Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
del 18 dicembre 2002
La Commissione federale delle banche,
visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
a. persone politicamente esposte:
1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all’estero, quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazio- nale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,
2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone sopra elencate;
b. negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore non bancario svizzere o estere, che realizzano mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca una cifra d’affari o un reddito impor- tanti;
c. organizzazioni terroristiche: organizzazioni criminali ai sensi dell’arti- colo 260ter del Codice penale2;
d. società del gruppo: società che, secondo i termini delle disposizioni sui fon- di propri, sono comprese nel perimetro di consolidazione di un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1.
RS 955.022
1 2
554
2002-2729
RS 955.0 RS 311.0
Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b e d LRD, ad eccezione delle direzioni di fondi, quando gli obblighi previsti dalla presente ordinanza e dalla LRD sono assunti dalla banca depositaria.
2 Una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi del capoverso 1 può, su sua richiesta, essere assoggettata alla sorveglianza della Commissione federale delle banche per quel che concerne l’osservazione degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, nella misura in cui:
a. essa esercita un’attività finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD;
b. essa adempie alle condizioni previste all’articolo 14 capoverso 2 LRD;
c. essa riconosce che la Commissione federale delle banche è abilitata a pro- nunciare nei suoi confronti le misure previste agli articoli 19 e 20 LRD;
d. il gruppo assicura che controllerà il rispetto della presente ordinanza e che provvederà all’applicazione di quest’ultima;
e. il gruppo assicura che darà mandato al revisore esterno di controllare il rispetto della presente ordinanza e di prendere posizione in merito nel rap- porto di revisione del gruppo, individualmente per ognuna delle società del gruppo coinvolte.
3 La Commissione federale delle banche pubblica un elenco delle società per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 2.
Art. 3 Succursali e società del gruppo all’estero
1 L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le società estere del suo gruppo attive nel settore finanziario si conformino ai principi fondamentali della presente ordinanza.
2 Egli informa la Commissione federale delle banche quando:
a. le prescrizioni locali escludono l’applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza; oppure
b. la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.
3 La comunicazione di transazioni o di relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.
Sezione 2: Principi
Art. 4 Divieto di accettazione di valori patrimoniali provenienti
dalla corruzione e da altri crimini
1 L’intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso all’estero.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
2 Sono segnatamente considerati di origine criminale i valori patrimoniali che pro- vengono dalla corruzione, dalla sottrazione di fondi pubblici, dall’abuso di autorità o dall’infedeltà nella gestione pubblica.
3 L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’interme- diario finanziario.
Art. 5 Divieto di relazioni d’affari con organizzazioni criminali o terroristiche
L’intermediario finanziario non può intrattenere nessuna relazione d’affari con imprese o persone di cui sa o deve presumere che costituiscono un’organizzazione terroristica o un’organizzazione criminale di altro genere o che sono membri di un’organizzazione di questo tipo, la sostengono o la finanziano.
Art. 6 Relazioni con banche corrispondenti
1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con
banche corrispondenti.
2 L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organiz- zate, ad eccezione delle banche che fanno parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.
Sezione 3: Misure di organizzazione
Art. 7 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore
1 L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.
2 In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a. sede o domicilio della controparte e dell’avente economicamente diritto oppure la loro nazionalità;
b. tipo e luogo dell’attività commerciale della controparte e dell’avente econo- micamente diritto;
c. l’assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente econo- micamente diritto;
d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
e. l’ammontare dei valori patrimoniali depositati;
f. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata ed in uscita;
g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio superiore.
4 L’intermediario finanziario determina le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore conformemente ai capoversi 1 e 2 e le designa come tali per l’uso interno.
Art. 8 Transazioni che comportano un rischio superiore
1 L’intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni
che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.
2 In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a. l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
b. le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle tran- sazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate dalla stessa relazione d’affari;
c. le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle tran- sazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate da relazioni d’affari simili.
3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni:
a.
b.
Art. 9
mediante le quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
che presentano un indizio di riciclaggio di denaro (Allegato).
Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione
1 L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere, deve determinare, limitare e con- trollare in maniera globale i suoi rischi giuridici e dei rischi di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
2 Egli deve assicurare che:
a. gli organi di sorveglianza interni e il revisore esterno del gruppo dispongo- no, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le rela- zioni d’affari individuali di tutte le società del gruppo. Non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l’accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
b. le società del gruppo mettono a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuri- dici e dei rischi di reputazione.
