due ragazzi iniziassero una causa contemporaneamente si verificherebbe una litispendenza.

Le regole stabilite dal Regolamento 2201/2003

Il regolamento dell’Unione Europea n. 2201/2003 prevede che in questi casi la competenza venga riconosciuta al Giudice che è stato coinvolto per primo. In particolare si considera introdotto per primo il giudizio che è stato depositato al Tribunale per primo e che è stato notificato all’altra parte.

Quando la seconda causa inizierà, quindi, la parte interessata dovrà far presente al Giudice l’esistenza di un processo dinanzi al Tribunale di un altro Stato e, il secondo Giudice, dovrà dichiararsi incompetente e cancellare la causa, salva la possibilità di emettere provvedimenti temporanei e urgenti se nell’interesse di minori.

Il marito, quindi, dovrà necessariamente agire in fretta depositando il ricorso in Tribunale e notificando l’atto alla moglie, prima di ricevere la citazione dinanzi al Tribunale francese.

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