Due cuori, una capanna… e qualche aiuto dai familiari. I contributi economici della famiglia d’origine in caso di separazione
Spesso le giovani coppie non badano troppo al fattore economico quando decidono di convolare a nozze. Prendiamo due giovani sposini, che hanno solo lo stipendio di lui e vivono nell’appartamento che il padre di lei, imprenditore, ha deciso di donarle come regalo di nozze, ed ogni mese ricevono dal suocero una cospicua somma di denaro in regalo, che permette loro di vivere bene. Dopo solo un paio d’anni dalle nozze, però, il rapporto entra in crisi, magari per la difficoltà di concepire un figlio. I due finiscono per allontanarsi finché la situazione non diventa irrecuperabile, decidono di separarsi, e la moglie pensa di avere diritto ad un assegno di mantenimento.
I contributi economici della famiglia d’origine nella valutazione dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento viene riconosciuto nel caso in cui un coniuge non riesce, con i propri mezzi, a mantenere un tenore di vita analogo a quello della convivenza matrimoniale né sia in grado di reperire tali mezzi per ragioni oggettive.
La giovane età della moglie la renderebbe abile al lavoro e quindi capace, in linea di principio, di ottenere le risorse necessarie per il suo sostentamento. Inoltre, analizzando la situazione economica della coppia nel suo complesso, bisognerebbe considerare la proprietà dell’immobile e l’aiuto economico che il padre di lei ha costantemente versato, nel corso dell’intera convivenza matrimoniale. Bisogna sfatare il mito che chi non lavora sia per forza considerato economicamente più debole, se ha proprietà o entrate economiche differenti. I contributi ricevuti dalla famiglia d’origine, per esempio, se regolari e continuativi, vengono tenuti in considerazione dal Giudice sia in fase di comparazione della situazione economica e patrimoniale dei due coniugi sia all’atto dalla valutazione sul diritto all’assegno di mantenimento. Questi fatti essenziali devono essere provati in causa e potrebbero portare al respingimento della domanda di assegno.