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3 L’intermediario finanziario deve informare immediatamente la Commissione federale delle banche quando constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti o agli aventi economicamente diritto è, in certi Paesi, esclusa o seria- mente limitata per motivi di ordine giuridico o pratico.
4 L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o al revisore esterno del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e dei rischi di reputazione.
Art. 10 Direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro
1 L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e le comunica ai consulenti della clientela nonché a tutti gli altri collabo- ratori interessati.
2 Disciplina segnatamente:
a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d’affari che compor- tano i rischi superiori di cui all’articolo 7;
b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i rischi superiori di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 2;
c. il modo in cui egli determina, limita e sorveglia questi rischi superiori;
d. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 12;
e. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve essere consultato e la direzione generale deve essere informata;
f. i principi di base della formazione dei collaboratori;
g. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
h. le competenze per la comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
i. gli importi limite di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere e e f nonché all’articolo 8 capoverso 2 lettera a.
3 Le direttive sono emanate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.
Art. 11 Formazione del personale
L’intermediario finanziario vigila affinché i consulenti della clientela e tutti i colla- boratori interessati ricevano periodicamente una formazione sugli aspetti per essi essenziali della lotta contro il riciclaggio.
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Art. 12 Sistemi di sorveglianza delle transazioni
1 L’intermediario finanziario provvede a un’efficiente sorveglianza delle transazioni e gestisce un sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che comporta- no un rischio superiore conformemente all’articolo 8 capoversi 1, 2 e 3 lettera a.
2 Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario devono essere espletate le chiarificazioni supple- mentari di cui all’articolo 17.
3 Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di controparti e aventi economi- camente diritto o quelli che effettuano un numero limitato di transazioni possono rinunciare all’uso di un sistema di sorveglianza informatico, nella misura in cui incaricano il loro revisore esterno di eseguire un controllo annuale approfondito sulla loro sorveglianza delle transazioni.
Art. 13 Servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro
1 L’intermediario finanziario nomina una o più persone qualificate che costituiscono il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari al responsabile di linea e alla direzione nell’appli- cazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.
2 Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro:
a. prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
b. sorveglia, d’accordo con l’organo di revisione interno, il revisore esterno e i responsabili di linea, l’applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
c. pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il rici- claggio di denaro;
d. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all’articolo 12;
e. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle transazioni;
f. ordina le chiarificazioni complementari secondo l’articolo 17 o le esegue di persona;
g. si assicura che l’organo della direzione competente per decidere l’ammis- sione o il proseguimento di relazioni d’affari conformemente all’articolo 22 capoverso 1 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.
3 L’intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se:
a. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di istituire un proprio servizio specializzato; oppure
b. l’istituzione di un tale servizio non appare appropriata.
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Sezione 4: Obblighi generali di diligenza
Art. 14 Identificazione della controparte e determinazione dell’avente
economicamente diritto
1 Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di determinazione dell’avente economicamente diritto della Convenzione del 2 dicembre 2002 relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 2003), conclusa tra le banche e l’Asso- ciazione svizzera dei banchieri, sono applicabili a tutti gli intermediari finanziari.
2 La violazione della CDB 2003 può mettere in questione la garanzia di un’attività irreprensibile richiesta all’intermediario finanziario.
Art. 15 Indicazioni sull’ordinante negli ordini di bonifico
1 Per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l’estero l’intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e il domicilio della controparte ordinante oppure il nome di quest’ultima e un numero di identificazione.
2 Per motivi legittimi, segnatamente in caso di ordini permanenti, l’intermediario finanziario può rinunciare a indicare tali dati. I motivi devono essere verificati e documentati.
Art. 16 Negozio professionale di biglietti di banca
1 Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di biglietti di banca che adempiono ai criteri di una relazione di banca di corrisponden- za degna di fiducia.
2 Prima dell’ammissione di una relazione l’intermediario finanziario deve informarsi sull’attività commerciale del negoziante professionale di biglietti di banca e procu- rarsi le informazioni commerciali e le referenze.
3 L’intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d’affari e di credito per il proprio negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni controparte. Egli deve riesaminare questi limiti almeno una volta l’anno e controllarne il rispetto in modo continuo.
4 L’intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca emana direttive a questo scopo; di regola tali direttive sono adottate dalla direzione generale.
Sezione 5: Obblighi di diligenza particolari
Art. 17 Chiarificazioni complementari in caso di rischi superiori
1 In misura proporzionata alle circostanze, l’intermediario finanziario procede a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni e le transazioni che presentano rischi superiori.
