La separazione consensuale ed i limiti all’autonomia dei coniugi
Fortunatamente, non tutte le separazioni sono accompagnate da fragorosi momenti di conflittualità tra le parti. Spesso accade che, per i più svariati motivi, i coniugi decidono di comune accordo di separarsi, nel rispetto del sentimento e dell’affetto che li ha uniti fino ad allora. In molti casi marito e moglie, quindi, concordano le condizioni della separazione, non solo per quel che riguarda l’affidamento e il mantenimento degli eventuali figli, ma anche per quel che concerne gli aspetti patrimoniali. Potrebbero dunque stabilire di risolvere la questione economica definendo una somma di denaro da versare in un’unica soluzione e concordando il passaggio di proprietà di alcuni immobili dal marito alla moglie.
La separazione consensuale prevede un procedimento molto più breve rispetto alla separazione giudiziale. Dopo aver depositato congiuntamente il ricorso, che riporta le concordate condizioni, è prevista un’unica udienza presidenziale, durante la quale il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione. Se il tentativo di conciliazione fallisce, viene valutata la legittimità degli accordi che, in caso positivo, vengono omologati dal Tribunale..
Il Tribunale deve valutare se le condizioni stabilite dai coniugi siano legittime sia nell’interesse degli eventuali figli che nel rispetto dell’uguaglianza tra i coniugi ed i loro diritti. Se l’accordo non passa il vaglio, i due coniugi vengono invitati ad adottare opportune modifiche. Marito e moglie potranno decidere se seguire o meno le indicazioni ricevute, ma in ogni caso il Tribunale non modificherà d’ufficio l’accordo di separazione. Tutt’al più potrà decidere di non omologarlo: senza omologazione la separazione non avrà effetto.
I trasferimenti immobiliari e l’assegno in unica soluzione in sede di separazione
Negli ultimi tempi, per lasciare più autonomia ai coniugi, è concessa la possibilità di accordarsi su trasferimenti immobiliari o patrimoniali in unica soluzione, in alternativa all’assegno di mantenimento periodico. E’ però bene sottolineare che questi non rappresentano un’opzione “conveniente” da percorrere in sede di separazione perché non possiedono la caratteristica di immodificabilità tipica delle pattuizioni in sede di divorzio. L’una tantum divorzile, infatti, si contraddistingue per non essere modificabile e per estromettere il coniuge beneficiario da tutti gli altri diritti economici.
In fase di separazione, invece, entrambi i coniugi potrebbero in ogni momento procedere con una modifica delle condizioni laddove in futuro si verificasse qualche cambiamento significativo.