Coppia mista: ammessa la scelta di legge per separazione e divorzio
Nella separazione o nel divorzio di una coppia mista è ammessa la scelta della legge da applicare durante il giudizio in base a quanto disciplinato dal Regolamento UE 1259/10.
Spread, crisi greca, troika, emergenza profughi, sembra che l’Europa di cui tanto sentiamo parlare sia tutta qui. Al di là del populismo, diciamo una verità quando diciamo che siamo ancora distanti da quel modello ideale di Stati Uniti d’Europa che ci era stato fatto immaginare. Eppure l’Unione Europea non si limita a regolare cambi e borsa, ma anche molti settori della vita quotidiana di noi cittadini.
Da qualche anno, anche se un po’ in sordina, è entrato in vigore il predetto Regolamento n. 1259/10 che ha portato una grossa innovazione in tema di separazione e divorzio. Il regolamento è rivolto a quelle coppie miste ossia formate da marito e moglie di diverse nazionalità.
La norma è applicabile anche per moglie e marito che hanno vissuto in diverse parti del mondo e che, di fronte alla scelta di separarsi o di divorziare, avrebbero potuto incontrare difficoltà nella scelta della legge applicabile, o magari avrebbero dovuto affrontare spese e disagi dovuti allo svolgimento del procedimento in un paese diverso da quello di residenza.
Cosa prevede il regolamento 1259/2010
Il regolamento 1259/2010 lascia alla coppia la possibilità di scegliere la legge che vogliono applicare in caso di crisi coniugale in base a specifici criteri.
La coppia mista può scegliere di adottare la legge dello Stato dell’attuale residenza oppure quella dello Stato dell’ultima residenza comune, a patto che uno dei due vi risieda ancora.
In alternativa, la coppia può decidere di rifarsi alla legge dello Stato di cui sono cittadini o ancora alla legge del foro, cioè dello Stato dove si svolge il procedimento giudiziario.
Affinché tale decisione sia valida, è necessario che i coniugi firmino una dichiarazione che indichi la legge applicabile al fine di conoscere le conseguenze giuridiche e sociali cui vanno incontro facendo quella precisa scelta.
La dichiarazione dovrà essere fatta in qualsiasi momento dopo le nozze basta che sia precedente alla separazione o al divorzio.
Una simile libertà di scelta garantisce a marito e moglie molta autonomia e soprattutto risponde a esigenze pratiche, concrete. Prendiamo per esempio, due coniugi italiani residenti all’estero potranno chiedere la separazione davanti a un Giudice italiano, senza dover affrontare le difficoltà di un processo in terra straniera.
Ed, ancora, laddove la legge prescelta lo consenta, i coniugi potrebbero immediatamente divorziare senza dover prima separarsi come avviene in Italia o, ancora, potrebbero far valere gli accordi prematrimoniali, possibilità che da noi non è ancora ammessa.