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2 Secondo le circostanze, occorre chiarire segnatamente:
a.
b. c. d. e.
f. g. h.
a. informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte o l’avente economicamente diritto;
b. visite nei luoghi in cui la controparte e l’avente economicamente diritto svolgono la loro attività;
c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
d. in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.
2 Le chiarificazioni sono effettuate nel rispetto della sfera privata delle persone interessate.
3 L’intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e li documenta.
Art. 19 Delega delle chiarificazioni complementari a terzi
1 Mediante accordo scritto, l’intermediario finanziario può dare mandato a persone e
società di effettuare le chiarificazioni complementari se egli:
a. si assicura che i mandatari eseguono le chiarificazioni con la stessa diligenza che egli stesso applicherebbe;
b. istruisce i mandatari sui loro compiti;
c. può controllare l’esecuzione diligente delle chiarificazioni effettuate dai mandatari.
2 La subdelegazione da parte del mandatario è esclusa.
se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati;
a quale scopo i valori patrimoniali prelevati sono utilizzati;
se i versamenti importanti in entrata sono plausibili;
qual è l’origine del patrimonio della controparte e dell’avente economica- mente diritto;
qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente economicamente diritto;
se la controparte o l’avente economicamente diritto sono politicamente esposti;
per le persone giuridiche: chi le controlla.
Mezzi di chiarificazione
1 Secondo le circostanze, le chiarificazioni comprendono segnatamente:
Art. 18
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3 La documentazione relativa alle chiarificazioni deve essere depositata presso l’intermediario finanziario.
4 L’intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni.
Art. 20 Momento delle chiarificazioni complementari
Non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili, l’inter- mediario finanziario intraprende le chiarificazioni complementari e le porta a termi- ne al più presto.
Art. 21 Ammissione di relazioni d’affari che presentano rischi superiori L’ammissione di relazioni d’affari che presentano rischi superiori necessita l’accor-
do di una persona o di un organo superiore.
Art. 22 Responsabilità della direzione generale
1 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguar-
danti:
a. l’ammissione e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d’affari con le persone politicamente esposte;
b. l’applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano rischi superiori.
2 Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto impor- tante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabi- lità alla direzione di un’unità d’affari.
Sezione 6: Obblighi di documentazione Art. 23 Disponibilità dell’informazione
L’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere in grado di fornire alle autorità penali o ad altre autorità autorizzate, entro un con- gruo termine, le informazioni e i documenti necessari a stabilire se un’impresa o una persona:
a. è controparte o avente economicamente diritto;
b. ha eseguito un’operazione di cassa che esige l’identificazione delle persone coinvolte;
c. è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misu- ra in cui questa non risulti già da un registro ufficiale.
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Sezione 7:
Comportamento da osservare in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di relazioni con organizzazioni terroristiche
Art. 24 Comunicazione al momento dell’apertura delle relazioni d’affari
Se l’intermediario finanziario interrompe le trattative per l’apertura di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro oppure di un legame con un’organizzazione terroristica o con un’organizzazione criminale di un altro tipo, lo comunica senza indugio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclag- gio di denaro.
Art. 25 Relazioni con un’organizzazione terroristica
Se la chiarificazione del retroscena economico di transazioni inusuali rivela una relazione con un’organizzazione terroristica, l’intermediario finanziario lo comunica senza indugio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
Art. 26 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità
Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali bancari dopo una comunicazione, l’intermediario finanziario non riceve dalle autorità di perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei beni, egli può decidere liberamente se e in quale misura mantenere la relazione d’affari.
Art. 27 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione
1 Se un intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine, egli può fare uso del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale3 e comunicare le sue osservazioni alle autorità di perseguimento penale e all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
2 L’intermediario finanziario esamina l’esercizio del suo diritto di comunicazione segnatamente per le relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali e documenta il risultato di tale esame.
Art. 28 Interruzione delle relazioni d’affari dubbiose
1 Se l’intermediario finanziario pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro, egli può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permette alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).
3
RS 311.0
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2 L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari dubbiosa o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.
Art. 29 Mantenimento delle relazioni d’affari dubbiose
L’intermediario finanziario che decide di mantenere una relazione d’affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro (Allegato).
Art. 30 Informazione della Commissione federale delle banche
L’intermediario finanziario informa la Commissione federale delle banche delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione si ripercuoterà sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.
Sezione 8: Revisione Art. 31
I revisori esterni degli intermediari finanziari, nonché quelli delle società del gruppo assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche conforme- mente all’articolo 2 capoverso 2, controllano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e prendono posizione in merito nel loro rapporto di revisione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32 Disposizioni transitorie
1 Gli intermediari finanziari devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 3, 6–13, 15 e 17–22 entro il 30 giugno 2004. La Commissione federale delle banche può prorogare questo termine su richiesta motivata.
2 Gli intermediari finanziari devono determinare le relazioni d’affari che presentano rischi superiori e designarle ad uso interno entro il 30 giugno 2004. A tale scopo possono di regola basarsi sui dati attuali e rinunciare a un’analisi retroattiva delle transazioni.
3 I sistemi di sorveglianza delle transazioni di cui all’articolo 12 devono rilevare le transazioni effettuate dopo il 30 giugno 2004.
4 Gli intermediari finanziari fanno esaminare i provvedimenti e lo scadenziario per l’applicazione della presente ordinanza dai loro revisori esterni e presentano in merito un rapporto alla Commissione federale delle banche entro il 30 settembre 2003.
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5 Nei rapporti di revisione per l’esercizio 2004, i revisori esterni devono:
a. presentare le misure con cui la presente ordinanza è stata applicata dagli intermediari finanziari;
b. indicare se tramite queste misure gli intermediari finanziari rispettano le esi- genze della presente ordinanza.
6 Le società del gruppo che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordi- nanza, esercitano un’attività di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD e che desiderano essere assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche con- formemente all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o lo sono già in applicazione della Circolare 98/1 della Commissione federale delle banche devono inoltrare una richiesta motivata presso la Commissione federale delle banche entro il 30 settembre 2003. Le richieste possono essere inoltrate dal gruppo finanziario in modo centralizzato.
Art. 33 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003
18 dicembre 2002 In nome della Commissione federale delle banche:
Il Presidente, Kurt Hauri
Il Direttore, Daniel Zuberbühler
565
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Indizi di riciclaggio di denaro I. Importanza degli indizi
A1
Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizza- re gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d’affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Di regola la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transa- zione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne la presenza.
A2
La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali opera- zioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichia- razioni del cliente (ad es. un rimando a motivi fiscali o alla legislazione sulle divise) siano accettate senza esame.
II. Indizi generali
Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio:
A3
A4
A5
A6
566
quando la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure quando essa appare economicamente assurda;
quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati ver- sati (conto di passaggio), se l’attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro immediato;
quando non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;
quando essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;
Allegato
Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
A7
A8
Deve inoltre essere considerato sospetto ogni cliente che comunica all’intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d’affari e per l’attività indicata.
A8bis
Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati non cooperativi dal «Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI)», o che un cliente proceda in maniera ripe- tuta a bonifici in direzione di uno di questi Paesi.
III. Indizi specifici 1. Operazioni di cassa
A9
Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio.
A10
Operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente.
A11
Incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller’s chèques.
A12
Acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali.
A13
Acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali.
A14
Ordini di bonifico all’estero dati da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti.
A15
Frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente.
quando essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell’intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazio- ne d’affari.
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A16
Acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.
2. Operazioni tramite conto o tramite depositi
A17
Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifi- chi una tale operazione.
A18
Ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta contrario all’attività conosciuta del cliente.
A19
Conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in modo assai minore.
A20
Struttura economica assurda della relazione d’affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.).
A21
Fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che non appaiono essere in stretta relazione con il cliente né avere un motivo plausibile e riconoscibile di fornire tali garanzie.
A22
Bonifici a favore di un’altra banca senza indicazione del beneficiario.
A23
Accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o dell’ordinante.
A24
Bonifici ripetuti di somme importanti all’estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario.
A25
Bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga.
A26
Fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato.
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Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
A27
Versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto.
A28
Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso.
A29
Uso di conti pseudonimi o numerici nell’esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali.
A30
Prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto (conto di passaggio).
3. Operazioni fiduciarie
A31
Crediti fiduciari (back-to-back loans) senza scopo lecito riconoscibile.
A32
Detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.
4. Altro
A33
Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l’intermediario finanziario.
IV. Indizi qualificati
A34
Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca («paper trail»).
A35
Richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto.
A36
Richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell’ordinante.
569
Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro RU 2003
A37
Richiesta del cliente di effettuare un bonifico non direttamente dal proprio conto ma da un conto «Nostro» dell’intermediario finanziario o da un conto «Diversi».
A38
Richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertu- ra fittizia.
A39
Procedimenti penali contro il cliente dell’intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.
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